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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6246 dell'anno 2024 TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Roberto Cerasaro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 07.07.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.08.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di Controparte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_1
o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della
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presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che, malgrado le patologie sofferte dal ricorrente, la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In particolare, il Consulente ha affermato che “Ai quesiti proposti rispondiamo che la sig.ra
è affetto da “Cefalea cronica, lieve instabilità vertebrale in soggetto Parte_1 con ernie discali cervicali C5-C6, C6-C7, spondilodiscortrosi, sindrome depressiva”. Nel merito, di tale diagnosi, l'esame obbiettivo attuale ha evidenziato la presenza di modesti deficit funzionali osteoarticolari, a livello del rachide lombo-sacrale, e degli arti, in soggetto affetto da depressione del tono dell'umore. Tali aspetti a mio avviso, non riducono in maniera significativa la capacità lavorativa specifica di un fabbro, magazziniere con uso di carrello elevatore. In conclusione, a causa delle infermità e/o difetto fisico riscontate, la capacità lavorativa specifica dell'assicurato, non è ridotta permanentemente a meno di un terzo dalla totale, configurandosi un grado di invalidità valutabile nella misura del 60% (sessanta per cento), e pertanto a mio parere il ricorrente, non presenta i requisiti medico-legali per l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità; per cui si confermano le conclusioni del CTU dott. (cfr. CTU in atti, a cui Per_1 si rinvia). Considerando tali conclusioni unitamente all'esame obiettivo effettuato dal CTU durante la perizia ed esposto nel relativo elaborato, esse risultano esaustive e coerenti. Di conseguenza non residuano dubbi circa la correttezza dell'operato del Consulente. Dunque, tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere la provvidenza richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 08.08.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 07.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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