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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 669/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 669/2023 R.G. pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Panico, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Lagonegro (PZ) alla Via Napoli n. 6
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Federico Maggio e dall'Avv. Maria Santarsenio unitamente ai quali elegge domicilio a Padula (SA) alla Via Nazionale n. 574
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE mob.
1484/2022 la spiegava ricorso in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi Parte_1
notificatole, per sua stessa deduzione, in data 14.6.2022 dalla società deducendo che il Controparte_1
titolo esecutivo sotteso al predetto atto fosse stato emesso ad onta di una dichiarazione negativa ex art.
pagina 1 di 5 547 c.p.c., trasmessa dalla predetta società, terzo pignorato nell'ambito della procedura esecutiva n.
408/2021 R.G.E., che ha originato l'ordinanza di assegnazione del 27.05.2022 posta in esecuzione dal creditore.
Chiedeva, pertanto, al G.E. di sospendere immediatamente ex art. 624 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione, l'efficacia del pignoramento e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e, di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della esecuzione stessa.
All'esito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione con ordinanza pronunciata in data
31.05.2023 il giudice dell'esecuzione denegava la richiesta di sospensione formulata dall'opponente ed assegnava il termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato al creditore pignorante l'opponente ha Controparte_1
quindi riassunto il giudizio sull'opposizione e reiterato le doglianze complessivamente sollevate;
ha quindi domandato accogliersi la proposta opposizione ed accertarsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 14.6.2022, e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, con vittoria di spese.
Si costituiva la parte opposta la quale eccepiva in via del tutto preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, avendo l'opponente scelto di agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in luogo del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonché la carenza di interesse ad agire della atteso che la stessa non ha proposto Parte_1
opposizione agli atti esecutivi né avverso l'ordinanza del 27.04.2022, con la quale è stata definita la procedura esecutiva RGE 408/2021, né avverso l'ordinanza di assegnazione del 30.05.2023 che, concludendo la procedura esecutiva RGE 1484/2022, ha ingiunto la banca di pagare alla CP_1
le somme dovute. Nel merito, deduceva la mancanza di prova in ordine alla trasmissione della
[...]
dichiarazione di quantità da parte della 89, nonché, in ogni caso, la irregolarità della Pt_1
dichiarazione stessa, in quanto proveniente da soggetto sfornito di procura speciale.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento emesso in data 21.02.2024, stante la natura documentale del giudizio, lo stesso veniva rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 10.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, con provvedimento del 11.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 5 L'opposizione risulta inammissibile per le ulteriori ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, non appare fuor luogo evidenziare come le censure veicolate nel presente giudizio investano la “regolarità” e la correttezza dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/2021 R.G.E., la quale sarebbe stata emessa sull'errato presupposto dell'omessa dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.
Ciò posto, la questione centrale riguarda l'individuazione dello strumento con il quale il terzo possa contestare l'ordinanza di assegnazione qualora voglia censurare la correttezza stessa del procedimento di formazione di quel titolo.
Orbene, ritiene questo giudice che lo strumento in questione sia l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e che, quindi, il terzo debba far valere qualsivoglia doglianza sul punto
(salvo, beninteso, quelle relative a vicende sopravvenute) con ricorso da depositarsi nel procedimento nel quale l'ordinanza di assegnazione sia stata pronunciata e nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento del giudice, laddove – al contrario – quelle contestazioni non possono essere fatte valere con l'opposizione al precetto successivamente notificato.
Si tratta infatti di un principio che trova riscontro nel consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato che:
- “le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art.
553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato”
(Cass. 23 aprile 2019, n. 11191);
- “in tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con
l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione” (Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712);
- “in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito” (Cass. 20 novembre 2012, n.
20310).
pagina 3 di 5 Tale conclusione deriva dal fatto che:
• da un lato, l'ordinanza di assegnazione configura pur sempre un titolo di natura giudiziale, ragion per cui – al pari di qualsivoglia titolo di tal fatta – non può essere sindacato o rimesso in discussione se non con gli strumenti che l'ordinamento appronta per impugnarlo (segnatamente, nel caso di un atto esecutivo, l'opposizione ex art. 617 c.p.c.);
• dall'altro lato, il processo esecutivo costituisce un sistema chiuso di rimedi e non tollera azioni di contestazione dei suoi atti diverse da quelle espressamente previste: sotto questo profilo, infatti, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo – pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato – è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità in ragione dell'articolazione di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti all'interno del processo esecutivo medesimo (Cass. 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. 23 agosto
2018, n. 20994; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 2 aprile 2014, n. 7708, in motivazione;
Cass. 18 agosto 2011, n. 17371).
Alla conclusione sopra raggiunta non osta la circostanza per cui il terzo pignorato non sia tecnicamente una parte del processo esecutivo e, peraltro, non ne sia prevista la presenza e partecipazione all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione.
A ben vedere, tale circostanza comporta unicamente che il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione decorra dal momento inevitabilmente successivo in cui il terzo abbia conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione (ad esempio, per effetto della comunicazione a cura del creditore: cfr., sul punto, Cass. 14 dicembre 2015,
n. 25110), laddove resta fermo che le contestazioni che il terzo intenda far valere circa la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione debbano essere veicolate con lo strumento generale che l'ordinamento appronta sul punto (si ribadisce, l'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. con ricorso da depositarsi innanzi al giudice nel fascicolo dell'esecuzione).
Le considerazioni che precedono comportano, quindi, che le contestazioni spiegate dall'odierna parte opponente siano inammissibili in quanto tardive. Ed invero, anche a voler qualificare l'opposizione spiegata dalla ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c., non può non evidenziarsi come la Parte_1 conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione debba essere fatta risalire quantomeno al 27.05.2022, data in cui risulta documentata l'intervenuta notifica dell'atto di precetto (atto che inevitabilmente presuppone il titolo su cui si fonda, costituito per l'appunto dall'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio n. 408/2021 R.G.E.) nei confronti dell'odierna opponente. Sarebbe quindi stato onere della pagina 4 di 5 incardinare un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. nei Parte_1
venti giorni successivi;
ciò che tuttavia non è avvenuto, avendo la proposto Parte_1
opposizione con ricorso depositato nella procedura esecutiva 1484/2022 R.G.E. solo in data
16.09.2022, allorquando il predetto termine era già inesorabilmente spirato.
In difetto di una tempestiva “impugnazione” del provvedimento del giudice dell'esecuzione, quell'atto deve quindi ritenersi abbia prodotto definitivamente i propri effetti, ragion per cui legittimamente il creditore assegnatario ha minacciato (e poi promosso) l'azione esecutiva sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita per il principio della ragione più liquida.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (attesa la natura meramente documentale del giudizio) e parziale riduzione di quella per la fase decisoria (per la minore attività difensiva conseguente alla sostanziale reiterazione delle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Federico Maggio e Maria Santarsenio per dichiarato anticipo.
Lagonegro, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 669/2023 R.G. pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Panico, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Lagonegro (PZ) alla Via Napoli n. 6
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Federico Maggio e dall'Avv. Maria Santarsenio unitamente ai quali elegge domicilio a Padula (SA) alla Via Nazionale n. 574
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE mob.
1484/2022 la spiegava ricorso in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi Parte_1
notificatole, per sua stessa deduzione, in data 14.6.2022 dalla società deducendo che il Controparte_1
titolo esecutivo sotteso al predetto atto fosse stato emesso ad onta di una dichiarazione negativa ex art.
pagina 1 di 5 547 c.p.c., trasmessa dalla predetta società, terzo pignorato nell'ambito della procedura esecutiva n.
408/2021 R.G.E., che ha originato l'ordinanza di assegnazione del 27.05.2022 posta in esecuzione dal creditore.
Chiedeva, pertanto, al G.E. di sospendere immediatamente ex art. 624 c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione, l'efficacia del pignoramento e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e, di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della esecuzione stessa.
All'esito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione con ordinanza pronunciata in data
31.05.2023 il giudice dell'esecuzione denegava la richiesta di sospensione formulata dall'opponente ed assegnava il termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato al creditore pignorante l'opponente ha Controparte_1
quindi riassunto il giudizio sull'opposizione e reiterato le doglianze complessivamente sollevate;
ha quindi domandato accogliersi la proposta opposizione ed accertarsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 14.6.2022, e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, con vittoria di spese.
Si costituiva la parte opposta la quale eccepiva in via del tutto preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, avendo l'opponente scelto di agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in luogo del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonché la carenza di interesse ad agire della atteso che la stessa non ha proposto Parte_1
opposizione agli atti esecutivi né avverso l'ordinanza del 27.04.2022, con la quale è stata definita la procedura esecutiva RGE 408/2021, né avverso l'ordinanza di assegnazione del 30.05.2023 che, concludendo la procedura esecutiva RGE 1484/2022, ha ingiunto la banca di pagare alla CP_1
le somme dovute. Nel merito, deduceva la mancanza di prova in ordine alla trasmissione della
[...]
dichiarazione di quantità da parte della 89, nonché, in ogni caso, la irregolarità della Pt_1
dichiarazione stessa, in quanto proveniente da soggetto sfornito di procura speciale.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento emesso in data 21.02.2024, stante la natura documentale del giudizio, lo stesso veniva rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 10.02.2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, con provvedimento del 11.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 5 L'opposizione risulta inammissibile per le ulteriori ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, non appare fuor luogo evidenziare come le censure veicolate nel presente giudizio investano la “regolarità” e la correttezza dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/2021 R.G.E., la quale sarebbe stata emessa sull'errato presupposto dell'omessa dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.
Ciò posto, la questione centrale riguarda l'individuazione dello strumento con il quale il terzo possa contestare l'ordinanza di assegnazione qualora voglia censurare la correttezza stessa del procedimento di formazione di quel titolo.
Orbene, ritiene questo giudice che lo strumento in questione sia l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e che, quindi, il terzo debba far valere qualsivoglia doglianza sul punto
(salvo, beninteso, quelle relative a vicende sopravvenute) con ricorso da depositarsi nel procedimento nel quale l'ordinanza di assegnazione sia stata pronunciata e nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento del giudice, laddove – al contrario – quelle contestazioni non possono essere fatte valere con l'opposizione al precetto successivamente notificato.
Si tratta infatti di un principio che trova riscontro nel consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato che:
- “le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art.
553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato”
(Cass. 23 aprile 2019, n. 11191);
- “in tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con
l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione” (Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712);
- “in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito” (Cass. 20 novembre 2012, n.
20310).
pagina 3 di 5 Tale conclusione deriva dal fatto che:
• da un lato, l'ordinanza di assegnazione configura pur sempre un titolo di natura giudiziale, ragion per cui – al pari di qualsivoglia titolo di tal fatta – non può essere sindacato o rimesso in discussione se non con gli strumenti che l'ordinamento appronta per impugnarlo (segnatamente, nel caso di un atto esecutivo, l'opposizione ex art. 617 c.p.c.);
• dall'altro lato, il processo esecutivo costituisce un sistema chiuso di rimedi e non tollera azioni di contestazione dei suoi atti diverse da quelle espressamente previste: sotto questo profilo, infatti, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo – pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato – è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità in ragione dell'articolazione di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti all'interno del processo esecutivo medesimo (Cass. 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. 23 agosto
2018, n. 20994; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 2 aprile 2014, n. 7708, in motivazione;
Cass. 18 agosto 2011, n. 17371).
Alla conclusione sopra raggiunta non osta la circostanza per cui il terzo pignorato non sia tecnicamente una parte del processo esecutivo e, peraltro, non ne sia prevista la presenza e partecipazione all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione.
A ben vedere, tale circostanza comporta unicamente che il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione decorra dal momento inevitabilmente successivo in cui il terzo abbia conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione (ad esempio, per effetto della comunicazione a cura del creditore: cfr., sul punto, Cass. 14 dicembre 2015,
n. 25110), laddove resta fermo che le contestazioni che il terzo intenda far valere circa la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione debbano essere veicolate con lo strumento generale che l'ordinamento appronta sul punto (si ribadisce, l'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. con ricorso da depositarsi innanzi al giudice nel fascicolo dell'esecuzione).
Le considerazioni che precedono comportano, quindi, che le contestazioni spiegate dall'odierna parte opponente siano inammissibili in quanto tardive. Ed invero, anche a voler qualificare l'opposizione spiegata dalla ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c., non può non evidenziarsi come la Parte_1 conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione debba essere fatta risalire quantomeno al 27.05.2022, data in cui risulta documentata l'intervenuta notifica dell'atto di precetto (atto che inevitabilmente presuppone il titolo su cui si fonda, costituito per l'appunto dall'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio n. 408/2021 R.G.E.) nei confronti dell'odierna opponente. Sarebbe quindi stato onere della pagina 4 di 5 incardinare un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. nei Parte_1
venti giorni successivi;
ciò che tuttavia non è avvenuto, avendo la proposto Parte_1
opposizione con ricorso depositato nella procedura esecutiva 1484/2022 R.G.E. solo in data
16.09.2022, allorquando il predetto termine era già inesorabilmente spirato.
In difetto di una tempestiva “impugnazione” del provvedimento del giudice dell'esecuzione, quell'atto deve quindi ritenersi abbia prodotto definitivamente i propri effetti, ragion per cui legittimamente il creditore assegnatario ha minacciato (e poi promosso) l'azione esecutiva sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita per il principio della ragione più liquida.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (attesa la natura meramente documentale del giudizio) e parziale riduzione di quella per la fase decisoria (per la minore attività difensiva conseguente alla sostanziale reiterazione delle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Federico Maggio e Maria Santarsenio per dichiarato anticipo.
Lagonegro, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 5 di 5