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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2836/2025.
All'udienza del giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice TE AN, sono comparsi:
per : avv. SECCIA RAFFAELE, sostituito dall'avv. HOFER Parte_1
PETRA;
per Controparte_1
: avvocati WINDEGGER GEORG e la direttrice PETRA PIFFER.
[...]
Il procuratore della parte ricorrente si riporta alle proprie verbalizzazioni del preverbale e insiste per le proprie richieste riportandosi agli atti.
Il procuratore di parte opposta contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto,
anche oggi in sede di udienza, da parte opponente perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il procuratore di parte opposta contesta sia in fatto che in diritto il preverbale depositato da controparte in quanto inammissibile perché irrituale. Il
procuratore di parte opposta si riporta a quanto dedotto, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria, nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 17.11.2025, da ritenersi pagina 1 di 8 integralmente qui trascritta ed insiste nell'accoglimento delle proprie richieste, in particolare di quelle istruttorie, nonché nel rigetto di quelle avversarie tutte, e chiede fissarsi l'udienza per l'escussione dei testi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni richiamandosi integralmente alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2836/2025 pendente tra:
parte ricorrente: , codice fiscale: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SECCIA RAFFAELE,
parte resistente: Controparte_1
, codice fiscale: , rappresentato e difeso,
[...] P.IVA_1
dagli avvocati WINDEGGER GEORG, FEDRIZZI MADDALENA, FADANELLI
LAURA, LO XA.
OGGETTO
pagina 3 di 8 Opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6, D.L.vo 1 settembre 2011,
n. 150.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata;
2) nel merito annullare, in quanto illegittima la stessa, per i motivi espressi nel ricorso e
di conseguenza annullare tutti i provvedimenti impugnati;
3) in subordine, comunque, accertare che non può sussistere alcuna responsabilità
personale e diretta del sig. , di conseguenza annullare l'Ordinanza Parte_1
impugnata nella parte in cui si imputa allo stesso una responsabilità solidale con la
, all'epoca delle contestazioni mosse nell'appalto de quo, Controparte_2
nemmeno rapp.te legale della stessa.
4) conseguenze di Legge in ordine alle spese di giustizia”;
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo;
- rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata di sospensione dell'efficacia
esecutiva degli atti impugnati, in particolare dell'ordinanza-ingiunzione n. 125/2025
pagina 4 di 8 della Direttrice dell' per le Controparte_1
motivazioni suesposte;
2. nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, rigettare il ricorso avversario perché
infondato, con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 125/2025 della
Direttrice dell' ; Controparte_1
3. in subordine, per la denegata ipotesi che il Tribunale dovesse reputare la misura
delle sanzioni amministrative incongrua, rideterminarla entro i limiti edittali previsti;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su
diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80%
, 0,04 ); CP_3 CP_4
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La domanda dell'opposto , proposta in via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare, di “dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo”
è fondata per i motivi di seguito brevemente esposti.
pagina 5 di 8 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L.vo 01/09/2011, n. 150 il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero”. Nel caso in questione il termine di trenta giorni (l'opposto risiede,
infatti, in Italia) stabilito a pena di inammissibilità, non è stato rispettato.
3. Infatti, l'ordinanza-ingiunzione n. 125 del 06/08/2025 (cfr. copia cartacea: allegato C
di parte ricorrente) è stata notificata all'ingiunto sig. per compiuta Parte_1
giacenza il 25/08/2025, ossia dieci giorni dopo l'emissione della CAD (id est:
comunicazione di avvenuto deposito), avvenuta il 14/08/2025 (cfr. cartolina modello
23L di Poste italiane: allegato E di parte ricorrente). Ai sensi dell'art. 8, L. 20/11/1982,
n. 890, “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata”, ossia dalla già menzionata CAD. Lo stesso ricorrente ammette che gli “è stata notificata nel mese di agosto del 2025, Ordinanza di
ingiunzione n. 125/2025” (ricorso, p. 1, n. 1).
4. Considerata la sospensione feriale fino al 31/08/2025 incluso, l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso sarebbe stato il 30/09/2025, in seguito al disposto sopra citato che essa deve avvenire “entro 30 giorni dalla notificazione”. Nel caso in questione,
però, la proposizione è avvenuta soltanto il 01/10/2025, come si evince, peraltro, dalla circostanza che il ricorso è stato sottoscritto elettronicamente dall'avv. SECCIA
RAFFAELE, appunto, il 01/10/2025 (cfr. il simbolo con sottoscrizione sul ricorso in alto a destra).
pagina 6 di 8 5. Si precisa che il termine decadenziale dei trenta giorni in questione non è un termine libero, come ritiene il ricorrente, perché scade, come espressamente previsto dalla norma, “entro 30 giorni”. Inoltre, è pacifico che allo spirare della sospensione feriale non si applichi il disposto dell'art. 155, comma 1 c.p.c., per cui il 01/09/2025 è a tutti gli effetti il primo giorno utile per il computo dei trenta giorni previsti per la proposizione del ricorso (ex multis: Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8518 del 29 aprile 2016).
6. Per completezza si aggiunge che la circostanza che il 01/10/2025 non fosse ancora spirato il termine per l'opposizione da parte del responsabile solidale
[...]
(con la notifica Controparte_5
dell'ordinanza compiutasi soltanto il 06/09/2025: allegato F di parte ricorrente) non elimina la tardività del ricorso del sig. per “l'insussistenza di Parte_1
qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali” (Cassazione civile Sez. II
sentenza n. 17617 del 29 agosto 2011).
7. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. per cui la parte ricorrente soccombente deve rifonderle alla parte resistente vittoriosa. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 21, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione (omessa la fase istruttoria non espletata).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
R.G. 2836/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il ricorso proposto dal sig. contro l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 125/2025, emessa dall'
[...]
, inammissibile per tardività ai Controparte_1
sensi dell'art. 6, comma 6, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150;
2. condanna la parte ricorrente sig. a rimborsare alla parte Parte_1
resistente Controparte_1
, a titolo di spese di lite, € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
spese forfetarie, oneri sociale ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre alle successive occorrende.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano (BZ), lì 27/11/2025
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, il richiamo al rito del lavoro contenuto nell'art. 6, comma 1, D.L.vo 01/09/2011, n. 150, ha carattere esclusivamente procedurale e non modifica la natura sostanziale della controversia, che rimane di carattere amministrativo-sanzionatorio e non lavoristico, per cui si ritiene di applicare le tabelle ordinarie e non quelle previste per le cause di lavoro.
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2836/2025.
All'udienza del giorno 27/11/2025 innanzi al Giudice TE AN, sono comparsi:
per : avv. SECCIA RAFFAELE, sostituito dall'avv. HOFER Parte_1
PETRA;
per Controparte_1
: avvocati WINDEGGER GEORG e la direttrice PETRA PIFFER.
[...]
Il procuratore della parte ricorrente si riporta alle proprie verbalizzazioni del preverbale e insiste per le proprie richieste riportandosi agli atti.
Il procuratore di parte opposta contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto,
anche oggi in sede di udienza, da parte opponente perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il procuratore di parte opposta contesta sia in fatto che in diritto il preverbale depositato da controparte in quanto inammissibile perché irrituale. Il
procuratore di parte opposta si riporta a quanto dedotto, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria, nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 17.11.2025, da ritenersi pagina 1 di 8 integralmente qui trascritta ed insiste nell'accoglimento delle proprie richieste, in particolare di quelle istruttorie, nonché nel rigetto di quelle avversarie tutte, e chiede fissarsi l'udienza per l'escussione dei testi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni richiamandosi integralmente alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2836/2025 pendente tra:
parte ricorrente: , codice fiscale: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SECCIA RAFFAELE,
parte resistente: Controparte_1
, codice fiscale: , rappresentato e difeso,
[...] P.IVA_1
dagli avvocati WINDEGGER GEORG, FEDRIZZI MADDALENA, FADANELLI
LAURA, LO XA.
OGGETTO
pagina 3 di 8 Opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6, D.L.vo 1 settembre 2011,
n. 150.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata;
2) nel merito annullare, in quanto illegittima la stessa, per i motivi espressi nel ricorso e
di conseguenza annullare tutti i provvedimenti impugnati;
3) in subordine, comunque, accertare che non può sussistere alcuna responsabilità
personale e diretta del sig. , di conseguenza annullare l'Ordinanza Parte_1
impugnata nella parte in cui si imputa allo stesso una responsabilità solidale con la
, all'epoca delle contestazioni mosse nell'appalto de quo, Controparte_2
nemmeno rapp.te legale della stessa.
4) conseguenze di Legge in ordine alle spese di giustizia”;
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare:
- dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo;
- rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata di sospensione dell'efficacia
esecutiva degli atti impugnati, in particolare dell'ordinanza-ingiunzione n. 125/2025
pagina 4 di 8 della Direttrice dell' per le Controparte_1
motivazioni suesposte;
2. nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, rigettare il ricorso avversario perché
infondato, con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 125/2025 della
Direttrice dell' ; Controparte_1
3. in subordine, per la denegata ipotesi che il Tribunale dovesse reputare la misura
delle sanzioni amministrative incongrua, rideterminarla entro i limiti edittali previsti;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su
diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80%
, 0,04 ); CP_3 CP_4
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La domanda dell'opposto , proposta in via Controparte_1
pregiudiziale e/o preliminare, di “dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo”
è fondata per i motivi di seguito brevemente esposti.
pagina 5 di 8 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L.vo 01/09/2011, n. 150 il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero”. Nel caso in questione il termine di trenta giorni (l'opposto risiede,
infatti, in Italia) stabilito a pena di inammissibilità, non è stato rispettato.
3. Infatti, l'ordinanza-ingiunzione n. 125 del 06/08/2025 (cfr. copia cartacea: allegato C
di parte ricorrente) è stata notificata all'ingiunto sig. per compiuta Parte_1
giacenza il 25/08/2025, ossia dieci giorni dopo l'emissione della CAD (id est:
comunicazione di avvenuto deposito), avvenuta il 14/08/2025 (cfr. cartolina modello
23L di Poste italiane: allegato E di parte ricorrente). Ai sensi dell'art. 8, L. 20/11/1982,
n. 890, “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata”, ossia dalla già menzionata CAD. Lo stesso ricorrente ammette che gli “è stata notificata nel mese di agosto del 2025, Ordinanza di
ingiunzione n. 125/2025” (ricorso, p. 1, n. 1).
4. Considerata la sospensione feriale fino al 31/08/2025 incluso, l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso sarebbe stato il 30/09/2025, in seguito al disposto sopra citato che essa deve avvenire “entro 30 giorni dalla notificazione”. Nel caso in questione,
però, la proposizione è avvenuta soltanto il 01/10/2025, come si evince, peraltro, dalla circostanza che il ricorso è stato sottoscritto elettronicamente dall'avv. SECCIA
RAFFAELE, appunto, il 01/10/2025 (cfr. il simbolo con sottoscrizione sul ricorso in alto a destra).
pagina 6 di 8 5. Si precisa che il termine decadenziale dei trenta giorni in questione non è un termine libero, come ritiene il ricorrente, perché scade, come espressamente previsto dalla norma, “entro 30 giorni”. Inoltre, è pacifico che allo spirare della sospensione feriale non si applichi il disposto dell'art. 155, comma 1 c.p.c., per cui il 01/09/2025 è a tutti gli effetti il primo giorno utile per il computo dei trenta giorni previsti per la proposizione del ricorso (ex multis: Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8518 del 29 aprile 2016).
6. Per completezza si aggiunge che la circostanza che il 01/10/2025 non fosse ancora spirato il termine per l'opposizione da parte del responsabile solidale
[...]
(con la notifica Controparte_5
dell'ordinanza compiutasi soltanto il 06/09/2025: allegato F di parte ricorrente) non elimina la tardività del ricorso del sig. per “l'insussistenza di Parte_1
qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali” (Cassazione civile Sez. II
sentenza n. 17617 del 29 agosto 2011).
7. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. per cui la parte ricorrente soccombente deve rifonderle alla parte resistente vittoriosa. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 21, scaglione 26.001-52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione (omessa la fase istruttoria non espletata).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
R.G. 2836/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il ricorso proposto dal sig. contro l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 125/2025, emessa dall'
[...]
, inammissibile per tardività ai Controparte_1
sensi dell'art. 6, comma 6, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150;
2. condanna la parte ricorrente sig. a rimborsare alla parte Parte_1
resistente Controparte_1
, a titolo di spese di lite, € 5.810,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
spese forfetarie, oneri sociale ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre alle successive occorrende.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano (BZ), lì 27/11/2025
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, il richiamo al rito del lavoro contenuto nell'art. 6, comma 1, D.L.vo 01/09/2011, n. 150, ha carattere esclusivamente procedurale e non modifica la natura sostanziale della controversia, che rimane di carattere amministrativo-sanzionatorio e non lavoristico, per cui si ritiene di applicare le tabelle ordinarie e non quelle previste per le cause di lavoro.