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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Ennio RICCI presidente dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Federico SCIOLI consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 3/24 R.G. avverso la sentenza definitiva n. 358/23 del Tribunale di
Isernia in composizione monocratica,
T R A
, (C.F. – P.IVA , in persona del Legale Rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Terzano del Foro di Campobasso (C.F. ) presso il cui studio – in Campobasso alla via CodiceFiscale_1
Pirandello n. 37 –elettivamente domicilia giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Email_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi residente a[...] C.F._2
LI VI, rappresentato e difeso, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente dall'Avv.
MI LL (cf: PEC: e C.F._3 Email_2
dall'Avv. Elena Bianchi (CF: ; PEC: C.F._4 Email_3
entrambi del Foro di Isernia, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n.67, giusta mandato in calce al presente atto
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Isernia ha revocato il decreto ingiuntivo n.
188/14, emesso l'8/5/14 nell'ambito della procedura RG 504/14, con cui è stato ingiunto a CP_1
(in qualità di fideiussore) ed alla il pagamento della somma di euro
[...] Controparte_2
42.700 (oltre interessi legali e di mora) in favore di Il credito della fatto Parte_1 Parte_1
valere in sede monitoria, scaturiva dall'omesso pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di agosto '13, settembre '13, ottobre '13, novembre '13, dicembre '13, gennaio '14 e febbraio '14, dovuti per l'affitto del compendio aziendale di cui al contratto di fitto di ramo d'azienda, sottoscritto tra e il 20/11/08. Controparte_2 Parte_1
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha preso atto della risoluzione negoziale del contratto di affitto di ramo d'azienda, avvenuta il 10/8/13. Ha ritenuto, per effetto della intervenuta risoluzione, che non fosse tenuta a corrispondere i canoni di affitto, in quanto relativi Controparte_2
a mensilità successive alla intervenuta risoluzione. Pertanto neanche il fideiussore ( era CP_1
chiamato a rispondere di tali presunti debiti, atteso che “[…] la risoluzione del contratto di affitto priva dell'oggetto la scrittura di fideiussione”.
L'appellante censura la sentenza sotto svariati profili.
L'impugnazione deve preliminarmente ritenersi ammissibile, in quanto è adeguatamente motivata.
Rivolge censure specifiche alla sentenza, consentendo di individuare chiaramente le statuizioni investite dal gravame.
Va pertanto rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato.
1. Violazione degli artt. 414, 416 e 421 c.p.c. sostiene che abbia modificato tardivamente la iniziale domanda, introducendo Parte_1 CP_1
una diversa causa petendi e producendo sempre tardivamente la scrittura privata in data 10/8/13.
Soltanto nel corso del giudizio, dopo la presentazione del ricorso in opposizione, ha infatti prodotto la scrittura privata ed ha chiesto che venisse dichiarato risolto il contratto di fideiussione stipulato da in conseguenza della estinzione della obbligazione principale per effetto della CP_1
intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Osserva la Corte che è senz'altro vero che la emendatio libelli, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, è consentita esclusivamente “previa autorizzazione del giudice”, “se ricorrono gravi motivi” (art. 420 primo comma c.p.c.). Nel corso del giudizio di primo grado non si rinviene alcuna ordinanza autorizzativa, pronunciata dal giudice ai sensi dell'art. 420 primo comma c.p.c. Tuttavia il giudice di legittimità ha introdotto un correttivo, in quanto afferma che l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 420 primo comma c.p.c. possa essere data anche per implicito. La si ritiene infatti concessa se la parte introduce la novità ed il giudice non obietta nulla. “Nel rito del lavoro,
l'autorizzazione alla modifica della domanda, prevista dall'art. 420 cod. proc. civ., può essere data dal giudice anche in forma implicita e, cioè, risultare da un atto quale l'ordinanza con cui il giudice, nel disporre il mutamento del rito, accorda alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi, oppure dal concreto esame e dalla decisione nel merito della domanda modificata”
(Sez. 3, Sentenza n. 12539 del 22/9/2000). “Nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla "emendatio libelli", prevista dall'art. 420 c.p.c. può essere data dal giudice anche in forma implicita consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminandola e decidendola nel merito” (Sez. L, Sentenza n. 4702 del 10/3/2016; idem n. 6026/85; 10371/95; 2906/96).
E' quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado, in quanto il giudice ha esaminato la domanda del ricorrente, così come modificata nelle note conclusionali, accogliendola.
La Corte deve pertanto delibare sulla domanda della modificata nei termini descritti, Parte_1
non potendo rilevarsi alcun profilo di inammissibilità.
2. Violazione dell'art. 1957 c.c. e degli artt. 1571 e ss. c.c.
Sostiene l'appellante che la sentenza violi l'art. 1957 c.c., che “espressamente prevede come il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, principio totalmente capovolto e distorto dal Giudice di primo grado”.
E' circostanza pacifica (in quanto non contestata dalle parti) e comunque documentalmente provata che il contratto di affitto si risolse il 10/8/13. In quella data l'amministratore della Controparte_2
ed il rappresentante della risolsero consensualmente il contratto.
[...] Parte_1
L'amministratore della società conduttrice infatti consegnò al conduttore “le chiavi di accesso alla struttura – azienda tenuta in locazione”, come si evince dal documento sottoscritto dalle parti in data 10/8/13. Il comportamento concludente delle parti, formalizzato in un atto scritto, esprimeva la chiara volontà di risolvere negozialmente il rapporto contrattuale.
La intervenuta risoluzione del rapporto locatizio, alla data del 10/8/13, con la restituzione del compendio aziendale, escludeva che potessero continuare a maturare i canoni di locazione a partire da quella data. Era infatti venuto meno il rapporto sinallagmatico che giustificava il versamento dei canoni di affitto.
Per tali ragioni la società non era tenuta al versamento dei canoni di locazione Controparte_2
pretesi da Parte_1
Tenuto conto che la fideiussione ha natura accessoria, la garanzia personale in tanto sussiste in quanto esista la obbligazione principale. Ne deriva la insussistenza dell'obbligazione in capo a in qualità di fideiussore. CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è provato che la società Controparte_2
avesse continuato ad utilizzare il complesso aziendale oggetto del contratto di affitto, risolto il
[...]
10/8/13, anche successivamente a quest'ultima data.
Al riguardo l'appellante richiama la scrittura privata del 25/2/14 nella quale laconicamente si dà atto della “riconsegna delle chiavi della struttura”. Innanzitutto dal tenore letterale del documento non
è dato comprendere quale dei soggetti comparenti ( o ) abbia riconsegnato le Pt_1 CP_2
chiavi. Non può escludersi che il rappresentante della abbia consegnato le chiavi al Parte_1
rappresentante di per consentire a quest'ultima società di accedere temporaneamente CP_2
nell'immobile per finalità di varia natura (ad esempio, ricerca di beni o documenti lasciati in azienda). Questa lettura è sicuramente maggiormente compatibile con quanto documentato in data
10/8/13.
Anche qualora si ritenesse invece che le chiavi siano state restituite da a tale CP_2 Parte_1
circostanza avrebbe un valore meramente indiziario in ordine all'effettivo e pieno godimento, fino al 25/2/14, del complesso aziendale da parte della vecchia conduttrice. La presunzione giammai potrebbe assurgere a valore di prova, in difetto dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (pluralità di indizi gravi e precisi). Peraltro non potrebbe neppure arguirsi il momento a partire dal quale la società avrebbe nuovamente usufruito del complesso aziendale, con conseguente impossibilità di quantificare il presunto credito derivante dai canoni di affitto.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
-
P. Q. M.
- La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7/1/24, avverso la sentenza n. 358/23 del Parte_1
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore dell'avv. Elena
Bianchi, dichiaratasi antistataria, che determina in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 12/11/2025
Il Consigliere rel.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente dr. Ennio Ricci