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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2119 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Piscitello, presso il cui studio a Palermo, via
Principe di Belmonte n. 90, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Volante, presso il cui studio a Palermo, via
Gen. Giuseppe Arimondi n. 45, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
03/12/1990 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4054/2014 emesso da questo Tribunale il 10-30/10/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 24/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) La casa familiare, in comproprietà ai coniugi, rimane in uso gratuito, a scopo abitativo, alla IG;
ove la IG dovesse Parte_2 Parte_2 instaurare una convivenza, ella perderà l'uso dell'abitazione e la casa seguirà il regime della proprietà comune.
2) A fronte della concessione dell'uso gratuito della casa comune, la IG Parte_2
si farà carico delle utenze relative all'immobile, delle quote condominiali
[...] ordinarie, della manutenzione ordinaria dell'immobile e del pagamento della TARI;
le spese straordinarie verranno ripartite in ragione del 50% tra le parti.
3) Con la sottoscrizione dei presenti accordi i signori e Parte_2 Parte_1 dichiarano di aver definitivamente regolato i rapporti economici tra loro
[...] pendenti e, espressamente, di confermare gli accordi del 28 gennaio 2016 e del 25 agosto
2020 tra loro intercorsi e di non aver, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione.
4) I signori e dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi Pt_1 Pt_2 raggiunti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico;
dall'unione coniugale è nata una figlia, maggiorenne ed autosufficiente, come dedotto in ricorso.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 03/12/1990 da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
24/04/2025 e riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 19, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2119 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Piscitello, presso il cui studio a Palermo, via
Principe di Belmonte n. 90, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Volante, presso il cui studio a Palermo, via
Gen. Giuseppe Arimondi n. 45, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
03/12/1990 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4054/2014 emesso da questo Tribunale il 10-30/10/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 24/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) La casa familiare, in comproprietà ai coniugi, rimane in uso gratuito, a scopo abitativo, alla IG;
ove la IG dovesse Parte_2 Parte_2 instaurare una convivenza, ella perderà l'uso dell'abitazione e la casa seguirà il regime della proprietà comune.
2) A fronte della concessione dell'uso gratuito della casa comune, la IG Parte_2
si farà carico delle utenze relative all'immobile, delle quote condominiali
[...] ordinarie, della manutenzione ordinaria dell'immobile e del pagamento della TARI;
le spese straordinarie verranno ripartite in ragione del 50% tra le parti.
3) Con la sottoscrizione dei presenti accordi i signori e Parte_2 Parte_1 dichiarano di aver definitivamente regolato i rapporti economici tra loro
[...] pendenti e, espressamente, di confermare gli accordi del 28 gennaio 2016 e del 25 agosto
2020 tra loro intercorsi e di non aver, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione.
4) I signori e dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi Pt_1 Pt_2 raggiunti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico;
dall'unione coniugale è nata una figlia, maggiorenne ed autosufficiente, come dedotto in ricorso.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 03/12/1990 da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
24/04/2025 e riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 19, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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