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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO LO AR, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3154 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1 cf: , rappresentato e difeso dall'avv. SPANO' RENATA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. OLLA MARINA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/10/2024 , adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel
2011 per 101 giornate annue alle dipendenze della ditta AT AN AN.
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate a distanza di oltre CP_1 dieci anni. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a Parte_1 presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta
AT AN AN.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 101 CP_1 giornate nel 2011.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 30.09.2023 CP_1
n. 2022009272/DDL, riguardante un accesso presso la ditta AT AN AN, in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' CP_1
a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all'Ente previdenziale.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1 autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Nulla sposta l'eccezione relativa ad una presunta prescrizione estintiva della potestà accertativa dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 818/57, I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse
e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati
i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
È stato affermato dalla giurisprudenza che “Alla stregua dell'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, rimangono acquisiti, e debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga oltre il quinquennio decorso il quale opera la definitiva acquisizione dei contributi, validi per il conseguimento dei requisiti prescritti per l'acquisizione delle prestazioni pensionistiche anche nel caso di eventuale restituzione all'interessato, oltre tale termine, delle somme pagate (Cassazione civile sez. lav.,
06/06/2008, n.15079).
Sempre secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il D.P.R. n. 818 del 1957, art.
8 sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria - secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorchè l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto versamento medesimo - riveste carattere eccezionale, cosicchè tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di CP_ assicurazione generale obbligatoria con l' e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. Cass. n.
12355/2010, n. 64/2009; n. 13919/2001; n. 5078/1991, n. 449/1988, n. 451/1985, n. 6152/1981, n.
4044/1980)” (Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9273).
Vale, a questo punto, osservare che la cancellazione della contribuzione agricola relativa al 2011
è stata operata dall' sulla scorta del verbale di accertamento già citato, da cui emerge l'assenza di CP_1 qualsivoglia rapporto lavorativo in capo al ricorrente, dal ché l'inapplicabilità al caso di specie della speciale disciplina sopra citata.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta AT AN AN.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
UNILAV e dalle buste paga costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, i modelli DMAG e le prove documentali della retribuzione).
Né parte ricorrente ha inteso presentare istanze istruttorie volte all'audizione di testimoni che avrebbero potuto confermare l'assunto secondo cui ella avesse effettivamente lavorato in agricoltura nel
2011 quale dipendente della ditta AT AN.
Tale carenza probatoria non può esser colmata da questo Giudice neppure facendo ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., in quanto vertente su circostanze e fatti primari, nella piena potestà dispositiva ed allegativa della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate, essendo ormai noto l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e della Corte d'Appello in sede – cui questo Ufficio si
è da tempo uniformato – circa la non validità della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.pc. ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite nelle controversie di previdenza nelle quali l'oggetto del giudizio non sia in via diretta e immediata una prestazione previdenziale.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
23/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 1.924,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 27/11/2025 .
Il Giudice
RO LO AR