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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 11/2/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di RG 426/23 proposto avverso la sentenza n.
n.943/2023 emessa e pubblicata in data 01/09/2023, dal Tribunale Sezione lavoro di Palmi vertente tra
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1969 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone e dall'Avv. Danilo Romano - ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova
(RC) alla Piazza Libertà n.16;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Anna Maria Lojacono;
APPELLATA
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e quale P.IVA_2
mandatario della rappresentato e difeso in forza di procura Controparte_3
generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Persona_1
Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90020344 28/000 notificata dall' il 29.09.2022 in relazione agli avvisi Controparte_4
di addebito come in ricorso elencati per l'importo complessivo € 9.121,98, chiedendo che venisse annullato e dichiarato estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione e comunque deducendone l'inesigibilità delle somme per la cui riscossione si procede a mezzo ruolo.
Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando prescritti i crediti e ha condannato , compensando le spese con Controparte_1
l' attese le ragioni della decisione fondate sul comportamento CP_2 omissivo del concessionario- al pagamento delle spese di lite quantificandole in €.1.305,00, per onorari ed €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione .
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello dalla Parte_1
Si è costituita per difendersi. Controparte_1
Si è costituito in giudizio per difendersi. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/2/2025 . ***
L'appellante dopo avere assolto all' onere di specificare nell'impugnazione le voci tariffarie, osservando i principi di diritto del giudice di legittimità
(Sez. Lavoro nn. 12225/2007 e 15655/2007) ha chiesto la condanna al pagamento di << €.1.874, già decurtata del 50%, come di seguito specificato: €.465 per la fase di studio;
€.389 per la fase introduttiva;
€.1011 per la fase decisionale,
(considerando che non vi è stata la fase di trattazione) oltre €.43,00 per spese>>.
Il gravame è fondato, poiché in considerazione del valore della lite €.
€.9.121,98, (rientrante nello scaglione da €.
5.201 a €.26.000) in forza del DM
146/2022 e succ. modif. , il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, per i compensi l'importo di €.1.874,00così come sopra specificato : €.465,00 per la fase di studio;
€.389,00 per la fase introduttiva;
€.1011,00 per la fase decisionale.
Gli esborsi di € 43,00 sono stati invece attribuiti ed il relativo capo va confermato.
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 1.874,00 per compensi fermo il capo relativo agli esborsi già attribuiti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di in ragione della soccombenza, come Controparte_1
ritenuto dal Tribunale, non essendo il relativo capo stato oggetto di appello.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 569,00) fra le spese liquidate in primo grado €
1.305,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello € 1.874,00 che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM
147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 247,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_2
e avverso la sentenza n. Controparte_1
1672/2021 emessa e pubblicata in data 05/11/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali reltive ai soli compensi sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di - in complessivi € Controparte_1
1.874,00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e contributi di legge, che distrae in favore degli Avv.ti Giovanni Taccone e Danilo Romano
2) condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell' appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 247,00 , oltre rimborso forfettario, IVA e contributi di legge ed € 64,50 per esborsi che distrae in favore dell' Avv. Giovanni Taccone e dall'Avv.
Danilo Romano;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè ) (dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 11/2/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di RG 426/23 proposto avverso la sentenza n.
n.943/2023 emessa e pubblicata in data 01/09/2023, dal Tribunale Sezione lavoro di Palmi vertente tra
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1969 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone e dall'Avv. Danilo Romano - ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova
(RC) alla Piazza Libertà n.16;
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Anna Maria Lojacono;
APPELLATA
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e quale P.IVA_2
mandatario della rappresentato e difeso in forza di procura Controparte_3
generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Persona_1
Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90020344 28/000 notificata dall' il 29.09.2022 in relazione agli avvisi Controparte_4
di addebito come in ricorso elencati per l'importo complessivo € 9.121,98, chiedendo che venisse annullato e dichiarato estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione e comunque deducendone l'inesigibilità delle somme per la cui riscossione si procede a mezzo ruolo.
Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando prescritti i crediti e ha condannato , compensando le spese con Controparte_1
l' attese le ragioni della decisione fondate sul comportamento CP_2 omissivo del concessionario- al pagamento delle spese di lite quantificandole in €.1.305,00, per onorari ed €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione .
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello dalla Parte_1
Si è costituita per difendersi. Controparte_1
Si è costituito in giudizio per difendersi. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/2/2025 . ***
L'appellante dopo avere assolto all' onere di specificare nell'impugnazione le voci tariffarie, osservando i principi di diritto del giudice di legittimità
(Sez. Lavoro nn. 12225/2007 e 15655/2007) ha chiesto la condanna al pagamento di << €.1.874, già decurtata del 50%, come di seguito specificato: €.465 per la fase di studio;
€.389 per la fase introduttiva;
€.1011 per la fase decisionale,
(considerando che non vi è stata la fase di trattazione) oltre €.43,00 per spese>>.
Il gravame è fondato, poiché in considerazione del valore della lite €.
€.9.121,98, (rientrante nello scaglione da €.
5.201 a €.26.000) in forza del DM
146/2022 e succ. modif. , il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, per i compensi l'importo di €.1.874,00così come sopra specificato : €.465,00 per la fase di studio;
€.389,00 per la fase introduttiva;
€.1011,00 per la fase decisionale.
Gli esborsi di € 43,00 sono stati invece attribuiti ed il relativo capo va confermato.
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 1.874,00 per compensi fermo il capo relativo agli esborsi già attribuiti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di in ragione della soccombenza, come Controparte_1
ritenuto dal Tribunale, non essendo il relativo capo stato oggetto di appello.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 569,00) fra le spese liquidate in primo grado €
1.305,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello € 1.874,00 che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM
147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 247,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_2
e avverso la sentenza n. Controparte_1
1672/2021 emessa e pubblicata in data 05/11/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali reltive ai soli compensi sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di - in complessivi € Controparte_1
1.874,00, per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e contributi di legge, che distrae in favore degli Avv.ti Giovanni Taccone e Danilo Romano
2) condanna al pagamento Controparte_1
in favore dell' appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 247,00 , oltre rimborso forfettario, IVA e contributi di legge ed € 64,50 per esborsi che distrae in favore dell' Avv. Giovanni Taccone e dall'Avv.
Danilo Romano;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè ) (dott. Marialuisa Crucitti)