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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12085/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 42395/2020 - recante R.G. n. 85346/2019 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 15.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020,
TRA
, c.f.: , quale procuratore di sé stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Traversa G. Pascoli n.22, presso il proprio studio,
Appellante
E
, c.f.: elettivamente domiciliata in San Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti n. 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea Simeoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, rilasciata dal Dott.
[...]
, nella Sua qualità di Responsabile Contenzioso Campania, in virtù dei poteri conferiti giusto atto CP_2 notarile, repertorio nr. 46100 raccolta nr. 26703 del 25/02/2021,
Appellato
NONCHE'
Controparte_3
Appellata Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs.150/2011, proposto innanzi il Giudice di Pace di Napoli, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la e la per veder annullata la Controparte_4 Controparte_3 cartella di pagamento n. 028201900355574533000, notificata a mezzo pec il 22.11.2019, relativa a sanzioni per contravvenzioni al CdS, contestando l'omessa notifica del verbale ad essa presupposto;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 85346/2019; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio deducendo la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative al verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, di competenza dell'ente impositore e, in ogni caso, la propria condotta legittima;
la benché regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Con la sentenza n. 42395 del 2020 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, rilevava l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento opposta, dichiarando l'estinzione del diritto alla riscossione, con conseguente annullamento della cartella.
Tuttavia, disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il sig. ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la parziale riforma, limitatamente Pt_1 al capo relativo alla compensazione delle spese, deducendo la violazione del disposto normativo ex artt. 91
e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, nonché un vizio di motivazione, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria di spese del grado di appello.
Si è costituita l' , la quale, nell'eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello in violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c., ne ha dedotto l'infondatezza nel merito, stante la corretta statuizione in ordine alla compensazione delle spese, a suo dire compiutamente motivata dal
Giudice di Pace.
La nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita. Controparte_3
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dal sig. Pt_1 Ciò premesso, va osservato che, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate
(ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto la domanda, ha affermato, sinteticamente: “ricorrono giusti motivi per una pronuncia dichiarativa della totale compensazione fra le parti delle spese di lite”.
Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione.
Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. civ. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n.
21083/2015).
Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente.
Quanto alla condanna in solido degli appellati, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016).
Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del
22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato.
Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011).
A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione.
Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex
DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 42395/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 15.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020, condanna la al rimborso, in Controparte_3 favore del sig. , delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 60,00 per Parte_1 spese ed in € 278,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- b) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese di lite del presente grado, che Controparte_3 liquida in € 92,00 per spese ed in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- c) compensa per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'
[...]
. Controparte_4
Così deciso in Napoli il 5 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 12085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n° 42395/2020 - recante R.G. n. 85346/2019 – emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 15.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020,
TRA
, c.f.: , quale procuratore di sé stesso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Traversa G. Pascoli n.22, presso il proprio studio,
Appellante
E
, c.f.: elettivamente domiciliata in San Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti n. 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea Simeoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, rilasciata dal Dott.
[...]
, nella Sua qualità di Responsabile Contenzioso Campania, in virtù dei poteri conferiti giusto atto CP_2 notarile, repertorio nr. 46100 raccolta nr. 26703 del 25/02/2021,
Appellato
NONCHE'
Controparte_3
Appellata Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs.150/2011, proposto innanzi il Giudice di Pace di Napoli, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la e la per veder annullata la Controparte_4 Controparte_3 cartella di pagamento n. 028201900355574533000, notificata a mezzo pec il 22.11.2019, relativa a sanzioni per contravvenzioni al CdS, contestando l'omessa notifica del verbale ad essa presupposto;
la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 85346/2019; il concessionario della riscossione si costituiva in giudizio deducendo la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative al verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, di competenza dell'ente impositore e, in ogni caso, la propria condotta legittima;
la benché regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Con la sentenza n. 42395 del 2020 che si impugna, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda, rilevava l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento opposta, dichiarando l'estinzione del diritto alla riscossione, con conseguente annullamento della cartella.
Tuttavia, disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il sig. ha proposto appello avverso tale sentenza onde ottenerne la parziale riforma, limitatamente Pt_1 al capo relativo alla compensazione delle spese, deducendo la violazione del disposto normativo ex artt. 91
e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, nonché un vizio di motivazione, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria di spese del grado di appello.
Si è costituita l' , la quale, nell'eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello in violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c., ne ha dedotto l'infondatezza nel merito, stante la corretta statuizione in ordine alla compensazione delle spese, a suo dire compiutamente motivata dal
Giudice di Pace.
La nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita. Controparte_3
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dal sig. Pt_1 Ciò premesso, va osservato che, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate
(ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rilevato l'omessa prova della notifica del verbale di contravvenzione da parte dell'ente impositore e accolto la domanda, ha affermato, sinteticamente: “ricorrono giusti motivi per una pronuncia dichiarativa della totale compensazione fra le parti delle spese di lite”.
Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione.
Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. civ. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n.
21083/2015).
Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente.
Quanto alla condanna in solido degli appellati, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016).
Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del
22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato.
Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011).
A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione.
Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex
DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 42395/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli in data 15.12.2020 e pubblicata in data 21.12.2020, condanna la al rimborso, in Controparte_3 favore del sig. , delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 60,00 per Parte_1 spese ed in € 278,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- b) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese di lite del presente grado, che Controparte_3 liquida in € 92,00 per spese ed in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- c) compensa per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'
[...]
. Controparte_4
Così deciso in Napoli il 5 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale