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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 479/2024 RGA avverso la sentenza n. 955/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 9 luglio 2024 nel giudizio R.G. n. 1177/2024; avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Angelo Riccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna (BO) in via Farini n. 3; appellante;
contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come pag. 1 di 11 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…) Con ricorso depositato in data 04.03.2024 il signor impugnava le ordinanze ingiunzioni n. Parte_1
01-001233539 notificata il 02.02.2024 relativo all'atto di accertamento n. 1300.10/08/2018.0318281 del 10/08/2018 riferita all'anno 2017 e n. 01 001765908 notificata il 02.02.2024, relativo all'atto di accertamento n. 1300.01708/2019.0327044 del 01/08/2019 riferita all'anno 2018 e ne chiedeva la revoca, la dichiarazione di nullità o annullabilità per carenza di presupposti e di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Eccepiva in primo luogo la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione amministrativa comminata dato che gli anni di riferimento erano il 2017 e il 2018 e pertanto i diritti alla azione sanzionatoria si sono prescritti nel 2022 e 2023. In subordine eccepiva che le motivazioni addotte a giustificazione delle ingiunzioni di pagamento sono insufficienti e incongrue e le sanzioni amministrative comminate sono sproporzionate, eccessive e illegittime. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l affermando l'infondatezza del ricorso, per le CP_1 ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e chiedendo la reiezione del ricorso e per l'effetto la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte nella misura già determinata, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-05-2024 e 09-07-2024 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 955/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta da ,
contro
Parte_1 le ordinanze ingiunzioni n. 01 001233539 notificata il 02.02.2024 e n. 01- 001765908 notificata il 02.02.2024 che si confermano nella misura già determinata. Condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 favore dell liquidate in Euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre a CP_1 spese generali ed accessori di legge. (…)” Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: 1) ha ritenuto pag. 2 di 11 l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora ricorrente, rilevando, da un lato, che il relativo termine di prescrizione era stato interrotto
“dalla notifica dei prodromici accertamenti della violazione prevista dall'art.2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983 n. 639 con contestuale sanzione amministrativa, protocollo CP_1
n. 1300.10/08/2018.0318281 e protocollo n. 1300.01/08/2019.0327044 in data 25/08/2018 e 22/08/2019” e, dall'altro lato, che il termine de quo era rimasto sospeso “per un totale complessivo di 311 giorni” in virtù della normativa emergenziale COVID;
2) ha giudicato congrue le sanzioni amministrative comminate nei confronti dell'allora opponente, osservando come le stesse siano state quantificate nel rispetto dell'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Con ricorso depositato telematicamente in data 29/07/2024, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui rassegnate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' , contestando specificamente l'applicabilità al caso di specie CP_1 della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID, sia nella parte in cui ha ritenuto congrue le sanzioni amministrative comminate dall'Ente odierno appellato. L' , ritualmente costituitosi in giudio, ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_1 gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che l'odierno appellante non ha reiterato in questa sede l'eccezione sull'asserita insufficienza ed incongruità della motivazione delle ordinanze opposte che, per pag. 3 di 11 l'effetto, deve ritenersi rinunciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo si osserva che il Tribunale di Bologna nel disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora opponente, a seguito di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa., ha osservato nella sentenza gravata che:
<< (…) Per quanto riguarda l'eccezione svolta da parte ricorrente, inerente la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione comminata, osserva il Tribunale che tale eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, così come provato dall le ordinanze ingiunzioni impugnate sono state CP_1 precedute dalla notifica dei prodromici accertamenti della violazione prevista dall'art.2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983 n. 639 con contestuale sanzione amministrativa, protocollo n. 1300.10/08/2018.0318281 e protocollo n. 1300.01/08/2019.0327044 in CP_1 data 25/08/2018 e 22/08/2019. La notifica dell'atto di accertamento per costante giurisprudenza costituisce atto interruttivo della prescrizione, così come stabilito ex multis dalla Cass. Civ. Sez. Lav. nell'ord. 24858 del 17/08/2022 confermando un orientamento ormai costante, che ha precisato che: “il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art 2943 c.c. interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”. Nel caso di specie, pertanto la notifica del verbale di accertamento ha interrotto la prescrizione e i cinque anni vanno calcolati a partire rispettivamente dal 25/08/2018 e 22/08/2019. Inoltre si evidenzia come il decreto Cura Italia n. 18/2020 abbia previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'art. 11 comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 abbia sancito 182 giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria per un totale complessivo di 311 giorni. pag. 4 di 11 Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale nel caso di specie non opererebbe la sospensione della prescrizione in quanto il termine di prescrizione non è spirato nel periodo previsto dal decreto Cura Italia e dal successivo decreto-legge 31dicembre 2020. Come espressamente indicato dalla circolare 10 agosto 2021 n.126 CP_1 richiamata da parte ricorrente al punto 4.3 “nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto-legge n.18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). La notifica delle ordinanze ingiunzione oggi oggetto di opposizione, pertanto è intervenuta regolarmente nell'arco dei cinque anni previsti dall'art 28 della L. 689/1981. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi-logico giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la materia controversia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Ed invero, a dispetto da quanto sostenuto dalla parte appellante, deve ritenersi, così come statuito dal Giudice a quo nella gravata sentenza, che il termine di prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme dovute sia rimasto sospeso CP_1 alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, dall'altro. La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
- dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. pag. 5 di 11 Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione. A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte dal sig. deve ritenersi essere intervenuta allorché il termine Parte_1 prescrizionale quinquennale previsto dall'art 28 della L. 689/1981 non era ancora compiuto. A tanto consegue la reiezione di quello che può considerarsi il primo motivo di appello. Parimenti infondata risulta essere, poi, ad avviso di questa Corte, l'eccezione di parte appellante relativa alla contestata eccessività della sanzione comminata, reiterata in questa sede con il secondo motivo di gravame. In proposito si osserva, innanzitutto, che il Giudice a quo ha correttamente pag. 6 di 11 evidenziato che la sanzione in questione è stata quantificata nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. A ciò aggiungasi che l' , nel quantificare la sanzione de qua, ha considerato, CP_1 in particolare, “la gravità della condotta dell'autore”, desumibile dal fatto che la condotta contestata, consistita nell'omesso pagamento delle quote contributive a carico dei lavoratori per le annualità 2017 e 2018, si era già verificata anche per l'anno 2013. La reiterazione di tale comportamento illecito, quindi, giustifica in concreto la sanzione comminata di poco superiore al minimo edittale. Sul punto, peraltro, non appare né ammissibile, né fondata l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa dell'appellante all'udienza del 03/04/2025, nel corso della quale è stato dedotto: “come il Tribunale abbia impropriamente richiamato le disposizioni della legge 85/23 con riferimento ai criteri di determinazione della sanzione, norma sopravvenuta ai fatti contestati (del 2019) e non più favorevole rispetto a quella previgente”. Trattasi, innanzitutto, di eccezione svolta per la prima volta in questa sede, in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c. Per di più, trattasi di eccezione in senso stretto che ben avrebbe potuto e dovuto essere sollevata sin dalla formulazione del libello introduttivo del giudizio di prime cure, nulla ostando in tal senso. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. la pronuncia n. 3271 del 1990), infatti, il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112), come quella in parola. Peraltro, quand'anche si volesse superare tale assorbente rilievo (invero, non superabile), l'eccezione in esame andrebbe comunque disattesa in quanto infondata, avendo l' fatto corretta applicazione nel caso di specie della lex CP_1 mitior sopravvenuta, a beneficio dello stesso odierno appellante. Per quanto riguarda la successione tra norme che prevedono sanzioni pag. 7 di 11 amministrative, è doveroso ricordare che la giurisprudenza costante interpretava l'art. 1 co. 2 della l. n. 689/1981 sull'illecito amministrativo (per cui
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”), nel senso di ritenerlo preclusivo dell'applicazione dello ius superveniens favorevole. La Corte Costituzionale, tuttavia, dopo avere negato con la sentenza n. 193/2016 l'applicabilità generale del principio di retroattività in mitius alle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981, con la sentenza n. 63/2019 ha dichiarato incostituzionale una norma transitoria che escludeva l'applicabilità del nuovo e più mite trattamento sanzionatorio alle sanzioni amministrative relative a fatti pregressi;
in tale occasione, la Consulta ha affermato il seguente principio di diritto, decisivo ai fini del caso di specie: “il principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura “punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito;
né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale”. Sulla scorta di tale decisione del Giudice delle leggi, una recente giurisprudenza di merito, condivisa anche da questa Corte, ritiene dunque che “si può desumere, pur nei limiti dell'apprezzamento del caso concreto indicato dalla Corte Costituzionale, l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior anche nel sistema dell'illecito amministrativo” (cfr., in tal senso, inter alia, Trib. Ragusa, Sez. civ., sent. 16 giugno 2021). Si impone, pertanto, una interpretazione dell'art. 1 L. 689/1981 conforme a Costituzione e alla disciplina sovranazionale, dovendosi ritenere che il dettato normativo (laddove prevede che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si pag. 8 di 11 applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati) debba intendersi riferito alle sole modifiche in peius, trovando per il resto applicazione il principio, costituzionale e convenzionale, di retroattività della legge più favorevole. Tale soluzione, peraltro, ad avviso di questa Corte, non si pone in contrasto con l'art. 11 delle Preleggi, che può piuttosto ritenersi espressivo del principio di irretroattività delle leggi a carattere non punitivo. Posta dunque la vigenza del principio di retroattività in mitius anche per le sanzioni amministrative che hanno natura punitiva, e sono dunque da considerare penali ai sensi dei criteri Engel, occorre verificare se la sanzione sub iudice abbia tale natura, e la risposta è positiva. Ritiene, infatti, la Corte che la sanzione amministrativa al tempo prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, abbia natura punitiva e debba dunque soggiacere alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi incluso il principio di retroattività della lex mitior, ciò anche alla luce del mutato apprezzamento del legislatore. La misura ivi prevista (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000) non può infatti ritenersi meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Invero, già dall'ammontare della sanzione, nell'ampia cornice edittale ivi prevista, senza essere ad esempio subordinata alla reiterazione della condotta, può desumersene l'elevata carica afflittiva, che può spiegarsi in funzione di una finalità di deterrenza o prevenzione generale negativa, certamente comune alle pene in senso stretto. Quanto poi, al carattere mitior della sanzione inflitta in concreto all'odierno appellante (nell'ambito della nuova cornice edittale «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), è sufficiente una breve disamina delle ordinanze ingiunzioni impugnate per rendersi conto di tale evidenza. Ed, infatti, con l'ordinanza ingiunzione n. 001765908 è stato ingiunto all'odierno appellante di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di € 5.194,50 pari all'incirca alla metà della vecchia sanzione amministrativa. Con l'ordinanza ingiunzione n. 001233539, invece, la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa risulta essere pari ad € 19.870,92 - ossia una somma di pag. 9 di 11 poco superiore al nuovo minimo edittale, ma di gran lunga inferiore al massimo editale precedentemente previsto (€ 50.000), astrattamente applicabile nel caso di specie in relazione alla reiterata condotta dell'appellante consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali dei propri dipendenti (per gli anni 2013, 2017 e 2018). Le suesposte considerazioni, peraltro, evidenziano un ulteriore profilo d'inammissibilità dell'eccezione in esame, non avendo l'appellante alcun interesse, giuridicamente qualificato ex art. 100 c.p.c., a contestare delle sanzioni amministrative inflitte nei suoi confronti più miti di quelle in precedenza in vigore.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la scarsa complessità del procedimento e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_1
Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata;
- condanna il sig. a rifondere all' le spese del grado che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.07.2025 Il Consigliere est. pag. 10 di 11 dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 479/2024 RGA avverso la sentenza n. 955/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 9 luglio 2024 nel giudizio R.G. n. 1177/2024; avente ad oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Angelo Riccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna (BO) in via Farini n. 3; appellante;
contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante. p. t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'Istituto di Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come pag. 1 di 11 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…) Con ricorso depositato in data 04.03.2024 il signor impugnava le ordinanze ingiunzioni n. Parte_1
01-001233539 notificata il 02.02.2024 relativo all'atto di accertamento n. 1300.10/08/2018.0318281 del 10/08/2018 riferita all'anno 2017 e n. 01 001765908 notificata il 02.02.2024, relativo all'atto di accertamento n. 1300.01708/2019.0327044 del 01/08/2019 riferita all'anno 2018 e ne chiedeva la revoca, la dichiarazione di nullità o annullabilità per carenza di presupposti e di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Eccepiva in primo luogo la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione amministrativa comminata dato che gli anni di riferimento erano il 2017 e il 2018 e pertanto i diritti alla azione sanzionatoria si sono prescritti nel 2022 e 2023. In subordine eccepiva che le motivazioni addotte a giustificazione delle ingiunzioni di pagamento sono insufficienti e incongrue e le sanzioni amministrative comminate sono sproporzionate, eccessive e illegittime. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l affermando l'infondatezza del ricorso, per le CP_1 ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e chiedendo la reiezione del ricorso e per l'effetto la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte nella misura già determinata, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-05-2024 e 09-07-2024 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 955/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta da ,
contro
Parte_1 le ordinanze ingiunzioni n. 01 001233539 notificata il 02.02.2024 e n. 01- 001765908 notificata il 02.02.2024 che si confermano nella misura già determinata. Condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 favore dell liquidate in Euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre a CP_1 spese generali ed accessori di legge. (…)” Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: 1) ha ritenuto pag. 2 di 11 l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora ricorrente, rilevando, da un lato, che il relativo termine di prescrizione era stato interrotto
“dalla notifica dei prodromici accertamenti della violazione prevista dall'art.2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983 n. 639 con contestuale sanzione amministrativa, protocollo CP_1
n. 1300.10/08/2018.0318281 e protocollo n. 1300.01/08/2019.0327044 in data 25/08/2018 e 22/08/2019” e, dall'altro lato, che il termine de quo era rimasto sospeso “per un totale complessivo di 311 giorni” in virtù della normativa emergenziale COVID;
2) ha giudicato congrue le sanzioni amministrative comminate nei confronti dell'allora opponente, osservando come le stesse siano state quantificate nel rispetto dell'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Con ricorso depositato telematicamente in data 29/07/2024, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui rassegnate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie dell' , contestando specificamente l'applicabilità al caso di specie CP_1 della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID, sia nella parte in cui ha ritenuto congrue le sanzioni amministrative comminate dall'Ente odierno appellato. L' , ritualmente costituitosi in giudio, ha contestato la fondatezza dell'avverso CP_1 gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che l'odierno appellante non ha reiterato in questa sede l'eccezione sull'asserita insufficienza ed incongruità della motivazione delle ordinanze opposte che, per pag. 3 di 11 l'effetto, deve ritenersi rinunciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate. Al riguardo si osserva che il Tribunale di Bologna nel disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora opponente, a seguito di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa., ha osservato nella sentenza gravata che:
<< (…) Per quanto riguarda l'eccezione svolta da parte ricorrente, inerente la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione comminata, osserva il Tribunale che tale eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, così come provato dall le ordinanze ingiunzioni impugnate sono state CP_1 precedute dalla notifica dei prodromici accertamenti della violazione prevista dall'art.2 comma 1-bis del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983 n. 639 con contestuale sanzione amministrativa, protocollo n. 1300.10/08/2018.0318281 e protocollo n. 1300.01/08/2019.0327044 in CP_1 data 25/08/2018 e 22/08/2019. La notifica dell'atto di accertamento per costante giurisprudenza costituisce atto interruttivo della prescrizione, così come stabilito ex multis dalla Cass. Civ. Sez. Lav. nell'ord. 24858 del 17/08/2022 confermando un orientamento ormai costante, che ha precisato che: “il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art 2943 c.c. interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”. Nel caso di specie, pertanto la notifica del verbale di accertamento ha interrotto la prescrizione e i cinque anni vanno calcolati a partire rispettivamente dal 25/08/2018 e 22/08/2019. Inoltre si evidenzia come il decreto Cura Italia n. 18/2020 abbia previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'art. 11 comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 abbia sancito 182 giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria per un totale complessivo di 311 giorni. pag. 4 di 11 Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo la quale nel caso di specie non opererebbe la sospensione della prescrizione in quanto il termine di prescrizione non è spirato nel periodo previsto dal decreto Cura Italia e dal successivo decreto-legge 31dicembre 2020. Come espressamente indicato dalla circolare 10 agosto 2021 n.126 CP_1 richiamata da parte ricorrente al punto 4.3 “nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto-legge n.18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). La notifica delle ordinanze ingiunzione oggi oggetto di opposizione, pertanto è intervenuta regolarmente nell'arco dei cinque anni previsti dall'art 28 della L. 689/1981. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi-logico giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la materia controversia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Ed invero, a dispetto da quanto sostenuto dalla parte appellante, deve ritenersi, così come statuito dal Giudice a quo nella gravata sentenza, che il termine di prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme dovute sia rimasto sospeso CP_1 alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, dall'altro. La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
- dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. pag. 5 di 11 Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione. A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte dal sig. deve ritenersi essere intervenuta allorché il termine Parte_1 prescrizionale quinquennale previsto dall'art 28 della L. 689/1981 non era ancora compiuto. A tanto consegue la reiezione di quello che può considerarsi il primo motivo di appello. Parimenti infondata risulta essere, poi, ad avviso di questa Corte, l'eccezione di parte appellante relativa alla contestata eccessività della sanzione comminata, reiterata in questa sede con il secondo motivo di gravame. In proposito si osserva, innanzitutto, che il Giudice a quo ha correttamente pag. 6 di 11 evidenziato che la sanzione in questione è stata quantificata nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. A ciò aggiungasi che l' , nel quantificare la sanzione de qua, ha considerato, CP_1 in particolare, “la gravità della condotta dell'autore”, desumibile dal fatto che la condotta contestata, consistita nell'omesso pagamento delle quote contributive a carico dei lavoratori per le annualità 2017 e 2018, si era già verificata anche per l'anno 2013. La reiterazione di tale comportamento illecito, quindi, giustifica in concreto la sanzione comminata di poco superiore al minimo edittale. Sul punto, peraltro, non appare né ammissibile, né fondata l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa dell'appellante all'udienza del 03/04/2025, nel corso della quale è stato dedotto: “come il Tribunale abbia impropriamente richiamato le disposizioni della legge 85/23 con riferimento ai criteri di determinazione della sanzione, norma sopravvenuta ai fatti contestati (del 2019) e non più favorevole rispetto a quella previgente”. Trattasi, innanzitutto, di eccezione svolta per la prima volta in questa sede, in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c. Per di più, trattasi di eccezione in senso stretto che ben avrebbe potuto e dovuto essere sollevata sin dalla formulazione del libello introduttivo del giudizio di prime cure, nulla ostando in tal senso. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. la pronuncia n. 3271 del 1990), infatti, il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112), come quella in parola. Peraltro, quand'anche si volesse superare tale assorbente rilievo (invero, non superabile), l'eccezione in esame andrebbe comunque disattesa in quanto infondata, avendo l' fatto corretta applicazione nel caso di specie della lex CP_1 mitior sopravvenuta, a beneficio dello stesso odierno appellante. Per quanto riguarda la successione tra norme che prevedono sanzioni pag. 7 di 11 amministrative, è doveroso ricordare che la giurisprudenza costante interpretava l'art. 1 co. 2 della l. n. 689/1981 sull'illecito amministrativo (per cui
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”), nel senso di ritenerlo preclusivo dell'applicazione dello ius superveniens favorevole. La Corte Costituzionale, tuttavia, dopo avere negato con la sentenza n. 193/2016 l'applicabilità generale del principio di retroattività in mitius alle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981, con la sentenza n. 63/2019 ha dichiarato incostituzionale una norma transitoria che escludeva l'applicabilità del nuovo e più mite trattamento sanzionatorio alle sanzioni amministrative relative a fatti pregressi;
in tale occasione, la Consulta ha affermato il seguente principio di diritto, decisivo ai fini del caso di specie: “il principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura “punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito;
né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale”. Sulla scorta di tale decisione del Giudice delle leggi, una recente giurisprudenza di merito, condivisa anche da questa Corte, ritiene dunque che “si può desumere, pur nei limiti dell'apprezzamento del caso concreto indicato dalla Corte Costituzionale, l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior anche nel sistema dell'illecito amministrativo” (cfr., in tal senso, inter alia, Trib. Ragusa, Sez. civ., sent. 16 giugno 2021). Si impone, pertanto, una interpretazione dell'art. 1 L. 689/1981 conforme a Costituzione e alla disciplina sovranazionale, dovendosi ritenere che il dettato normativo (laddove prevede che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si pag. 8 di 11 applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati) debba intendersi riferito alle sole modifiche in peius, trovando per il resto applicazione il principio, costituzionale e convenzionale, di retroattività della legge più favorevole. Tale soluzione, peraltro, ad avviso di questa Corte, non si pone in contrasto con l'art. 11 delle Preleggi, che può piuttosto ritenersi espressivo del principio di irretroattività delle leggi a carattere non punitivo. Posta dunque la vigenza del principio di retroattività in mitius anche per le sanzioni amministrative che hanno natura punitiva, e sono dunque da considerare penali ai sensi dei criteri Engel, occorre verificare se la sanzione sub iudice abbia tale natura, e la risposta è positiva. Ritiene, infatti, la Corte che la sanzione amministrativa al tempo prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, abbia natura punitiva e debba dunque soggiacere alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi incluso il principio di retroattività della lex mitior, ciò anche alla luce del mutato apprezzamento del legislatore. La misura ivi prevista (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000) non può infatti ritenersi meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Invero, già dall'ammontare della sanzione, nell'ampia cornice edittale ivi prevista, senza essere ad esempio subordinata alla reiterazione della condotta, può desumersene l'elevata carica afflittiva, che può spiegarsi in funzione di una finalità di deterrenza o prevenzione generale negativa, certamente comune alle pene in senso stretto. Quanto poi, al carattere mitior della sanzione inflitta in concreto all'odierno appellante (nell'ambito della nuova cornice edittale «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), è sufficiente una breve disamina delle ordinanze ingiunzioni impugnate per rendersi conto di tale evidenza. Ed, infatti, con l'ordinanza ingiunzione n. 001765908 è stato ingiunto all'odierno appellante di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di € 5.194,50 pari all'incirca alla metà della vecchia sanzione amministrativa. Con l'ordinanza ingiunzione n. 001233539, invece, la somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa risulta essere pari ad € 19.870,92 - ossia una somma di pag. 9 di 11 poco superiore al nuovo minimo edittale, ma di gran lunga inferiore al massimo editale precedentemente previsto (€ 50.000), astrattamente applicabile nel caso di specie in relazione alla reiterata condotta dell'appellante consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali dei propri dipendenti (per gli anni 2013, 2017 e 2018). Le suesposte considerazioni, peraltro, evidenziano un ulteriore profilo d'inammissibilità dell'eccezione in esame, non avendo l'appellante alcun interesse, giuridicamente qualificato ex art. 100 c.p.c., a contestare delle sanzioni amministrative inflitte nei suoi confronti più miti di quelle in precedenza in vigore.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la scarsa complessità del procedimento e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_1
Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata;
- condanna il sig. a rifondere all' le spese del grado che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.07.2025 Il Consigliere est. pag. 10 di 11 dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11