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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.29806 /2023
Tra
n persona del legale rapp.te p.t. ( avv.ILIE Parte_1
ANDRADA , )
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n.
39720230005123316000, emesso dall' per un importo di € 115.464,72, CP_1 relativo ai contributi azienda relativi ai DM 03/2022, 04/2022, 06/2022 e
03/2023. A fondamento del ricorso ha dedotto : che detto avviso trae origine dai provvedimenti n. .7013.11/08/2023.0117781 e n. CP_1
.7013.11/08/2023.0117780 con cui l , senza alcuna richiesta di CP_1 CP_2 chiarimenti né avvisi preventivi, aveva comunicato la decadenza, rispettivamente, dalle domande di rateazione richieste il 17.05.2022 ( rateazione lunga) ed il
26.07.2022 ( rateazione breve) ; che la rateazione richiesta il 26 luglio 2022 risultava interamente saldata al momento della dichiarazione di decadenza, tanto che ad aprile 2023 era stato rilasciato un DURC regolare, mentre per la rateazione del 17 maggio 2022, la società aveva pagato anticipatamente la rata n. 16 il 17 luglio 2023, ben prima della scadenza prevista;
che per mero errore materiale, non aveva versato la rata 03/2023 alla scadenza, ma aveva anticipato erroneamente il pagamento di una rata successiva, ma tale errore era stato corretto tempestivamente con il pagamento della rata omessa al momento della notifica del provvedimento di decadenza;
che l ha ignorato le richieste di CP_1 chiarimenti e la documentazione trasmessa, convocando la società per un controllo sul Tax Credit e disponendo, il 22 settembre 2023, l'annullamento parziale dell'avviso di addebito, rimanendo pendente una parte dell'importo ( illegittimamente) richiesto, relativa a contributi già versati o regolarmente compensati. Dedotta l'illegittimità dell'avviso, avendo l richiesto il CP_1 pagamento dei contributi pur essendo in possesso della documentazione comprovante la regolarità delle compensazioni e avendo rilasciato un DURC regolare ad aprile 2023 ( certificando la chiusura della rateazione breve), salvo poi dichiararne la decadenza ad agosto 2023 senza giustificazione, violando i principi di correttezza amministrativa e causandole gravi danni, incluso il blocco delle attività aziendali per il mancato rilascio di un DURC regolare, ha chiesto di annullare l'avviso impugnato e condannare l' al rilascio del DURC regolare CP_1 nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in
150.000 euro .
Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso di cui ha CP_1 chiesto il rigetto. In particolare ha affermato che la pretesa creditoria si basa sulle denunce mensili presentate dalla società tramite il sistema Uniemens, che costituiscono atti di riconoscimento di debito e che, non avendo la società versato le somme, ha legittimamente provveduto ad iscrivere a ruolo il credito indicato nell'avviso di addebito. Quanto alla revoca delle rateizzazioni ha affermato che la stessa è stata determinata dal mancato rispetto del piano rateale per entrambe le dilazioni. Ha evidenziato inoltre che al momento dell'emissione dei provvedimenti di revoca, la società non era in regola con i pagamenti dei contributi per il DM 03/2023, che è stato pagato solo il 24/08/2023. Ha affermato, inoltre, di aver informato tempestivamente la società circa la sua posizione debitoria e le possibili conseguenze in caso di mancato pagamento e di aver emesso il DURC con esito regolare a maggio 2023 solo dopo che la società ha fornito prova dell'avvenuto pagamento delle rate mancanti. Ha affermato che dopo la revoca delle dilazioni, il DURC è stato nuovamente sospeso a causa del mancato pagamento di alcuni contributi e della necessità di verificare la regolarità delle compensazioni effettuate dalla ricorrente la quale, peraltro, non si è presentata alla convocazione per le attività istruttorie di vigilanza fissata per il
12/09/2023 e ha trasmesso la documentazione richiesta solo dopo un sollecito. A seguito della verifica positiva della documentazione è stato disposto lo sgravio parziale dell'avviso di addebito ed è stato emesso un nuovo invito a regolarizzare, per gli importi definitivamente dovuti. Infine, ha evidenziato che la società ha ottenuto il DURC regolare il 10/11/2023, dopo aver presentato una nuova domanda di rateizzazione all'Agente della riscossione. Ha chiesto, quindi di rigettare il ricorso e confermare l'avviso di addebito opposto per la somma residua rimasta iscritta a ruolo.
Istruita documentalmente, la causa è stata oggi discussa e decisa .
Va innanzitutto evidenziato che, come confermato da entrambe le parti e come risultante dalla documentazione in atti, in data 22/09/2023 ( prima del deposito del ricorso) l'istituto ha provveduto all'annullamento parziale dell'avviso di addebito impugnato a seguito del quale residuava un credito di euro 41.384,96 a titolo di : sanzioni per il DM 03/2023 e contributi e sanzioni per il DM
04/2022.Risulta, poi, che la società ha presentato, in data 7.11.23, istanza di rateizzazione provvedendo al versamento delle prime 7 rate per un totale euro
5.131,46 ( cfr provvedimento di sgravio;
accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte dell'agenzia delle entrate e relativi bonifici). È pacifico, poi, che in data 10/11/2023 l'azienda ha ottenuto il DURC regolare. Alla luce di tali risultanze deve ritenersi la carenza di interesse della ricorrente in merito alla richiesta di condanna dell' al rilascio del Durc mentre, per quanto riguarda il CP_1 credito residuo vantato dall'istituto ( in relazione al quale, peraltro, non sono state mosse contestazioni specifiche) , va ricordato che secondo la Suprema Corte, il contribuente che richieda la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi la sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione (CASS. 2015 N° 26013 e 2016 N° 5).L'avviso di addebito va, pertanto, confermato relativamente all'importo residuo di euro 41.384,96.
Quanto alla domanda risarcitoria la stessa risulta destituita di fondamento non essendo ravvisabili profili di censurabilità nell'operato dell'istituto. Infatti :
1. Dalla documentazione agli atti risulta che, al momento della revoca dei piani di dilazione, la società non era in regola con il versamento della contribuzione corrente relativa al mese di marzo 2023, versata solo in data 24 agosto 2023, successivamente all'adozione del provvedimento di revoca da parte dell'Istituto.L ha correttamente applicato le disposizioni contenute nella CP_1
Circolare n. 108/2013, che prevedono la decadenza automatica del piano di CP_1 rateazione qualora il contribuente non risulti in regola con il versamento della contribuzione corrente. A nulla rileva il successivo pagamento in un'unica soluzione da parte della società , avvenuto dopo il provvedimento di revoca, non essendo idoneo a sanare retroattivamente la posizione di irregolarità contributiva preesistente.Pertanto, il provvedimento di revoca risulta pienamente legittimo.
2. Con riferimento alla gestione del DURC, l ha provveduto a emettere il CP_1
DURC con esito irregolare solo dopo aver constatato la sussistenza di una posizione contributiva non conforme da parte della società . La ricorrente ha ottenuto il DURC regolare solo dopo aver presentato una nuova domanda di dilazione e aver regolarizzato la propria posizione contributiva.Ne consegue che non può essere ravvisata alcuna irregolarità nell'operato dell , che ha agito CP_1 correttamente informando tempestivamente la ricorrente circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle dilazioni concesse ( doc 13 ). CP_1
3. Quanto alla sospensione delle rate pagate mediante compensazione con crediti di natura erariale, la stessa si giustifica, come chiarito dall'istituto, in base alla necessità, da parte dell'ente, di verificare la regolarità delle compensazioni effettuate dalla società. Sebbene vi sia stato un ritardo nella verifica, in parte dovuto anche al mancato riscontro della società alla convocazione del 12 settembre 2023 l ha disposto lo sgravio parziale dell'importo dovuto una CP_1 volta ricevuta la documentazione richiesta. Pertanto, la condotta dell' CP_2 risulta legittima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 5000 oltre oneri di legge a titolo di compensi professionali.
Il Giudice