TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone all'udienza del 25.9.25, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura, alle ore 16:45, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 18482/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti PASQUALIN ANDREA e PIVA Parte_1 C.F._1
CARLA GIULIANA ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
da proprio Funzionario resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
1) annullarsi l'ordinanza-ingiunzione opposta, prot. M_IT 00107990 in data 11.10.2023, CP_2
notificata il 15.11.2023, del Prefetto di VE, ed ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso
e conseguente;
2) in via subordinata, accertarsi e determinarsi il minor importo dovuto dal ricorrente;
pagina 1 di 6 3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Conclusioni della resistente: in via principale e nel merito, respingere il ricorso, perché infondato in fatto e diritto;
in via istruttoria, si producono gli atti sopra citati. in ogni caso, liquidare forfettariamente le spese vive (formazione del fascicolo, deposito fascicolo, assistenza alle udienze di trattazione e discussione) sostenute dall'Amministrazione resistente per il presente procedimento e che, si quantificano complessivamente nella misura di euro 50,00 (sulla liquidazione forfetaria delle spese di lite cfr. Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2006, n. 15431 e
Cass. civ., sez. I, n. 2848 del 2001).
In via ulteriormente gradata, anche in caso di soccombenza di questa amministrazione, ove si ritenesse di dover compensare le spese di lite, e giusta la modificazione dell'art. 92 del c.p.c., voglia codesto
Tribunale indicarne espressamente i motivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.23 proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione dell'11.10.23, notificata il 15.11.23, con la quale la gli Controparte_1
irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.000,00 per la violazione di cui all'art. 527 c.p. commessa in data 5.10.09, depenalizzata a seguito del d.lgs. n. 8/16, deducendo, a motivi, la prescrizione della pretesa sanzionatoria, la motivazione inesistente o meramente apparente e, in subordine, l'incongruità della sanzione comminata.
Disposta cautelativamente la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza, si costituiva ritualmente in giudizio la concludendo per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 25.9.25.
L'opposizione è parzialmente fondata, limitatamente al quantum della sanzione irrogata.
In ordine all'eccepita prescrizione della pretesa sanzionatoria, il ricorrente riconosce che la prescrizione quinquennale (prevista dall'art. 28 L. 689/81) ha cominciato a decorrere dal 30.8.16, quando l'Autorità
pagina 2 di 6 penale a seguito del proscioglimento per depenalizzazione ha trasmesso gli atti all'Autorità amministrativa per l'irrogazione della sanzione, ed è stata interrotta subito dopo quando, il 23.9.16, il verbale di contestazione è stato notificato a . Pt_1
Da quest'ultima data, assume il ricorrente, nessun valido atto interruttivo sarebbe stato interposto fino alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, non potendosi ritenere idoneo a tal fine l'atto depositato il
7.9.18 con il quale il proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che, Parte_2
su ricorso di e nella contumacia della , aveva ritenuto l'illegittimità del verbale di Pt_1 CP_1
contestazione notificato il 23.9.16 in ragione della prescrizione del diritto di riscuotere la somma per la violazione contestata.
Tale inidoneità a fini interruttivi, secondo la difesa del ricorrente, discenderebbe, da un lato, dal fatto che tale atto non rientra tra gli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituiscono quindi esercizio della pretesa sanzionatoria, dall'altro, dal fatto che la predetta impugnazione, avendo ad oggetto esclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da innanzi al Tribunale, non affermava nel Pt_1
merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
La tesi non risulta persuasiva.
Come precisato dalla giurisprudenza richiamata anche dalla parte ricorrente, gli atti idonei ad interrompere la prescrizione sono quelli aventi la funzione di far valere la pretesa dell'amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria, così da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (si vedano Cass. n. 13046/23; Cass. n. 28389/24).
Non pare dirimente, nel caso, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'attore secondo cui non assumerebbe rilevanza ai fini interruttivi un atto estraneo al procedimento sanzionatorio.
Invero, a fronte della dichiarata illegittimità del verbale di contestazione pronunciata con la sentenza n.
1417/18 del Tribunale di VE (all. 4 ricorrente), l'amministrazione era impossibilitata a dare ulteriore impulso alla procedura sanzionatoria, con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero con pagina 3 di 6 altro atto di natura istruttoria, se non previa impugnativa della predetta sentenza con l'atto di appello che, siccome finalizzato a ripristinare la validità del verbale di contestazione (presupposto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione), manifesta inequivocabilmente l'intenzione dell'Autorità amministrativa di far valere la pretesa alla riscossione della sanzione pecuniaria.
Non assume rilievo la circostanza che l'appello proposto non abbia avuto ad oggetto il merito della pretesa sanzionatoria, non risultando che l'odierno ricorrente abbia mai negato, con il ricorso in data
7.10.16 avverso il verbale di contestazione, la sussistenza del fatto storico addebitato e non avendo, per l'effetto, la sentenza gravata mai esaminato il merito dell'addebito.
La prescrizione, dunque, risulta validamente interrotta dall'atto di impugnazione proposto dall'amministrazione, con gli effetti sospensivi previsti all'art. 2945 c.c., non risultando conferente la giurisprudenza richiamata dall'opponente circa l'inidoneità dell'atto di appello ai fini interruttivi giacché, ripetesi, l'impugnazione della sentenza del Tribunale di VE costituiva, per l'amministrazione, l'unico strumento per ripristinare la validità del verbale di contestazione al fine di dare ulteriore impulso al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione.
Quanto all'eccepita inesistente o apparente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, si assume che il provvedimento sanzionatorio, richiamando apoditticamente il verbale di contestazione del 6.9.16 (che non riporta gli elementi descrittivi della condotta) ed il verbale di accertamento in data 5.10.09 della
Polizia locale di peraltro non allegato agli atti, risulterebbe invalido. CP_1
Gli argomenti non sono fondati.
L'ordinanza-ingiunzione, come noto, può essere motivata anche per relationem con richiamo ad atti del procedimento che, pur non allegati al provvedimento sanzionatorio, siano conoscibili dall'interessato, a tutela del diritto di difesa, nel termine per proporre impugnazione (si veda, in tal senso, tra le molte,
Cass. n. 20882/05).
pagina 4 di 6 Nel caso, l'ordinanza-ingiunzione richiama espressamente il verbale di contestazione del 6.9.16 nonché
l'accertamento redatto dalla Polizia locale di in data 5.10.09 (la notizia di reato), che reca (a CP_1
garanzia del diritto di difesa) specifica indicazione del fatto contestato.
Di quest'ultimo atto, si osserva, l'opponente non ha espressamente dedotto, con il ricorso introduttivo, la mancata precedente conoscenza, che appare in ogni caso implausibile dovendosi ritenere che il difensore dell'imputato nel procedimento penale abbia avuto contezza della notitia criminis.
Insussistente, dunque, risulta l'allegato vizio di motivazione ed inammissibili appaiono le tardive contestazioni sull'an svolte solo con la nota conclusiva.
Risulta fondata, invece, la censura afferente il quantum della sanzione irrogata, eccessivo secondo il ricorrente avuto riguardo alla forbice edittale (da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di €
30.000,00), alla mancata allegazione di specifiche circostanza che connotino una particolare gravità del fatto e alle condizioni economiche del trasgressore.
L'amministrazione deduce che la misura della sanzione sarebbe proporzionata alla gravità della condotta illecita, “commessa in una pubblica via, illuminata da lampioni, in presenza di diverse abitazioni di modo che l'atto commesso assieme ad altro soggetto poteva essere pienamente visibile”
(memoria di costituzione, pag. 5).
Tuttavia, si osserva, le anzidette circostanze sembrano più idonee a caratterizzare l'“in sé” dell'illecito, che consiste nella commissione di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, piuttosto che una particolare gravità del fatto.
La misura della sanzione, inoltre, non considera, come imposto dall'art. 11 l. 689/81, le condizioni economiche del trasgressore, il quale, come documentato dal ricorrente e non contestato dalla controparte, non lavora, è iscritto all'elenco dei cittadini disoccupati e si è sempre adoperato per la ricerca di un'occupazione (all.ti 7-8-9-10 ricorrente).
Appare congrua, per l'effetto, la riduzione della sanzione al minimo edittale di € 5.000,00.
pagina 5 di 6 Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria nella somma di € 5.000,00, accertando per il resto la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
VE, 25/09/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
pagina 6 di 6