Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 23.01.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4015/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Rosario Bongarzone nonché dall'avv. Paolo Zinzi ed elettivamente domiciliata come in ricorso RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali
[...] rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, dal Direttore Generale dott.ssa Luisa
Franzese, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...] RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
[...]
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2019, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 direttore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01.09.2007, riferiva:
- di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Casalnuovo di
Napoli;
- di aver prestato servizio in qualità di direttore amministrativo non di ruolo, presso istituti scolastici statali, per oltre 180 giorni per ciascun anno fino alla data di immissione in ruolo, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2006/2007 e, segnatamente, dal 02.11.2001 al 31.08.2002, dal 01.09.2002 al 31.08.2003, dal 01.09.2003 al
31.08.2004, dal 01.09.2004 al 31.08.2005, dal 01.09.2005 al 31.08.2006, dal 01.09.2006 al 31.08.2007;
- di avere sempre percepito, durante l'intero periodo pre-ruolo, il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato;
- di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2007;
- che, a seguito del superamento del periodo di prova e della conferma in ruolo, aveva presentato domanda di ricostruzione della carriera;
- che, con decreto di ricostruzione di carriera, a fronte di una anzianità complessiva di anni 6, le era stata riconosciuta, un'anzianità pre-ruolo di anni 5, mesi 3, giorni 22 ai fini giuridici ed economici, e di anni 0, mesi 7 e giorni
26 ai soli fini economici, inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti.
Lamentando il contrasto della normativa interna di settore con il principio di non discriminazione e, dunque, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e richiamando la giurisprudenza europea, nonché quella di legittimità e di merito a sostegno dell'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestato, conveniva il innanzi al CP_3
2 Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n.
22 del 29.12.2008 dell' e di ogni altro Controparte_4 atto connesso, conseguente e consequenziale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo e segnatamente dall'a.s. 2001/2002 sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazione lavorativa;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola
e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative;
per l'effetto condannare l'Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate, oltre interessi e con esclusione della rivalutazione monetaria, ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge. In via meramente subordinata. Condannare il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente per effetto della mancata considerazione del servizio pre-ruolo e con riconoscimento della ricorrente delle posizioni stipendiali come previste dalla contrattazione collettiva e degli ulteriori elementi diretti ed indiretti della retribuzione con interessi e rivalutazioni come per legge da liquidarsi in separato giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico è attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche e non all'Amministrazione centrale. Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, ed hanno concluso chiedendo di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto, ed, in subordine, di riconoscere al ricorrente la differenze retributive così come calcolate dal . Vinte le spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, unicamente parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel
3 fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente. Va innanzitutto rilevato che parte ricorrente evocava in giudizio anche l'
[...]
Trattasi tuttavia di una mera articolazione Controparte_2 territoriale del priva di autonoma personalità giuridica, di Controparte_1 cui va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e nei cui confronti alcuna pronuncia deve essere adottata.
Di contro va dichiarata la legittimazione passiva del convenuto e CP_1 dell' , costituito in giudizio insieme con Controparte_1 il ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 166/2020 a tenore del quale CP_1
l' “esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei Controparte_1 relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio”.
Quanto alla legittimazione passiva dei singoli istituti scolastici è stato, invece, ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica” [Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372]. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui "anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto CP_1
(cfr. Cass. n. 6372/2011, Cass. n. 21276/2010, Cass. n. 20521/2008)". La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea
4 all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal D.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione).
In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del , come tali deputati Controparte_5 al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al CP_1 medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica.
Venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica, riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale A.T.A. – Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario – assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
nonché per sentir condannare l'Amministrazione alla ricostruzione di carriera, collocandola al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, sotto il profilo giuridico ed economico, oltre alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio
La domanda è fondata.
La materia del riconoscimento del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo per il personale ATA è attualmente disciplinata dagli art. 569 e 570 (Sezione III - Riconoscimento dei servizi) del D.Lgs. n. 297/1994. L'art. 569 cit. (sul
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) statuisce che: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2.Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4.I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più
5 favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1); “Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” (comma 2). Pertanto, il citato art. 569 prevede (analogamente a quanto disposto per i docenti dall'art. 485) una ricostruzione della carriera del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 3 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Inoltre, per il personale ATA non è prevista la possibilità di vedersi riconosciuto l'intero anno con un servizio di almeno 180 giorni (come invece previsto per il personale docente dall'art. 489 del D.Lgs. n. 297/1994, letto congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Parte ricorrente ha quindi lamentato il riconoscimento parziale della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo che crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Questa clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano condizioni obiettive”.
Pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
6 Le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente sono, pertanto, condivisibili. L'art. 569 cit., non riconoscendo al lavoratore a tempo determinato tutti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo indeterminato, si pone in violazione della cit. clausola 4 dell'accordo quadro.
Sulla clausola 4 cit. si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenze. Nella prima sentenza (del 13.9.2007, proc. C-307/05, si Persona_1 afferma che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”. Nella seconda sentenza (del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-456/09, Per_2
è statuito che: a) la clausola n. 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
[...]
Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici. Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari. Da tali decisioni della Corte di Giustizia si evince il contrasto dell'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994 con la clausola 4 cit. e la conseguente necessità di disapplicare l'art. 569 al fine di conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.
7 Nella fattispecie, il non ha indicato relativamente al caso concreto nessun CP_1 elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato. Anzi, il riconoscimento della completa equipollenza del servizio non di ruolo a quello di ruolo risulta già contenuto nell'art. 569 in esame che per i primi tre anni del servizio non di ruolo riconosce già per intero la ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo economico.
Non emergono, invece, condizioni oggettive che giustifichino il diverso criterio di ricostruzione della carriera con riguardo agli anni eccedenti i primi tre anni di servizio.
Si ritiene inoltre che sia ininfluente nel caso di specie la sentenza del 20.09.2018, C- 466/17, della Corte di Giustizia che si è espressa sulla compatibilità con il Per_3 diritto comunitario della disciplina nazionale posta, per i docenti, dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Questa sentenza si riferisce alla normativa nazionale sulla ricostruzione di carriera dei docenti contenuta nell'art. 485 cit., mentre nella specie la disciplina di riferimento (art. 569 cit.) concerne il personale ATA. In relazione al personale docente, la Corte di Giustizia ha escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto.
Ad esempio, rispetto ai docenti il riconoscimento parziale della anzianità pre- ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un
8 servizio di soli 180 giorni, disposizione di favore del personale docente a termine che - come già rilevato - non è prevista per il personale ATA.
Per il personale ATA non si pongono analoghe problematiche di possibili discriminazioni alla rovescia rispetto al personale di ruolo. Ciò conferma che la sentenza della Corte di Giustizia del 20.09.2018 in esame relativa alla ricostruzione di carriera dei docenti non è applicabile al personale ATA, soggetto ad una normativa parzialmente diversa. Questa impostazione è stata di recente confermata dalla S.C. che ha affermato il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (Cass. civ., sez. lav., 28/11/2019, n. 31150; di recente anche Cass. civ., sez. VI, 02/12/2021, n. 37993).
Va, inoltre, considerato che nella sentenza gemella n. 31149/2019 (concernente il personale docente) la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini del riconoscimento per intero dei servizi pre-ruolo, non rileva che detti servizi di pre- ruolo si riferiscano a periodi antecedenti all'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE, atteso che la ricostruzione di carriera effettuata con i relativi decreti è successiva alla suddetta data del 10 luglio 2001. Ed invero nella suddetta sentenza si afferma (para. 10): “Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' nel gennaio 2008, nella Controparte_1 vigenza della direttiva”.
9 Nel caso di specie, si osserva che il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente è del 29.12.2008, e dunque successivo alla data del 10 luglio 2001 (da cui decorrono gli effetti della Direttiva 1990/70/CE di cui si chiede l'applicazione). Pertanto, va affermato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, L'amministrazione convenuta va condannata a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrisponderle le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza successivamente alla immissione in ruolo (del 1.9.2007).
Venendo ora alla progressione stipendiale durante i rapporti a termine, come è noto, prima della immissione in ruolo al docente o ATA assunto a termine spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.
In altri termini, non viene riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante le assunzioni a tempo determinato e ciò crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la citata clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, come già evidenziato, l'Amministrazione convenuta, non ha indicato relativamente al caso concreto nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato. Anche in tal caso, va evidenziato che la giurisprudenza ha precisato che la normativa europea di cui si sta trattando trova applicazione esclusivamente a partire dal 10 luglio 2001, cioè dal termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (in tal senso cfr. Cass. 22552/2016). Pertanto è a partire da non prima di tale data che la parte ricorrente, quale ex personale ATA a tempo determinato (e ora di ruolo), ha diritto di ricevere gli
10 incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio
(effettivamente) prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro a partire dal 10 luglio 2001 (cioè il c.d.
“trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”). Per le suesposte ragioni, va quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento degli incrementi stipendiali relativi al periodo di servizio pre-ruolo (cc.dd. “gradoni”).
In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della sua immissione in ruolo;
per l'effetto, l'Amministrazione convenuta va condannata a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrisponderle le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza successivamente alla immissione in ruolo.
In ragione della controvertibilità delle questioni trattate, risolte solo con pronunce della Suprema Corte sopravvenute nel corso del giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente, in qualità di personale ATA, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo sino all'immissione in ruolo;
- condanna il convenuto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici CP_1 ed economici nei termini di cui sopra, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle differenze retributive maturate in ragione di detta ricostruzione, oltre interessi legali;
11 - accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. relativo al personale del Co. Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
- condanna per l'effetto il convenuto al pagamento delle conseguenti CP_1 differenze retributive, oltre interessi legali;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi
Nola, 11.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Filomena Naldi
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