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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2322/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2322/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale/appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2011/2018 depositata il 9.10.2018, non notificata,
vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore e quale impresa designata a gestire il Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) alla via
Capitano Pirrelli n. 24, presso lo studio dell'Avv. Francesco Tamborrino, dal quale è rappresentata e difesa giusta a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, depositata in
Cancelleria in data 20.09.2016,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Trani (BA), alla via Rossini n. 20, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Dipace Vitantonio, dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato allegato a margine dell'atto di citazione in primo grado del 27.04.2016,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt.
352 e 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 14.02.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, l Parte_1 quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le vittime della strada” (d'ora innanzi per brevità “ ) ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2011/2018 emessa dal Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 6856/2016), depositata il 9.10.2018, e non notificata, chiedendone l'integrale riforma per avere il primo giudice, erroneamente, ritenuto provata la
1 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. dinamica del sinistro sofferto da così come prospettata dall'attore-odierno appellato nel Controparte_1 proprio atto di citazione in primo grado.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il deduceva che: 1) il 25.06.2014, CP_1 alle ore 18.15 circa, in Bitonto, mentre era alla guida dell'autovettura OP CO, tg. AS869HP, di proprietà di , percorrendo la S.P. 231 direzione nord, giunto nei pressi dell'esercizio commerciale Parte_2 denominato il “Pentagono”, effettuava una “manovra di emergenza con frenata improvvisa che lo faceva finire fuori strada alla sua destra”; 2) detta manovra si rendeva necessaria “per evitare altra vettura proveniente di fronte, in senso di marcia contrario, il quale nell'effettuare manovra di sorpasso, invadeva la corsia di marcia ove transitava il sig. ”; 3) la responsabilità del sinistro “è addebitabile alla condotta Controparte_1 colposa del conducente dell'autovettura rimasta ignota il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso, non si avvedeva della presenza dell'autovettura OP CO (…) che proveniva in senso opposto al suo”; 4) a seguito del sinistro subiva un trauma facciale ed una cervicalgia post-traumatica, refertata dai sanitari del
Policlinico di Bari, che ne dichiaravano la guarigione con postumi in data 6.08.2014; 5) il predetto sinistro veniva denunciato al Commissariato di Polizia di Stato di Bitonto, così come evincibile dalla denuncia allegata al fascicolo di primo grado, in atti;
chiedeva, pertanto, che gli fosse riconosciuto un risarcimento del danno patito nella misura di € 2.011,60, oltre invalidità permanente da accertare nel corso del giudizio.
Nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data
20.09.2016 si costituiva la compagnia quale impresa designata per il FGVS, eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'improponibilità della domanda, per non avere il assolto all'onere di cui agli artt. 145 e CP_1
148 del cod. ass., in quanto non aveva provveduto a integrare, a seguito della denuncia all'impresa assicuratrice, così come richiesto dalla medesima compagnia, la documentazione relativa al sinistro in esame, nonché eccepiva l'improponibilità della domanda attorea per carenza dei requisiti di cui all'art. 283 lett. A cod. ass., essendo l'occorso sinistro addebitabile esclusivamente alla condotta negligente dello stesso , il CP_1 quale aveva tenuto una velocità di guida eccessiva;
deduceva, inoltre, la medesima compagnia che nessun organo di polizia fosse intervenuto nell'immediatezza sul luogo teatro del sinistro, sostenendo, in ogni caso, un concorso colposo dello stesso per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. CP_1
Concludeva, infine, chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata improponibile la domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, nonché fosse dichiarata improponibile l'azione per carenza delle condizioni richieste dall'art. 283 lett. A del Codice delle assicurazioni e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita in produzione documentale, assunzione della prova testimoniale a mezzo dell'unico teste e espletamento della CTU medico legale, a firma del dott. Testimone_1
, il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n. 2011/2018, depositata il 9.10.2018, dava atto Persona_1
e confermava, in primo luogo, il rigetto delle eccezioni di improponibilità della domanda disposto con ordinanza del 6.12.2016, e nel merito accoglieva la domanda attorea ritenendo provata la dinamica del sinistro e condannava la compagnia al pagamento in favore del della somma complessiva di €. Parte_1 CP_1
1.900,00, oltre le spese processuali in favore di parte attrice.
2 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. In particolare, il giudice di prime cure fondava il proprio convincimento sulle risultanze della prova testimoniale assunta, sostenendo la bontà delle dichiarazioni rilasciate dall'unico teste attoreo, tale Tes_1
, “il quale, a bordo di altra vettura, nel precisare i fatti, confermava la dinamica così come
[...] ricostruita da parte attrice nel libello introduttivo”.
Avverso detta sentenza proponeva appello la compagnia quale impresa designata per il Parte_1
FGVS, giusto atto di citazione notificato in data 14.02.2019, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con contestuale rigetto della domanda attorea “perché infondata e sprovvista di valida prova”, nonché la condanna di al rimborso dell'importo di €. 1.910,00 già corrisposto in esecuzione della CP_1 ridetta sentenza di primo grado, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 29.05.2019 si è costituito anche nel presente grado di appello , istando per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto, e per la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo
Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di impugnazione l' quale impresa designata per il FGVS, ha censurato Parte_1 la pronuncia di prime cure ritenendo che il giudice di pace sia incorso in errore laddove ha ritenuto di porre a fondamento della decisione la deposizione di un teste “non attendibile, ingiustificatamente omettendo di considerare per il proprio convincimento le risultanze contrarie all'assunto attoreo che, di per sé, avrebbero portato - e possono portare - al rigetto della domanda”; inoltre, con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice laddove quest'ultimo «ha finito per mettere in bocca al - sia pure inattendibile - teste una circostanza che però non risulta nella Tes_1 deposizione a verbale di udienza;
vale a dire, che il fantomatico veicolo occupava “di fatto” nella fase di sorpasso la carreggiata della vettura condotta dal ” mentre lo stesso aveva dedotto “che CP_1 CP_1 la fantomatica vettura si sporgeva sulla mia corsia, e non che la occupasse di fatto».
Infine, con la terza e ultima censura l' ha dedotto l'erronea conclusione cui è pervenuto il Parte_1 giudice di primo grado anche in ordine al referto del pronto soccorso, dalla quale, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea in primo grado, e sostenuto anche dal giudice e di pace nella sentenza qui gravata, emergerebbe l'assenza del coinvolgimento di terzi nel sinistro in esame;
ha dedotto, pertanto, la totale assenza di prova sia in ordine al fatto storico che in ordine alla responsabilità del conducente del presunto
3 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. veicolo non identificato, non avendo il giudice di pace correttamente vagliato la sussistenza di tali elementi, in spregio a quanto disposto dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono fondati per quanto di seguito precisato.
Innanzitutto, vale la pena rammentare che, come noto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto, come prospettato nel caso di specie, che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo a motore o natante non identificato
(L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
(art. 19, comma 1, lett. B, legge citata), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto o che il veicolo era privo di assicurazione;
inoltre, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Dalla lettura combinata di tali disposizioni deriva che in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato ha l'onere di provare non solo l'esistenza del sinistro e la sua riconducibilità a una condotta colposa o dolosa di terzi, ma anche che il veicolo responsabile sia rimasto non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di una ricostruzione attendibile e coerente della dinamica del sinistro, suffragata da prove documentali, testimoniali e tecniche idonee, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Invero, il legislatore ha inteso predisporre tutti gli strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia;
proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato una condotta “diligente” mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi è tenuto alla denunzia o referto.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa, originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, e oggi dal c.d. Codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in un sinistro provocato da un veicolo rimasto ignoto, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass. civ., 25.07.1995, n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide pertanto sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla
4 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Come è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, “...il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto...” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 22.11.2016, n. 23710; Cass. civ.,
19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n.
6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. VI, 6.05.2020, n. 2704;
Trib. Bari, sez. III, 27.06.2023; Trib. Bari, sez. III, 28.06.2022, n. 2587; Trib. Bari, sez. III, 5.09.2021, n. 3192;
Trib. Roma, sez. XII, 03.07.2017, n. 13478; Trib. Bari, sez. III, 03.11.2017, n. 5027; Trib. Bari, sez. III,
3.01.2024, 10).
Il suddetto orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di merito, ivi compresa quella di questo Tribunale e della Corte di Appello di Bari con numerose decisioni (cfr. Corte App. Bari, n. 563/2015;
Corte App. Bari, n. 145/2021; Corte App. Bari, n. 904/2020; Corte App. Bari, n. 837/2020; Trib. Bari, n.
583/2013; Trib. Bari, n. 613/2020; Trib. Bari, n. 5366/2018; Trib. Bari, n. 3720/2019; Trib. Bari, n. 10/2024).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che gli elementi sottoposti al vaglio del giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto nella medesima sentenza qui impugnata, non sono idonei a soddisfare l'onere della prova, in quanto insufficienti perfino a fornire una adeguata ricostruzione della esatta dinamica del sinistro in esame.
Ed invero, il giudice di pace ha fondato la propria decisione di accoglimento della domanda dell'appellato sulla sola testimonianza dell'unico teste attoreo, tale , ascoltato all'udienza del Testimone_1
13.06.2017; difatti, nella motivazione della sentenza oggetto di gravame, si legge “in ordine alla dinamica del sinistro e alle responsabilità del conducente non identificato, la prova offerta proviene dall'unico teste attoreo
il quale, a bordo di altra autovettura, nel precisare i fatti, confermava la dinamica così Testimone_1 come ricostruita da parte attrice nel libello introduttivo”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la dinamica del sinistro non può ritenersi sufficientemente corroborata dalla testimonianza dell'unico teste escusso il quale, occorre sin d'ora chiarire, per sua stessa ammissione, ha riferito che si trovava alla guida di altra autovettura “
3-4 macchine dietro a quella del ” e, dunque, certamente ad una distanza non irrilevante dall'auto del e, in ogni CP_1 CP_1 caso, con una visuale sicuramente non pienamente libera da ostacoli visivi, stante la frapposizione di altri 3 o
4 veicoli prima di quello dello stesso , con ogni conseguenza in punto di scarsa attendibilità delle CP_1 dichiarazioni rese dallo stesso teste al riguardo.
La testimonianza del inoltre, che apparentemente sembrerebbe confermare la versione dei fatti Tes_1 prospettata dal , non è di per sé sufficiente a provare più probabilmente che non che il sinistro si sia CP_1 verificato con le modalità indicate da parte attrice, odierna appellata, stante la genericità, la lacunosità e la
5 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. contraddittorietà tra il narrato del teste e le altre risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio di prime cure.
A tale proposito, invero, deve evidenziarsi che (a) dall'esame della denuncia sporta dal alla Polizia CP_1 di Stato due giorni dopo il verificarsi del sinistro, nonché (b) dalle stesse prospettazioni attoree contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non emerge in alcun modo la presenza di alcun teste al momento del verificarsi del sinistro.
Peraltro, anche nella relazione di pronto soccorso redatta dai sanitari del Policlinico di Bari, ove il CP_1 fece ingresso alle 19.14 del 25.06.2014, si legge nell'anamnesi riferita dallo stesso danneggiato “incidente auto senza coinvolgimento di terzi”; orbene, pur volendo prescindere dalla rilevanza che tale dato assume nella ricostruzione della dinamica del sinistro, ciò che ancor più rileva è l'assenza di qualsivoglia riferimento al
[...] nella denuncia-querela sporta il 27 giugno 2014 alla Polizia di Stato. Tes_1
Difatti, nella stessa denuncia il fece genericamente riferimento ad “alcune persone” che CP_1
l'avrebbero soccorso e si sarebbero fermate subito dopo il sinistro per prestargli i primi soccorsi senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione di nominativi di tali presunti soccorritori, né tantomeno senza indicare in modo puntuale il già menzionato teste Tes_1
Ciò appare alquanto inverosimile soprattutto alla luce della considerazione che il in sede di sua Tes_1 escussione, ha riferito che “dopo il sinistro è arrivato il padre del [padre del , ndr] CP_1 Controparte_1
a cui ho lasciato le mie generalità”; dunque, l'omessa indicazione nella denuncia-querela sporta dall'appellato di un testimone oculare e, comunque, così determinante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro,
e di cui già negli istanti immediatamente successivi al sinistro si conosceva l'identità appare, secondo l'id quod plerumque accidit, quantomeno insolito, oltreché contraddittorio e incoerente, costituendo, dunque, circostanza idonea a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo teste.
Ancora, il testimone dichiarava di non ricordare né “se all'arrivo del padre del l'ambulanza fosse CP_1 già andata via” né “se sono intervenuti organi di Polizia” né tantomeno si diceva in grado di riferire alcunché in ordine “al tipo ed al colore” dell'autovettura rimasta ignota che aveva effettuato il presunto sorpasso;
del resto, già in punto di prospettazione e allegazione il nulla aveva prospettato nell'atto introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado, ed anzi, nella denuncia-querela sporta, egli aveva dichiarato di non ricordare “né il modello e tantomeno il tipo dell'autovettura”.
Anche tale circostanza secondo l'id quod plerumque accidit appare contraddittoria e inverosimile.
Infatti, l'attore in prime cure-odierno appellato che, a suo dire, era in procinto di scontrarsi con il veicolo non identificato durante le fasi del presunto azzardato sorpasso di questi, ben avrebbe potuto, e dovuto, ricordarne, sia pur sommariamente, le principali caratteristiche, ossia se si trattava di autovettura grande o piccola, chiara o scura.
Al riguardo, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state
6 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” con una discrezionalità relativa per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza;
lo stesso deve tenere in debito conto tutte le prove indiziarie raccolte ma ben può scegliere di dare maggior peso a quelle che combinate insieme supportano una ricostruzione più plausibile;
alla valutazione analitica deve seguire una doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, in tal senso il giudice ha ritenuto maggiormente suffragata la ricostruzione del sinistro operata da parte convenuta piuttosto che dall'attrice.
Nel caso sussista un contrasto o una contraddittorietà e incoerenza fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, 2.08.2019, n. 20865).
Inoltre, non pare superfluo evidenziare che l'appellato, nonostante abbia riferito di essere caduto “nel pluviale interno alla scarpata” (cfr. denuncia-querela in atti), non si premurava né di allertare subito le Autorità
– la denuncia-querela infatti veniva sporta trascorsi due giorni dall'evento – né di scattare – o far scattare dai presenti, a suo dire, intervenuti nell'immediatezza – fotografie dello stato dei luoghi.
A tale ultimo proposito, quanto alla rilevanza e dirimenza della denuncia querela sporta dal , è CP_1 altrettanto noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il danneggiato da un sinistro stradale causato da un veicolo che si assume ignoto, che agisca per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada, non ha alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, ma è altrettanto noto che la Suprema Corte ha
7 Dott. Luca Sforza
n. 2322/2019 R.G. più volte ribadito che l'omessa denuncia, così come la presentazione della querela, ben possono costituire elementi indiziari, unitamente alle altre risultanze probatorie, che possono condurre a supportare e corroborare la sussistenza, nel caso concreto, del sinistro ovvero l'insussistenza del medesimo (cfr. Cass. civ., sez. III,
2.09.2013, n. 20066 secondo la quale “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”; in senso conforme, recentemente, Cass. civ., sez. III, 19.02.2016, n. 3019; v. in termini, Cass. civ., sez. 3,
26.01.2016, n. 1325, per cui “Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di
“dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa”; sull'assenza di qualsivoglia obbligo di sporgere denuncia penale contro ignoti, cfr., ex multis, Cass. civ., 31.08.2020, n. 18097).
Orbene, l'assenza di ulteriori elementi probatori, per come innanzi evidenziato, impedisce di attribuire qualsivoglia valenza neppure indiziaria alla suddetta denuncia-querela, stante l'assenza di puntuale riscontro in ordine alla dinamica del sinistro, come correttamente evidenziato dalla difesa della compagnia appellante.
Vale la pena soggiungere, inoltre, che la dinamica descritta dall'odierno appellato depone ragionevolmente nel senso di una elevata velocità di percorrenza da parte dello stesso, o comunque non adeguata alle condizioni di tempo e dei luoghi, tale da non consentire alcuna manovra in sicurezza o di arresto dell'autovettura da egli condotta.
Sul punto, vale la pena rammentare che nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, o comunque inadeguata, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si
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n. 2322/2019 R.G. svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 20173/2004; in senso analogo, è stato affermato da Cass. civ., sez. I,
11.1.1999, n. 165, che: “In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell'incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal C.d.S.”).
Infine, quanto alle risultanze della CTU medico-legale, a firma del dott. , espletata in Persona_1 primo grado, mette conto evidenziare inoltre che in essa, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, il nominato ausiliario riferisce soltanto della compatibilità tra il “tipo” di lesioni riportate dall'attore e i fatti di causa (cfr. relazione in atti); ma nulla dice, in ciò rimanendo del tutto neutra, rispetto all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, all'accertamento del nesso di causalità materiale e delle responsabilità, apprezzamenti, questi ultimi, come noto demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che a fronte della lacunosità delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di prime cure, il giudice di pace non ha correttamente motivato la propria decisione, non potendosi condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, secondo cui l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. gravante sull'attore “risulta assolto”, non avendo il provato, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di CP_1 pace, l'esatta dinamica del sinistro e, finanche, la stessa esistenza del veicolo rimasto ignoto, dovendo infatti, ritenersi non sufficientemente fornita la prova del sinistro in esame.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria azionata in prime cure da con conseguente obbligo Controparte_1 dell'appellato alla restituzione in favore della compagnia quale impresa designata per il Parte_1
FGVS, di quanto da questa eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di corresponsione sino a quella di restituzione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite (noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”: cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226 v. in tale senso, anche,
Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez.
6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia appellante per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in base ai parametri
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n. 2322/2019 R.G. per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, seconde colonne, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €.
5.200,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord.
13.10.2023, n. 28627), con riduzione, ex art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014, del 50%, dei compensi medi previsti per ciascuna fase del giudizio di secondo grado, stante la ridotta attività svolta e la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e Parte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, avverso la sentenza del
Giudice di pace di Bari n. 2011/2018, depositata il 9.10.2018, e non notificata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell quale impresa designata per la Regione Controparte_1 Parte_1
Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, con conseguente obbligo dell'appellato alla restituzione in favore del compagnia appellante di quanto da questa eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di corresponsione sino a quella di restituzione;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall Controparte_1 Pt_1
quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico
[...] del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.715,00, di cui €. 174.00 per esborsi, di cui €. 1.265,00 per compensi professionali per il primo grado, ed €. 1.276,00 per compensi professionali per il secondo grado (già decurtati ex art. 4, co. 1 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 6.10.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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