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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 335/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024 promossa d a
OGGETTO: (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIA XXV APRILE 14 Parte_2 art. 1655 e ss. cc (ivi 25121 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_2 compresa l'azione ex
APPELLANTE 1669cc)
c o n t r o
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_1 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. PSARO C.F._3
pagina 1 di 12 MARCELLO, elettivamente domiciliati in VIA MARSALA 14 BRESCIA
presso il difensore avv. PSARO MARCELLO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 28.9.2021 con il n. 2367/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata decisione, giudicare:
In via principale e nel merito: accolti i progetti di sentenza indicati in calce ad ognuno dei motivi d'appello, in riforma della sentenza n. 2367/2021, resa nella causa R.G. n. 14727/2014, pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 24
settembre 2021, pubblicata il 28 settembre 2021, non notificata, per tutti gli spiegati motivi, in accoglimento delle eccezioni preliminari esposte, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda ex art. 1657 C.C. svolta dai Signori e nei CP_1 Parte_3 Parte_4
confronti della , con ogni conseguenza di legge;
dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda ex artt. 1657 e 1668 C.C.,
per la contemporanea pendenza, a tempo del radicamento della causa di accertamento di primo grado, di altro procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.c.,
procedimento anch'esso richiesto da controparte;
dichiararsi per l'effetto pagina 2 di 12 l'improcedibilità e/o inammissibilità anche della domanda relativa al preteso accertamento degli acconti percepiti, con conseguente richiesta di pronuncia a carattere restitutorio, trattandosi di domanda collegata e conseguente alle precedenti e ricompresa nei quesiti sottoposti al Consulente Tecnico d'Ufficio
della ATP ex art. 696 bis c.c.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi la Corte Ecc.ma non ritenga accoglibili le sopra esposte eccezioni preliminari, confermata per il resto la sentenza di primo grado, visto e correttamente inteso l'esito della prova per testi, ritenuta la corretta ripartizione dell'onere probatorio nel caso di mancato pagamento di somme, secondo il pacifico dettato della S.C. (Cass.civ. Sez. II,
n. 19527 del 09/11/2012; Cass. civ. Sez. III, n. 6463 del 14/03/2017), voglia questa Corte dichiarare, che la Signora ed il Signor Parte_3 CP_1
sono tenuti a pagare a saldo dei lavori eseguiti da
[...] Pt_1 Pt_1
l'importo di euro 160.834,94, come indicato dal CTU nella procedura per
ATP, oltre IVA al 10% come per legge, e così € 176.918,43, oltre interessi di legge sino al dì del soddisfo, con conseguente condanna degli stessi al pagamento di detta somma, detratto quanto già da loro versato.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio e rifusione delle spese generali al 15% e del contributo unificato versato, pari ad €
1.138,50.
Degli appellati:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 3 di 12 - rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
confermando in toto la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_3 CP_1 Parte_4
chiedendo l'accertamento della consistenza degli appalti aventi ad Parte_1
oggetto la realizzazione dell' impianto idraulico ed elettrico presso le loro abitazioni in Brescia, via Valle di Mompiano n. 19 e 21, con la determinazione del corrispettivo dovuto, considerati gli acconti versati in corso d'opera,
nonché l'esistenza dei vizi contestati.
Costituitasi la acquisita la relazione depositata il 18 gennaio 2015 Pt_1
nell'A.T.P. promosso dai committenti, il Tribunale di Brescia pronunciava la sentenza n. 2367/21 con la quale: I) accertava che il corrispettivo dell'appalto concluso da e ammontava ad € 505.698,59, che erano Pt_3 CP_1
stati versati acconti per € 354.863,65, che l'importo residuo dovuto a Pt_1
era di € 150.834,94; II) accertava che il corrispettivo dell'appalto concluso da ammontava ad € 59.392,07, e che l'importo residuo dovuto a Parte_4
era di € 51.392,07; II) compensava le spese processuali;
IV) poneva Pt_1
le spese della C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora di interesse in ragione dei motivi di appello, era la seguente.
pagina 4 di 12 Preliminarmente rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da fondata sull'iniziale pendenza del procedimento di A.T.P. poiché Pt_1
il giudizio aveva ad oggetto esteso anche all'ammontare delle somme già
percepite dall'appaltatrice, inoltre la questione era superata ed assorbita dalla circostanza che era stata depositata la relazione conclusiva.
Era in contestazione soltanto il corrispettivo dovuto per l'ammontare della manodopera rispetto al numero di ore esposte ed al costo orario richiesto dalla appaltatrice.
Contrariamente a quanto dedotto da , non poteva ritenersi provato che Pt_1
le parti avevano raggiunto un accordo sul prezzo, a suo dire ricavabile dal fatto che le fatture in acconto erano state regolarmente saldate, poiché le stesse,
emesse tra il 2010 ed il 2012, non riportavano l'indicazione precisa del numero di ore riferibili alla manodopera, né vi erano documenti di supporto per determinare le ore effettivamente impiegate: non era pertanto possibile comprendere come erano state determinate né a quali attività e/o materiali si riferissero.
La seconda eccezione sollevata da secondo la quale la Pt_1
determinazione del prezzo dell'appalto non poteva essere demandata al giudice poichè all'epoca dell'esecuzione delle opere vi erano tariffe ( art. 1657
c.c.) non coglieva nel segno.
Il C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. aveva seguito un metodo di pagina 5 di 12 stima concordato con i C.T.P., previa constatazione delle opere eseguite,
quantificando poi il corrispettivo con riferimento ai prezziari professionali della termoidraulica, applicando variazioni percentuali per il costo della manodopera sul valore dei materiali impiegati tenendo in considerazione: la tipologia dei lavori, l'articolazione dei progetti esecutivi, le varianti subentrate in corso d'opera, la specificità del cantiere, la distribuzione su numerosi piani,
la presenza di dislivelli.
Nessuna determinazione ulteriore era richiesta da parte del giudice, né alcuna decurtazione per costi di ripristino atteso che il C.T.U. non aveva riscontrato alcun vizio esecutivo.
Il saldo dovuto da e era di € 160.834,94, Parte_3 CP_1
accertato detraendo dall'importo delle forniture e manodopera di € 505.698,59
le somme riportate nelle fatture emesse, nonché di € 72.500 riportato con la voce “extrasconto” nella fattura emessa a saldo n. 41/13, nonché di ulteriori €
10.000 versati in contanti a . CP_2
La prova della dazione di quest'ultima somma era rinvenuta: I) nella quietanza apposta in calce al documento riepilogativo degli acconti redatto sul foglio intestato “reale mutua assicurazioni” ( della quale erano agenti i committenti),
rilasciata da (marito di una dei soci della , con la CP_2 Pt_1
specifica “ 83.000-500 polizza uguale 82.500”; III) nel contenuto delle deposizioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 6 di 12 complessivamente considerate, secondo le quali non voleva CP_1
pagare l'IVA sulle opere, quindi, dopo aver raggiunto la soglia di deducibilità
fiscale, aveva chiesto di riportare nella fattura finale gli importi oltre soglia sotto la voice “ extrasconto concordato”, III) mancava una contestazione specifica della dazione della somma ulteriore di € 10.000; IV) quanto riferito dal teste di aver avuto in contanti solo tre tranches, che la terza era di € CP_2
12-500 e di aver restituito a € 2.500 perché doveva versarli al CP_1
fratello per una polizza era circostanza né dedotta né provata.
La sentenza veniva gravata da . Pt_1
Si costituivano e Parte_3 CP_1 Parte_4
resistendo all'appello.
All'udienza del 25.9.2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' appellante confuta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio, promosso mentre era in corso il procedimento di istruzione preventiva, allegando che il Tribunale aveva erroneamente valutato il contenuto del quesito peritale, ritenendolo di ampiezza inferiore alle domande avanzate nel giudizio ordinario, vanificando la finalità deflattiva dell' prevista dall'art. 696 bis c.p.c. che mira ad evitare azioni di mera CP_3
iattanza.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di inammissibilità pagina 7 di 12 dell'azione di accertamento della misura del corrispettivo dell'appalto, che costituiva violazione dell'art. 1657 c.c. che consente la determinazione ad opera del giudice soltanto in via sussidiaria e residuale , ove manchi l'accordo delle parti, oppure in assenza di tariffari o usi.
Allega: I) che l'accordo sul prezzo della manodopera era stato raggiunto come avevano dedotto gli stessi committenti, seppure con richiamo nel ricorso per
A.T.P. al prezziario delle opere edili 2009, non applicabile nel caso di impianti sofisticati come quelli installati presso la loro residenza;
II) che il costo della manodopera in € 25 /h ( € 33-8 di sconto concordato) era stato riportato nelle fatture 41 e 42 dell'11.11.2013; III) che le fatture in acconto, saldate,
riportavano le indicazioni del prezzo ed erano emesse soltanto dopo il placet dei committenti;
IV) che le fatture non sono generiche poiché fondate sulle risultanze dei diari di cantiere.
Con il terzo motivo evidenzia che il Tribunale ha omesso l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento del corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. che non è esperibile qualora si controverta anche in merito alla opere eseguite;
deduce che le contestazioni avanzate sull'effettività e correttezza delle opere impediva agli appellati – smentite dall'A.T.P.- di promuovere il presente giudizio.
Con il quarto motivo rileva erronea e contradditoria motivazione sull'asserita ricezione degli acconti e della somma di € 10.000, determinata dal pagina 8 di 12 travisamento delle prove documentali e testimoniali assunte.
-.-
Il primo motivo è infondato.
L'improcedibilità della domanda, ostativa all'esame del merito da parte del giudice, può derivare soltanto da una norma processuale che la prevede, che il legislatore non ha stabilito per il caso dell'introduzione del giudizio di cognizione anteriormente alla conclusione del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., funzionale alla prevenzione della lite.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze proposte dall'appellante non colgono nel segno.
Da quanto è dato comprendere dal contenuto delle argomentazioni, nonché
dalle conclusioni licenziate (accogliersi le eccezioni preliminari con ogni dovuta conseguenza) sono dirette ad evitare la decisione di una domanda di accertamento del prezzo di un appalto d'opera in modo difforme da quanto ritenuto dal Tribunale, che avrebbe applicato erroneamente i criteri di stima ricavabili dall'art. 1657 c.c.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse provato l'accordo delle parti ed ha determinato il costo con riferimento ai tariffari, peraltro con le variazioni che l'importanza dell'opera, la difficoltà ed il pregio dei materiali usati avevano richiesto all'appaltatrice, determinazione che è stata avallata dai C.T.P.
pagina 9 di 12 Non si comprende la ragione giuridica per riformare in rito ( con declaratoria di inammissibilità) una sentenza che ha deciso un giudizio di cognizione accogliendo la domanda di accertamento del prezzo proposta dai committenti.
Nel caso in cui l'appellante abbia inteso demandare al vaglio della Corte la determinazione di un diverso prezzo rispetto a quello stabilito dal Tribunale,
va accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in questo grado dagli appellati, che non hanno chiesto l'accertamento di altro corrispettivo loro spettante, fondato sull'accordo delle parti, né ne hanno precisato l'ammontare.
Né si può considerare illegittimo il ricorso all'art. 1657 c.c., poiché prima della determinazione il C.T.U. ha controllato quali fossero le opere di impiantistica eseguite da presso l'abitazione degli appellati Pt_1
(consistenza dell'appalto) ed ha escluso i vizi denunciati, evitando decurtazioni dalle somme dovute all'appaltatrice.
Il quarto motivo è infondato.
Si discute di una differenza, rispetto alla quantificazione del corrispettivo determinata dal Tribunale, di soli 10.000 euro, che andrebbero decurtati poiché non vi sarebbe la prova della loro ricezione.
La dazione della somma è stata quietanzata da , che aveva il Testimone_1
potere di agire per conto della società sebbene non facesse parte della compagnie sociale, con firma non disconosciuta apposta in calce alla scrittura pagina 10 di 12 privata redatta sul foglio intestato “reale Mutua”, a fianco della data del
22.11.2011.
Non avendo -per propria scelta- proposto querela di falso avverso il documento, era onere dell'appellante fornire la prova contraria alla quietanza,
ovvero di non aver ricevuto l'acconto di € 10.000.
Tale prova non può fondarsi sulla sola deposizione del teste , che CP_2
peraltro ha confermato la ricezione di somme e quindi va interpretata in senso opposto.
La ricezione dell'ultimo acconto è stata poi confermata dagli altri testi assunti
( e . Tes_2 Tes_3
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 11 di 12 2367/21 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellanti le spese del grado, che liquida in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 335/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024 promossa d a
OGGETTO: (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIA XXV APRILE 14 Parte_2 art. 1655 e ss. cc (ivi 25121 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_2 compresa l'azione ex
APPELLANTE 1669cc)
c o n t r o
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_1 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. PSARO C.F._3
pagina 1 di 12 MARCELLO, elettivamente domiciliati in VIA MARSALA 14 BRESCIA
presso il difensore avv. PSARO MARCELLO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 28.9.2021 con il n. 2367/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata decisione, giudicare:
In via principale e nel merito: accolti i progetti di sentenza indicati in calce ad ognuno dei motivi d'appello, in riforma della sentenza n. 2367/2021, resa nella causa R.G. n. 14727/2014, pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 24
settembre 2021, pubblicata il 28 settembre 2021, non notificata, per tutti gli spiegati motivi, in accoglimento delle eccezioni preliminari esposte, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda ex art. 1657 C.C. svolta dai Signori e nei CP_1 Parte_3 Parte_4
confronti della , con ogni conseguenza di legge;
dichiarare Parte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda ex artt. 1657 e 1668 C.C.,
per la contemporanea pendenza, a tempo del radicamento della causa di accertamento di primo grado, di altro procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.c.,
procedimento anch'esso richiesto da controparte;
dichiararsi per l'effetto pagina 2 di 12 l'improcedibilità e/o inammissibilità anche della domanda relativa al preteso accertamento degli acconti percepiti, con conseguente richiesta di pronuncia a carattere restitutorio, trattandosi di domanda collegata e conseguente alle precedenti e ricompresa nei quesiti sottoposti al Consulente Tecnico d'Ufficio
della ATP ex art. 696 bis c.c.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi la Corte Ecc.ma non ritenga accoglibili le sopra esposte eccezioni preliminari, confermata per il resto la sentenza di primo grado, visto e correttamente inteso l'esito della prova per testi, ritenuta la corretta ripartizione dell'onere probatorio nel caso di mancato pagamento di somme, secondo il pacifico dettato della S.C. (Cass.civ. Sez. II,
n. 19527 del 09/11/2012; Cass. civ. Sez. III, n. 6463 del 14/03/2017), voglia questa Corte dichiarare, che la Signora ed il Signor Parte_3 CP_1
sono tenuti a pagare a saldo dei lavori eseguiti da
[...] Pt_1 Pt_1
l'importo di euro 160.834,94, come indicato dal CTU nella procedura per
ATP, oltre IVA al 10% come per legge, e così € 176.918,43, oltre interessi di legge sino al dì del soddisfo, con conseguente condanna degli stessi al pagamento di detta somma, detratto quanto già da loro versato.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio e rifusione delle spese generali al 15% e del contributo unificato versato, pari ad €
1.138,50.
Degli appellati:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 3 di 12 - rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
confermando in toto la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_3 CP_1 Parte_4
chiedendo l'accertamento della consistenza degli appalti aventi ad Parte_1
oggetto la realizzazione dell' impianto idraulico ed elettrico presso le loro abitazioni in Brescia, via Valle di Mompiano n. 19 e 21, con la determinazione del corrispettivo dovuto, considerati gli acconti versati in corso d'opera,
nonché l'esistenza dei vizi contestati.
Costituitasi la acquisita la relazione depositata il 18 gennaio 2015 Pt_1
nell'A.T.P. promosso dai committenti, il Tribunale di Brescia pronunciava la sentenza n. 2367/21 con la quale: I) accertava che il corrispettivo dell'appalto concluso da e ammontava ad € 505.698,59, che erano Pt_3 CP_1
stati versati acconti per € 354.863,65, che l'importo residuo dovuto a Pt_1
era di € 150.834,94; II) accertava che il corrispettivo dell'appalto concluso da ammontava ad € 59.392,07, e che l'importo residuo dovuto a Parte_4
era di € 51.392,07; II) compensava le spese processuali;
IV) poneva Pt_1
le spese della C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora di interesse in ragione dei motivi di appello, era la seguente.
pagina 4 di 12 Preliminarmente rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da fondata sull'iniziale pendenza del procedimento di A.T.P. poiché Pt_1
il giudizio aveva ad oggetto esteso anche all'ammontare delle somme già
percepite dall'appaltatrice, inoltre la questione era superata ed assorbita dalla circostanza che era stata depositata la relazione conclusiva.
Era in contestazione soltanto il corrispettivo dovuto per l'ammontare della manodopera rispetto al numero di ore esposte ed al costo orario richiesto dalla appaltatrice.
Contrariamente a quanto dedotto da , non poteva ritenersi provato che Pt_1
le parti avevano raggiunto un accordo sul prezzo, a suo dire ricavabile dal fatto che le fatture in acconto erano state regolarmente saldate, poiché le stesse,
emesse tra il 2010 ed il 2012, non riportavano l'indicazione precisa del numero di ore riferibili alla manodopera, né vi erano documenti di supporto per determinare le ore effettivamente impiegate: non era pertanto possibile comprendere come erano state determinate né a quali attività e/o materiali si riferissero.
La seconda eccezione sollevata da secondo la quale la Pt_1
determinazione del prezzo dell'appalto non poteva essere demandata al giudice poichè all'epoca dell'esecuzione delle opere vi erano tariffe ( art. 1657
c.c.) non coglieva nel segno.
Il C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. aveva seguito un metodo di pagina 5 di 12 stima concordato con i C.T.P., previa constatazione delle opere eseguite,
quantificando poi il corrispettivo con riferimento ai prezziari professionali della termoidraulica, applicando variazioni percentuali per il costo della manodopera sul valore dei materiali impiegati tenendo in considerazione: la tipologia dei lavori, l'articolazione dei progetti esecutivi, le varianti subentrate in corso d'opera, la specificità del cantiere, la distribuzione su numerosi piani,
la presenza di dislivelli.
Nessuna determinazione ulteriore era richiesta da parte del giudice, né alcuna decurtazione per costi di ripristino atteso che il C.T.U. non aveva riscontrato alcun vizio esecutivo.
Il saldo dovuto da e era di € 160.834,94, Parte_3 CP_1
accertato detraendo dall'importo delle forniture e manodopera di € 505.698,59
le somme riportate nelle fatture emesse, nonché di € 72.500 riportato con la voce “extrasconto” nella fattura emessa a saldo n. 41/13, nonché di ulteriori €
10.000 versati in contanti a . CP_2
La prova della dazione di quest'ultima somma era rinvenuta: I) nella quietanza apposta in calce al documento riepilogativo degli acconti redatto sul foglio intestato “reale mutua assicurazioni” ( della quale erano agenti i committenti),
rilasciata da (marito di una dei soci della , con la CP_2 Pt_1
specifica “ 83.000-500 polizza uguale 82.500”; III) nel contenuto delle deposizioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 6 di 12 complessivamente considerate, secondo le quali non voleva CP_1
pagare l'IVA sulle opere, quindi, dopo aver raggiunto la soglia di deducibilità
fiscale, aveva chiesto di riportare nella fattura finale gli importi oltre soglia sotto la voice “ extrasconto concordato”, III) mancava una contestazione specifica della dazione della somma ulteriore di € 10.000; IV) quanto riferito dal teste di aver avuto in contanti solo tre tranches, che la terza era di € CP_2
12-500 e di aver restituito a € 2.500 perché doveva versarli al CP_1
fratello per una polizza era circostanza né dedotta né provata.
La sentenza veniva gravata da . Pt_1
Si costituivano e Parte_3 CP_1 Parte_4
resistendo all'appello.
All'udienza del 25.9.2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' appellante confuta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del giudizio, promosso mentre era in corso il procedimento di istruzione preventiva, allegando che il Tribunale aveva erroneamente valutato il contenuto del quesito peritale, ritenendolo di ampiezza inferiore alle domande avanzate nel giudizio ordinario, vanificando la finalità deflattiva dell' prevista dall'art. 696 bis c.p.c. che mira ad evitare azioni di mera CP_3
iattanza.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di inammissibilità pagina 7 di 12 dell'azione di accertamento della misura del corrispettivo dell'appalto, che costituiva violazione dell'art. 1657 c.c. che consente la determinazione ad opera del giudice soltanto in via sussidiaria e residuale , ove manchi l'accordo delle parti, oppure in assenza di tariffari o usi.
Allega: I) che l'accordo sul prezzo della manodopera era stato raggiunto come avevano dedotto gli stessi committenti, seppure con richiamo nel ricorso per
A.T.P. al prezziario delle opere edili 2009, non applicabile nel caso di impianti sofisticati come quelli installati presso la loro residenza;
II) che il costo della manodopera in € 25 /h ( € 33-8 di sconto concordato) era stato riportato nelle fatture 41 e 42 dell'11.11.2013; III) che le fatture in acconto, saldate,
riportavano le indicazioni del prezzo ed erano emesse soltanto dopo il placet dei committenti;
IV) che le fatture non sono generiche poiché fondate sulle risultanze dei diari di cantiere.
Con il terzo motivo evidenzia che il Tribunale ha omesso l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento del corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. che non è esperibile qualora si controverta anche in merito alla opere eseguite;
deduce che le contestazioni avanzate sull'effettività e correttezza delle opere impediva agli appellati – smentite dall'A.T.P.- di promuovere il presente giudizio.
Con il quarto motivo rileva erronea e contradditoria motivazione sull'asserita ricezione degli acconti e della somma di € 10.000, determinata dal pagina 8 di 12 travisamento delle prove documentali e testimoniali assunte.
-.-
Il primo motivo è infondato.
L'improcedibilità della domanda, ostativa all'esame del merito da parte del giudice, può derivare soltanto da una norma processuale che la prevede, che il legislatore non ha stabilito per il caso dell'introduzione del giudizio di cognizione anteriormente alla conclusione del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., funzionale alla prevenzione della lite.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze proposte dall'appellante non colgono nel segno.
Da quanto è dato comprendere dal contenuto delle argomentazioni, nonché
dalle conclusioni licenziate (accogliersi le eccezioni preliminari con ogni dovuta conseguenza) sono dirette ad evitare la decisione di una domanda di accertamento del prezzo di un appalto d'opera in modo difforme da quanto ritenuto dal Tribunale, che avrebbe applicato erroneamente i criteri di stima ricavabili dall'art. 1657 c.c.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse provato l'accordo delle parti ed ha determinato il costo con riferimento ai tariffari, peraltro con le variazioni che l'importanza dell'opera, la difficoltà ed il pregio dei materiali usati avevano richiesto all'appaltatrice, determinazione che è stata avallata dai C.T.P.
pagina 9 di 12 Non si comprende la ragione giuridica per riformare in rito ( con declaratoria di inammissibilità) una sentenza che ha deciso un giudizio di cognizione accogliendo la domanda di accertamento del prezzo proposta dai committenti.
Nel caso in cui l'appellante abbia inteso demandare al vaglio della Corte la determinazione di un diverso prezzo rispetto a quello stabilito dal Tribunale,
va accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in questo grado dagli appellati, che non hanno chiesto l'accertamento di altro corrispettivo loro spettante, fondato sull'accordo delle parti, né ne hanno precisato l'ammontare.
Né si può considerare illegittimo il ricorso all'art. 1657 c.c., poiché prima della determinazione il C.T.U. ha controllato quali fossero le opere di impiantistica eseguite da presso l'abitazione degli appellati Pt_1
(consistenza dell'appalto) ed ha escluso i vizi denunciati, evitando decurtazioni dalle somme dovute all'appaltatrice.
Il quarto motivo è infondato.
Si discute di una differenza, rispetto alla quantificazione del corrispettivo determinata dal Tribunale, di soli 10.000 euro, che andrebbero decurtati poiché non vi sarebbe la prova della loro ricezione.
La dazione della somma è stata quietanzata da , che aveva il Testimone_1
potere di agire per conto della società sebbene non facesse parte della compagnie sociale, con firma non disconosciuta apposta in calce alla scrittura pagina 10 di 12 privata redatta sul foglio intestato “reale Mutua”, a fianco della data del
22.11.2011.
Non avendo -per propria scelta- proposto querela di falso avverso il documento, era onere dell'appellante fornire la prova contraria alla quietanza,
ovvero di non aver ricevuto l'acconto di € 10.000.
Tale prova non può fondarsi sulla sola deposizione del teste , che CP_2
peraltro ha confermato la ricezione di somme e quindi va interpretata in senso opposto.
La ricezione dell'ultimo acconto è stata poi confermata dagli altri testi assunti
( e . Tes_2 Tes_3
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 11 di 12 2367/21 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellanti le spese del grado, che liquida in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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