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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1742/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1742 /2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CABRINI PAOLO e dall'Avv. MAGNANI CORRADO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del Comune di Piacenza in Piazzetta Mercanti n.2
-Appellante- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FORTUNI RACHELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Romeo Romei n. 27;
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. TESTANI SARA e dall'Avv. LOSINI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in stradone Farnese n. 3/a; Pt_1
-Appellati-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Piacenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.2.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 215/2023 pubblicata in data 7.4.2023, ha accolto l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 proposta da (d'ora Controparte_1 innanzi, solo ) avverso due ingiunzioni fiscali emesse dal e, CP_1 Parte_1 per esso, quale incaricata della riscossione, da (d'ora Controparte_2 Con innanzi, solo ”) per il pagamento della somma complessiva di € 10.974,00, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme del Codice della Strada. In particolare, il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente “per le violazioni illegittimamente ascrittile e per gli atti conseguenti”, ritenendo che:
- era stata sanzionata per le violazioni commesse, di volta in volta, dai conducenti CP_1 dei veicoli di cui era proprietaria e concessi in locazione;
- essa ha documentato di aver sempre ritualmente e nei termini comunicato al Comune impositore le generalità dei conducenti e/o dei locatari, ai sensi dell'art. 386 del reg. att. del Codice della Strada;
- le sanzioni amministrative si fanno pagare all'effettivo trasgressore ove conosciuto e conoscibile, non essendovi ragione per imputarle a chi non ha neanche concorso a determinare l'illecito;
- “in definitiva, avendo adempiuto il concedente all'onere di comunicazione delle generalità dei soggetti immessi nel possesso e nella disponibilità esclusiva degli automezzi, non si comprende su quali basi fondare una responsabilità per le relative contravvenzioni, costituendoli in via pretoria o esegetica coobbligati in regresso: poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione, mentre il proprietario è del tutto estraneo alla suddetta disponibilità giuridica”. Il ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone Parte_1
l'erroneità per i seguenti motivi: 1) Violazione di norma di diritto e, segnatamente, per avere il Giudice a quo applicato a fattispecie antecedenti alla riforma apportata dalla Legge 9/11/2021 n. 156, entrata in vigore il 10/11/2021, il testo dell'art. 196 come novellato dalla predetta Legge. Violazione dell'art. 11, comma 1, delle “Disposizioni sulla legge in generale” di cui al R.D. 16.03.1942, n. 262. Violazione del principio tempus regit actum. Omessa e/o erronea interpretazione delle norme di cui all'art. 196 C.D.S., circa la qualità del locatore quale obbligato in solido con l'autore della violazione, unitamente al locatario.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 386 Reg. Att. CdS. Applicazione della norma ad una fattispecie da essa non regolata.
3) Omessa pronuncia sull'eccezione ritualmente introdotta in giudizio di inammissibilità dell'opposizione per l'intervenuta definitività dei verbali di violazione del codice della Strada ad essi sottesi. Violazione degli articoli 112 e 276 2° comma c.p.c.
4) Riforma della condanna nelle spese. si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento dell'appello ed CP_1 eccependone, in rito, la tardività. Con Si è costituita anche , condividendo le difese svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. ***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata da di inammissibilità CP_1 dell'appello per decorrenza dei termini ad impugnare. È, infatti, erroneo l'assunto della società appellata, che equipara l'odierna opposizione all'ingiunzione fiscale, da essa proposta ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910, a un atto di opposizione all'esecuzione, in quanto tale sottratto all'applicazione della regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n.
12/1941 e degli artt, 1 e 3 della l. n.742/1969.
Al contrario, questa Corte condivide l'orientamento, ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 5665/2023), secondo cui nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale si applica la sospensione feriale dei termini, come previsto dalla legge. Infatti, l'opposizione alla ingiunzione fiscale non è un giudizio di opposizione all'esecuzione ma un giudizio di cognizione, né presenta il carattere dell'urgenza, onde ad esso non si applica l'esenzione dalla sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. civ. n. 1128/1990; n. 16747/2013).
Non a caso, l'art. 3 del r.d. n. 639/1910 sottopone l'opposizione all'ingiunzione alla disciplina di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, norma che, a sua volta, prevede che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 7.4.2023 e, in quanto non notificata, il termine di sei mesi per l'impugnazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, è scaduto in data 7.11.2023.
L'atto di citazione in appello risulta notificato alle controparti in data 2.11.2023, dunque, entro il termine indicato.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe Pt_1 fornito una ingiusta interpretazione degli artt. 196 e 84 del CdS, così erroneamente escludendo, nel caso di violazioni del codice medesimo, la responsabilità solidale tra il proprietario-locatore ed il locatario.
L'appellante offre una diversa lettura di tali norme, come vigenti ratione temporis, reputandole espressive del criterio di responsabilità solidale del proprietario-locatore per le violazioni commesse dall'autore. In particolare, il legislatore avrebbe inteso introdurre la solidarietà del proprietario del veicolo per le obbligazioni nascenti dalla inosservanza delle norme del CdS, in parallelo alle disposizioni di cui all'art. 6 della l. n. 689/1981, nell'intenzione – comune alle due disposizioni – di evitare che la trasgressione resti impunita, quando sia identificabile il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commetterla. Applicando i principi suddetti alla locazione senza conducente di veicolo, disciplinata dall'art. 84 CdS, ne conseguirebbe che il locatore, quale proprietario del veicolo, rispondeva, almeno fino alla riforma del 2021, in solido con il locatario e con l'autore dell'infrazione come, del resto, più volte ritenuto anche dalla Corte di Cassazione, che ha interpretato la previgente versione dell'art. 196 C.d.S. nel senso che alla responsabilità del locatario (e del conducente) si aggiungesse anche la responsabilità solidale del proprietario-locatore, in quanto unico soggetto identificabile mediante gli archivi pubblici ove sono registrati i veicoli (di recente, sent. n. 1383/2023). Dunque, solo a seguito della modifica legislativa del 2021, l. n. 156/2021, la responsabilità solidale del proprietario, per espressa volontà del legislatore, è venuta meno. La novella, tuttavia, sarebbe inapplicabile al caso di specie, risalendo le violazioni contestate agli anni 2018-2019, antecedenti alla sua entrata in vigore, in data 10.11.2021.
Con il secondo motivo di appello, il deduce l'improprio richiamo effettuato dal Pt_1 primo giudice all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Detto articolo, afferma l'appellante, riguarda l'ipotesi – diversa da quella qui in rilievo – in cui il destinatario della notifica dei verbali non sia proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196; mentre è pacifica e incontestata la circostanza per cui è la proprietaria dei veicoli con i quali sono state commesse le violazioni al CP_1
Codice della Strada di cui si controverte e, quindi, essa non può essere considerata, diversamente da quanto indicato in sentenza, soggetto terzo estraneo ai sensi dell'art. 386 citato.
Ancora, con il terzo motivo di gravame il si duole dell'omessa pronuncia del Pt_1 Con Tribunale sull'eccezione, formulata nel precedente grado di giudizio anche da , di inammissibilità dell'opposizione proposta da , in quanto rivolta avverso verbali del CP_1
Codice della Strada che, poiché non impugnati nei termini, erano divenuti definitivi.
Infatti, la Suprema Corte, in tema di opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso ingiunzioni di pagamento emesse a seguito del mancato pagamento di verbali di violazione del Codice della Strada, afferma che “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non può diventare un surrettizio strumento per rimettersi in termini proponendo contestazioni, afferenti ai verbali di violazione del C.d.S., che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi al prefetto ex art. 203 C.d.S. ovvero con ricorso al Giudice di pace ex artt. 7 d. lgs. 150/2011 e 204 bis C.d.S. L'ingiunzione quando proceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo nei cui confronti possono essere fatti valere solo eventi impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo”.
Tale ultimo motivo – che, in quanto afferente a questioni di rito, va esaminato per primo, per ragioni di coerenza espositiva – merita accoglimento.
L'ingiunzione fiscale di pagamento è lo strumento di cui si servono i Comuni per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, anche affidando il servizio di riscossione a propri concessionari (Cass. civ., nn. 8039/2019 e 22710/2017).
Si tratta, quindi, secondo la giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 24552/2024), non di un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferibile al creditore – in questo caso l'amministrazione locale – che svolge la stessa funzione della cartella in quanto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. civ., SS. UU., n. 10958/2005 e successive conformi). L'ingiunzione fiscale ha natura succedanea rispetto all'iscrizione a ruolo del debitore e alla successiva notifica della cartella di pagamento e costituisce – in vece del ruolo – l'accesso alla procedura di riscossione coattiva.
Ne consegue – oltre che la possibilità di applicare all'ingiunzione fiscale, quantomeno in via generale, i principi giuridici dettati in tema di cartella di pagamento, stante la descritta omologia strutturale e funzionale tra gli istituti – più in particolare, per quel che qui rileva, l'impossibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'ingiunzione, ex art. 3 R.D.
n. 639/1910, in assenza della previa contestazione dei verbali di accertamento dell'infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt.
203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divengano definitivi.
La definitività del verbale, divenuto esecutivo, non consente all'ingiunto di rimetterne in discussione, surrettiziamente aggirando i termini previsti dalla legge per la sua impugnazione, la legittimità, con la successiva impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.
Nel caso di specie, le ingiunzioni (docc. 1 e 2) emesse da per l'ente creditore CP_2
hanno fatto seguito alla regolare notifica dei verbali di infrazione e Pt_1 Parte_1 al mancato saldo entro il termine delle sanzioni ivi accertate.
Di conseguenza, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale.
Non ha pregio la tesi di secondo cui essa avrebbe contestato il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in ordine alle presunte violazioni amministrative contestatele sin dal momento del ricevimento della notificazione dei verbali di accertamento, provvedendo, ai sensi dell'art. 386 Reg. att. C.d.S., alla comunicazione agli organi accertatori degli estremi identificativi dei soggetti locatari dei veicoli sanzionati e impedendo, per tal via, che tali verbali divenissero titoli esecutivi.
Il Codice della Strada, infatti, prevede, quali modalità di contestazione del verbale di accertamento, il ricorso al Prefetto (art. 203) o al Giudice di Pace (art. 204 bis): l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti non è affatto qualificabile nell'uno o nell'altro modo, né vale quale fatto estintivo della pretesa creditoria, idoneo a impedire la definitività del verbale di contestazione dell'infrazione stradale, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante tempestiva opposizione a tale verbale (da ultimo, Cass. civ. n. 29015/2024).
Peraltro, un tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. CdS, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il locatore del veicolo.
Altrettanto infondato è il tentativo di di qualificare la propria opposizione come CP_1
“non recuperatoria”, ma diretta a eccepire l'originaria inesistenza del titolo esecutivo, alla stregua dell'art. 615 c.p.c.: a ben vedere, l'odierna opposizione all'ingiunzione sì non ha natura recuperatoria (ciò che avviene quando l'ingiunzione ha costituito l'occasione e il veicolo con cui l'opponente è venuto a conoscenza dell'esistenza di verbali di contravvenzione elevati nei suoi confronti, essendo l'ingiunzione il primo atto successivo al verbale emesso dalla p.a.), ma ha ad oggetto la presunta originaria inesistenza o legittimità del titolo rappresentato non dall'ingiunzione in sé, ma dal verbale di accertamento, rispetto al quale è lamentata – tardivamente – la carenza di legittimazione passiva.
Del resto, la giurisprudenza sostiene l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati ma si siano limitate a comunicare tempestivamente i dati dei presunti trasgressore agli enti accertatori (ex multis, Cass. civ. n. 1383/2023).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di alle ingiunzioni n.18640007 e 18121249 emesse da CP_1 CP_2 rispettivamente, in data 30.8.2021 e 22.3.2021.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della causa e della complessità della materia, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto;
conseguentemente va condannata al pagamento sia in CP_1 favore del che della società Parte_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Piacenza ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In accoglimento dell'appello del rigetta l'opposizione di Parte_1 alle ingiunzioni fiscali di cui in parte motiva;
Controparte_1
- Condanna alla refusione, in favore del e di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per CP_2 ciascuna parte – quanto al primo grado, in € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 4.000,00 per compensi ed
€ 355,50 per spese (quanto al solo , oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA.
Così deciso in Bologna il 5.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1742 /2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CABRINI PAOLO e dall'Avv. MAGNANI CORRADO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del Comune di Piacenza in Piazzetta Mercanti n.2
-Appellante- contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FORTUNI RACHELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Romeo Romei n. 27;
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. TESTANI SARA e dall'Avv. LOSINI ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in stradone Farnese n. 3/a; Pt_1
-Appellati-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Piacenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.2.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 215/2023 pubblicata in data 7.4.2023, ha accolto l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 proposta da (d'ora Controparte_1 innanzi, solo ) avverso due ingiunzioni fiscali emesse dal e, CP_1 Parte_1 per esso, quale incaricata della riscossione, da (d'ora Controparte_2 Con innanzi, solo ”) per il pagamento della somma complessiva di € 10.974,00, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme del Codice della Strada. In particolare, il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente “per le violazioni illegittimamente ascrittile e per gli atti conseguenti”, ritenendo che:
- era stata sanzionata per le violazioni commesse, di volta in volta, dai conducenti CP_1 dei veicoli di cui era proprietaria e concessi in locazione;
- essa ha documentato di aver sempre ritualmente e nei termini comunicato al Comune impositore le generalità dei conducenti e/o dei locatari, ai sensi dell'art. 386 del reg. att. del Codice della Strada;
- le sanzioni amministrative si fanno pagare all'effettivo trasgressore ove conosciuto e conoscibile, non essendovi ragione per imputarle a chi non ha neanche concorso a determinare l'illecito;
- “in definitiva, avendo adempiuto il concedente all'onere di comunicazione delle generalità dei soggetti immessi nel possesso e nella disponibilità esclusiva degli automezzi, non si comprende su quali basi fondare una responsabilità per le relative contravvenzioni, costituendoli in via pretoria o esegetica coobbligati in regresso: poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione, mentre il proprietario è del tutto estraneo alla suddetta disponibilità giuridica”. Il ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone Parte_1
l'erroneità per i seguenti motivi: 1) Violazione di norma di diritto e, segnatamente, per avere il Giudice a quo applicato a fattispecie antecedenti alla riforma apportata dalla Legge 9/11/2021 n. 156, entrata in vigore il 10/11/2021, il testo dell'art. 196 come novellato dalla predetta Legge. Violazione dell'art. 11, comma 1, delle “Disposizioni sulla legge in generale” di cui al R.D. 16.03.1942, n. 262. Violazione del principio tempus regit actum. Omessa e/o erronea interpretazione delle norme di cui all'art. 196 C.D.S., circa la qualità del locatore quale obbligato in solido con l'autore della violazione, unitamente al locatario.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 386 Reg. Att. CdS. Applicazione della norma ad una fattispecie da essa non regolata.
3) Omessa pronuncia sull'eccezione ritualmente introdotta in giudizio di inammissibilità dell'opposizione per l'intervenuta definitività dei verbali di violazione del codice della Strada ad essi sottesi. Violazione degli articoli 112 e 276 2° comma c.p.c.
4) Riforma della condanna nelle spese. si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento dell'appello ed CP_1 eccependone, in rito, la tardività. Con Si è costituita anche , condividendo le difese svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. ***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata da di inammissibilità CP_1 dell'appello per decorrenza dei termini ad impugnare. È, infatti, erroneo l'assunto della società appellata, che equipara l'odierna opposizione all'ingiunzione fiscale, da essa proposta ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910, a un atto di opposizione all'esecuzione, in quanto tale sottratto all'applicazione della regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n.
12/1941 e degli artt, 1 e 3 della l. n.742/1969.
Al contrario, questa Corte condivide l'orientamento, ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 5665/2023), secondo cui nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale si applica la sospensione feriale dei termini, come previsto dalla legge. Infatti, l'opposizione alla ingiunzione fiscale non è un giudizio di opposizione all'esecuzione ma un giudizio di cognizione, né presenta il carattere dell'urgenza, onde ad esso non si applica l'esenzione dalla sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. civ. n. 1128/1990; n. 16747/2013).
Non a caso, l'art. 3 del r.d. n. 639/1910 sottopone l'opposizione all'ingiunzione alla disciplina di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, norma che, a sua volta, prevede che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 7.4.2023 e, in quanto non notificata, il termine di sei mesi per l'impugnazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, è scaduto in data 7.11.2023.
L'atto di citazione in appello risulta notificato alle controparti in data 2.11.2023, dunque, entro il termine indicato.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe Pt_1 fornito una ingiusta interpretazione degli artt. 196 e 84 del CdS, così erroneamente escludendo, nel caso di violazioni del codice medesimo, la responsabilità solidale tra il proprietario-locatore ed il locatario.
L'appellante offre una diversa lettura di tali norme, come vigenti ratione temporis, reputandole espressive del criterio di responsabilità solidale del proprietario-locatore per le violazioni commesse dall'autore. In particolare, il legislatore avrebbe inteso introdurre la solidarietà del proprietario del veicolo per le obbligazioni nascenti dalla inosservanza delle norme del CdS, in parallelo alle disposizioni di cui all'art. 6 della l. n. 689/1981, nell'intenzione – comune alle due disposizioni – di evitare che la trasgressione resti impunita, quando sia identificabile il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commetterla. Applicando i principi suddetti alla locazione senza conducente di veicolo, disciplinata dall'art. 84 CdS, ne conseguirebbe che il locatore, quale proprietario del veicolo, rispondeva, almeno fino alla riforma del 2021, in solido con il locatario e con l'autore dell'infrazione come, del resto, più volte ritenuto anche dalla Corte di Cassazione, che ha interpretato la previgente versione dell'art. 196 C.d.S. nel senso che alla responsabilità del locatario (e del conducente) si aggiungesse anche la responsabilità solidale del proprietario-locatore, in quanto unico soggetto identificabile mediante gli archivi pubblici ove sono registrati i veicoli (di recente, sent. n. 1383/2023). Dunque, solo a seguito della modifica legislativa del 2021, l. n. 156/2021, la responsabilità solidale del proprietario, per espressa volontà del legislatore, è venuta meno. La novella, tuttavia, sarebbe inapplicabile al caso di specie, risalendo le violazioni contestate agli anni 2018-2019, antecedenti alla sua entrata in vigore, in data 10.11.2021.
Con il secondo motivo di appello, il deduce l'improprio richiamo effettuato dal Pt_1 primo giudice all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Detto articolo, afferma l'appellante, riguarda l'ipotesi – diversa da quella qui in rilievo – in cui il destinatario della notifica dei verbali non sia proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui all'art. 196; mentre è pacifica e incontestata la circostanza per cui è la proprietaria dei veicoli con i quali sono state commesse le violazioni al CP_1
Codice della Strada di cui si controverte e, quindi, essa non può essere considerata, diversamente da quanto indicato in sentenza, soggetto terzo estraneo ai sensi dell'art. 386 citato.
Ancora, con il terzo motivo di gravame il si duole dell'omessa pronuncia del Pt_1 Con Tribunale sull'eccezione, formulata nel precedente grado di giudizio anche da , di inammissibilità dell'opposizione proposta da , in quanto rivolta avverso verbali del CP_1
Codice della Strada che, poiché non impugnati nei termini, erano divenuti definitivi.
Infatti, la Suprema Corte, in tema di opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso ingiunzioni di pagamento emesse a seguito del mancato pagamento di verbali di violazione del Codice della Strada, afferma che “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non può diventare un surrettizio strumento per rimettersi in termini proponendo contestazioni, afferenti ai verbali di violazione del C.d.S., che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi al prefetto ex art. 203 C.d.S. ovvero con ricorso al Giudice di pace ex artt. 7 d. lgs. 150/2011 e 204 bis C.d.S. L'ingiunzione quando proceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo nei cui confronti possono essere fatti valere solo eventi impeditivi, modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo”.
Tale ultimo motivo – che, in quanto afferente a questioni di rito, va esaminato per primo, per ragioni di coerenza espositiva – merita accoglimento.
L'ingiunzione fiscale di pagamento è lo strumento di cui si servono i Comuni per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, anche affidando il servizio di riscossione a propri concessionari (Cass. civ., nn. 8039/2019 e 22710/2017).
Si tratta, quindi, secondo la giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 24552/2024), non di un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferibile al creditore – in questo caso l'amministrazione locale – che svolge la stessa funzione della cartella in quanto prodromico all'esecuzione forzata (Cass. civ., SS. UU., n. 10958/2005 e successive conformi). L'ingiunzione fiscale ha natura succedanea rispetto all'iscrizione a ruolo del debitore e alla successiva notifica della cartella di pagamento e costituisce – in vece del ruolo – l'accesso alla procedura di riscossione coattiva.
Ne consegue – oltre che la possibilità di applicare all'ingiunzione fiscale, quantomeno in via generale, i principi giuridici dettati in tema di cartella di pagamento, stante la descritta omologia strutturale e funzionale tra gli istituti – più in particolare, per quel che qui rileva, l'impossibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'ingiunzione, ex art. 3 R.D.
n. 639/1910, in assenza della previa contestazione dei verbali di accertamento dell'infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt.
203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divengano definitivi.
La definitività del verbale, divenuto esecutivo, non consente all'ingiunto di rimetterne in discussione, surrettiziamente aggirando i termini previsti dalla legge per la sua impugnazione, la legittimità, con la successiva impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.
Nel caso di specie, le ingiunzioni (docc. 1 e 2) emesse da per l'ente creditore CP_2
hanno fatto seguito alla regolare notifica dei verbali di infrazione e Pt_1 Parte_1 al mancato saldo entro il termine delle sanzioni ivi accertate.
Di conseguenza, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale.
Non ha pregio la tesi di secondo cui essa avrebbe contestato il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in ordine alle presunte violazioni amministrative contestatele sin dal momento del ricevimento della notificazione dei verbali di accertamento, provvedendo, ai sensi dell'art. 386 Reg. att. C.d.S., alla comunicazione agli organi accertatori degli estremi identificativi dei soggetti locatari dei veicoli sanzionati e impedendo, per tal via, che tali verbali divenissero titoli esecutivi.
Il Codice della Strada, infatti, prevede, quali modalità di contestazione del verbale di accertamento, il ricorso al Prefetto (art. 203) o al Giudice di Pace (art. 204 bis): l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti non è affatto qualificabile nell'uno o nell'altro modo, né vale quale fatto estintivo della pretesa creditoria, idoneo a impedire la definitività del verbale di contestazione dell'infrazione stradale, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante tempestiva opposizione a tale verbale (da ultimo, Cass. civ. n. 29015/2024).
Peraltro, un tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. CdS, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il locatore del veicolo.
Altrettanto infondato è il tentativo di di qualificare la propria opposizione come CP_1
“non recuperatoria”, ma diretta a eccepire l'originaria inesistenza del titolo esecutivo, alla stregua dell'art. 615 c.p.c.: a ben vedere, l'odierna opposizione all'ingiunzione sì non ha natura recuperatoria (ciò che avviene quando l'ingiunzione ha costituito l'occasione e il veicolo con cui l'opponente è venuto a conoscenza dell'esistenza di verbali di contravvenzione elevati nei suoi confronti, essendo l'ingiunzione il primo atto successivo al verbale emesso dalla p.a.), ma ha ad oggetto la presunta originaria inesistenza o legittimità del titolo rappresentato non dall'ingiunzione in sé, ma dal verbale di accertamento, rispetto al quale è lamentata – tardivamente – la carenza di legittimazione passiva.
Del resto, la giurisprudenza sostiene l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati ma si siano limitate a comunicare tempestivamente i dati dei presunti trasgressore agli enti accertatori (ex multis, Cass. civ. n. 1383/2023).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di alle ingiunzioni n.18640007 e 18121249 emesse da CP_1 CP_2 rispettivamente, in data 30.8.2021 e 22.3.2021.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della causa e della complessità della materia, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto;
conseguentemente va condannata al pagamento sia in CP_1 favore del che della società Parte_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Piacenza ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In accoglimento dell'appello del rigetta l'opposizione di Parte_1 alle ingiunzioni fiscali di cui in parte motiva;
Controparte_1
- Condanna alla refusione, in favore del e di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida – per CP_2 ciascuna parte – quanto al primo grado, in € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 4.000,00 per compensi ed
€ 355,50 per spese (quanto al solo , oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA.
Così deciso in Bologna il 5.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori