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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/06/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15285/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15285/2022 promossa da:
corrente in Terracina (Latina) alla via Roma n. 53, P.I. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 resentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' IC (codice fiscale ) del Foro di Latina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del dife tina), via Badino n. 104, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
a socio unico (P.IVA – Codice Fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Venina n.7, Edificio P, in persona del legal te, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Eleonora Magnani (Codice Fiscale ) del Foro di C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del di Durini n. 4, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: vendita di beni mobili
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via preliminare questa difesa ha eccepito e ribadisce ora l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito in favore di quello di Latina. Ancora, questa difesa ha eccepito e ribadisce ora l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità così come prescritti dall'art. 633 c. p. c. per l'ingiunzione di pagamento oltre che la mancanza di prova scritta del preteso credito oltre che il disconoscimento ex art 214 c. p. c. di ogni sottoscrizione attribuita all'odierna opponente da parte dell'opposta, riportata sulla documentazione prodotta (che disconosce, nella sua totalità come riferibile ovvero proveniente dall'opposta). Nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti eccezioni, da ritenersi, come in effetti erano e sono, assorbenti di ogni altra, per mero tuziorismo difensivo, si tiene, comunque, ad evidenziare, anche in questa sede, come a nulla l'odierna opponente sia tenuta nei confronti dell'odierna opposta, quantomeno in ordine alle pretese di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Parte convenuta pagina 1 di 9 Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
- accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, nonché accertare e DICHIARARE che la società QB srl è debitrice della società della somma Controparte_1 capitale di € 30.613,72, ovvero di quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
per l'effetto, CONDANNARE la società QB srl a corrispondere in favore della società Controparte_1
[... opposta la somma capitale di € 30.613,72, ovvero la minore somma ritenuta di gi interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
- con vittoria di esborsi e compensi di causa, nonché di liquidazione del 15% per spese generali, anche per la fase monitoria.
In via istruttoria:
Fermo restando quanto sopra dedotto, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) Ammettersi prova per testi e interpello del legale rappresentante della società QB srl sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C23616 / DDT vettore 905814 del 31. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig. Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone Testimone_1
1”;
2) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C24815 / DDT vettore 906023 del al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di Sabau annone Persona_1
1”;
3) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C25781 / DDT vettore 906299 del 12. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di gliara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”
4) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C28154 / DDT vettore 906718 del 2 doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”;
5) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C28524 / DDT vettore 906776 del 24.8.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2 [...]
alla società QB srl presso l'unità di press a 46 Tr Tes_2
Zannone 1”;
pagina 2 di 9 6) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C33000 / DDT vettore 907219 del al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità d av. Via Tes_3
Zannone 1;
7) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1
DLF C34509 / DDT vettore 907513 del 9.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di gliara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
8) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C34674 / DDT vettore 907515 del 9.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
9) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C34571 / DDT vettore 907516 del 9 doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
10) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C35825/ DDT vettore 907751 del 16. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di presso l'un rav. Via Tes_5
Zannone 1”;
11) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C37054 / DDT vettore 908074 del 23.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_2
Trav. Via Zannone 1”;
12) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C41971 / DDT vettore 908338 del 30.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”;
13) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
024057 del 9.10.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig alla società Parte_2 Persona_2
QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”;
14) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1 vettore 029680 del 2.12.2020 - prodot lo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig. Parte_2 Persona_3 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”
pagina 3 di 9 15) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1 vettore 0314481 del 18.12.2020 - prodo olo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della al sig. Parte_2 Testimone_1 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”
16) “Vero che durante gli scarichi della merce della società consegnata alla Controparte_1 società QB srl -come da documenti di trasporto prodotti al doc opposta che si rammostra al teste - erano presenti incaricati della società QB srl, un signore di nome e due Tes_6 signore di nome e addette all'ufficio” Tes_7 Tes_8
17) “Vero che la sig.ra presente durante gli scarichi della merce consegnata alla società QB srl per Tes_7 conto della società - come da documenti di trasporto prodotto al doc 4 del Controparte_1 fascicolo di parte ostra al teste - corrisponde alla GN Testimone_9 rappresentata nella fotografia apposta sulla carta d'identità allegata al mandato difensivo conferito all'avv. Francesco IC e prodotto anche al doc 10 del fascicolo di parte opposta che si rammostrano al teste”
18) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc. 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste sono stati timbrati e sottoscritti da persona incaricata dalla società QB srl”
19) “Vero che tutte le forniture descritte nei documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si rammostra al teste - sono state consegnate alla società QB srl presso l'unità CP_1 locale sita in Sabaudia, Via Migliara 46 angolo via Zannone 1”
20) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che CP_1 si rammostra al teste – sono stati timbrati e sottoscritti dalla GN , legale Testimone_9 rappresentante della società QB srl”.
Si indicano sin d'ora su capitolo da 1 a 18, anche a prova contraria, i seguenti testi:
1. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_4 Parte_2
2. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Testimone_1 Parte_2
Fondi (LT);
3. Il sig. , presso la società Via Pantanello 3, Fondi Persona_1 Parte_2
(LT);
4. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Testimone_2 Parte_2
Fondi (LT);
5. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Tes_3 Parte_2
6. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Testimone_4 Parte_2
7. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Tes_5 Parte_2
8. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_2 Parte_2
9. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_3 Parte_2
21) “Vero che nel corso di tutto l'anno 2020 la sig.ra per conto della società QB Testimone_9 srl richiedeva alla società ordini ispondenti a quelli indicati Controparte_1 al doc.3 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste”
Si indica quale teste la sig.ra , residente in [...]. Testimone_10
B) Ammettere la convenuta opposta a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ed eventualmente ammessi con i testi indicati nella presente memoria per la prova diretta.
pagina 4 di 9 C) Ordinare l'ispezione ai sensi dell' artt.118 c.p.c e/o l'esibizione alla società QB srl ex artt.210 e 212 c.p.c.:
a) delle scritture contabili del 2020, al fine di verificare se la società QB srl abbia usufruito delle detrazioni e deduzioni fiscali su tutti gli importi di cui alle fatture prodotte dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio, nonché al fine di verificare l'esistenza dei documenti di trasporto prodotti al doc.4 presso la società QB srl.
La registrazione delle fatture corroborerebbe la prova dell'accettazione delle stesse da parte di QB srl, dell'esistenza del rapporto contrattuale, nonchè l'esistenza del credito vantato da;
CP_1
b) della documentazione societaria relativa al personale che ha svolto attività lavorativa a favore della società QB sl nell'anno 2020, inclusi soci e amministratori, al fine di verificare il nominativo e la firma della persona che ha materialmente apposto la firma sui documenti di trasporto insieme al timbro della società.
D) Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la validità e ammissibilità del disconoscimento ex adverso formulato della sottoscrizione dei documenti di trasporto, si ribadisce l'istanza di verificazione delle firme apposte in calce ai documenti di trasporto disconosciuti. Ai sensi dell'art.216 c.p.c., si chiede sin d'ora la verificazione del riconoscimento dei d.d.t. prodotti dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio e al doc.4 del fascicolo di merito, attualmente custoditi in originale dal Tribunale e, a tal fine, si insta affinché:
(i) venga ammessa CTU calligrafica/grafologica volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione da parte della sig.ra apposta su tali documenti;
Testimone_9
(ii) quale scrittura di comparazione, si depositano ai docc. 8 e 9 gli ultimi bilanci depositati dalla società QB srl contenenti la firma del legale rappresentante.
(iii) quale scrittura di comparazione, ai sensi dell'art.210 c.p.c., si chiede che venga ordinato
• il deposito dell'originale del mandato difensivo conferito all'avvocato Francesco IC allegato in sede di iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento, nonché quello depositato in data 8.11.2022 a seguito di rinnovazione della procura alle liti;
• il deposito degli originali del verbale di assemblea di assemblea ordinaria del 28.6.2021 di approvazione del bilancio al 31.12.2020, nonché della procura speciale rilasciata al dott. Per_5
per la sottoscrizione e presentazione telematica del bilancio nel registro imprese (come da
[...] doc.8)
• il deposito degli originali del verbale di assemblea di assemblea ordinaria del 28.6.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019, nonché della procura speciale rilasciata al dott. Per_5
per la sottoscrizione e presentazione telematica del bilancio nel registro imprese (come da
[...] doc.9)
(iv) ai sensi dell'art. 219 c.p.c., che venga ordinato al legale rappresentante della QB srl, sig.ra
[...]
di presenziare personalmente in udienza al fine di apporre la propria sottoscrizione a Tes_9 verbale, sempre quale scrittura a comparazione.
(i) ammettersi prova per testi e interpello sulle seguenti circostanze
1) “Vero che tutte le forniture descritte nei documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si rammostra al teste - sono state consegnate alla società CP_1
QB srl presso l'unità locale sita in Sabaudia, Via Migliara 46 angolo via Zannone 1”
2) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si CP_1 rammostra al teste - venivano timbrati e sottoscritti dalla GN , legale Testimone_9 rappresentante della società QB srl o da un dipendente della società” pagina 5 di 9 Si indicano sin d'ora, anche a prova contraria i seguenti testi:
1. la sig.ra e il legale rappresentante della Via Testimone_10 Parte_2
Pantanello 3, Fondi;
(ii) ordinare ai sensi degli artt.210 e 212 c.p.c. alla società QB srl l'esibizione:
c) dei registri contabili del 2020, al fine di verificare se la stessa abbia usufruito delle detrazioni e deduzioni fiscali su tutti gli importi di cui alle fatture prodotte dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio;
d) di documentazione attestante di tutte le persone addette, soci e amministratori inclusi, nel 2020 presso l'unità locale sita in Borgo San Donato in Sabaudia (LT), in Via Migliara 46 trav Via Zannone 1, al fine di verificare il nominativo e la firma della persona che ha materialmente apposto la firma sui documenti di trasporto insieme al timbro della società;
(iii) ai sensi dell'art.216 c.p.c., si chiede sin d'ora la verificazione del riconoscimento dei d.d.t. prodotti dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio e al doc.4 e che si depositeranno in originale in udienza e, a tal fine, si insta affinché:
(i) venga ammessa CTU calligrafica/grafologica volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta su tali documenti;
(ii) quale scrittura di comparazione, ai sensi dell'art.213 c.p.c., che venga ordinato il deposito dell'originale mandato conferito all'avvocato Francesco IC per l'instaurazione del giudizio de quo;
(iv) ai sensi dell'art. 219 c.p.c., che venga ordinato al legale rappresentante della QB srl di presenziare personalmente in udienza al fine di apporre la propria sottoscrizione a verbale, sempre quale scrittura a comparazione;
-con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nelle successive memorie ex art.183, 6° comma,
c.p.c.;
- respingere le istanze istruttorie avversarie poiché inammissibili.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022 conveniva in giudizio a Parte_3 Controparte_2 socio unico, proponendo opposizione avverso il decreto n. 3659/2022 emesso in data 28.2.2022 dal Tribunale di Milano con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 30.613,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la vendita di merce e a fronte di fatture emesse dalla creditrice. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Latina, in quanto la sede dell'opponente si trovava nel Comune di Terracina, che era anche il luogo in cui era stato stipulato il contratto di vendita tra le parti e in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, e in quanto trattavasi di credito illiquido (in quanto autodeterminato dal creditore e mai convenuto tra le parti) con conseguente inapplicabilità dell'art. 1182.3 c.c. L'opponente eccepiva poi l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 633 e sss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito, che non si poteva ritenere né certo, né liquido, né esigibile. Disconosceva la sottoscrizione dei documenti di trasporto prodotti dalla creditrice. L'opponente nel merito così affermava: < eccezioni, da ritenersi, come in effetti sono, assorbenti di ogni altra, per mero tuziorismo difensivo, si tiene, comunque, ad evidenziare come a nulla l'odierna opponente sia tenuta nei confronti dell'odierna opposta, quantomeno in ordine alle pretese di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto proprio in quanto non riconosce i documenti di trasporto e, anzi e come innanzi pagina 6 di 9 rappresentato, ne disconosce le relative sottoscrizioni che le si vogliono attribuire mentre è certa di aver, ad oggi, onorato le fatture relative alle (sole) forniture effettuate>>. Così concludeva: < rejectis, in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, già nella fase monitoria, in favore del Tribunale di Latina ovvero l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità così come prescritti dall'art. 633 c. p. c. per l'ingiunzione di pagamento oltre che la mancanza della prova scritta;
nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti eccezioni, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e / o comunque dichiarare che nulla l'odierna opponente deve in favore dell'opposta per la causale di cui all'opposto decreto. Con ogni statuizione conseguenziale. In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio>>.
In data 16.9.2022 si costituiva in giudizio a socio unico, la quale contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e rassegnava le seguenti conclusioni: < ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria né fondata su prova scritta e né di pronta soluzione;
- accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità del mandato difensivo apposto in calce all'atto introduttivo;
Nel merito: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, nonché accertare e DICHIARARE che la società QB srl è debitrice della società CP_1
della somma capitale di € 30.613,72, ovvero di quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
per l'effetto, CONDANNARE la società QB srl a corrispondere in favore della società CP_1
opposta la somma capitale di € 30.613,72, ovvero la minore somma ritenuta d
[...] oltre agli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
PRONUNCIARE ordinanza esecutiva di ingiunzione di pagamento ex artt.186 bis e/o ter e/o quater c.p.c., in favore della e nei confronti di QB s.r.l. per l'importo di € 30.613,72 Controparte_1 ovvero la minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, stante la sussistenza dei requisiti previsti ex lege;
con vittoria di esborsi e compensi di causa, nonché di liquidazione del 15% per spese generali, anche per la fase monitoria>>.
Alla prima udienza del 10.10.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze;
il Tribunale disponeva la rinnovazione della procura alle liti, stante l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla parte opposta;
rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente;
non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto;
assegnava i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c.; fissava udienza ex art. 183.7 c.p.c. per il giorno 27.2.2023. All'udienza del 27.2.2023 veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; venivano ammesse le prove articolate dalla parte opposta con rinvio al 5.6.2023 per l'assunzione delle stesse. Per assenza di testi e parti la causa veniva rinviata al 4.12.2023, alla quale veniva escusso il teste
[...]
e veniva ordinata l'esibizione delle scritture contabili della società opponente, ordine poi Per_4
inottemperato. Alla successiva udienza del 22.4.2024 il legale rappresentante di parte opponente non si presentava come anche all'udienza del 22.5.2024; all'udienza del 5.6.2024 veniva sentito il nuovo legale rappresentante di parte opponente il quale dichiarava di nulla sapere in ordine all'oggetto del giudizio. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.11.2024 il giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 7 di 9 Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è infondata ai sensi degli artt. 1182.3 c.c. e 20 c.p.c. (come già deciso con ordinanza del 10.10.2022 che si richiama), trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su fatture elettroniche e relativi documenti di trasporto, nonché corrispondenza tra le parti, motivo per il quale anche l'eccezione relativa alla insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo è totalmente infondata. Il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto da parte dell'opponente, come già deciso con ordinanza 27.2.2023, risulta inammissibile per genericità. L'opponente, infatti, in atto di citazione dichiarava genericamente di disconoscere le sottoscrizioni dei documenti di trasporto allegati alle fatture ma non chiariva, neppure nel corso del giudizio, alcunchè in merito. Con memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. precisava le conclusioni senza prendere posizione in ordine alle difese della parte convenuta, e con la memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. chiedeva l'ammissione della prova contraria sulle circostanze capitolate dalla parte opposta. I documenti di trasporto in atti allegati alle fatture recano il timbro della società opponente e sottoscrizione di coloro che hanno ritirato la merce. Parte opponente non ha però mai indicato i nominativi dei soggetti addetti al ritiro della merce, né ha in alcun modo spiegato la presenza del timbro della società sui documenti. Peraltro, non ha neppure citato i due testi indicati a prova contraria. Il legale rappresentante della parte opponente è risultato assente ingiustificato alle udienze fissate per l'interrogatorio formale;
all'ultima udienza della fase istruttoria del 5.6.2024 si presentava il nuovo legale rappresentante di QB e dichiarava di nulla sapere. Il teste di Part parte opposta collaboratore della società che eseguiva i trasporti della merce per Per_4 conto di , ha dichiarato che le consegne delle merci eseguite dagli autisti della società CP_2 venivano te a lui relazionate ed ha riferito che nel caso di specie gli autisti confermavano di aver regolarmente consegnato la merce alla parte opponente, previo consueto accordo per lo scarico delle merci con gli incaricati di QB. Parte opponente non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Tribunale e relativo alle scritture contabili per il periodo di interesse. Va poi considerato anche, unitamente al resto della documentazione e alle prove orali assunte, il contenuto del documento 19, allegato al fascicolo monitorio, che, sebbene non possa rappresentare un riconoscimento di debito, in quanto privo di indicazione del soggetto dichiarante (trattasi di mail proveniente da QB srl senza alcuna altra indicazione) e di relativa sottoscrizione (e quindi non risultando provato che lo stesso provenisse dal legale rappresentante della società opponente o da altro soggetto munito di potere di impegnare la società), tuttavia, alla luce delle altre risultanze e del comportamento processuale della parte opponente, avalla ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria, trattandosi di piano di rientro proveniente da mail della parte opponente (circostanza questa mai contestata). Pertanto, accertato che la merce di cui alle fatture è stata regolarmente consegnata alla società opponente, sul quantum deve osservarsi che, al di là della genericità della contestazione della parte opponente, ha prodotto anche gli ordini della merce, su cui QB non ha preso posizione. CP_2
Quindi, l'o deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla domanda ex art. 96.3 c.p.c., non può non ravvisarsi il presupposto della mala fede o comunque della colpa grave nel comportamento dell'opponente che, come già ricordato, contestava genericamente la pretesa creditoria, ed anche genericamente formulava disconoscimento delle sottoscrizioni, non prendeva posizione sulle difese di parte opposta, non ottemperava all'ordine di esibizione delle scritture contabili, per molte udienze non si presentava a rendere interrogatorio formale senza alcuna giustificazione, non citava i testimoni indicati, non depositava gli scritti difensivi finali, omettendo anche di precisare le conclusioni. Comportamento che costringeva la controparte ad pagina 8 di 9 una difesa estenuante e comportava un allungamento dei tempi del giudizio. La domanda ex art. 96.3 c.p.c. deve essere accolta con liquidazione equitativa nella misura della metà delle spese del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice opponente ex art. 96.3 c.p.c. al pagamento in favore della parte convenuta opposta della somma di euro 3.046,40;
- condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 e in base al valore della causa e all'attività svolta in euro 6.092,80, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 28.5.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15285/2022 promossa da:
corrente in Terracina (Latina) alla via Roma n. 53, P.I. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 resentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' IC (codice fiscale ) del Foro di Latina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del dife tina), via Badino n. 104, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
a socio unico (P.IVA – Codice Fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Venina n.7, Edificio P, in persona del legal te, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Eleonora Magnani (Codice Fiscale ) del Foro di C.F._2
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del di Durini n. 4, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: vendita di beni mobili
Conclusioni delle parti: parte attrice:
In via preliminare questa difesa ha eccepito e ribadisce ora l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito in favore di quello di Latina. Ancora, questa difesa ha eccepito e ribadisce ora l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità così come prescritti dall'art. 633 c. p. c. per l'ingiunzione di pagamento oltre che la mancanza di prova scritta del preteso credito oltre che il disconoscimento ex art 214 c. p. c. di ogni sottoscrizione attribuita all'odierna opponente da parte dell'opposta, riportata sulla documentazione prodotta (che disconosce, nella sua totalità come riferibile ovvero proveniente dall'opposta). Nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti eccezioni, da ritenersi, come in effetti erano e sono, assorbenti di ogni altra, per mero tuziorismo difensivo, si tiene, comunque, ad evidenziare, anche in questa sede, come a nulla l'odierna opponente sia tenuta nei confronti dell'odierna opposta, quantomeno in ordine alle pretese di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Parte convenuta pagina 1 di 9 Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso:
- accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, nonché accertare e DICHIARARE che la società QB srl è debitrice della società della somma Controparte_1 capitale di € 30.613,72, ovvero di quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
per l'effetto, CONDANNARE la società QB srl a corrispondere in favore della società Controparte_1
[... opposta la somma capitale di € 30.613,72, ovvero la minore somma ritenuta di gi interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
- con vittoria di esborsi e compensi di causa, nonché di liquidazione del 15% per spese generali, anche per la fase monitoria.
In via istruttoria:
Fermo restando quanto sopra dedotto, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) Ammettersi prova per testi e interpello del legale rappresentante della società QB srl sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C23616 / DDT vettore 905814 del 31. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig. Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone Testimone_1
1”;
2) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C24815 / DDT vettore 906023 del al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di Sabau annone Persona_1
1”;
3) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C25781 / DDT vettore 906299 del 12. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di gliara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”
4) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C28154 / DDT vettore 906718 del 2 doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”;
5) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto DLF Controparte_1
C28524 / DDT vettore 906776 del 24.8.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2 [...]
alla società QB srl presso l'unità di press a 46 Tr Tes_2
Zannone 1”;
pagina 2 di 9 6) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C33000 / DDT vettore 907219 del al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità d av. Via Tes_3
Zannone 1;
7) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1
DLF C34509 / DDT vettore 907513 del 9.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di gliara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
8) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C34674 / DDT vettore 907515 del 9.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
9) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C34571 / DDT vettore 907516 del 9 doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Testimone_4
Trav. Via Zannone 1”;
10) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C35825/ DDT vettore 907751 del 16. doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di presso l'un rav. Via Tes_5
Zannone 1”;
11) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C37054 / DDT vettore 908074 del 23.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_2
Trav. Via Zannone 1”;
12) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
DLF C41971 / DDT vettore 908338 del 30.9.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig Parte_2
alla società QB srl presso l'unità di pr liara 46 Persona_1
Trav. Via Zannone 1”;
13) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto Controparte_1
024057 del 9.10.2020 - prodotto al doc 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig alla società Parte_2 Persona_2
QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”;
14) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1 vettore 029680 del 2.12.2020 - prodot lo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della dal sig. Parte_2 Persona_3 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”
pagina 3 di 9 15) “Vero che la merce della società descritta nel documento di trasporto ddt Controparte_1 vettore 0314481 del 18.12.2020 - prodo olo di parte opposta che si rammostra al teste – veniva consegnata su incarico della al sig. Parte_2 Testimone_1 alla società QB srl presso l'unità di presso l'unità di Sabaudia, Via Migliara 46 Trav. Via Zannone 1”
16) “Vero che durante gli scarichi della merce della società consegnata alla Controparte_1 società QB srl -come da documenti di trasporto prodotti al doc opposta che si rammostra al teste - erano presenti incaricati della società QB srl, un signore di nome e due Tes_6 signore di nome e addette all'ufficio” Tes_7 Tes_8
17) “Vero che la sig.ra presente durante gli scarichi della merce consegnata alla società QB srl per Tes_7 conto della società - come da documenti di trasporto prodotto al doc 4 del Controparte_1 fascicolo di parte ostra al teste - corrisponde alla GN Testimone_9 rappresentata nella fotografia apposta sulla carta d'identità allegata al mandato difensivo conferito all'avv. Francesco IC e prodotto anche al doc 10 del fascicolo di parte opposta che si rammostrano al teste”
18) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc. 4 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste sono stati timbrati e sottoscritti da persona incaricata dalla società QB srl”
19) “Vero che tutte le forniture descritte nei documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si rammostra al teste - sono state consegnate alla società QB srl presso l'unità CP_1 locale sita in Sabaudia, Via Migliara 46 angolo via Zannone 1”
20) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che CP_1 si rammostra al teste – sono stati timbrati e sottoscritti dalla GN , legale Testimone_9 rappresentante della società QB srl”.
Si indicano sin d'ora su capitolo da 1 a 18, anche a prova contraria, i seguenti testi:
1. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_4 Parte_2
2. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Testimone_1 Parte_2
Fondi (LT);
3. Il sig. , presso la società Via Pantanello 3, Fondi Persona_1 Parte_2
(LT);
4. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Testimone_2 Parte_2
Fondi (LT);
5. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Tes_3 Parte_2
6. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Testimone_4 Parte_2
7. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Tes_5 Parte_2
8. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_2 Parte_2
9. Il sig. presso la società Via Pantanello 3, Fondi (LT); Persona_3 Parte_2
21) “Vero che nel corso di tutto l'anno 2020 la sig.ra per conto della società QB Testimone_9 srl richiedeva alla società ordini ispondenti a quelli indicati Controparte_1 al doc.3 del fascicolo di parte opposta che si rammostra al teste”
Si indica quale teste la sig.ra , residente in [...]. Testimone_10
B) Ammettere la convenuta opposta a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ed eventualmente ammessi con i testi indicati nella presente memoria per la prova diretta.
pagina 4 di 9 C) Ordinare l'ispezione ai sensi dell' artt.118 c.p.c e/o l'esibizione alla società QB srl ex artt.210 e 212 c.p.c.:
a) delle scritture contabili del 2020, al fine di verificare se la società QB srl abbia usufruito delle detrazioni e deduzioni fiscali su tutti gli importi di cui alle fatture prodotte dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio, nonché al fine di verificare l'esistenza dei documenti di trasporto prodotti al doc.4 presso la società QB srl.
La registrazione delle fatture corroborerebbe la prova dell'accettazione delle stesse da parte di QB srl, dell'esistenza del rapporto contrattuale, nonchè l'esistenza del credito vantato da;
CP_1
b) della documentazione societaria relativa al personale che ha svolto attività lavorativa a favore della società QB sl nell'anno 2020, inclusi soci e amministratori, al fine di verificare il nominativo e la firma della persona che ha materialmente apposto la firma sui documenti di trasporto insieme al timbro della società.
D) Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la validità e ammissibilità del disconoscimento ex adverso formulato della sottoscrizione dei documenti di trasporto, si ribadisce l'istanza di verificazione delle firme apposte in calce ai documenti di trasporto disconosciuti. Ai sensi dell'art.216 c.p.c., si chiede sin d'ora la verificazione del riconoscimento dei d.d.t. prodotti dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio e al doc.4 del fascicolo di merito, attualmente custoditi in originale dal Tribunale e, a tal fine, si insta affinché:
(i) venga ammessa CTU calligrafica/grafologica volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione da parte della sig.ra apposta su tali documenti;
Testimone_9
(ii) quale scrittura di comparazione, si depositano ai docc. 8 e 9 gli ultimi bilanci depositati dalla società QB srl contenenti la firma del legale rappresentante.
(iii) quale scrittura di comparazione, ai sensi dell'art.210 c.p.c., si chiede che venga ordinato
• il deposito dell'originale del mandato difensivo conferito all'avvocato Francesco IC allegato in sede di iscrizione a ruolo dell'odierno procedimento, nonché quello depositato in data 8.11.2022 a seguito di rinnovazione della procura alle liti;
• il deposito degli originali del verbale di assemblea di assemblea ordinaria del 28.6.2021 di approvazione del bilancio al 31.12.2020, nonché della procura speciale rilasciata al dott. Per_5
per la sottoscrizione e presentazione telematica del bilancio nel registro imprese (come da
[...] doc.8)
• il deposito degli originali del verbale di assemblea di assemblea ordinaria del 28.6.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019, nonché della procura speciale rilasciata al dott. Per_5
per la sottoscrizione e presentazione telematica del bilancio nel registro imprese (come da
[...] doc.9)
(iv) ai sensi dell'art. 219 c.p.c., che venga ordinato al legale rappresentante della QB srl, sig.ra
[...]
di presenziare personalmente in udienza al fine di apporre la propria sottoscrizione a Tes_9 verbale, sempre quale scrittura a comparazione.
(i) ammettersi prova per testi e interpello sulle seguenti circostanze
1) “Vero che tutte le forniture descritte nei documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si rammostra al teste - sono state consegnate alla società CP_1
QB srl presso l'unità locale sita in Sabaudia, Via Migliara 46 angolo via Zannone 1”
2) “Vero che i documenti di trasporto prodotti al doc.4 del fascicolo di parte di - che si CP_1 rammostra al teste - venivano timbrati e sottoscritti dalla GN , legale Testimone_9 rappresentante della società QB srl o da un dipendente della società” pagina 5 di 9 Si indicano sin d'ora, anche a prova contraria i seguenti testi:
1. la sig.ra e il legale rappresentante della Via Testimone_10 Parte_2
Pantanello 3, Fondi;
(ii) ordinare ai sensi degli artt.210 e 212 c.p.c. alla società QB srl l'esibizione:
c) dei registri contabili del 2020, al fine di verificare se la stessa abbia usufruito delle detrazioni e deduzioni fiscali su tutti gli importi di cui alle fatture prodotte dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio;
d) di documentazione attestante di tutte le persone addette, soci e amministratori inclusi, nel 2020 presso l'unità locale sita in Borgo San Donato in Sabaudia (LT), in Via Migliara 46 trav Via Zannone 1, al fine di verificare il nominativo e la firma della persona che ha materialmente apposto la firma sui documenti di trasporto insieme al timbro della società;
(iii) ai sensi dell'art.216 c.p.c., si chiede sin d'ora la verificazione del riconoscimento dei d.d.t. prodotti dal doc. 2 al doc.18 del fascicolo monitorio e al doc.4 e che si depositeranno in originale in udienza e, a tal fine, si insta affinché:
(i) venga ammessa CTU calligrafica/grafologica volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta su tali documenti;
(ii) quale scrittura di comparazione, ai sensi dell'art.213 c.p.c., che venga ordinato il deposito dell'originale mandato conferito all'avvocato Francesco IC per l'instaurazione del giudizio de quo;
(iv) ai sensi dell'art. 219 c.p.c., che venga ordinato al legale rappresentante della QB srl di presenziare personalmente in udienza al fine di apporre la propria sottoscrizione a verbale, sempre quale scrittura a comparazione;
-con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nelle successive memorie ex art.183, 6° comma,
c.p.c.;
- respingere le istanze istruttorie avversarie poiché inammissibili.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 8.4.2022 conveniva in giudizio a Parte_3 Controparte_2 socio unico, proponendo opposizione avverso il decreto n. 3659/2022 emesso in data 28.2.2022 dal Tribunale di Milano con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 30.613,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la vendita di merce e a fronte di fatture emesse dalla creditrice. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Latina, in quanto la sede dell'opponente si trovava nel Comune di Terracina, che era anche il luogo in cui era stato stipulato il contratto di vendita tra le parti e in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, e in quanto trattavasi di credito illiquido (in quanto autodeterminato dal creditore e mai convenuto tra le parti) con conseguente inapplicabilità dell'art. 1182.3 c.c. L'opponente eccepiva poi l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 633 e sss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito, che non si poteva ritenere né certo, né liquido, né esigibile. Disconosceva la sottoscrizione dei documenti di trasporto prodotti dalla creditrice. L'opponente nel merito così affermava: < eccezioni, da ritenersi, come in effetti sono, assorbenti di ogni altra, per mero tuziorismo difensivo, si tiene, comunque, ad evidenziare come a nulla l'odierna opponente sia tenuta nei confronti dell'odierna opposta, quantomeno in ordine alle pretese di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto proprio in quanto non riconosce i documenti di trasporto e, anzi e come innanzi pagina 6 di 9 rappresentato, ne disconosce le relative sottoscrizioni che le si vogliono attribuire mentre è certa di aver, ad oggi, onorato le fatture relative alle (sole) forniture effettuate>>. Così concludeva: < rejectis, in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, già nella fase monitoria, in favore del Tribunale di Latina ovvero l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità così come prescritti dall'art. 633 c. p. c. per l'ingiunzione di pagamento oltre che la mancanza della prova scritta;
nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti eccezioni, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e / o comunque dichiarare che nulla l'odierna opponente deve in favore dell'opposta per la causale di cui all'opposto decreto. Con ogni statuizione conseguenziale. In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio>>.
In data 16.9.2022 si costituiva in giudizio a socio unico, la quale contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e rassegnava le seguenti conclusioni: < ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria né fondata su prova scritta e né di pronta soluzione;
- accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità del mandato difensivo apposto in calce all'atto introduttivo;
Nel merito: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria e CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: accertare e DICHIARARE l'infondatezza delle domande ex adverso formulate, nonché accertare e DICHIARARE che la società QB srl è debitrice della società CP_1
della somma capitale di € 30.613,72, ovvero di quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
per l'effetto, CONDANNARE la società QB srl a corrispondere in favore della società CP_1
opposta la somma capitale di € 30.613,72, ovvero la minore somma ritenuta d
[...] oltre agli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
PRONUNCIARE ordinanza esecutiva di ingiunzione di pagamento ex artt.186 bis e/o ter e/o quater c.p.c., in favore della e nei confronti di QB s.r.l. per l'importo di € 30.613,72 Controparte_1 ovvero la minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, stante la sussistenza dei requisiti previsti ex lege;
con vittoria di esborsi e compensi di causa, nonché di liquidazione del 15% per spese generali, anche per la fase monitoria>>.
Alla prima udienza del 10.10.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze;
il Tribunale disponeva la rinnovazione della procura alle liti, stante l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla parte opposta;
rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente;
non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto;
assegnava i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c.; fissava udienza ex art. 183.7 c.p.c. per il giorno 27.2.2023. All'udienza del 27.2.2023 veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; venivano ammesse le prove articolate dalla parte opposta con rinvio al 5.6.2023 per l'assunzione delle stesse. Per assenza di testi e parti la causa veniva rinviata al 4.12.2023, alla quale veniva escusso il teste
[...]
e veniva ordinata l'esibizione delle scritture contabili della società opponente, ordine poi Per_4
inottemperato. Alla successiva udienza del 22.4.2024 il legale rappresentante di parte opponente non si presentava come anche all'udienza del 22.5.2024; all'udienza del 5.6.2024 veniva sentito il nuovo legale rappresentante di parte opponente il quale dichiarava di nulla sapere in ordine all'oggetto del giudizio. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.11.2024 il giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 7 di 9 Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è infondata ai sensi degli artt. 1182.3 c.c. e 20 c.p.c. (come già deciso con ordinanza del 10.10.2022 che si richiama), trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su fatture elettroniche e relativi documenti di trasporto, nonché corrispondenza tra le parti, motivo per il quale anche l'eccezione relativa alla insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo è totalmente infondata. Il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto da parte dell'opponente, come già deciso con ordinanza 27.2.2023, risulta inammissibile per genericità. L'opponente, infatti, in atto di citazione dichiarava genericamente di disconoscere le sottoscrizioni dei documenti di trasporto allegati alle fatture ma non chiariva, neppure nel corso del giudizio, alcunchè in merito. Con memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. precisava le conclusioni senza prendere posizione in ordine alle difese della parte convenuta, e con la memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. chiedeva l'ammissione della prova contraria sulle circostanze capitolate dalla parte opposta. I documenti di trasporto in atti allegati alle fatture recano il timbro della società opponente e sottoscrizione di coloro che hanno ritirato la merce. Parte opponente non ha però mai indicato i nominativi dei soggetti addetti al ritiro della merce, né ha in alcun modo spiegato la presenza del timbro della società sui documenti. Peraltro, non ha neppure citato i due testi indicati a prova contraria. Il legale rappresentante della parte opponente è risultato assente ingiustificato alle udienze fissate per l'interrogatorio formale;
all'ultima udienza della fase istruttoria del 5.6.2024 si presentava il nuovo legale rappresentante di QB e dichiarava di nulla sapere. Il teste di Part parte opposta collaboratore della società che eseguiva i trasporti della merce per Per_4 conto di , ha dichiarato che le consegne delle merci eseguite dagli autisti della società CP_2 venivano te a lui relazionate ed ha riferito che nel caso di specie gli autisti confermavano di aver regolarmente consegnato la merce alla parte opponente, previo consueto accordo per lo scarico delle merci con gli incaricati di QB. Parte opponente non ha poi ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Tribunale e relativo alle scritture contabili per il periodo di interesse. Va poi considerato anche, unitamente al resto della documentazione e alle prove orali assunte, il contenuto del documento 19, allegato al fascicolo monitorio, che, sebbene non possa rappresentare un riconoscimento di debito, in quanto privo di indicazione del soggetto dichiarante (trattasi di mail proveniente da QB srl senza alcuna altra indicazione) e di relativa sottoscrizione (e quindi non risultando provato che lo stesso provenisse dal legale rappresentante della società opponente o da altro soggetto munito di potere di impegnare la società), tuttavia, alla luce delle altre risultanze e del comportamento processuale della parte opponente, avalla ulteriormente la fondatezza della pretesa creditoria, trattandosi di piano di rientro proveniente da mail della parte opponente (circostanza questa mai contestata). Pertanto, accertato che la merce di cui alle fatture è stata regolarmente consegnata alla società opponente, sul quantum deve osservarsi che, al di là della genericità della contestazione della parte opponente, ha prodotto anche gli ordini della merce, su cui QB non ha preso posizione. CP_2
Quindi, l'o deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla domanda ex art. 96.3 c.p.c., non può non ravvisarsi il presupposto della mala fede o comunque della colpa grave nel comportamento dell'opponente che, come già ricordato, contestava genericamente la pretesa creditoria, ed anche genericamente formulava disconoscimento delle sottoscrizioni, non prendeva posizione sulle difese di parte opposta, non ottemperava all'ordine di esibizione delle scritture contabili, per molte udienze non si presentava a rendere interrogatorio formale senza alcuna giustificazione, non citava i testimoni indicati, non depositava gli scritti difensivi finali, omettendo anche di precisare le conclusioni. Comportamento che costringeva la controparte ad pagina 8 di 9 una difesa estenuante e comportava un allungamento dei tempi del giudizio. La domanda ex art. 96.3 c.p.c. deve essere accolta con liquidazione equitativa nella misura della metà delle spese del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice opponente ex art. 96.3 c.p.c. al pagamento in favore della parte convenuta opposta della somma di euro 3.046,40;
- condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 e in base al valore della causa e all'attività svolta in euro 6.092,80, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 28.5.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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