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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 3647/2024 R.G. promosso da
, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano Parte_1
n. , residente in [...]da Silva, 59, Conjunto Hab Júlio de Mesquita, Sorocaba, P.IVA_1
Stato di San Paolo, Brasile;
nato il [...], a [...], Stato di San Parte_2
Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. residente in [...], 1147, Jd P.IVA_2
Maria Antônia Prado, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il Parte_3
07/10/1967, a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 282/1309/bl.2, Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._1
Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio Parte_4
de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n. residente in [...]81/302, P.IVA_3
Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...] Controparte_1
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], P.IVA_4
94, Apartamento 12A, Vila Romana, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
CP_2 Pt_5
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n.
[...]
, residente in [...], 35, Jd. Sorocaba, Stato di San P.IVA_5 CP_3
Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_6
codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], 1147, Jd Maria Antônia P.IVA_6
Prado, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Controparte_4
Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_7
Ruggeri, 2.752, Parque Nossa Senhora da Candelária, Itu, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Parte_7
brasiliano n. , residente in [...], 277, casa 49, Jardim P.IVA_8
Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Parte_8
Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_9
Pag. 1 di 9 Horácio Ribeiro, 277, casa 49, Jardim Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Controparte_5
brasiliano n. , residente in [...], 277, casa 49, Jardim P.IVA_10
Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
nato il [...] a [...] Parte_9
de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in C.F._2
Rua Humaitá, 282/1309/bl.2, Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, tutti con il patrocinio dell'Avvocato Francesco Boschetti ( ) del foro di Roma come da C.F._3
procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_6 P.IVA_11
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da note di trattazione depositate il 4/03/2025: “che Codesto
Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: • Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
• Ordinare al , e per esso Controparte_6 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. • Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
figlio di e nato a [...], Provincia di Lucca, Persona_1 Per_2 Parte_10
il 30.11.1862 ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
(all.1-3).
Pag. 2 di 9 Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non Controparte_6
costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 13/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_6
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pag. 3 di 9 Sul punto gli attori residenti nel territorio dello Stato di San Paolo hanno dedotto e provato di aver inoltrato nel settembre 2022 le rispettive richieste per via amministrativa a mezzo posta elettronica al competente Consolato d'Italia di San Paolo, lamentando di non aver più ricevuto alcun riscontro o comunicazione di avvio del procedimento, (all.37). Quelli residenti nello Stato di Rio de Janeiro hanno dedotto e provato di aver effettuato, nel periodo dicembre 2023- marzo 2024, plurimi tentativi di fissare un appuntamento per la consegna della documentazione tramite la piattaforma denominata
“prenot@mi”, ma di non esservi riusciti per mancanza di date disponibili. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di ottenere l'inserimento nella lista di attesa per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione, (all.38).
La difesa ha prodotto anche documentazione tratta dai siti internet delle predette Autorità consolari dalla quale si ricava il notevole ritardo con il quale stanno procedendo a convocare quanti avevano presentato domanda negli anni precedenti. Per San Paolo il ritardo risulta essere di circa nove anni,
(all. dal 39 al 41).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovino in una Pt_11
situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Pag. 4 di 9 Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio nel Persona_1
1885 in Capannori, (LU), con (all.2); successivamente la coppia emigrava in Brasile Persona_3
dove veniva alla luce il loro figlio nato nel 1888, il quale si coniugava nel 1912 con Parte_9 [...]
, (all.4-5). Dalla loro unione nasceva in Brasile nel 1913 coniugatosi nel 1936 Persona_4 CP_1 con dalla quale ha divorziato nel 1979 (all.6-7). Dall'unione coniugale di questi Controparte_7
ultimi nascevano in Brasile tre figli i quali, a loro volta, avrebbero dato vita ad altrettanti rami di discendenza: i) nel 1937 la quale si coniugava nel 1957 con (all. 8-9); Parte_12 Parte_2
ii) nata nel 1940 (all.10); iii) nato nel 1954 e coniugato il 18.08.1993 con Parte_13 Parte_14
(all.11-12). Persona_5
- Discendenti ramo Parte_12
dal matrimonio tra ) e sono nati: 1) , Persona_6 Parte_2 Parte_1
ricorrente, nata in [...] nel 1958 e coniugatasi nel 1979 con , da Persona_7
cui si è separata nel 1985 (all. 13-14); 2) ricorrente, nato in [...] nel Parte_2
1959 e coniugato nel 1979 con (all. 15-16); 3) , nato in [...] Persona_8 Parte_15
nel 1968 e coniugato nel 1994 con , dalla quale ha divorziato nel 2012 (all. 17- Persona_9
18); 4) , ricorrente, nato in [...] nel 1974 e coniugato nel 1995 con Parte_8 [...]
(all. 19-20). CP_8
Dal matrimonio fra e sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) Parte_2 Persona_8
, nata in [...] nel 1980 e coniugata nel 2009 con da , Parte_16 CP_9 Persona_10
passando a chiamarsi (all. 27-28); 2) , nato in Persona_11 Parte_6
Brasile nel 1991 e coniugato nel 2022 con (all.29-30). Controparte_10
Dal matrimonio fra e è venuto alla luce il ricorrente Parte_15 Persona_9 [...]
, nato in [...] nel 2000 (all.31). CP_4
Dal matrimonio fra e sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) Parte_8 Controparte_8
, nato in [...] nel 1997 e coniugato nel 2021 con Parte_7 Controparte_11
(all.32-33); 2) , nato in [...] nel 2002 (all.34),
[...] Controparte_5
- Discendenti ramo Parte_13
dall'unione non matrimoniale fra e sono venuti alla luce i Parte_13 Pt_9 Pt_17 Parte_3
ricorrenti: 1) , nato in [...] nel 1967, per il quale è stato prodotto Parte_3
anche il riconoscimento di maternità biologica effettuato dalla madre con scrittura Parte_13
Pag. 5 di 9 pubblica del 06/12/2023, (all.21-22), coniugato nel 2012 con (all. Persona_12
23); 2) , nato in [...] nel 1981, per il quale è stato prodotto anche il Parte_4
riconoscimento di maternità biologica effettuato dalla madre con scrittura pubblica del Parte_13
06/12/2023 (all. 22-24).
Dall'unione non matrimoniale fra e è Parte_3 Persona_12 venuto alla luce il ricorrente nato in [...] nel 2000, dichiarato nell'atto Parte_9 Parte_9
di nascita dal padre, (all. 35).
- Discendenti ramo Parte_14
dal matrimonio fra e ( è venuto alla luce il ricorrente Parte_14 Persona_5 13
, nato in [...] il [...] e coniugato nel 2018 con Controparte_1 _1
(all.25-26).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_1
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua volta ed in mancanza di emergenze di segno contrario, ai sensi dell'art. Parte_9
1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio del quale gli odierni CP_1
attori sono nipoti e bisnipoti, (all.36).
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
Pag. 6 di 9 l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...]
precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_6
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_12 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di
Pag. 7 di 9 comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6
giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 8 di 9 Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 3647/2024 R.G. promosso da
, nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano Parte_1
n. , residente in [...]da Silva, 59, Conjunto Hab Júlio de Mesquita, Sorocaba, P.IVA_1
Stato di San Paolo, Brasile;
nato il [...], a [...], Stato di San Parte_2
Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. residente in [...], 1147, Jd P.IVA_2
Maria Antônia Prado, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il Parte_3
07/10/1967, a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 282/1309/bl.2, Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de C.F._1
Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...], Stato di Rio Parte_4
de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n. residente in [...]81/302, P.IVA_3
Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nato il [...], a [...] Controparte_1
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], P.IVA_4
94, Apartamento 12A, Vila Romana, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
CP_2 Pt_5
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n.
[...]
, residente in [...], 35, Jd. Sorocaba, Stato di San P.IVA_5 CP_3
Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_6
codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], 1147, Jd Maria Antônia P.IVA_6
Prado, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Controparte_4
Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_7
Ruggeri, 2.752, Parque Nossa Senhora da Candelária, Itu, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Parte_7
brasiliano n. , residente in [...], 277, casa 49, Jardim P.IVA_8
Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato il [...] a [...], Parte_8
Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]P.IVA_9
Pag. 1 di 9 Horácio Ribeiro, 277, casa 49, Jardim Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, codice fiscale Controparte_5
brasiliano n. , residente in [...], 277, casa 49, Jardim P.IVA_10
Gonçalves, Sorocaba, Stato di San Paolo, Brasile;
nato il [...] a [...] Parte_9
de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , residente in C.F._2
Rua Humaitá, 282/1309/bl.2, Humaitá, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, tutti con il patrocinio dell'Avvocato Francesco Boschetti ( ) del foro di Roma come da C.F._3
procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_6 P.IVA_11
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da note di trattazione depositate il 4/03/2025: “che Codesto
Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: • Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
• Ordinare al , e per esso Controparte_6 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. • Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
figlio di e nato a [...], Provincia di Lucca, Persona_1 Per_2 Parte_10
il 30.11.1862 ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
(all.1-3).
Pag. 2 di 9 Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non Controparte_6
costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 13/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_6
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pag. 3 di 9 Sul punto gli attori residenti nel territorio dello Stato di San Paolo hanno dedotto e provato di aver inoltrato nel settembre 2022 le rispettive richieste per via amministrativa a mezzo posta elettronica al competente Consolato d'Italia di San Paolo, lamentando di non aver più ricevuto alcun riscontro o comunicazione di avvio del procedimento, (all.37). Quelli residenti nello Stato di Rio de Janeiro hanno dedotto e provato di aver effettuato, nel periodo dicembre 2023- marzo 2024, plurimi tentativi di fissare un appuntamento per la consegna della documentazione tramite la piattaforma denominata
“prenot@mi”, ma di non esservi riusciti per mancanza di date disponibili. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di ottenere l'inserimento nella lista di attesa per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione, (all.38).
La difesa ha prodotto anche documentazione tratta dai siti internet delle predette Autorità consolari dalla quale si ricava il notevole ritardo con il quale stanno procedendo a convocare quanti avevano presentato domanda negli anni precedenti. Per San Paolo il ritardo risulta essere di circa nove anni,
(all. dal 39 al 41).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovino in una Pt_11
situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Pag. 4 di 9 Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio nel Persona_1
1885 in Capannori, (LU), con (all.2); successivamente la coppia emigrava in Brasile Persona_3
dove veniva alla luce il loro figlio nato nel 1888, il quale si coniugava nel 1912 con Parte_9 [...]
, (all.4-5). Dalla loro unione nasceva in Brasile nel 1913 coniugatosi nel 1936 Persona_4 CP_1 con dalla quale ha divorziato nel 1979 (all.6-7). Dall'unione coniugale di questi Controparte_7
ultimi nascevano in Brasile tre figli i quali, a loro volta, avrebbero dato vita ad altrettanti rami di discendenza: i) nel 1937 la quale si coniugava nel 1957 con (all. 8-9); Parte_12 Parte_2
ii) nata nel 1940 (all.10); iii) nato nel 1954 e coniugato il 18.08.1993 con Parte_13 Parte_14
(all.11-12). Persona_5
- Discendenti ramo Parte_12
dal matrimonio tra ) e sono nati: 1) , Persona_6 Parte_2 Parte_1
ricorrente, nata in [...] nel 1958 e coniugatasi nel 1979 con , da Persona_7
cui si è separata nel 1985 (all. 13-14); 2) ricorrente, nato in [...] nel Parte_2
1959 e coniugato nel 1979 con (all. 15-16); 3) , nato in [...] Persona_8 Parte_15
nel 1968 e coniugato nel 1994 con , dalla quale ha divorziato nel 2012 (all. 17- Persona_9
18); 4) , ricorrente, nato in [...] nel 1974 e coniugato nel 1995 con Parte_8 [...]
(all. 19-20). CP_8
Dal matrimonio fra e sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) Parte_2 Persona_8
, nata in [...] nel 1980 e coniugata nel 2009 con da , Parte_16 CP_9 Persona_10
passando a chiamarsi (all. 27-28); 2) , nato in Persona_11 Parte_6
Brasile nel 1991 e coniugato nel 2022 con (all.29-30). Controparte_10
Dal matrimonio fra e è venuto alla luce il ricorrente Parte_15 Persona_9 [...]
, nato in [...] nel 2000 (all.31). CP_4
Dal matrimonio fra e sono venuti alla luce i ricorrenti: 1) Parte_8 Controparte_8
, nato in [...] nel 1997 e coniugato nel 2021 con Parte_7 Controparte_11
(all.32-33); 2) , nato in [...] nel 2002 (all.34),
[...] Controparte_5
- Discendenti ramo Parte_13
dall'unione non matrimoniale fra e sono venuti alla luce i Parte_13 Pt_9 Pt_17 Parte_3
ricorrenti: 1) , nato in [...] nel 1967, per il quale è stato prodotto Parte_3
anche il riconoscimento di maternità biologica effettuato dalla madre con scrittura Parte_13
Pag. 5 di 9 pubblica del 06/12/2023, (all.21-22), coniugato nel 2012 con (all. Persona_12
23); 2) , nato in [...] nel 1981, per il quale è stato prodotto anche il Parte_4
riconoscimento di maternità biologica effettuato dalla madre con scrittura pubblica del Parte_13
06/12/2023 (all. 22-24).
Dall'unione non matrimoniale fra e è Parte_3 Persona_12 venuto alla luce il ricorrente nato in [...] nel 2000, dichiarato nell'atto Parte_9 Parte_9
di nascita dal padre, (all. 35).
- Discendenti ramo Parte_14
dal matrimonio fra e ( è venuto alla luce il ricorrente Parte_14 Persona_5 13
, nato in [...] il [...] e coniugato nel 2018 con Controparte_1 _1
(all.25-26).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_1
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua volta ed in mancanza di emergenze di segno contrario, ai sensi dell'art. Parte_9
1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio del quale gli odierni CP_1
attori sono nipoti e bisnipoti, (all.36).
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
Pag. 6 di 9 l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...]
precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_6
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_12 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di
Pag. 7 di 9 comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6
giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 8 di 9 Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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