Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 79/2022RG vertente tra
(Partita IVA Parte_1
), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in CI (MC) alla Via Cerquatti P.IVA_1
s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gitto (cod. fisc. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona al Corso Garibaldi nr. 119
(comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica - al numero di fax Email_1
1782737850);
-parte appellante e
(P.I. ) in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
CI (MC), Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo
Marchegiani (C.F. ) del Foro di Ancona e domiciliato elettivamente presso C.F._2
il suo studio in CI (MC), B.go Paolo Danti, n.32 (comunicazioni a mezzo telefax al n.071.0970415 o PEC: ; Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data
22.06.2020, il conveniva in giudizio l' per sentir Controparte_1 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: "In via preliminare: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire, da parte dell per le ragioni esposte in Controparte_2
narrativa. Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 358/2020, RG 825/2020, privo dei requisiti di cui all'art. 633 e 634 e ss. cpc, sotto il profilo della certezza del diritto su cui si fonda la domanda. Nel merito e in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al precedente punto: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 358/2020
RG. 825/2020 per le causali esposte in narrativa. In ogni caso: Condannare, in virtù delle argomentazioni espresse, la per responsabilità aggravata ex art. 96 Controparte_2
c.p.c., al risarcimento in favore del della somma di € 5.000,00 o alla diversa Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa a mente del contegno processuale assunto e tenuto dall'opposta che ha agito in via monitoria con mala fede, come pure del comportamento pregiudiziale assunto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge. ".
Preliminarmente l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire della CP_2
perché dichiarata inattiva mentre nel merito sosteneva la non debenza delle somme ingiunte, chiedendo dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Cont Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice, perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto monitorio di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, con ordinanza resa all'udienza del 09/03/2021 veniva negata la richiesta provvisoria esecutorietà del decreto opposto e non venivano inoltre ammesse le prove orali richieste, risultando la causa provata documentalmente e matura per la decisione.
All' udienza dell'08/11/21 tenutasi non in presenza bensì con modalità di trattazione scritta, in ragione del perdurante stato di emergenza da Covid 19, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue: “ L'opposizione appare fondata e va accolta. Contr Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della atteso che la mera inattività della associazione, provata in atti, non ne determina l'estinzione, ben potendo essere solo una condizione temporanea della associazione, che resta dunque, anche in tale stato, nei pieni poteri, compreso quello di agire giudizialmente .
Nel merito, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince senza dubbio alcuno la Cont infondatezza della pretesa creditoria azionata alla con il procedimento monitorio.
Sostiene l'opposta di essere creditrice nei confronti dell'Ente opponente della complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di sponsorizzazione per gli anni sportivi
2015-2016 e 2016-2017, pari ad € 25.000,00 per ciascuna annata, ciò in quanto , secondo le asserzione della opposta di cui al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione, ''..... in data
28.04.2008, il e l' rinnovavano, con deliberazione Controparte_1 Controparte_2
della Giunta Comunale n. 87 del Reg. Data 28.04 2008, la Convenzione per la gestione e l'uso dello stadio comunale, integrata con l' Ex art 34 e 207 TUEL del Consiglio Comunale nella seduta CP_4
del 22.04.2008; che la suddetta delibera dava atto che al termine del periodo di sponsorizzazione di euro 25.000,00 della ditta NI, ossia anno 2014, per gli ulteriori successivi sette (7) anni sarebbe stato il a farsi carico della medesima somma pari ad euro 25.000,00.......”. Controparte_1
Cont Orbene, dal dettato della stessa documentazione citata dalla e prodotta in atti si rileva come la Delibera 19 del 22.04.2008 (doc. 8 di parte opponente), che fonderebbe la pretesa della opposta, faccia espresso richiamo agli accordi iure privatorum tra la ditta NI e l' Controparte_2
1963 descrivendone i contenuti. In particolare, gli accordi medesimi stabilivano : punto1: ''NI sarà relativamente alle annate sportive dal 2008 al 2015 sostenitore e collaboratore Parte_2
pubblicitario dell' 1963''. punto 4: '' Dal canto suo la si Controparte_2 Parte_3
impegna a corrispondere alla 1963, a fronte delle attività di Controparte_2
sponsorizzazione sopra elencate ed attuate in occasione di tutte le iniziative dell CP_2
1963 un contributo annuale per il periodo indicato al punto 1, di euro 12.500,00 più IVA
[...] che 1963 fatturerà entro il 1 luglio di ogni anno''. punto 6 “Durata del Controparte_2 contratto di sponsorizzazione” recita: '' Il presente contratto avrà decorrenza 30.06.2008 e scadenza 31.05.2016''( all. 9 atto di citazione). Dunque la decorrenza della sponsorizzazione da parte della ditta NI in favore della opposta deve collocarsi nell'anno sportivo 2008-2009 ed infatti inizia con la fattura del 2008 emessa in data 01/07/2008 e termina con la fattura del 2015, per l'anno sportivo 2015-2016 ( doc. 5 di parte opposta). Né può verosimilmente sostenersi che la Cont sponsorizzazione della ditta NI in favore della abbia avuto inizio nell'anno 2007, come ritenuto dalla opposta, atteso che è espressamente stabilita proprio nell'accordo la decorrenza dal
30/06/2008 e dunque per l'annata sportiva in divenire del 2008-2009 . Avendo poi tale accordo privato di sponsorizzazione scadenza il 31/05/2016, l'ultima annata sportiva sponsorizzata dalla ditta NI risulta essere senza alcun dubbio quella del 2015-2016.
Pertanto, contrariamente all'assunto di parte opposta, il non doveva Controparte_1
Cont corrispondere alcun contributo in favore della per la annata predetta, avendo assunto il relativo impegno economico per i sette anni successivi al periodo coperto dall'accordo di sponsorizzazione con la NI ( doc 8 di parte opponente- penultima pagina).
Quanto infine alla richiesta di contribuzione per l'annata 2016-2017, la prima successiva Cont all'accordo privato di sponsorizzazione tra la e la ditta NI, deve rilevarsi come con deliberazione della Giunta Municipale n. 152 del 09/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune recedeva dalla convenzione stessa di contribuzione in favore della
[...]
, come previsto solo per l'ente medesimo dall'art.20 della convenzione tra le parti, e ciò CP_2
in ragione di plurimi e reiterati inadempimenti posti in essere dalla medesima associazione, più volte formalmente denunciati, come provato in atti ( doc. 22-23), ad iniziare dalla mancata
Cont iscrizione della a qualsiasi campionato per la stagione 2015-2016 con conseguente declaratoria di inattività da parte della Lega Nazionale Dilettanti-Federazione Italiana AL,
Comitato Marche (doc.3 di parte opponente), e ciò nonostante l' avesse ricevuto Parte_1
regolarmente il contributo di sponsorizzazione da parte della ditta NI per la stessa annata. La delibera di G.M. di recesso e l'avvio del relativo procedimento veniva comunicato alla AS ( doc.
14 di parte opponente) e da questa pacificamente non contestato, quindi si concludeva il
15/12/2017 e comunicato alla AS (doc. 20).
Quindi, in ragione dell'intervenuto recesso dal contratto di convenzione tra le parti, il CP_1
non doveva corrispondere più alcuna contribuzione in favore della opposta e ciò a
[...] decorrere dall'annata 2016-2017.
Non appaiono infine sussistere nel caso i presupposti della malafede o colpa grave per la declaratoria di lite temeraria.
Assorbite le ulteriori eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14, con riduzione al 50% dei compensi della fase istruttoria, poiché limitata alla redazione delle sole memorie ex art. 183 6° comma cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, Accoglie l'opposizione promossa dal nei confronti della Controparte_1 [...]
e per l'effetto Revoca il Decreto Ingiuntivo n.358/2020 del Controparte_2
17/03/2020. RG 825/2020.
Condanna la al rimborso in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.394,00 oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 286,00 per esborsi.
4.Il gravame non è articolato in motivi distinti in modo adeguato per specificità e chiarezza.
La Corte lo interpreta come composto da due ordini di censure: (a) una relativa al contributo per l'annata sportiva 2015/2016, (b) una relativa all'annata sportiva 2016/2017.
5.La prima censura è così sviluppata dall'appellante:
“(…)la convenzione sottoscritta nell'anno 2008 prevedeva che la Ditta NI avrebbe provveduto alla sponsorizzazione per otto (8) annualità sportive, ossia dalla stagione sportiva 2007/2008 alla stagione sportiva 2014/2015, come da fatture che sono state depositate e dove in ogni fattura viene indicato l'anno di sponsorizzazione. Il numero delle fatture depositate da questa difesa in primo grado sono otto (8), e diversamente da quanto sostiene il Giudice di primo grado la fattura nr. 19 del 01.07.2008 si riferisce all'annata sportiva 2007/2008 e non certo all'annata sportiva 2008/2009
e ne spieghiamo il perchè, l'ultima fattura intestata alla Ditta NI, la nr. 01/2015 del 15.01.2015 si riferisce all'annata sportiva 2014/2015 nella fattura viene indicata annata 2015”-
L'assunto è infondato.
7.Sono decisive le seguenti circostanze:
• come correttamente osservato dall'appellato:“la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del Reg. del 28.04.2008, la Convenzione del 2008 (cfr. all.
6-7 atto di citazione in opposizione) e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del Reg. del 22.04.2008 (cfr. all. 8 atto di citazione in opposizione)(…) non menzionano mai l'anno o l'annata sportiva
2007, come anno iniziale delle sponsorizzazioni, ne l'anno 2014/2015 come termine finale della sponsorizzazione della ditta NI a favore dell ”; Controparte_2
• la deliberazione n. 19 del 22.04.2008 richiama l'accordo tra la ditta NI e l' Pt_2 [...]
: ''(…)Preso atto dell'intervento finanziario del primo stralcio del Controparte_2
progetto de quo da parte della Ditta agro alimentare NI a titolo di liberalità, pari ad euro 25.000,00 per 8 anni = 200.000 euro (come da accordo iure privatorum allegato con le AS cingolane in questione)”;
• nel contratto di sponsorizzazione iure privatorum tra l'appellante e la NI era concordato quanto segue: “1. sarà relativamente alle annate sportive dal 2008 al 2015 Parte_3
sostenitore e collaboratore pubblicitario dell 1963 (…)4. Dal canto Controparte_2
suo la si impegna a corrispondere alla , a Parte_3 Controparte_2
fronte delle attività di sponsorizzazione sopra elencate ed attuate in occasione di tutte le iniziative dell 1963 un contributo annuale per il periodo indicato al Controparte_2
punto 1, di euro 12.500,00 più IVA che 1963 fatturera entro il 1 Controparte_2
luglio di ogni anno'' (…)6. Il presente contratto avrà decorrenza 3 0.06.2008 e scadenza
31.05.2016''.
8.L'accordo è dunque chiarissimo nello stabilire che la sponsorizzazione della società NI iniziava nel 2008 e dunque per l'annata sportiva 2008/2009 e finiva il 31/05/2016 e dunque nell' annata sportiva 2015/2016 con ultima fattura nell'anno 2015.
9.E' evidente che il pagamento della somma da parte dello sponsor avveniva con riferimento all'anno solare da intendersi come momento iniziale dell'anno sportivo e così la sponsorizzazione erogata e fatturata nell'anno 2008 riguardava la stagione sportiva/calcistica decorrente dal 2008
(cioè 2008/2009) non certo quella precedente 2007/2008.
In tal modo la sponsorizzazione NI, iniziata con la fattura del 2008 per l' annata calcistica
2008/2009 si è conclusa con la fattura del 2015 per la stagione calcistica 2015/2016 in perfetta aderenza alla pattuizione sulla durata del contratto “6. Il presente contratto avrà decorrenza
30.06.2008 e scadenza 31.05.2016''.
10.D'altra parte appare del tutto illogico che l'accordo di sponsorizzazione concluso dalle parti il
30.04.2008 riguardasse il passato (anno sportivo 2007/2008) invece che , come ovvio, il futuro
(anno 2008/2009).
11.Sul punto peraltro l'appellante ha fornito un ulteriore valido elemento costituito dalla comunicazione del Presidente pro tempore dell'AS NA AL 1963, Ing. Marco Pelagagge
(all.21) che, in una pec a sua firma, al in data 01.08.2014, indicava la Pt_4 Controparte_1 data finale degli accordi in questione ''(...)è in essere un contratto di sponsorizzazione della Ditta
NI a favore dell'AS NA AL (…) fino alla stagione 2015/2016.''
Le argomentazioni del Tribunale vanno dunque confermate così come la conclusione raggiunta dal primo giudicante secondo cui il non era tenuto a pagare alcun contributo riferito alla CP_1
stagione sportiva 2015/2016 come richiesto dalla . Controparte_2
12.Per quanto riguarda il secondo ordine di censure riferite al mancato pagamento dell'annualità sportiva 2016/2017, il Tribunale ha compiutamente motivato sul punto specificando che il Comune
(con deliberazione della Giunta Municipale n. 152 del 09/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile) era receduto dalla convenzione di contribuzione in favore della (in CP_2
forza dell'art.20 della convenzione tra le parti) a causa di “plurimi e reiterati inadempimenti posti in essere dalla medesima associazione, più volte formalmente denunciati, come provato in atti (
Cont doc. 22-23), ad iniziare dalla mancata iscrizione della a qualsiasi campionato per la stagione
2015-2016 con conseguente declaratoria di inattività da parte della Lega Nazionale Dilettanti-
Federazione Italiana AL, Comitato Marche (doc.3 di parte opponente), e ciò nonostante l' avesse ricevuto regolarmente il contributo di sponsorizzazione da parte della ditta Parte_1
NI per la stessa annata. La delibera di G.M. di recesso e l'avvio del relativo procedimento veniva comunicato alla AS ( doc. 14 di parte opponente) e da questa pacificamente non contestato, quindi si concludeva il 15/12/2017 e comunicato alla AS (doc. 20)”.
13.Poiché l'appellante non ha specificamente censurato la pronuncia di primo grado né nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un potere di recesso da parte del né il suo legittimo CP_1 esercizio da parte dell'ente territoriale, il motivo di appello risulta inammissibile.
Deve sottolinearsi come l'appellante non solo non abbia formulato sul punto un chiaro e distinto motivo di gravame nelle forme richieste dalla legge ma non abbia neppure preso in alcuna considerazione le specifiche argomentazioni spese dal Tribunale al riguardo.
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello, (b) valore fino ad euro 52.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (d)liquidazione entro la media tariffaria. 15.La parte impugnante va condannata ex art. 96 III co. cpc.
In tema di spese processuali, la condanna pronunciata ex articolo 96, comma 3, del Cpc è volta:
• a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi,
• a tutelare interessi della parte vittoriosa,
• a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88 del Cpc attuata per mezzo di un abuso del processo che consiste in un' utilizzo dei poteri processuali, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per il corretto esercizio della funzione giustizia oltre che della controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo per contro necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso di specie l'impugnazione è fondata:
• su un primo motivo chiaramente sconfessato dagli atti ed opposto ad una pronuncia di primo grado di assoluta precisione ed evidenza sul punto;
• su di un secondo motivo malformulato e che non esamina neppure la precise argomentazioni del Tribunale sul punto.
La gravità dell'abuso del processo impone al Collegio di liquidare il danno nella misura della metà di quanto dovuto per compensi professionali del grado.
16.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a pagare all' appellato la somma di euro 4995,50 a titolo di responsabilità ex art. 96 III co. cpc;
3-condanna l'appellante a rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9991,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini