Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano ex lege ;
- il Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di -OMISSIS- con la nota n. -OMISSIS- prot. del 24.08.2023 e del silenzio rigetto apposto avverso il ricorso gerarchico promosso contro il suddetto parere e, quindi, la sua conseguente conferma gerarchica da parte dell’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS-n.46837 del 15.12.2023 con il quale, aderendo al suddetto parere, ha respinto l’istanza di sanatoria ex legge n.326/2003 promossa dalla ditta ricorrente con prot. n.44368 del 10.12.2004;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, la Circolare Assessoriale n. 2 del 30.12.2022 (prot. n.62212).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. EG MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 19 gennaio 2024 e depositato il 22 gennaio 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidandolo ai seguenti motivi.
1. Violazione della legge n. 241/90 e (artt. 7 e 10 bis) e della LR n. 10/91; mancanza del preavviso di rigetto. Il parere della Soprintendenza sarebbe stato espresso senza la preventiva notifica del preavviso di rigetto; al riguardo, trattandosi di motivi di diniego che si basano testualmente ed espressamente su mere valutazioni tecnico-discrezionali, (inerenti sia la caratteristica del vincolo che, soprattutto, la natura dell’abuso) e non collegati ad una prescrizione normativa, sarebbe stata imprescindibile la necessità del contraddittorio procedimentale.
2. Carenza assoluta di motivazione; carenza di istruttoria; violazione di legge (art. 3, c. 1, lett. e) , DPR 6 giugno 2001, n. 380); violazione della legge n. 308/2004 (condono ambientale); violazione della circolare assessoriale n. 3 del 28.03.2014. Nel provvedimento della Soprintendenza sarebbe assente l’analisi del progetto e della reale incidenza del manufatto sul vincolo esistente, sull’ambiente e/o sul contesto che si assume pregiudicato dalla sua installazione, essendo il parere fondato esclusivamente sulla base del mero richiamo alla Circolare Assessoriale n. 02/2022, omettendo qualsivoglia esplicitazione sulla valutazione del manufatto e sulla sua incidenza e sulla sua coerenza con le prescrizioni ivi imposte; il provvedimento del Comune di Lipari si limiterebbe al recepimento del parere, realizzando un’illegittimità altrettanto evidente; peraltro, anche la Circolare Assessoriale n. 2/2022 prevedrebbe che nelle aree sottoposte a vincolo restano comunque sanabili gli interventi edilizi di minore importanza, tra i quali ricade indubbiamente quello in esame, che non comporta una significativa aggiunta di superfici e nemmeno di volumi: resta, quindi, imprescindibile una motivazione che valga ad esplicitare il perché l’odierno abuso debba essere considerato “maggiore”.
3. Travisamento della sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale; falsa applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32, c. 27, lettera d) , e 33, del DL n. 269 del 2003, art. 39 legge n. 724/94, e artt. 23, 32 e 33, LR n. 37/85); violazione circolare ministero LL.PP. n. 2241/UL del 17.06.1995. All’indomani della declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 19/2021 resterebbe ferma la disciplina previgente alla norma regionale, le cui modalità applicative sono state risolte dal parere CGARS n. 219/2010, con il risultato che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 sarebbe riferito unicamente ai c.d. vincoli “assoluti”, e non anche a quelli c.d. relativi (tra i quali rientrerebbe certamente quello imposto con il decreto n. 7720 del 6.10.1995 e anche quello previsto dalla Circolare 2/2022 che prevedrebbe come sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza tra i quali la circolare stessa citerebbe espressamente le opere che non comportino nuovi volumi o superfici); sul punto, contrariamente a quanto dedotto dalla circolare n. 2.2022, non gioverebbe la citata sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 posto che essa non affronterebbe completamente il particolare e decisivo aspetto della diversa disciplina imposta per le affatto differenti tipologie di vincoli che caratterizzano il territorio in questione; dovendosi considerare il divieto in questione come riferito unicamente ai vincoli “assoluti” e non anche a quelli c.d. relativi, per i quali può ottenersi la concessione in sanatoria ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33 ancora vigente nella Regione -OMISSIS-”, ed essendo il vincolo gravante sulla zona un vincolo relativo, si deve affermare che gli abusi erano in linea di principio condonabili, con conseguente applicazione dell’art. 17, comma 6, della LR 4/2003, secondo cui gli enti di tutela, ivi comprese le Soprintendenze, devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale lo stesso si intende reso favorevolmente; nella specie, l’istanza di nulla osta è stata acquisita nel 2017, mentre il diniego è stato adottato solo nel 2023, ovverosia ampiamente oltre il termine di 180 giorni normativamente previsto.
4. Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo). L’abuso edilizio sarebbe già stato noto alla P.A. prima del 2004, anche in quanto oggetto dell’istanza di sanatoria ex art. 32 legge n. 326/2003 e art. 23 della LR n. 37/85; l’inerzia dell’Amministrazione, ravvisabile già dalla datazione dei documenti prodotti e richiamati in atti, avrebbe imposto una motivazione che non fosse unicamente limitata al mero riscontro della legalità violata.
5. Violazione dell’art. 136 della Costituzione; violazione di legge (legge n. 87/1953). L’art.30 della legge n. 87 del giorno 11 marzo 1953 stabilisce che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; per l’effetto l’art. 1 della LR n. 19/2021 resterebbe la norma che disciplina l’odierno procedimento amministrativo.
6. Carenza dei presupposti; illegittimità derivata. Il Provvedimento del Comune di -OMISSIS-si baserebbe esclusivamente sul parere della Soprintendenza di -OMISSIS- e della contestuale ordinanza di rimessione in pristino emessa dallo stesso organo, e sarebbe quindi affetto da illegittimità derivata.
7. Violazione di legge; carenza dei presupposti; domanda restitutoria.
7a) Il provvedimento del Comune di Lipari con il quale è stata rigettata la sanatoria doveva comprendere quanto meno l’impegno finanziario alla restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione già corrisposti dalla ditta ricorrente;
7b) ad ogni buon conto, con il presente ricorso, si propone, anche ai fini interruttivi della prescrizione, domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri già corrisposti dalla ricorrente, quale diritto patrimoniale meramente conseguenziale agli atti impugnati ( ex comma 4 dell’art. 7 del CPA).
L’Amministrazione regionale si è costituita, spiegando difese così sintetizzabili: il preavviso di diniego e/o l’apporto partecipativo del soggetto privato, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 e/o LR 7/2019, si applicherebbe solo alle nuove opere edilizie da realizzare, in quanto con il suddetto preavviso e/o partecipazione, la ditta potrebbe apportare le opportune modifiche e/o memorie, entro 10 gg, al fine di evitare il diniego, mentre sarebbe diverso per le opere edilizie abusive, immodificabili, cosicché il preavviso non sortirebbe nessun effetto e/o modifica possibile; l’ordine della Soprintendenza alla rimessa in pristino dei luoghi sarebbe fondato sulla competenza attribuita dall’art. 167, comma 3, del D. lgs. 42/2004.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…» .
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente – si tratta di opere che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al DL 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); si legge al riguardo in ricorso che «…le opere si sono compendiate in una mera chiusura di una veranda con un volume già registrato nell’ambito dell’immobile preesistente…» (pagg. 6-7).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come sopra individuati.
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Per quanto riguarda la domanda di restituzione di quanto pagato da parte ricorrente in ragione della presentazione della istanza di sanatoria: a) quanto pagato a titolo di oblazione non può essere ripetuto, giusto il disposto dell’art. 3, comma 4, del DL 69/2024; b) può invece essere ripetuto quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, discendendo tali oneri, in linea generale, dall’aumento del carico urbanistico determinato dalle opere (TAR Puglia – Bari, Sz. III, 7 novembre 2022, n. 1509 ); nel caso di specie, il pagamento di tali poste, poiché indebito oggettivo disciplinato dall’art. 2033 cc (Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 1395), sopravvenuto in conseguenza del diniego di sanabilità delle opere di cui si tratta, integra un diritto patrimoniale consequenziale ai sensi dell’art. 7, comma 4, cpa; al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come «…la giurisprudenza amministrativa è del tutto concorde nel ritenere che ove il privato non utilizzi il permesso di costruire, ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c. , l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr. anche TAR Catania, 18 gennaio 2013, n. 159 e Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714)…» (TAR Lazio – Roma, Sez. II bis , 10 novembre 2015, n. 12693).
Il lungo lasso di tempo decorso dalla presentazione dell’istanza di condono, in uno con l’accoglimento del ricorso nella parte afferente la restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione, giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie in relazione alla domanda di restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione, secondo quanto in motivazione, e lo rigetta nel resto; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
EG MP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG MP | GI EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.