Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Labate franco e Mediani Greta, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante in CP_1 carica, rappresentata e difesa dall' avvocato Limongelli Daniela, nel cui studio ha eletto domicilio
e
in persona del direttore Controparte_2 generale e legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall' avvocato Garzia Gabriele, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: differenze retributive
1
Con ricorso depositato il 10.12.2021, parte ricorrente, premesso di essere medico presso la casa circondariale di Brindisi, ha dedotto: - di essere titolare di un rapporto di lavoro con un impegno orario minimo di 96 ore/mese e massimo di 168 ore/mese con un compenso di € 23,00 all'ora, feriali e festivi inclusi;
- che con l'art. 21 comma 7 della Legge Regionale n. 4/2010, la aveva fissato per i medici CP_1 convenzionati l'orario di lavoro in 48 ore settimanali e con delibera n. 1076/2014 la Giunta Regionale Pugliese aveva richiamato le Asl al rispetto del tetto massimo di orario di lavoro stabilito dalla predetta Legge;
- di avere impugnato la predetta delibera e che nelle more della decisione l' con delibera n. 86391/2014, gli aveva Parte_2 imposto un tetto massimo di 15 ore settimanali e di 60 ore al mese;
- che la Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 26.05.2017 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge regione n. 4/2010 e in conseguenza il T.A.R. di Bari, con sentenza n. 652/2019 passata in giudicato, aveva annullato la delibera di Giunta Regionale n. 1076/2014 eliminando il limite orario imposto;
- di avere nuovamente adito il di Bari per ottenere l'ottemperanza della Pt_3 sentenza n. 652/2019 da parte dell'A.S.L. di Brindisi e della CP_1
e che con sentenza n. 736/2021 il medesimo in
[...] Pt_3 accoglimento del ricorso, aveva ordinato alla A.S.L. di ripristinare l'orario di lavoro originario;
- che con nota prot. n. 55429 del 23.06.2021, la aveva provveduto a ripristinare il proprio orario Parte_2 lavorativo, senza tuttavia versargli la retribuzione di tutte le ore non lavorate a seguito della illegittima riduzione dell'orario di servizio. Tanto premesso, parte istante ha concluso per la condanna di CP_3
e al pagamento della somma di € 65.412,00 a titolo di CP_1 differenze retributive, relative alla riduzione dell'orario lavorativo da 96 a 60 ore mensili, maturate per il periodo dall'1.12.2014 al 30.06.2021, oltre oneri previdenziali come per legge. Costituitasi in giudizio ha eccepito in via preliminare Parte_2
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per giudicato esterno
- sussistendo giudizio amministrativo n. 705/2020 definito con sentenza n. 736/2021 -, il difetto di legittimazione passiva, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concludendo in via principale per il rigetto del ricorso ed in caso di accoglimento per l'applicazione del termine di prescrizione breve triennale o quinquennale. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per giudicato esterno, il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la sua estraneità al rapporto di lavoro intercorrente tra l'istante e l' nonché Parte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria, atteso che
2 l'annullata delibera n. 1076/2014 aveva imposto un tetto massimo di 48 ore su base settimanale, (fissando astrattamente un tetto massimo di 192 ore mensili), laddove con la delibera n. 1326 del 17.07.2014 l'
[...] aveva definito il fabbisogno relativo alla Casa Circondariale di Pt_2
Brindisi, individuando un tetto massimo di 10 ore settimanali. Ha rilevato, altresì, l'infondatezza della pretesa relativa al pagamento delle retribuzioni non percepite a titolo di differenze retributive a causa dell'intervenuta riduzione dell'orario di servizio, in considerazione della necessaria corrispettività intercorrente tra la prestazione lavorativa e la controprestazione retributiva invocata, concludendo in ogni caso per la prescrizione (triennale/quinquennale) della pretesa dedotta in giudizio. Nelle note depositate in data 16.9.2023, l'ente regionale ha eccepito, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi degli artt. 7 e 30 del cpa, atteso che, a proprio dire, il ricorrente avrebbe dovuto proporre innanzi al Tribunale Amministrativo le proprie asserite doglianze, avanzando l'eventuale domanda risarcitoria laddove è stata proposta l'azione di annullamento, contemporaneamente ad essa o con autonoma azione, rilevando altresì che detta domanda di fatto fosse stata già avanzata e disattesa dal giudice amministrativo. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso risulta fondato per le motivazioni e nei limiti che seguono. Occorre preliminarmente al fine di confutare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, individuare correttamente il petitum e la causa petendi del presente giudizio. In particolare le parti resistenti insistono nella inammissibilità della domanda per come formulata, evidenziando che il ricorso aveva per oggetto delle presunte differenze retributive non rivendicabili a detto titolo, attesa l'assenza della controprestazione lavorativa, e che l'avverso tentativo di riqualificare la domanda giudiziale da differenze retributive a mancato guadagno comporterebbe una inammissibile mutatio libelli. Detto assunto non può essere condiviso. Difatti, nonostante nelle conclusioni parte ricorrente discorra impropriamente di “differenze retributive”, dalla ricostruzione dei fatti per come operata e sopra esposta, ed in particolare dal punto 15 dell'atto introduttivo (ove si legge testualmente che “L'illegittimo operato dell'Amministrazione ha, pertanto, arrecato un danno da mancato guadagno al ricorrente come di seguito quantificato…. …”), emerge inequivocabilmente che la domanda azionata sia di risarcimento dei danni per l'illegittimo operato delle parti convenute.
3 Ebbene, come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale si effettua mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, al di là delle espressioni letterali impiegate, al fine di determinare il contenuto sostanziale delle pretese azionate, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima. Ciò è confermato da diversi arresti giurisprudenziali, secondo i quali il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27). La Suprema Corte afferma, difatti, che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908). Così individuata correttamente la domanda giudiziale proposta, con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della retribuzione non percepita in termini di danno da mancato guadagno, a titolo di risarcimento derivante dal fatto che, nonostante l'annullamento della delibera di G.R. n. 1076/2014 e delle conseguenti delibere della A.S.L., il proprio orario di servizio è stato comunque limitato a 10 ore/settimana presso la Casa circondariale, con conseguente danno economico derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro e quantificato nella misura della retribuzione non percepita per le ore non lavorate. Tanto premesso, occorre rilevare che secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, le prestazioni rese secondo le modalità previste dalla L. n. 740 del 1970, dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e pertanto le controversie relative sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, anche qualora l'ammissione all'incarico abbia avuto luogo all'esito di un concorso per titoli e della formazione di apposita graduatoria da parte di una commissione valutatrice (Cass., Sez. Unite n. 7901/2003).
4 Il fatto che nei rapporti in questione la P.A. agisca iure privatorum, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, vale non solo nella fase precontrattuale (sempre che la controversia non riguardi l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., di fronte al quale il privato possa vantare solo un interesse legittimo), ma anche nella fase che inizia con la sottoscrizione del contratto e chiaramente in quella esecutiva (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 26/02/2019) 20/03/2019, n. 7929). Ciò premesso in relazione alla richiesta di risarcimento del danno azionata dal ricorrente nei confronti di si deve evidenziare CP_1 che “la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda solamente l'antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili, neanche ai rapporti pregressi non ancora esauriti, ma non consente di configurare retroattivamente e fittiziamente una colpa del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente invalidate dalla Corte costituzionale” (cfr. Cass. 20100/2015; Cass. civ., 9 gennaio 2013, n. 355). Ne deriva che l'adozione della delibera n.1076/2014- adottata in conformità ad una norma regionale dichiarata incostituzionale nelle more del giudizio proposto avverso la suddetta delibera- non integra l'elemento soggettivo (neppure colposo) utile per configurare un illecito contrattuale od extracontrattuale. Né potrebbe fondare l'azione risarcitoria il fatto che la CP_1
abbia emanato una legge dichiarata incostituzionale.
[...]
Sul punto, può richiamarsi per identità di ratio l'orientamento da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, in base al quale “La funzione legislativa, essenzialmente « politica », è per definizione — salvi i limiti costituzionali — « libera nei fini »: ne segue la naturale insussistenza di una possibile qualificazione del danno come « ingiusto », perché — diversamente che di fronte all'azione amministrativa — davanti all'attività legislativa non vi sono situazioni soggettive dei singoli protette dall'ordinamento; va perciò rimarcata la diversità della fattispecie della responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi comunitari;
solo nel caso di ritardata o mancata attuazione di obblighi comunitari è possibile, invero, rinvenire un'adeguata base legale alla responsabilità dello Stato-legislatore, con correlato diritto del singolo attivabile direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria;
la diversità di trattamento tra legge incostituzionale e legge anti-europea ha la propria ratio nella necessità di contrastare condotte violative del diritto eurounitario perpetrate dagli Stati membri, prescindendo dalle articolazioni interne allo Stato-apparato (potere legislativo, amministrativo e giudiziario); si tratta, evidentemente, di una ragione non replicabile nel contesto della legge incostituzionale” (cfr. CdS 4523/2023).
5 Detto orientamento è stato di recente confermato da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4351 secondo la quale “Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento.”. Per le ragioni sopra esposte non è configurabile alcuna responsabilità di atta a giustificare un risarcimento del CP_1 danno nei confronti del ricorrente. I medesimi rilievi inducono a ritenere legittima la condotta tenuta dall'ASL precedentemente all'annullamento della delibera n. 1076/2014, atteso che la stessa proprio perchè emanata in attuazione della legge regionale doveva considerarsi all'epoca legittima.. Di contro, sussiste un comportamento illegittimo di Parte_2 in relazione al periodo successivo all'atto di diffida inoltrato dal ricorrente in data 29.7.2019. Con il predetto atto l'istante ha rappresentato che “a seguito dell'annullata delibera di G.R. n. 1076/2014 la ha Parte_2 illegittimamente limitato l'orario di servizio dell'istante presso la Casa circondariale a sole 40 ore settimanali;
che in conseguenza di ciò l'istante ha subito un rilevante danno economico in conseguenza dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro … …”. Difatti, nonostante con la predetta diffida l'Asl fosse stata informata dell'esito del giudizio amministrativo proposto avverso la delibera regionale sulla scorta della quale era stata poi adottata quella direttamente incidente sull'orario di servizio del ricorrente, l'azienda sanitaria non aveva provveduto a ripristinare l'orario continuativamente svolto dal ricorrente, in forza delle proroghe che, sino all'adozione della predetta delibera, avevano previsto le medesime condizioni economico – giuridiche in vigore alla data del 15.6.2009 (come dedotto dalla stessa ASL). A ciò si aggiunga che il con la sentenza n. Controparte_4
736/2021, relativa al giudizio di ottemperanza proposto in relazione alla sentenza n. 659/2019 di annullamento della D.G.R. 1076/2014, ha evidenziato come “non vi è dubbio che l'esatta esecuzione del giudicato di annullamento (di cui alla sentenza n. 659/2019) imponga di non applicare più il limite dell'orario di servizio (disposto dall'
[...]
e dunque di ripristinare le originarie condizioni contrattuali”, Pt_2 come previste nell'originaria convenzione, mai modificata ed anzi riconfermata nel contenuto sino all'adozione della delibera n. 1326/2014.
6 Inoltre, come correttamente rilevato da un precedente di questo Tribunale in atti (sent. N. 701/2024), “la suddetta delibera risulta adottata proprio in considerazione delle “limitazioni orarie individuali da applicare per effetto delle disposizioni di cui alla ripetutamente richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 27 maggio 2014” (pag. 4 all. 2 fascicolo di parte ricorrente) sicché – venuto meno l'atto presupposto (delibera regionale n. 1076/2014) - l'ASL avrebbe dovuto, in assenza del riferimento normativo regionale (dichiarato incostituzionale) e salva la possibilità, al termine della proroga, di dare avvio ad una procedura per il conferimento dell'incarico con previsione di un differente tetto orario, ripristinare l'originario orario di lavoro previsto nella convenzione intercorsa con il ricorrente e, via via, prorogata dall' (il Controparte_2 che rende peraltro priva di fondamento la tesi dell'ASL secondo cui “il rapporto convenzionale su cui si fonderebbe l'assunto giudiziale ..è anche decaduto ex contractu”, trattandosi di circostanza in contrasto con le proroghe in atti e con quanto allegato dalla stessa ASL circa la sussistenza di un rapporto “in essere” – lett. e della memoria).”. D'altronde, la stessa ASL ha evidenziato come “il rapporto cd. di parasubordinazione in essere tra il dr. e il Ministero della Parte_1
Giustizia, in fase transitoria è stato “ereditato” – di fatto – dall'amministrazione sanitaria, in attesa di linee guida, frutto poi di Leggi regionali, fornite dalla giunta regionale pugliese”. Tale statuizione prova come la limitazione oraria sia stata disposta sulla base di una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima e di una delibera regionale annullata in via giudiziale. Per completezza espositiva, si osserva come la questione relativa all'applicabilità ai rapporti di lavoro parasubordinati dei medici in servizio presso gli istituti di pena delle norme limitative dell'orario di lavoro è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 121 del 26.5.2017, che, come sopra esposto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della 25 CP_1 febbraio 2010, n. 4 (nella parte in cui prevedeva l'obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all'esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione) per contrasto con l'art. 117 secondo comma, lettera 1) della Costituzione. La Corte Costituzionale ha precisato di essersi già pronunciata in ordine alle prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati” nell'ambito degli istituti di pena, chiarendo che esse “non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione (sentenza n. 149 del 2010). Tale considerazione è assorbente anche rispetto alle richiamate deroghe previste in materia dalla normativa nazionale e europea e, in particolare, a quelle stabilite dall'art. 17, comma 5, del decreto
7 legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”. Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno patito per il periodo agosto 2019- giugno 2021 (non oggetto di alcuna prescrizione), in relazione al quale può ritenersi provata l'esistenza di un pregiudizio economico immediatamente e direttamente riconducibile al mancato ripristino dell'orario di lavoro. Il danno deve essere parametrato alla retribuzione non percepita per le ore non lavorate. Tenuto conto che dalla documentazione in atti non risulta che il ricorrente – dopo la pronuncia del TAR - abbia richiesto all'ASL (non evocata nel giudizio incardinato innanzi al G.A) di ripristinare l'orario di lavoro in precedenza svolto, il danno subìto dall'istante può essere quantificato nella misura del 50% della retribuzione che avrebbe percepito qualora avesse espletato l'orario minimo, pari complessivamente a 828 ore (ovvero pari alla differenza tra il numero di ore che avrebbe dovuto effettuate a decorrere da agosto 2019 e quello svolto, moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti da agosto 2019 a giugno 2021). Al ricorrente deve pertanto essere riconosciuto l'importo di € 9.522,00, oltre accessori di legge sino al soddisfo.____________ Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso va accolto nei limiti che precedono, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti. Si dispone l'integrale compensazione delle spese tra il ricorrente e la non essendo emersi, nel merito, profili addebitabili alla CP_1 convenuta in relazione alla domanda proposta. Le spese legali tra il ricorrente e liquidate come da Parte_2 dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10/12/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente il ricorso e condanna alla Parte_2 corresponsione in favore del ricorrente dell'importo di € 9.522,00, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
- rigetta nella restante parte il ricorso;
8 - compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che Parte_2 liquida in € 2.109,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Brindisi, 21.05.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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