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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9471 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 16608/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 16608/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
OGGETTO: dall'Avv.to MARASCO PASQUALE GERARDO per procura in atti
Altri istituti in materia APPELLANTE di diritti reali possesso c o n t r o
(C.F. ) e Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv.to PERGAMI FEDERICO e dall'Avv.to POTOTSCHNIG
NA per procura in atti
APPELLATI
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e deduzione, respinta la preliminare eccezione di - 2 -
inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, previa ogni più opportuna
declaratoria e previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, così
decidere e giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'Ordinanza
impugnata nella parte relativa alla statuizione sulla sussistenza della competenza
territoriale del Giudice di Pace Milano per le ragioni tutte esposte in atti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Milano adìto nel procedimento monitorio dai Signori
[...]
e e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Parte_3 Parte_4
Decreto Ingiuntivo opposto n. 28117/2023, R.G. n. 44860/2023 del Giudice di
Pace di Milano e disporre la restituzione di tutte le somme versate dal Signor
ai Signori e in esecuzione Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
del medesimo Decreto, ovvero – in subordine e se del caso – rimettere al primo
Giudice la causa affinché si pronunci in conformità alla declaranda
incompetenza, con conseguente declaratoria di nullità e pronuncia di revoca del
medesimo provvedimento d'ingiunzione e condanna delle controparti alla
restituzione di quanto pagato dal Signor in forza dell'opposto Parte_2
Decreto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, relativi a entrambi i gradi di
giudizio.”
Degli appellati - 3 -
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto:
- contrariis rejectis;
- rigettata ogni e/o diversa istanza;
- previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito;
- richiamato integralmente il contenuto della propria comparsa di
costituzione e risposta, nonché dei documenti prodotti, il tutto da intendersi da
intendersi qui richiamato e trascritto;
- previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su
eventuali domande nuove proposte da controparte
- effettuato ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- richiamato espressamente il contenuto della comparsa di costituzione e
risposta del 14.6.2024 e dell'odierne “note di trattazione scritta”,
così giudicare:
In via preliminare:
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità -anche ai
sensi dell'art. 348 bis c.p.c.- dell'avverso atto di appello, per le ragioni tutte di cui
alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle
odierne “note di trattazione scritte”, emettendo ogni declaratoria conseguente.
* * *
In via principale e nel merito:
rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo formulate
dall'attore appellante a motivo della relativa infondatezza sia in Parte_2 - 4 -
fatto, sia in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di
costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle odierne “note di trattazione scritte”,
emettendo ogni declaratoria conseguente
e, per l'effetto
rigettare e respingere -in particolare (giacché analogamente formulata
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 53556/2023 – Dr. Di Giorgi)
l'avversa domanda di “dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto e
disporre la restituzione di tutte le somme versate dal Signor ai Parte_2
Signori e in esecuzione del medesimo Parte_3 Parte_4
Decreto, ovvero – in subordine e se del caso – rimettere al primo Giudice la causa
affinché si pronunci in conformità alla declaranda incompetenza, con conseguente
declaratoria di nullità e pronuncia di revoca del medesimo provvedimento
d'ingiunzione e condanna delle controparti alla restituzione di quanto pagato dal
Signor in forza dell'opposto Decreto”, per tutto quanto sopra Parte_2
esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente,
per l'effetto e in ogni caso:
confermare integralmente l'ordinanza gravata del Giudice di Pace di
Milano del 19.3.2024 (Dr. Giorgio Di Giorgi), per tutto quanto dedotto nella
narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle odierne
“note di trattazione scritte”, emettendo ogni declaratoria conseguente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 aprile 2024 - 5 -
ha proposto appello avvero l'ordinanza datata 19 marzo Parte_2
2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 53556/2023.
A fondamento del proprio atto di appello, ha fatto Parte_2
rilevare di aver eccepito nel corso del giudizio di primo grado l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano a conoscere e a decidere l'azione monitoria introdotta da e da CP_1 Parte_3
ed a tal fine ha richiamato il contratto preliminare di compravendita
[...]
immobiliare e scrittura privata del 30 novembre 20223, in forza del quale è
stata stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Varese.
Con un primo motivo di appello ha eccepito la nullità Parte_2
dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione, dal momento in cui il giudice di pace ha affermato la propria competenza senza null'altro aggiungere;
con un secondo motivo di appello è stata ribadita l'incompetenza del giudice adito, stante la competenza esclusiva del
Tribunale di Varese.
Costituendosi in giudizio e in Parte_3 Parte_4
via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'ordinanza impugnata è priva di contenuto decisorio e non può essere equiparata ad una sentenza;
nel merito si sono opposti all'accoglimento degli avversi motivi di appello ed hanno evidenziato che l'oggetto della richiesta di ingiunzione, id est il rimborso della “spese di gestione” riferite - 6 -
al complesso immobiliare di Caldè-Castelveccana in comproprietà delle parti in causa, non attiene all'oggetto del contratto preliminare in cui è
contenuta la clausola del foro esclusivo ex avderso invocata.
La causa, ravvisatane la natura documentale e preso atto della mancata accettazione della proposta giudiziale formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., è stata rinviata per discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2025 l'avv.to
RA, nell'interesse della parte appellante, ha dichiarato di aderire all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare di rito dalla controparte.
Ciò nonostante, la controversia non si è potuta definire in via transattiva in quanto le parti non hanno concordato in ordine al passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata in punto di competenza.
Osserva il Tribunale che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza – e sia dunque appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. - è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto in forza del c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
occorre,
dunque, verificare gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento - 7 -
impugnato.
Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata non ha contenuto decisorio né è idonea a definire il giudizio, dal momento in cui il giudice di primo grado, dopo aver affermato la propria competenza territoriale, ha rinviato la causa ad una nuova udienza all'esito del procedimento di mediazione obbligatoria che le parti sono state invitate ad attivare.
D'altro verso, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite “il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla
giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le
conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto
invito assume natura meramente ordinatoria” (cfr. Cass., 25798/2009).
L'adesione della parte appellante all'eccezione di inammissibilità,
tempestivamente sollevata dalla controparte, non elide la soccombenza di il quale ha introdotto un giudizio di appello avverso Parte_2
un'ordinanza palesemente priva di contenuto decisorio.
Conseguentemente, le spese di lite vengono poste a carico di Pt_2
come da liquidazione effettuata in dispositivo nel rispetto dei
[...]
parametri del d.m. 55/2014, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando, - 8 -
1. accerta e dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Parte_2
e liquidandone l'ammontare in euro Parte_3 Parte_4
3.397,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_2
quello dovuto per il presente giudizio di appello, in favore dell'Erario.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 16608/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 16608/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
OGGETTO: dall'Avv.to MARASCO PASQUALE GERARDO per procura in atti
Altri istituti in materia APPELLANTE di diritti reali possesso c o n t r o
(C.F. ) e Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv.to PERGAMI FEDERICO e dall'Avv.to POTOTSCHNIG
NA per procura in atti
APPELLATI
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e deduzione, respinta la preliminare eccezione di - 2 -
inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, previa ogni più opportuna
declaratoria e previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, così
decidere e giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'Ordinanza
impugnata nella parte relativa alla statuizione sulla sussistenza della competenza
territoriale del Giudice di Pace Milano per le ragioni tutte esposte in atti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Milano adìto nel procedimento monitorio dai Signori
[...]
e e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Parte_3 Parte_4
Decreto Ingiuntivo opposto n. 28117/2023, R.G. n. 44860/2023 del Giudice di
Pace di Milano e disporre la restituzione di tutte le somme versate dal Signor
ai Signori e in esecuzione Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_4
del medesimo Decreto, ovvero – in subordine e se del caso – rimettere al primo
Giudice la causa affinché si pronunci in conformità alla declaranda
incompetenza, con conseguente declaratoria di nullità e pronuncia di revoca del
medesimo provvedimento d'ingiunzione e condanna delle controparti alla
restituzione di quanto pagato dal Signor in forza dell'opposto Parte_2
Decreto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per
spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, relativi a entrambi i gradi di
giudizio.”
Degli appellati - 3 -
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto:
- contrariis rejectis;
- rigettata ogni e/o diversa istanza;
- previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito;
- richiamato integralmente il contenuto della propria comparsa di
costituzione e risposta, nonché dei documenti prodotti, il tutto da intendersi da
intendersi qui richiamato e trascritto;
- previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su
eventuali domande nuove proposte da controparte
- effettuato ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- richiamato espressamente il contenuto della comparsa di costituzione e
risposta del 14.6.2024 e dell'odierne “note di trattazione scritta”,
così giudicare:
In via preliminare:
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità -anche ai
sensi dell'art. 348 bis c.p.c.- dell'avverso atto di appello, per le ragioni tutte di cui
alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle
odierne “note di trattazione scritte”, emettendo ogni declaratoria conseguente.
* * *
In via principale e nel merito:
rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo formulate
dall'attore appellante a motivo della relativa infondatezza sia in Parte_2 - 4 -
fatto, sia in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di
costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle odierne “note di trattazione scritte”,
emettendo ogni declaratoria conseguente
e, per l'effetto
rigettare e respingere -in particolare (giacché analogamente formulata
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 53556/2023 – Dr. Di Giorgi)
l'avversa domanda di “dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto e
disporre la restituzione di tutte le somme versate dal Signor ai Parte_2
Signori e in esecuzione del medesimo Parte_3 Parte_4
Decreto, ovvero – in subordine e se del caso – rimettere al primo Giudice la causa
affinché si pronunci in conformità alla declaranda incompetenza, con conseguente
declaratoria di nullità e pronuncia di revoca del medesimo provvedimento
d'ingiunzione e condanna delle controparti alla restituzione di quanto pagato dal
Signor in forza dell'opposto Decreto”, per tutto quanto sopra Parte_2
esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente,
per l'effetto e in ogni caso:
confermare integralmente l'ordinanza gravata del Giudice di Pace di
Milano del 19.3.2024 (Dr. Giorgio Di Giorgi), per tutto quanto dedotto nella
narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 14.6.2024 e delle odierne
“note di trattazione scritte”, emettendo ogni declaratoria conseguente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 aprile 2024 - 5 -
ha proposto appello avvero l'ordinanza datata 19 marzo Parte_2
2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 53556/2023.
A fondamento del proprio atto di appello, ha fatto Parte_2
rilevare di aver eccepito nel corso del giudizio di primo grado l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano a conoscere e a decidere l'azione monitoria introdotta da e da CP_1 Parte_3
ed a tal fine ha richiamato il contratto preliminare di compravendita
[...]
immobiliare e scrittura privata del 30 novembre 20223, in forza del quale è
stata stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Varese.
Con un primo motivo di appello ha eccepito la nullità Parte_2
dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione, dal momento in cui il giudice di pace ha affermato la propria competenza senza null'altro aggiungere;
con un secondo motivo di appello è stata ribadita l'incompetenza del giudice adito, stante la competenza esclusiva del
Tribunale di Varese.
Costituendosi in giudizio e in Parte_3 Parte_4
via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'ordinanza impugnata è priva di contenuto decisorio e non può essere equiparata ad una sentenza;
nel merito si sono opposti all'accoglimento degli avversi motivi di appello ed hanno evidenziato che l'oggetto della richiesta di ingiunzione, id est il rimborso della “spese di gestione” riferite - 6 -
al complesso immobiliare di Caldè-Castelveccana in comproprietà delle parti in causa, non attiene all'oggetto del contratto preliminare in cui è
contenuta la clausola del foro esclusivo ex avderso invocata.
La causa, ravvisatane la natura documentale e preso atto della mancata accettazione della proposta giudiziale formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., è stata rinviata per discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2025 l'avv.to
RA, nell'interesse della parte appellante, ha dichiarato di aderire all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare di rito dalla controparte.
Ciò nonostante, la controversia non si è potuta definire in via transattiva in quanto le parti non hanno concordato in ordine al passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata in punto di competenza.
Osserva il Tribunale che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza – e sia dunque appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. - è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto in forza del c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
occorre,
dunque, verificare gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento - 7 -
impugnato.
Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata non ha contenuto decisorio né è idonea a definire il giudizio, dal momento in cui il giudice di primo grado, dopo aver affermato la propria competenza territoriale, ha rinviato la causa ad una nuova udienza all'esito del procedimento di mediazione obbligatoria che le parti sono state invitate ad attivare.
D'altro verso, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite “il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla
giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le
conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto
invito assume natura meramente ordinatoria” (cfr. Cass., 25798/2009).
L'adesione della parte appellante all'eccezione di inammissibilità,
tempestivamente sollevata dalla controparte, non elide la soccombenza di il quale ha introdotto un giudizio di appello avverso Parte_2
un'ordinanza palesemente priva di contenuto decisorio.
Conseguentemente, le spese di lite vengono poste a carico di Pt_2
come da liquidazione effettuata in dispositivo nel rispetto dei
[...]
parametri del d.m. 55/2014, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando, - 8 -
1. accerta e dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Parte_2
e liquidandone l'ammontare in euro Parte_3 Parte_4
3.397,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_2
quello dovuto per il presente giudizio di appello, in favore dell'Erario.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)