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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 480 /2014
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 480/2014 R.G., vertente TRA
(CF: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Speziale Anna Maria appellante
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
appellato contumace
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario – appello avvero la sentenza n. 272/2014, emessa il 25 marzo 2014 nel proc. n. 305/2013 R.G., dal Tribunale di Locri
Esposizione del fatto e motivazione
Con ricorso depositato il 23 marzo 2013, il Capitolo Parte_2 conveniva dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Locri, chiedendo CP_1 la revoca delle ordinanze del 30 aprile 2012 e del 17 settembre 2012, con cui era stato determinato il capitale di affranco in € 1.704,30 e disposta l'affrancazione del fondo sito in agro di nonché Pt_1 la rideterminazione del capitale con riferimento al valore edificatorio del bene o all'indennità di esproprio, la declaratoria di inammissibilità della domanda di affrancazione per morosità e la condanna del resistente al pagamento del capitale di affranco da determinarsi mediante CTU.
Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 272/2014, emessa il 25 marzo 2014 nel proc. n. 305/2013 R.G., il Tribunale di Locri
– Sezione Specializzata Agraria, in parziale riforma dell'ordinanza resa nella fase sommaria, determinava il capitale di affranco in € 2.191,95 in relazione al fondo sito in agro di e Pt_1 condannava al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della residua somma di € 487,65, pari alla differenza rispetto all'importo già versato.
[...] Rigettava le ulteriori domande del ricorrente, tra cui la declaratoria di inammissibilità della domanda di affrancazione per morosità, compensava integralmente le spese processuali e poneva le spese di CTU, liquidate in € 146,73 oltre accessori, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 con rideterminazione del capitale di affranco secondo il valore venale o l'indennità di esproprio, la liquidazione dei canoni scaduti e il maggior danno, oltre spese e interessi.
Parte appellata, pur regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
All'udienza già fissata per il 4.6.2015, nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 3 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti compariva e veniva disposta la cancellazione della causa. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti di così provvede: CP_1
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Spese a carico della parte che le ha anticipate Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 480 /2014
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 480/2014 R.G., vertente TRA
(CF: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Speziale Anna Maria appellante
CONTRO
(CF: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
appellato contumace
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario – appello avvero la sentenza n. 272/2014, emessa il 25 marzo 2014 nel proc. n. 305/2013 R.G., dal Tribunale di Locri
Esposizione del fatto e motivazione
Con ricorso depositato il 23 marzo 2013, il Capitolo Parte_2 conveniva dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Locri, chiedendo CP_1 la revoca delle ordinanze del 30 aprile 2012 e del 17 settembre 2012, con cui era stato determinato il capitale di affranco in € 1.704,30 e disposta l'affrancazione del fondo sito in agro di nonché Pt_1 la rideterminazione del capitale con riferimento al valore edificatorio del bene o all'indennità di esproprio, la declaratoria di inammissibilità della domanda di affrancazione per morosità e la condanna del resistente al pagamento del capitale di affranco da determinarsi mediante CTU.
Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 272/2014, emessa il 25 marzo 2014 nel proc. n. 305/2013 R.G., il Tribunale di Locri
– Sezione Specializzata Agraria, in parziale riforma dell'ordinanza resa nella fase sommaria, determinava il capitale di affranco in € 2.191,95 in relazione al fondo sito in agro di e Pt_1 condannava al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 della residua somma di € 487,65, pari alla differenza rispetto all'importo già versato.
[...] Rigettava le ulteriori domande del ricorrente, tra cui la declaratoria di inammissibilità della domanda di affrancazione per morosità, compensava integralmente le spese processuali e poneva le spese di CTU, liquidate in € 146,73 oltre accessori, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 con rideterminazione del capitale di affranco secondo il valore venale o l'indennità di esproprio, la liquidazione dei canoni scaduti e il maggior danno, oltre spese e interessi.
Parte appellata, pur regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
All'udienza già fissata per il 4.6.2015, nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 3 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti compariva e veniva disposta la cancellazione della causa. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti di così provvede: CP_1
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Spese a carico della parte che le ha anticipate Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone