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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fic. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Riccardo Lenzetti, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci, n. 31/1 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Montignoso (MS), Via Fondaccio, P.IVA_1
n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Stefanini, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Don Minzoni, n. 27 convenuto
Oggetto: risarcimento danni - responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 04.10.2024):
““Piaccia aIll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del , in persona del Sig. Controparte_1
Sindaco pro tempore, in quanto Ente proprietario e preposto alla manutenzione della strada teatro del sinistro medesimo;
- conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a risarcire al Sig. tutti i danni Parte_1 subiti a causa del sinistro di cui in narrativa per un totale di € 10.409,00 o quella maggiore o minore somma che verrà accertata e quantificata a seguito dell'espletanda istruttoria, somme rivalutate ed interessi dal dì del sinistro al saldo.
- Comunque, con vittoria di spese anche generali e competenze”.
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 04.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
il , chiedendone la condanna - ex art. 2051 c.c. o, Controparte_1 in subordine, ex art. 2043 c.c. - al risarcimento, per un totale di €
10.409,00, o per la diversa somma che fosse risultata di giustizia, dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale) dal medesimo subiti in dipendenza del sinistro occorsogli in Montignoso (MS), il
24.06.2019, ad ore 17,30 circa, allorché, nel percorrere a bordo della propria bicicletta Via del Pero, con direzione monti-mare, era caduto rovinosamente a terra per aver perso il controllo del mezzo, a causa di una buca presente nel manto stradale, sprovvista di segnalazione e posta in prossimità di una curva, in un tratto sconnesso del manto asfalto, a ridosso del quale vi era una folta vegetazione, e quindi scarsamente visibile, procurandosi lesioni refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale cittadino ed integrante danno biologico, sia permanente che temporaneo.
Costituitasi, l'Amministrazione convenuta ha negato ogni responsabilità, contestando che il sinistro, qualora verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore, fosse ascrivibile a propria colpa, essendo stato piuttosto cagionato da negligenza di quest'ultimo, per aver transitato, in sella alla propria bicicletta, sul tratto dissestato (peraltro ben visibile), anziché evitarlo, nonostante l'attore fosse a conoscenza del luogo del sinistro in quanto dal medesimo abitualmente percorso, essendo residente breve distanza da quel luogo. Ha contestato la pretesa risarcitoria anche in punto quantum.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, nonché a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con
3 note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
04.10.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, dall'esperita istruttoria è emerso riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, avendo i testi escussi riferito della dinamica del sinistro secondo modalità corrispondenti a quelle descritte in atto introduttivo.
Sovvengono, in particolare, le deposizioni rese dalla teste oculare
, la quale ha per l'appunto confermato di aver soccorso Testimone_1
l'attore in conseguenza della caduta, allorquando lo stesso, riverso per terra a ridosso della bicicletta su quel tratto della carreggiata, si presentava semincosciente ed in stato confusionale, nonché dalla teste
(agente della Polizia Municipale), che ha confermato che il Testimone_2 suddetto tratto stradale dissestato, all'altezza del plesso scolastico in località Renella, in Via del Pero con direzione mare, dopo una curva, risultava immediatamente precedente a due buche lungo il manto asfaltato
.
Le lesioni subite dall'attrice certificate nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio (allegata all'atto introduttivo sub docc. 2, 3 e 4, così come refertate, sono state del resto valutate dal C.T.U. medico legale compatibili con la dinamica del sinistro emersa all'esito dell'istruttoria ed eziologicamente riconducibili al medesimo evento lesivo, in difetto, peraltro, di specifica contestazione di sorta in ordine all'effettiva verificazione del sinistro ed alle lesioni derivate al in dipendenza Parte_1
dello stesso.
L'attore ha quindi fornito dimostrazione della verificazione dell'evento lesivo, dei danni alla persona dallo stesso riportati e del nesso di causalità tra la situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare e le lesioni
4 nell'occasione subite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., e ciò non fosse altro che in chiave presuntiva, atteso il rinvenimento dello stesso ciclista e del velocipede proprio lungo quel tratto di strada con il fondo stradale sconnesso con presenza di avallamenti e buche;
non avendo il convenuto, da parte sua, dato in giudizio la prova CP_1
liberatoria che gli incombeva, relativamente ad un ipotetico caso fortuito
(comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato) quale fattore eziologico del sinistro esclusivo ed assorbente.
Come noto, in effetti, la prova del caso fortuito che il custode ha l'onere di fornire, ai fini dell'esonero dalla responsabilità - e quindi onde superare la presunzione prevista ex art. 2051 c.c. - consiste nella dimostrazione di un fatto estraneo alla propria sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr.
Cass. n. 2062/2004, Id. n. 1641/2002). Nel caso di specie, il transito ciclisti sul manto stradale deformato presente su strada aperta alla circolazione
(in mancanza di segnaletica di sorta che preavvertisse l'utenza della situazione di pericolo e/o di ostacoli destinati ad isolare il tratto stradale sconnesso ed a precludere l'accesso allo stesso), lungi dal configurarsi imprevedibile – essendo del tutto aderente alla destinazione d'uso della res in custodia – era al contrario assolutamente evitabile attraverso adeguata manutenzione, il cui obbligo gravava sull'Amministrazione convenuta, proprietaria della strada ed in concreto senz'altro esigibile.
In mancanza di precisi e convincenti riscontri dimostrativi a sostegno dell'assunto difensivo del convenuto e tenuto conto della CP_1 particolarità della dinamica dell'evento lesivo, quale desumibile dal quadro probatorio acquisito al giudizio - deve ragionevolmente escludersi qualsivoglia concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, così come, a maggior ragione, che esso sia stato determinato da caso fortuito.
Invero, per giurisprudenza costante, il comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità della P.A. soltanto qualora esso sia tale da interrompere
5 il nesso causale tra la res e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n.
15779/2006), potendo altrimenti rilevare, ex art. 1227, comma 1 c.c., unicamente in funzione di concorso di colpa atto a diminuire, in proporzione all'incidenza causale, la responsabilità della stessa P.A. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9546/2010, Id. n. 15779/2006). Nessuno di tali presupposti risulta invero ravvisabili nel caso di specie, dovendosi escludere anche un ipotetico concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. L'avvallamento sulla superficie asfaltata nel percorrere il quale il subì la caduta e che costituì causa Parte_1 dell'evento lesivo era presente, per l'appunto, su tratto stradale per sua stessa natura e funzione destinato, come già chiarito, al transito di mezzi e biciclette;
porzione di sedime stradale in quanto tale atta ad ingenerare ragionevole e legittimo affidamento, da parte dell'utenza, sulle sue condizioni di percorribilità in sicurezza. Non può quindi considerarsi circostanza imprevedibile ed inevitabile da parte del convenuto, CP_1
proprietario della strada e quindi tenuto, in tale qualità, alla custodia della stessa ed al controllo sul suo stato manutentivo, che un ciclista possa cadere e subire lesioni per l'impatto tra le ruote e una buca quale quella raffigurata nei rilievi fotografici prodotti a corredo dell'atto introduttivo (doc.
1), la cui presenza costituisce obiettivo ed innegabile condizione di pericolo per la circolazione e per l'incolumità dell'utenza.
In effetti, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare un
"caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode” (cfr. Cass. n.
25837/2017).
La fattispecie, in effetti, va ricondotta all'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., essendo stato l'evento dannoso provocato da res in custodia e configurandosi lo stato di eccessiva usura e di degrado manutentivo dell'arteria stradale quale obiettiva anomalia strutturale della medesima res, in rapporto alla sua destinazione d'uso. Fu proprio transitando lungo
6 quel tratto stradale sconnesso – poco importa accertare se impattando in un avallamento o in una buche ivi presenti - che l'attore perse il controllo della bicicletta e si procurò le lesioni oggetto di giudizio, per quanto emerso dalle deposizioni testimoniali.
Costituisce jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da cose in custodia, alla Pubblica Amministrazione, anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade statali e delle relative pertinenze.
Giova riportare il supporto motivazionale di tale principio, quale desumibile in una delle più argomentate pronunce del Supremo Collegio in materia:
“In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze
…, invocando la responsabilità, della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – o dell'insussistenza di impulsi causali anomali ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico
7 mediante la prova liberatoria del fortuito (cd. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutele misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di cd. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro – e non già la mancanza di nesso causale, il criterio della causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza
(avere preso tutte le misure idonee) che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta. E' allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell' “estensione” e dell' “uso diretto della cosa” da parte della collettività che, estranei alla “struttura” della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che
l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)” : cfr. Cass. 3651/2006, conf. Id. n.
21686/2005, Id. n. 7062/2005, Id. n. 19653/2004, Id. n. 14606/2004, Id. n.
6515/2004, Id. n.11446/2003, Id. n. 488/2003, Id. n. 2075/2002, Id. n.
7276/1997, Id. n. 4632/1997.
In altri termini, “a fronte del suddetto tradizionale orientamento giurisprudenziale tradizionale, che individuava nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del
8 custode), che era venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi … la maggioranza della dottrina recente ritiene che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie e fa quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di caso di responsabilità oggettiva. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ( art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (cfr. Cass. n. 15383/2006).
In definitiva, consistendo il suo fondamento nella relazione tra la cosa ed il soggetto tenuto a custodirla, in quanto titolare del potere (effettivo e non occasionale) di controllo e di vigilanza sulla stessa, affinché non arrechi danni a terzi, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
9 prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso
o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”
(cfr. Cass. n. 8829/2010).
In virtù di siffatta ricostruzione, la Suprema Corte ha quindi affermato il principio per cui “… la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051
c.c. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.. Essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale” (cfr. Cass. n. 3651/2006 cit.).
In particolare, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare expressis verbis che l'esistenza di anche modesti dislivelli, avvallamenti o dissesti sul piano stradale destinato al pubblico transito, proprio in ragione della non immediata percepibilità, costituiscono insidiosi ostacoli per il sicuro utilizzo da parte dell'utenza non facilmente evitabili (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 15042/2008, Id. n. 20427/2008); situazione innegabilmente integrata nella fattispecie in esame, per quanto emerso dall'espletata istruttoria.
In tale contesto, non è necessario che la res sia per sua natura intrinsecamente pericolosa, essendo sufficiente, perché possa essere accertato il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno, che la medesima abbia una concreta potenzialità lesiva per la sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero per effetto di fattori esterni, umani o naturali o per particolari circostanze (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3651/2006). Tale presupposto risulta nel caso in questione integrato, tenuto conto della
10 situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare, in ragione dello stato dei luoghi in concreto in essere, per gli utenti della strada, per sua stessa natura destinata alla circolazione veicolare;
in particolare per quelli a bordo di veicoli a due ruote.
Diversamente opinando circa la disciplina applicabile alla fattispecie – vale a dire qualificando la fattispecie come ipotesi di applicabilità della clausola generale di responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c. (disposizione anch'essa posta dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria, in alternativa a quella di cui all'art. 2051 c.c.) – non per questo verrebbe esclusa la responsabilità del convenuto, atteso che, in tal caso, CP_1
per un verso, non graverebbe sul danneggiato la dimostrazione che le condizioni della res costituiscano pericolo occulto (cd. insidia), in quanto non prevedibile dall'utenza con l'uso dell'ordinaria diligenza, essendo allo stesso in tal caso sufficiente fornire la prova (sicuramente acquisita al presente giudizio) che il danno lamentato derivi oggettivamente dalla cosa da altri custodita, dovendosi in proposito escludere che, in materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto integri elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.; sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr. Cass. n. 19653/2004 cit., Id. n. 4070/1998, n.
12500/1995). Per altro verso, sempre con riferimento alla fattispecie riconducibile alla precitata clausola generale (art. 2043 c.c.), risulterebbe comunque sussistente la colpa della stessa Amministrazione, in virtù del disposto di cui all'art. 14 del Codice della Strada, previsione che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, attribuisce
11 specificamente agli Enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
L'omessa ottemperanza a tale obbligo da parte del convenuto CP_1 costituì, invero, causa dell'evento lesivo per cui è giudizio.
Né può trascurarsi di considerare, infatti, i plurimi profili di colpa specifica, per inosservanza di ben precisi obblighi giuridici gravanti sul medesimo
Ente, con particolare riferimento: all'art. 8 del D.P.R. n. 547/1955 (come modificato dall'art. 33 D. Lgs. n. 626/1994), norma in base alla quale “le vie di circolazione (tale, in effetti, è un marciapiede posto sulla pubblica via) devono essere situate … in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione” (comma 1); “le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile” (comma 7); “I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto” (comma
9); all'art. 226 del predetto D. Lgs., in forza del quale “Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito”.
In tale contesto, va tenuto conto delle evidenti condizioni di inadeguata manutenzione in cui si trovava il tratto stradale teatro del sinistro, percorrendo il quale l'attore subì l'infortunio, quali rappresentate dalla documentazione fotografica dimessa in atti.
Né può ritenersi che la (ipotetica) visibilità della buca (dedotta dall'Amministrazione convenuta) valga a dimostrare, di per sé, la disattenzione e, quindi, la colpa dell'attore nel percorrere quel tratto stradale. In proposito, pare opportuno osservare che considerare la visibilità del pericolo per l'utenza della sede stradale come circostanza
12 rivelatrice della colpa dell'utente nell'uso della via pubblica comporta l'irragionevole conseguenza che quanto più si configuri evidente e percepibile il difetto costruttivo o l'inadeguatezza manutentiva che abbia determinato l'evento dannoso - e quindi, quanto più macroscopica ed evidente risulti la violazione dell'obbligo di custodia e di vigilanza in capo all'Ente proprietario della strada - tanto più quest'ultimo dovrebbe andare esente da responsabilità di sorta per i danni subiti dalla medesima utenza nell'uso della stessa;
soluzione ermeneutica che pare evidentemente in contrasto con la funzione protettiva della disposizione ex art. 2051 c.c., posta a tutela di un diritto fondamentale della persona, quale è la salute e l'incolumità fisica (art. 32 Cost.), tutela in funzione della quale il Legislatore ha, per l'appunto, prefigurato l'obbligo di custodia;
con conseguente necessità di interpretare ed applicare la medesima disposizione codicistica in chiave costituzionalmente orientata.
In verità, nella giurisprudenza della Suprema Corte si registrano pronunce
(anche) recenti, con le quali, in tema di danno cagionato da cose in custodia, si è affermato che va “escluso il nesso causale tra la buca e
l'evento dannoso (o comunque il danno) allorché la buca sia ben percepibile come insidia, e quindi non percepita dal danneggiato per comportamento colposo dello stesso” (cfr. Cass. n. 21323/2020, Id. n.
20341/2020).
In base a tali pronunce, quindi, la responsabilità della P.A. dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta l'insidia sia facilmente percepibile da parte del danneggiato, ciò che varrebbe a dimostrare (indirettamente e/o in chiave presuntiva) il comportamento colpevole di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo (cfr. Cass. n. 7097/2019). A ben vedere, una volta ricostruita quella disciplinata dall'art. 2051 c.c. quale ipotesi di responsabilità oggettiva (fondata sul solo nesso causale) e posto che l'unica esimente prevista dalla stessa disposizione in funzione di esonero dalla responsabilità del custode è rappresentata dal caso fortuito – che assume rilievo, come dianzi chiarito, in chiave di fattore causale esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento dannoso – l'indirizzo
13 giurisprudenziale appena indicato, al di là dell'evidenziato contrasto con la funzione protettiva della norma (quale ricostruita alla luce della tradizionale giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, come da arresti dianzi citati), presenta un'innegabile (ed ingiustificata) sovrapposizione tra il piano della causalità ed il profilo della colpevolezza, laddove fa assurgere, per l'appunto, al rango di fattore eziologico esclusivo l'ipotetica condotta colposa del danneggiato;
e ciò, peraltro, in radicale contrapposizione con la teoria condizionalistica che ispira la disciplina del nesso di causalità nel nostro ordinamento (ex art. 40 c.p.), in virtù del quale un determinato fatto va considerato causa dell'evento di danno ove si configuri quale condicio sine qua non del medesimo. In effetti, pare innegabile che, ove il dissesto del manto stradale (ed, in particolare, la buca impattando la quale la ruota della bicicletta subì la brusca deviazione di traiettoria, determinando la perdita di controllo del velocipede da parte del ciclista) non fosse stato presente, il sinistro (così come in concreto avvenuto) non si sarebbe verificato. In altri termini, non pare coerente – sul piano ermeneutico e nel rispetto ai criteri testuale, logico e teleologico della norma – ricostruire la responsabilità ex art. 2051
c.c. in chiave oggettiva (fondata quindi sul solo nesso causale tra l'anomala conformazione strutturale della res, in rapporto alla sua destinazione d'uso, ed il danno dalla stessa prodotto, escludendo il rilievo dell'elemento soggettivo), in conformità a consolidata esegesi giurisprudenziale, per poi attribuire rilievo eziologico esclusivo (in funzione di caso fortuito) ad un comportamento del danneggiato che si connota in chiave di colpevolezza, ponendo così in non cale (tamquam non esset) quello (anch'esso sicuramente colposo) del custode, consistente nell'omessa o inadeguata vigilanza sulla res medesima, pur integrante condicio sine qua non dell'evento lesivo;
ricostruzione che si risolverebbe in una sostanziale interpretatio abrogans dell'art. 2051 c.c..
Del resto, in altri – ben più condivisibili e convincenti – arresti, la stessa
Suprema Corte ha avuto modo di rimarcare che “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che la
14 strada risulti molto sconnessa con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico, in quanto il comportamento disattento ed incauto” (dell'utente) “non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile” (cfr. Cass. n. 456/2021, Id. n. 15761/2016, Id. n.
2481/2018) e, quindi, non vale a configurare caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra l'incuria manutentiva relativa alla strada pubblica e il sinistro (potendo, tutt'al più, soltanto fungere da concausa del medesimo); precisando che, come già dianzi rilevato, “portando alle estreme conseguenze il ragionamento opposto, si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull'utilizzatore della strada le conseguenze della mancanza di manutenzione” (cfr. Cass. n.
17497/2021).
Nella fattispecie in esame, dall'espletata istruttoria non è emersa prova che la condotta del sia stato “abnorme, cioè estranea al novero Parte_1 delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”
(cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), vale a dire che abbia integrato “un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), ovvero non qualificabile come “evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. n.
2480/2018, Id. n. 9315/2019, Id. n. 17873/2020, Id. n. 34886/2021), ciò che rappresenta l'unica condizione ricorrendo la quale può escludersi che l'omessa o inadeguata custodia della res da parte dell'Ente che vi è tenuto costituisca causa del danno. In altri termini, affinché assurga ad impulso causale autonomo rispetto al danno, il comportamento del danneggiato deve configurarsi “idoneo a produrre l'evento escludendo fattori causali concorrenti” (cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), ovvero a prescindere dalla violazione dell'obbligo di custodia gravante sull'Ente proprietario della strada pubblica. In difetto di prova circa il carattere colposo della condotta dell'attore, va quindi escluso che essa sia stata concausa delle lesioni dal medesimo riportate in occasione del sinistro o che il relativo ristoro debba
15 essere ridotto, ai sensi e per gli effetti di cui ex artt. 2056 e 1227 c.c. In definitiva, per l'Ente il rapporto di custodia si configura come “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), “solo
l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito” (cfr.
Cass. n. 15779/2006). Il danneggiato, da parte sua, non è tenuto alla dimostrazione, oltre che dell'evento lesivo e del nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso, “anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo” (cfr. Cass. n.
11802/2016, Id. n. 2652/2012, Id. n. 24881/2008, Id. n. 15383/2006, Id. n.
3651/2006, Id. n. 19653/2004).
A ben vedere, in effetti, l'art. 2051 c.c. non prevede affatto che il pericolo costituito dall'anomalia della res in custodia debba essere necessariamente occulto, ovvero non agevolmente percepibile;
ragion per cui – salva la ricorrenza del caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno, nel senso dianzi precisato – “il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi” (cfr. Cass. n. 15383/2006 cit.); e ciò in quanto la prova liberatoria rispetto all'ipotesi di responsabilità oggettiva in esame (ovvero fondata sul solo nesso causale), attinente al caso fortuito
(inteso quale fattore eziologico in grado da solo di determinare l'evento lesivo), rileva sul piano della causalità, non già su quello della colpevolezza;
tanto che la più avveduta dottrina parla al riguardo di
“rischio da custodia”, più che di “colpa nella custodia”. In altri termini, il caso fortuito - inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo
16 e del fatto dello stesso danneggiato, ed integrante la causa esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 5326/2005, Id. n. 11264/1995, Id. 1947/1994) − esclude il nesso causale, non già la colpa. Ed infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa;
ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile (come avviene per le prove liberatorie previste dagli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno.
Per altro verso, il fatto che il sia residente a breve distanza Parte_1
(circa 1 Km.) dal tratto stradale dissestato lungo in quale si verificò la caduta in bicicletta non vale a dimostrare, di per sé solo, un'ipotetica disattenzione del ciclista nel percorrere la carreggiata, o altra non meglio precisata scorretta o inadeguata condotta del medesimo tale da integrare il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo. In considerazione del già evidenziato carattere oggettivo dell'ipotesi di responsabilità speciale prevista ex art. 2051 c.c., in effetti, il fatto che l'attore fosse residente nelle vicinanze di quel luogo non costituisce, di per sé solo, prova presuntiva di un comportamento colposo dello stesso, non potendosi limitare ad affermare che egli avrebbe potuto evitare il danno non transitando in quel tratto stradale, oppure deducendo una sua (non meglio precisata) condotta di guida colposa facendo leva sulla circostanza che fosse (presuntivamente) a conoscenza di quel tratto stradale. L'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, in particolari condizioni, una caduta – non può spingersi sino al rovesciamento dell'onere probatorio, teorizzando cioè che l'utente della strada transiti “a suo rischio e pericolo” in un luogo dal medesimo (presuntivamente) conosciuto e che dunque debba egli discolparsi dell'esser caduto, fornendo la prova – negativa – di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione del criterio di giudizio varrebbe a vanificare la ratio protettiva dell'art. 2051 c.c. e connotazione oggettiva della relativa responsabilità, che, in quanto tale, viene imputata
17 non a titolo di colpa, neppure presunta, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade – e nel caso di specie ricade istituzionalmente – nella sfera di controllo dell'Ente custode.
Che in quel tratto stradale fosse presenti avallamenti e buche in grado di provocare cadute, specie per utenti a bordo di veicoli a due ruote, non implica logicamente che l'evento lesivo, in quanto prevedibile, si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato, per non averlo previsto e non averlo evitato;
implica, invece, la presa d'atto che si è verificato un evento lesivo eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res, le cui condizioni di sicurezza e praticabilità da parte dell'utenza avrebbero dovuto essere garantite dal convenuto, CP_1
istituzionalmente tenuto a curarne la manutenzione e ad evitare che quella situazione di pericolo costituisse causa di danno agli utenti della strada. In ogni caso, l'elemento della vicinanza del tratto stradale dissestato (causa dell'evento lesivo) “ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato” come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, “non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza” di quella condizione di pericolo “e soprattutto della sua ubicazione”, e dunque “a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento”; e ciò in quanto, come in tale contesto eloquentemente rimarcato dal medesimo Supremo Collegio, “un simile indizio” – ovvero il collegamento logico tra la (presunta) conoscenza dello stato dei luoghi pericolosi da parte del danneggiato e la prevedibilità dell'evento lesivo da parte dello stesso – “non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto
(vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare
l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto
18 che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a distanza di breve tempo” (cfr. Cass. n. 14908/2019).
In definitiva, sussistendo la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione del sinistro per cui è controversia, occorre pertanto procedere all'individuazione ed alla liquidazione dei danni risarcibili.
Il C.T.U. dott. , sottoposto a visita il periziato ed Persona_1
esaminata la documentazione sanitaria acquisita al giudizio, ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, non a caso non specificamente contestata dalle parti, che l'attore, in dipendenza del sinistro, ebbe a subire lesioni (già refertate nell'immediatezza del fatto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Massa) consistenti in “Contusioni multiple escoriate. Ferita l.c. del naso e del sopracciglio”, con prognosi di giorni clinici 7; lesioni non incidenti sulla capacità di produrre reddito del danneggiato e ritenute compatibili con la dinamica del fatto illecito emersa dall'istruttoria e che comportano danno biologico permanente (rappresentato da esiti cefalalgici di un trauma contusivo cranio facciale con minimi esiti cicatriziali a livello del sopracciglio sx e dell'apice del naso) valutato dal dott. pari al 3% Per_1 di riduzione dell'integrità psicofisica. Il danno biologico temporaneo è stato dallo stesso stimato in giorni 50 a parziale (I.T.P.), di cui giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e in 20 al 25%.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire, ritiene questo Giudice conforme a giustizia, in applicazione dei principi affermati nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, attraverso un'interpretazione tassonomica e costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile, procedere ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo sia di quello connesso all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e delle implicazioni correlate ai suoi risvolti sia anatomo-funzionali che dinamico-relazionali), sia di quello, derivante dalle medesime lesioni, rilevanti in termini di sofferenza soggettiva, in
19 riferimento alla natura e consistenza delle stesse – segnatamente in considerazione delle menomazioni clinico-funzionali residuate
(“permangono gli “esiti cefalalgici di un trauma contusivo cranio facciale con minimi esiti cicatriziali a livello del sopracciglio sx e dell'apice del naso”) – nonché tenuto conto dell'iter terapeutico e clinico risultante dalla documentazione sanitaria acquisita al giudizio, esaminata e descritta nell'elaborato del C.T.U..
All'uopo, si assumono a parametro le tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, nell'ultima versione disponibile (anno 2024), poiché, da un lato, riconosciute dalla stessa Corte di legittimità conformi alla valutazione equitativa prevista a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., e dall'altro, atte a garantire uniformità di trattamento, in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia nell'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Cass. n.
9556/2016, Id. n 12408/2011).
L'inabilità temporanea viene liquidata, in applicazione di tale sistema tabellare, attribuendo al periodo di inabilità il valore di € 115,00 (valore compreso nella forbice tabellare prevista) per ciascun giorno, avuto riguardo all'età del soggetto leso al momento del fatto (anni 60), alle modalità di verificazione dell'evento lesivo, alla natura e consistenza delle lesioni, all'iter terapeutico e riabilitativo resosi necessario, come ricostruito analiticamente dal C.T.U. in base alla documentazione sanitaria dimessa in atti.
In virtù di tali parametri, il complessivo danno non patrimoniale viene pertanto determinato in base all'età del danneggiato (nato il [...]) al momento del fatto (anni 60), alla percentuale di riduzione permanente dell'integrità psicofisica accertata dal C.T.U. (3%), in € 5.180,00 a titolo di danno biologico permanente, importo comprensivo di maggiorazione del
25% a titolo di personalizzazione del ristoro dovuto (€ 4.144,00 quale valore standard tabellare + 25%), ed in € 2.587,00 a titolo di danno biologico temporaneo (I.T.P. al 75%: gg. 10 x € 115,00 x 75% = € 862,50;
I.T.P. al 50%: gg. 20 x € 115,00 x 50%= € 1.150,00; I.T.P. al 25%: gg. 20 x
€ 115,00 x 25%= € 575,00); per un totale di € 7.767,50 (€ 5.180,00 per
20 danno biologico permanente ed € 2.587,00 per danno biologico temporaneo) quantificato all'attualità (in valuta della data della presente sentenza). Non pare possano applicarsi in via analogica i parametri di liquidazione stabiliti dalla legge ai fini del risarcimento delle lesioni micro permanenti derivanti da sinistri “conseguenti alla circolazione stradale di veicoli a motore e di natanti” (ex art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, già art. 5 della L. n. 251/2005), trattandosi di disciplina dettata esclusivamente in relazione a tale particolare tipologia di microlesioni – evidentemente diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio - per ragioni ispirate ad esigenze antinflazionistiche, per quanto si evince dai lavori preparatori della peculiare normativa appena citata.
Quanto alle voci di pregiudizio patrimoniale risarcibili, non risultano tali le spese di riparazione della bicicletta ed il costo del vestiario usurato in conseguenza del sinistro, non essendo emerso dall'istruttoria espletata alcun riscontro in ordine all'esistenza ed entità di danni specifici alla bicicletta ed al vestiario dell'attore, non essendo sufficienti a tal fine i generici preventivi di riparazione dimessi a corredo della citazione, né potendo supplire a tale lacuna probatoria la valutazione equitativa del
Giudice ex art. 1226 c.c., in difetto di dimostrazione dell'an debeatur.
Vanno invece risarcite le spese mediche sostenute, che il C.T.U. ha valutato congrue e pertinenti alle esigenze del caso (€ 164,00), tali dovendosi considerare, in particolare, anche l'importo del progetto di notula per la redazione della perizia medico legale di parte, dimesso in atti a corredo dell'atto introduttivo, pari ad € 549,00 (cfr. docc. 6 e 8).
Il totale dei danni patrimoniali da ristorare ammonta, pertanto, ad €
713,00, in valuta coeva rispetto alla data del sinistro.
Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere
21 anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009). Pertanto, vanno riconosciuti gli interessi legali maturati sulla complessiva somma capitale liquidata a titolo risarcitorio;
all'uopo, l'importo complessivo liquidato all'attualità a titolo di danni non patrimoniali (€ 7.767,50) va devalutato dalla data della presente sentenza fino alla data del sinistro (24.06.2019), in tal modo pervenendosi alla cifra di € 6.599,81, che va sommata all'importo da liquidare per i danni patrimoniali, pari ad € 713,00 (in tal misura determinato in valuta della data dell'illecito). Per effetto di tale operazione, si ottiene un totale di € 7.312,81, in valuta della data del sinistro.
Tale somma complessiva, maggiorata di accessori di legge calcolati secondo il criterio dianzi precisato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), corrisponde ad € 9.397,98 (di cui € 7.312,81 per sorte capitale, € 1.294,37 per rivalutazione monetaria ed € 790,80 per interessi legali).
Il , pertanto, va dichiarata tenuto e condannato al Controparte_1
pagamento di tale ultima somma complessiva a titolo risarcitorio in favore dell'attore.
Il regime delle spese di lite viene regolato secondo il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti, come da dispositivo che segue, in rapporto al valore della controversia, determinato in base alla somma attribuita alla
22 parte vincitrice, anziché a quella domandata, secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 10.03.2014 n. 55. In conformità al medesimo principio, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. dott. , Per_1
già provvisoriamente liquidato con decreto del 23.05.2023 agli atti, viene posto definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara il responsabile, ex art. 2051 c.c., dei Controparte_1 danni subiti dall'attore in dipendenza del sinistro Parte_1
oggetto di controversia, condannando il primo al pagamento, in favore di quest'ultimo, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 9.397,98, comprensiva di sorte capitale in valuta della data dell'illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla predetta sorte capitale, via via rivalutata, anno per anno, in base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla stessa data del sinistro (24.06.2019) fino alla data della presente sentenza.
- Condanna il convenuto alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.264,00, di
[...] cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni, € 4.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento del CP_1
compenso al C.T.U. provvisoriamente liquidato con decreto del
23.05.2023 agli atti.
Così deciso in Massa, il 26.02.2025.
IL GIUDICE dott. Domenico Provenzano
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fic. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Riccardo Lenzetti, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci, n. 31/1 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Montignoso (MS), Via Fondaccio, P.IVA_1
n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Stefanini, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Don Minzoni, n. 27 convenuto
Oggetto: risarcimento danni - responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 04.10.2024):
““Piaccia aIll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del , in persona del Sig. Controparte_1
Sindaco pro tempore, in quanto Ente proprietario e preposto alla manutenzione della strada teatro del sinistro medesimo;
- conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a risarcire al Sig. tutti i danni Parte_1 subiti a causa del sinistro di cui in narrativa per un totale di € 10.409,00 o quella maggiore o minore somma che verrà accertata e quantificata a seguito dell'espletanda istruttoria, somme rivalutate ed interessi dal dì del sinistro al saldo.
- Comunque, con vittoria di spese anche generali e competenze”.
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 04.10.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
il , chiedendone la condanna - ex art. 2051 c.c. o, Controparte_1 in subordine, ex art. 2043 c.c. - al risarcimento, per un totale di €
10.409,00, o per la diversa somma che fosse risultata di giustizia, dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale) dal medesimo subiti in dipendenza del sinistro occorsogli in Montignoso (MS), il
24.06.2019, ad ore 17,30 circa, allorché, nel percorrere a bordo della propria bicicletta Via del Pero, con direzione monti-mare, era caduto rovinosamente a terra per aver perso il controllo del mezzo, a causa di una buca presente nel manto stradale, sprovvista di segnalazione e posta in prossimità di una curva, in un tratto sconnesso del manto asfalto, a ridosso del quale vi era una folta vegetazione, e quindi scarsamente visibile, procurandosi lesioni refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale cittadino ed integrante danno biologico, sia permanente che temporaneo.
Costituitasi, l'Amministrazione convenuta ha negato ogni responsabilità, contestando che il sinistro, qualora verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore, fosse ascrivibile a propria colpa, essendo stato piuttosto cagionato da negligenza di quest'ultimo, per aver transitato, in sella alla propria bicicletta, sul tratto dissestato (peraltro ben visibile), anziché evitarlo, nonostante l'attore fosse a conoscenza del luogo del sinistro in quanto dal medesimo abitualmente percorso, essendo residente breve distanza da quel luogo. Ha contestato la pretesa risarcitoria anche in punto quantum.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, nonché a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con
3 note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
04.10.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, dall'esperita istruttoria è emerso riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, avendo i testi escussi riferito della dinamica del sinistro secondo modalità corrispondenti a quelle descritte in atto introduttivo.
Sovvengono, in particolare, le deposizioni rese dalla teste oculare
, la quale ha per l'appunto confermato di aver soccorso Testimone_1
l'attore in conseguenza della caduta, allorquando lo stesso, riverso per terra a ridosso della bicicletta su quel tratto della carreggiata, si presentava semincosciente ed in stato confusionale, nonché dalla teste
(agente della Polizia Municipale), che ha confermato che il Testimone_2 suddetto tratto stradale dissestato, all'altezza del plesso scolastico in località Renella, in Via del Pero con direzione mare, dopo una curva, risultava immediatamente precedente a due buche lungo il manto asfaltato
.
Le lesioni subite dall'attrice certificate nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio (allegata all'atto introduttivo sub docc. 2, 3 e 4, così come refertate, sono state del resto valutate dal C.T.U. medico legale compatibili con la dinamica del sinistro emersa all'esito dell'istruttoria ed eziologicamente riconducibili al medesimo evento lesivo, in difetto, peraltro, di specifica contestazione di sorta in ordine all'effettiva verificazione del sinistro ed alle lesioni derivate al in dipendenza Parte_1
dello stesso.
L'attore ha quindi fornito dimostrazione della verificazione dell'evento lesivo, dei danni alla persona dallo stesso riportati e del nesso di causalità tra la situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare e le lesioni
4 nell'occasione subite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., e ciò non fosse altro che in chiave presuntiva, atteso il rinvenimento dello stesso ciclista e del velocipede proprio lungo quel tratto di strada con il fondo stradale sconnesso con presenza di avallamenti e buche;
non avendo il convenuto, da parte sua, dato in giudizio la prova CP_1
liberatoria che gli incombeva, relativamente ad un ipotetico caso fortuito
(comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato) quale fattore eziologico del sinistro esclusivo ed assorbente.
Come noto, in effetti, la prova del caso fortuito che il custode ha l'onere di fornire, ai fini dell'esonero dalla responsabilità - e quindi onde superare la presunzione prevista ex art. 2051 c.c. - consiste nella dimostrazione di un fatto estraneo alla propria sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr.
Cass. n. 2062/2004, Id. n. 1641/2002). Nel caso di specie, il transito ciclisti sul manto stradale deformato presente su strada aperta alla circolazione
(in mancanza di segnaletica di sorta che preavvertisse l'utenza della situazione di pericolo e/o di ostacoli destinati ad isolare il tratto stradale sconnesso ed a precludere l'accesso allo stesso), lungi dal configurarsi imprevedibile – essendo del tutto aderente alla destinazione d'uso della res in custodia – era al contrario assolutamente evitabile attraverso adeguata manutenzione, il cui obbligo gravava sull'Amministrazione convenuta, proprietaria della strada ed in concreto senz'altro esigibile.
In mancanza di precisi e convincenti riscontri dimostrativi a sostegno dell'assunto difensivo del convenuto e tenuto conto della CP_1 particolarità della dinamica dell'evento lesivo, quale desumibile dal quadro probatorio acquisito al giudizio - deve ragionevolmente escludersi qualsivoglia concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, così come, a maggior ragione, che esso sia stato determinato da caso fortuito.
Invero, per giurisprudenza costante, il comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità della P.A. soltanto qualora esso sia tale da interrompere
5 il nesso causale tra la res e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n.
15779/2006), potendo altrimenti rilevare, ex art. 1227, comma 1 c.c., unicamente in funzione di concorso di colpa atto a diminuire, in proporzione all'incidenza causale, la responsabilità della stessa P.A. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9546/2010, Id. n. 15779/2006). Nessuno di tali presupposti risulta invero ravvisabili nel caso di specie, dovendosi escludere anche un ipotetico concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. L'avvallamento sulla superficie asfaltata nel percorrere il quale il subì la caduta e che costituì causa Parte_1 dell'evento lesivo era presente, per l'appunto, su tratto stradale per sua stessa natura e funzione destinato, come già chiarito, al transito di mezzi e biciclette;
porzione di sedime stradale in quanto tale atta ad ingenerare ragionevole e legittimo affidamento, da parte dell'utenza, sulle sue condizioni di percorribilità in sicurezza. Non può quindi considerarsi circostanza imprevedibile ed inevitabile da parte del convenuto, CP_1
proprietario della strada e quindi tenuto, in tale qualità, alla custodia della stessa ed al controllo sul suo stato manutentivo, che un ciclista possa cadere e subire lesioni per l'impatto tra le ruote e una buca quale quella raffigurata nei rilievi fotografici prodotti a corredo dell'atto introduttivo (doc.
1), la cui presenza costituisce obiettivo ed innegabile condizione di pericolo per la circolazione e per l'incolumità dell'utenza.
In effetti, come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare un
"caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode” (cfr. Cass. n.
25837/2017).
La fattispecie, in effetti, va ricondotta all'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c., essendo stato l'evento dannoso provocato da res in custodia e configurandosi lo stato di eccessiva usura e di degrado manutentivo dell'arteria stradale quale obiettiva anomalia strutturale della medesima res, in rapporto alla sua destinazione d'uso. Fu proprio transitando lungo
6 quel tratto stradale sconnesso – poco importa accertare se impattando in un avallamento o in una buche ivi presenti - che l'attore perse il controllo della bicicletta e si procurò le lesioni oggetto di giudizio, per quanto emerso dalle deposizioni testimoniali.
Costituisce jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da cose in custodia, alla Pubblica Amministrazione, anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade statali e delle relative pertinenze.
Giova riportare il supporto motivazionale di tale principio, quale desumibile in una delle più argomentate pronunce del Supremo Collegio in materia:
“In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze
…, invocando la responsabilità, della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto – estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. – o dell'insussistenza di impulsi causali anomali ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. determina infatti un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico
7 mediante la prova liberatoria del fortuito (cd. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutele misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di cd. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro – e non già la mancanza di nesso causale, il criterio della causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza
(avere preso tutte le misure idonee) che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta. E' allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell' “estensione” e dell' “uso diretto della cosa” da parte della collettività che, estranei alla “struttura” della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che
l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)” : cfr. Cass. 3651/2006, conf. Id. n.
21686/2005, Id. n. 7062/2005, Id. n. 19653/2004, Id. n. 14606/2004, Id. n.
6515/2004, Id. n.11446/2003, Id. n. 488/2003, Id. n. 2075/2002, Id. n.
7276/1997, Id. n. 4632/1997.
In altri termini, “a fronte del suddetto tradizionale orientamento giurisprudenziale tradizionale, che individuava nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del
8 custode), che era venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi … la maggioranza della dottrina recente ritiene che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie e fa quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di caso di responsabilità oggettiva. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ( art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (cfr. Cass. n. 15383/2006).
In definitiva, consistendo il suo fondamento nella relazione tra la cosa ed il soggetto tenuto a custodirla, in quanto titolare del potere (effettivo e non occasionale) di controllo e di vigilanza sulla stessa, affinché non arrechi danni a terzi, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
9 prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso
o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”
(cfr. Cass. n. 8829/2010).
In virtù di siffatta ricostruzione, la Suprema Corte ha quindi affermato il principio per cui “… la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051
c.c. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.. Essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale” (cfr. Cass. n. 3651/2006 cit.).
In particolare, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare expressis verbis che l'esistenza di anche modesti dislivelli, avvallamenti o dissesti sul piano stradale destinato al pubblico transito, proprio in ragione della non immediata percepibilità, costituiscono insidiosi ostacoli per il sicuro utilizzo da parte dell'utenza non facilmente evitabili (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 15042/2008, Id. n. 20427/2008); situazione innegabilmente integrata nella fattispecie in esame, per quanto emerso dall'espletata istruttoria.
In tale contesto, non è necessario che la res sia per sua natura intrinsecamente pericolosa, essendo sufficiente, perché possa essere accertato il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno, che la medesima abbia una concreta potenzialità lesiva per la sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero per effetto di fattori esterni, umani o naturali o per particolari circostanze (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3651/2006). Tale presupposto risulta nel caso in questione integrato, tenuto conto della
10 situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare, in ragione dello stato dei luoghi in concreto in essere, per gli utenti della strada, per sua stessa natura destinata alla circolazione veicolare;
in particolare per quelli a bordo di veicoli a due ruote.
Diversamente opinando circa la disciplina applicabile alla fattispecie – vale a dire qualificando la fattispecie come ipotesi di applicabilità della clausola generale di responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c. (disposizione anch'essa posta dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria, in alternativa a quella di cui all'art. 2051 c.c.) – non per questo verrebbe esclusa la responsabilità del convenuto, atteso che, in tal caso, CP_1
per un verso, non graverebbe sul danneggiato la dimostrazione che le condizioni della res costituiscano pericolo occulto (cd. insidia), in quanto non prevedibile dall'utenza con l'uso dell'ordinaria diligenza, essendo allo stesso in tal caso sufficiente fornire la prova (sicuramente acquisita al presente giudizio) che il danno lamentato derivi oggettivamente dalla cosa da altri custodita, dovendosi in proposito escludere che, in materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto integri elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.; sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr. Cass. n. 19653/2004 cit., Id. n. 4070/1998, n.
12500/1995). Per altro verso, sempre con riferimento alla fattispecie riconducibile alla precitata clausola generale (art. 2043 c.c.), risulterebbe comunque sussistente la colpa della stessa Amministrazione, in virtù del disposto di cui all'art. 14 del Codice della Strada, previsione che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, attribuisce
11 specificamente agli Enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
L'omessa ottemperanza a tale obbligo da parte del convenuto CP_1 costituì, invero, causa dell'evento lesivo per cui è giudizio.
Né può trascurarsi di considerare, infatti, i plurimi profili di colpa specifica, per inosservanza di ben precisi obblighi giuridici gravanti sul medesimo
Ente, con particolare riferimento: all'art. 8 del D.P.R. n. 547/1955 (come modificato dall'art. 33 D. Lgs. n. 626/1994), norma in base alla quale “le vie di circolazione (tale, in effetti, è un marciapiede posto sulla pubblica via) devono essere situate … in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione” (comma 1); “le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile” (comma 7); “I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto” (comma
9); all'art. 226 del predetto D. Lgs., in forza del quale “Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito”.
In tale contesto, va tenuto conto delle evidenti condizioni di inadeguata manutenzione in cui si trovava il tratto stradale teatro del sinistro, percorrendo il quale l'attore subì l'infortunio, quali rappresentate dalla documentazione fotografica dimessa in atti.
Né può ritenersi che la (ipotetica) visibilità della buca (dedotta dall'Amministrazione convenuta) valga a dimostrare, di per sé, la disattenzione e, quindi, la colpa dell'attore nel percorrere quel tratto stradale. In proposito, pare opportuno osservare che considerare la visibilità del pericolo per l'utenza della sede stradale come circostanza
12 rivelatrice della colpa dell'utente nell'uso della via pubblica comporta l'irragionevole conseguenza che quanto più si configuri evidente e percepibile il difetto costruttivo o l'inadeguatezza manutentiva che abbia determinato l'evento dannoso - e quindi, quanto più macroscopica ed evidente risulti la violazione dell'obbligo di custodia e di vigilanza in capo all'Ente proprietario della strada - tanto più quest'ultimo dovrebbe andare esente da responsabilità di sorta per i danni subiti dalla medesima utenza nell'uso della stessa;
soluzione ermeneutica che pare evidentemente in contrasto con la funzione protettiva della disposizione ex art. 2051 c.c., posta a tutela di un diritto fondamentale della persona, quale è la salute e l'incolumità fisica (art. 32 Cost.), tutela in funzione della quale il Legislatore ha, per l'appunto, prefigurato l'obbligo di custodia;
con conseguente necessità di interpretare ed applicare la medesima disposizione codicistica in chiave costituzionalmente orientata.
In verità, nella giurisprudenza della Suprema Corte si registrano pronunce
(anche) recenti, con le quali, in tema di danno cagionato da cose in custodia, si è affermato che va “escluso il nesso causale tra la buca e
l'evento dannoso (o comunque il danno) allorché la buca sia ben percepibile come insidia, e quindi non percepita dal danneggiato per comportamento colposo dello stesso” (cfr. Cass. n. 21323/2020, Id. n.
20341/2020).
In base a tali pronunce, quindi, la responsabilità della P.A. dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta l'insidia sia facilmente percepibile da parte del danneggiato, ciò che varrebbe a dimostrare (indirettamente e/o in chiave presuntiva) il comportamento colpevole di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo (cfr. Cass. n. 7097/2019). A ben vedere, una volta ricostruita quella disciplinata dall'art. 2051 c.c. quale ipotesi di responsabilità oggettiva (fondata sul solo nesso causale) e posto che l'unica esimente prevista dalla stessa disposizione in funzione di esonero dalla responsabilità del custode è rappresentata dal caso fortuito – che assume rilievo, come dianzi chiarito, in chiave di fattore causale esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento dannoso – l'indirizzo
13 giurisprudenziale appena indicato, al di là dell'evidenziato contrasto con la funzione protettiva della norma (quale ricostruita alla luce della tradizionale giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, come da arresti dianzi citati), presenta un'innegabile (ed ingiustificata) sovrapposizione tra il piano della causalità ed il profilo della colpevolezza, laddove fa assurgere, per l'appunto, al rango di fattore eziologico esclusivo l'ipotetica condotta colposa del danneggiato;
e ciò, peraltro, in radicale contrapposizione con la teoria condizionalistica che ispira la disciplina del nesso di causalità nel nostro ordinamento (ex art. 40 c.p.), in virtù del quale un determinato fatto va considerato causa dell'evento di danno ove si configuri quale condicio sine qua non del medesimo. In effetti, pare innegabile che, ove il dissesto del manto stradale (ed, in particolare, la buca impattando la quale la ruota della bicicletta subì la brusca deviazione di traiettoria, determinando la perdita di controllo del velocipede da parte del ciclista) non fosse stato presente, il sinistro (così come in concreto avvenuto) non si sarebbe verificato. In altri termini, non pare coerente – sul piano ermeneutico e nel rispetto ai criteri testuale, logico e teleologico della norma – ricostruire la responsabilità ex art. 2051
c.c. in chiave oggettiva (fondata quindi sul solo nesso causale tra l'anomala conformazione strutturale della res, in rapporto alla sua destinazione d'uso, ed il danno dalla stessa prodotto, escludendo il rilievo dell'elemento soggettivo), in conformità a consolidata esegesi giurisprudenziale, per poi attribuire rilievo eziologico esclusivo (in funzione di caso fortuito) ad un comportamento del danneggiato che si connota in chiave di colpevolezza, ponendo così in non cale (tamquam non esset) quello (anch'esso sicuramente colposo) del custode, consistente nell'omessa o inadeguata vigilanza sulla res medesima, pur integrante condicio sine qua non dell'evento lesivo;
ricostruzione che si risolverebbe in una sostanziale interpretatio abrogans dell'art. 2051 c.c..
Del resto, in altri – ben più condivisibili e convincenti – arresti, la stessa
Suprema Corte ha avuto modo di rimarcare che “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che la
14 strada risulti molto sconnessa con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico, in quanto il comportamento disattento ed incauto” (dell'utente) “non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile” (cfr. Cass. n. 456/2021, Id. n. 15761/2016, Id. n.
2481/2018) e, quindi, non vale a configurare caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra l'incuria manutentiva relativa alla strada pubblica e il sinistro (potendo, tutt'al più, soltanto fungere da concausa del medesimo); precisando che, come già dianzi rilevato, “portando alle estreme conseguenze il ragionamento opposto, si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull'utilizzatore della strada le conseguenze della mancanza di manutenzione” (cfr. Cass. n.
17497/2021).
Nella fattispecie in esame, dall'espletata istruttoria non è emersa prova che la condotta del sia stato “abnorme, cioè estranea al novero Parte_1 delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”
(cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), vale a dire che abbia integrato “un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), ovvero non qualificabile come “evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. n.
2480/2018, Id. n. 9315/2019, Id. n. 17873/2020, Id. n. 34886/2021), ciò che rappresenta l'unica condizione ricorrendo la quale può escludersi che l'omessa o inadeguata custodia della res da parte dell'Ente che vi è tenuto costituisca causa del danno. In altri termini, affinché assurga ad impulso causale autonomo rispetto al danno, il comportamento del danneggiato deve configurarsi “idoneo a produrre l'evento escludendo fattori causali concorrenti” (cfr. Cass. n. 15761/2016 cit.), ovvero a prescindere dalla violazione dell'obbligo di custodia gravante sull'Ente proprietario della strada pubblica. In difetto di prova circa il carattere colposo della condotta dell'attore, va quindi escluso che essa sia stata concausa delle lesioni dal medesimo riportate in occasione del sinistro o che il relativo ristoro debba
15 essere ridotto, ai sensi e per gli effetti di cui ex artt. 2056 e 1227 c.c. In definitiva, per l'Ente il rapporto di custodia si configura come “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), “solo
l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito” (cfr.
Cass. n. 15779/2006). Il danneggiato, da parte sua, non è tenuto alla dimostrazione, oltre che dell'evento lesivo e del nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso, “anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo” (cfr. Cass. n.
11802/2016, Id. n. 2652/2012, Id. n. 24881/2008, Id. n. 15383/2006, Id. n.
3651/2006, Id. n. 19653/2004).
A ben vedere, in effetti, l'art. 2051 c.c. non prevede affatto che il pericolo costituito dall'anomalia della res in custodia debba essere necessariamente occulto, ovvero non agevolmente percepibile;
ragion per cui – salva la ricorrenza del caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno, nel senso dianzi precisato – “il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi” (cfr. Cass. n. 15383/2006 cit.); e ciò in quanto la prova liberatoria rispetto all'ipotesi di responsabilità oggettiva in esame (ovvero fondata sul solo nesso causale), attinente al caso fortuito
(inteso quale fattore eziologico in grado da solo di determinare l'evento lesivo), rileva sul piano della causalità, non già su quello della colpevolezza;
tanto che la più avveduta dottrina parla al riguardo di
“rischio da custodia”, più che di “colpa nella custodia”. In altri termini, il caso fortuito - inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo
16 e del fatto dello stesso danneggiato, ed integrante la causa esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 5326/2005, Id. n. 11264/1995, Id. 1947/1994) − esclude il nesso causale, non già la colpa. Ed infatti, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa;
ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile (come avviene per le prove liberatorie previste dagli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno.
Per altro verso, il fatto che il sia residente a breve distanza Parte_1
(circa 1 Km.) dal tratto stradale dissestato lungo in quale si verificò la caduta in bicicletta non vale a dimostrare, di per sé solo, un'ipotetica disattenzione del ciclista nel percorrere la carreggiata, o altra non meglio precisata scorretta o inadeguata condotta del medesimo tale da integrare il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo. In considerazione del già evidenziato carattere oggettivo dell'ipotesi di responsabilità speciale prevista ex art. 2051 c.c., in effetti, il fatto che l'attore fosse residente nelle vicinanze di quel luogo non costituisce, di per sé solo, prova presuntiva di un comportamento colposo dello stesso, non potendosi limitare ad affermare che egli avrebbe potuto evitare il danno non transitando in quel tratto stradale, oppure deducendo una sua (non meglio precisata) condotta di guida colposa facendo leva sulla circostanza che fosse (presuntivamente) a conoscenza di quel tratto stradale. L'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, in particolari condizioni, una caduta – non può spingersi sino al rovesciamento dell'onere probatorio, teorizzando cioè che l'utente della strada transiti “a suo rischio e pericolo” in un luogo dal medesimo (presuntivamente) conosciuto e che dunque debba egli discolparsi dell'esser caduto, fornendo la prova – negativa – di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione del criterio di giudizio varrebbe a vanificare la ratio protettiva dell'art. 2051 c.c. e connotazione oggettiva della relativa responsabilità, che, in quanto tale, viene imputata
17 non a titolo di colpa, neppure presunta, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile per cui il fattore di rischio ricade – e nel caso di specie ricade istituzionalmente – nella sfera di controllo dell'Ente custode.
Che in quel tratto stradale fosse presenti avallamenti e buche in grado di provocare cadute, specie per utenti a bordo di veicoli a due ruote, non implica logicamente che l'evento lesivo, in quanto prevedibile, si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato, per non averlo previsto e non averlo evitato;
implica, invece, la presa d'atto che si è verificato un evento lesivo eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res, le cui condizioni di sicurezza e praticabilità da parte dell'utenza avrebbero dovuto essere garantite dal convenuto, CP_1
istituzionalmente tenuto a curarne la manutenzione e ad evitare che quella situazione di pericolo costituisse causa di danno agli utenti della strada. In ogni caso, l'elemento della vicinanza del tratto stradale dissestato (causa dell'evento lesivo) “ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato” come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, “non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza” di quella condizione di pericolo “e soprattutto della sua ubicazione”, e dunque “a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento”; e ciò in quanto, come in tale contesto eloquentemente rimarcato dal medesimo Supremo Collegio, “un simile indizio” – ovvero il collegamento logico tra la (presunta) conoscenza dello stato dei luoghi pericolosi da parte del danneggiato e la prevedibilità dell'evento lesivo da parte dello stesso – “non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto
(vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare
l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto
18 che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a distanza di breve tempo” (cfr. Cass. n. 14908/2019).
In definitiva, sussistendo la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione del sinistro per cui è controversia, occorre pertanto procedere all'individuazione ed alla liquidazione dei danni risarcibili.
Il C.T.U. dott. , sottoposto a visita il periziato ed Persona_1
esaminata la documentazione sanitaria acquisita al giudizio, ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, non a caso non specificamente contestata dalle parti, che l'attore, in dipendenza del sinistro, ebbe a subire lesioni (già refertate nell'immediatezza del fatto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Massa) consistenti in “Contusioni multiple escoriate. Ferita l.c. del naso e del sopracciglio”, con prognosi di giorni clinici 7; lesioni non incidenti sulla capacità di produrre reddito del danneggiato e ritenute compatibili con la dinamica del fatto illecito emersa dall'istruttoria e che comportano danno biologico permanente (rappresentato da esiti cefalalgici di un trauma contusivo cranio facciale con minimi esiti cicatriziali a livello del sopracciglio sx e dell'apice del naso) valutato dal dott. pari al 3% Per_1 di riduzione dell'integrità psicofisica. Il danno biologico temporaneo è stato dallo stesso stimato in giorni 50 a parziale (I.T.P.), di cui giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e in 20 al 25%.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire, ritiene questo Giudice conforme a giustizia, in applicazione dei principi affermati nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, attraverso un'interpretazione tassonomica e costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile, procedere ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo sia di quello connesso all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e delle implicazioni correlate ai suoi risvolti sia anatomo-funzionali che dinamico-relazionali), sia di quello, derivante dalle medesime lesioni, rilevanti in termini di sofferenza soggettiva, in
19 riferimento alla natura e consistenza delle stesse – segnatamente in considerazione delle menomazioni clinico-funzionali residuate
(“permangono gli “esiti cefalalgici di un trauma contusivo cranio facciale con minimi esiti cicatriziali a livello del sopracciglio sx e dell'apice del naso”) – nonché tenuto conto dell'iter terapeutico e clinico risultante dalla documentazione sanitaria acquisita al giudizio, esaminata e descritta nell'elaborato del C.T.U..
All'uopo, si assumono a parametro le tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, nell'ultima versione disponibile (anno 2024), poiché, da un lato, riconosciute dalla stessa Corte di legittimità conformi alla valutazione equitativa prevista a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., e dall'altro, atte a garantire uniformità di trattamento, in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia nell'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Cass. n.
9556/2016, Id. n 12408/2011).
L'inabilità temporanea viene liquidata, in applicazione di tale sistema tabellare, attribuendo al periodo di inabilità il valore di € 115,00 (valore compreso nella forbice tabellare prevista) per ciascun giorno, avuto riguardo all'età del soggetto leso al momento del fatto (anni 60), alle modalità di verificazione dell'evento lesivo, alla natura e consistenza delle lesioni, all'iter terapeutico e riabilitativo resosi necessario, come ricostruito analiticamente dal C.T.U. in base alla documentazione sanitaria dimessa in atti.
In virtù di tali parametri, il complessivo danno non patrimoniale viene pertanto determinato in base all'età del danneggiato (nato il [...]) al momento del fatto (anni 60), alla percentuale di riduzione permanente dell'integrità psicofisica accertata dal C.T.U. (3%), in € 5.180,00 a titolo di danno biologico permanente, importo comprensivo di maggiorazione del
25% a titolo di personalizzazione del ristoro dovuto (€ 4.144,00 quale valore standard tabellare + 25%), ed in € 2.587,00 a titolo di danno biologico temporaneo (I.T.P. al 75%: gg. 10 x € 115,00 x 75% = € 862,50;
I.T.P. al 50%: gg. 20 x € 115,00 x 50%= € 1.150,00; I.T.P. al 25%: gg. 20 x
€ 115,00 x 25%= € 575,00); per un totale di € 7.767,50 (€ 5.180,00 per
20 danno biologico permanente ed € 2.587,00 per danno biologico temporaneo) quantificato all'attualità (in valuta della data della presente sentenza). Non pare possano applicarsi in via analogica i parametri di liquidazione stabiliti dalla legge ai fini del risarcimento delle lesioni micro permanenti derivanti da sinistri “conseguenti alla circolazione stradale di veicoli a motore e di natanti” (ex art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, già art. 5 della L. n. 251/2005), trattandosi di disciplina dettata esclusivamente in relazione a tale particolare tipologia di microlesioni – evidentemente diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio - per ragioni ispirate ad esigenze antinflazionistiche, per quanto si evince dai lavori preparatori della peculiare normativa appena citata.
Quanto alle voci di pregiudizio patrimoniale risarcibili, non risultano tali le spese di riparazione della bicicletta ed il costo del vestiario usurato in conseguenza del sinistro, non essendo emerso dall'istruttoria espletata alcun riscontro in ordine all'esistenza ed entità di danni specifici alla bicicletta ed al vestiario dell'attore, non essendo sufficienti a tal fine i generici preventivi di riparazione dimessi a corredo della citazione, né potendo supplire a tale lacuna probatoria la valutazione equitativa del
Giudice ex art. 1226 c.c., in difetto di dimostrazione dell'an debeatur.
Vanno invece risarcite le spese mediche sostenute, che il C.T.U. ha valutato congrue e pertinenti alle esigenze del caso (€ 164,00), tali dovendosi considerare, in particolare, anche l'importo del progetto di notula per la redazione della perizia medico legale di parte, dimesso in atti a corredo dell'atto introduttivo, pari ad € 549,00 (cfr. docc. 6 e 8).
Il totale dei danni patrimoniali da ristorare ammonta, pertanto, ad €
713,00, in valuta coeva rispetto alla data del sinistro.
Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n.
15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere
21 anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass.
SS.UU. n. 1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009). Pertanto, vanno riconosciuti gli interessi legali maturati sulla complessiva somma capitale liquidata a titolo risarcitorio;
all'uopo, l'importo complessivo liquidato all'attualità a titolo di danni non patrimoniali (€ 7.767,50) va devalutato dalla data della presente sentenza fino alla data del sinistro (24.06.2019), in tal modo pervenendosi alla cifra di € 6.599,81, che va sommata all'importo da liquidare per i danni patrimoniali, pari ad € 713,00 (in tal misura determinato in valuta della data dell'illecito). Per effetto di tale operazione, si ottiene un totale di € 7.312,81, in valuta della data del sinistro.
Tale somma complessiva, maggiorata di accessori di legge calcolati secondo il criterio dianzi precisato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), corrisponde ad € 9.397,98 (di cui € 7.312,81 per sorte capitale, € 1.294,37 per rivalutazione monetaria ed € 790,80 per interessi legali).
Il , pertanto, va dichiarata tenuto e condannato al Controparte_1
pagamento di tale ultima somma complessiva a titolo risarcitorio in favore dell'attore.
Il regime delle spese di lite viene regolato secondo il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti, come da dispositivo che segue, in rapporto al valore della controversia, determinato in base alla somma attribuita alla
22 parte vincitrice, anziché a quella domandata, secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 10.03.2014 n. 55. In conformità al medesimo principio, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. dott. , Per_1
già provvisoriamente liquidato con decreto del 23.05.2023 agli atti, viene posto definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara il responsabile, ex art. 2051 c.c., dei Controparte_1 danni subiti dall'attore in dipendenza del sinistro Parte_1
oggetto di controversia, condannando il primo al pagamento, in favore di quest'ultimo, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 9.397,98, comprensiva di sorte capitale in valuta della data dell'illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sulla predetta sorte capitale, via via rivalutata, anno per anno, in base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla stessa data del sinistro (24.06.2019) fino alla data della presente sentenza.
- Condanna il convenuto alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.264,00, di
[...] cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni, € 4.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento del CP_1
compenso al C.T.U. provvisoriamente liquidato con decreto del
23.05.2023 agli atti.
Così deciso in Massa, il 26.02.2025.
IL GIUDICE dott. Domenico Provenzano
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