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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1022/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1022/2018
TRA
difeso dall'avv. MATTEI STEFANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, CP_1
RESISTENTI
Nonché
Contr
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tucci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29.5.2018 il sig. proponeva un'azione di Parte_1
accertamento negativo dei propri obblighi iscrittivi e contributivi nei confronti della contestando il provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla previdenza di CP_3
categoria, e chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità dell'opposta cartella di pagamento n. 13920180000821641000 - notificata al ricorrente in data
30.4.2018, con la quale la per il Parte_2
tramite del concessionario di riscossione richiedeva allo stesso il Controparte_4 pagamento della somma complessiva di € 5735,96 con riferimento ad una presunta
1 omissione di pagamento oneri contributivi riferiti all'anno 2015 - perché priva dei presupposti di legge ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto.
2. Si costituiva la eccependo, sostanzialmente, che l'iscrizione volontaria CP_3 all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967 e dell'art. 5 dello
Statuto della – l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria, salvo a non CP_3 certificare, nelle modalità tassativamente previste dall'Ente, l'astensione dall'esercizio in qualunque forma dell'attività professionale, sì da assumere lo status di iscritto al solo albo (i.e., senza alcun onere contributivo)”: Contr
3. Si costituiva altresì' l' , chiedendo il rigetto della domanda attrice.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata l'11.2.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. Sulla decadenza
L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.Lgs. n.
46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal 1/7/99 (data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal
1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n. 388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002
(art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede: “le disposizioni di cui
2 all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto occorre osservare che la cartella impugnata è stata notificata in data
30.4.2018, è stata proposta opposizione in data 29.5.2018 entro i 40 gg. previsti dalla legge
L'assunto relativo alla decadenza dell'azione deve essere rigettato.
6. Con riferimento alle doglianze della parte ricorrente si evidenzia come di seguito
L'obbligo di iscrizione alla Parte_3
è disciplinato principalmente dall'articolo 5 dello Statuto
[...]
della Secondo tale articolo, sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri CP_3 CP_3
e i geometri laureati iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo, salvo prova contraria fornita dall'iscritto secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali la
Corte di Cassazione con sentenza del 21.2 2021, attraverso la sua funzione nomofilattica ha definitivamente chiarito che “i sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio
1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. Successivamente, la Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . CP_3
Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo
3 rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con CP_3
riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante CP_3
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione CP_3
effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativi. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove CP_3
categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla
degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal CP_3
reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. (Civile Sent. Sez. L Num. CP_3
4568 Anno 2021). Successivamente, la sentenza n. 17823 del 21 giugno 2023 ha confermato questo orientamento, ribadendo che l'iscrizione all'Albo professionale comporta l'obbligo di iscrizione alla e il pagamento della contribuzione minima, Pt_3
anche in assenza di attività professionale continuativa o di reddito derivante dalla stessa.
In sintesi, la normativa e la giurisprudenza attuali prevedono che l'iscrizione all'Albo dei Geometri comporta l'obbligo di iscrizione alla , a meno che l'iscritto non Pt_3
fornisca prova contraria secondo le modalità stabilite dalla Questo obbligo CP_3
sussiste anche in presenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, in assenza di partita IVA, o in caso di prestazioni professionali occasionali e marginali.
Invero la questione della necessità di iscrizione alla Parte_3
nonostante la presentazione di documentazione che attesti la non attività professionale,
4 dipende dall'interpretazione delle norme e dalla valutazione della specifica documentazione da parte della o del giudice competente. CP_3
La giurisprudenza, come ribadito nella sentenza della Cassazione n. 4568/2021, chiarisce che l'iscrizione all'Albo crea una presunzione di esercizio della professione, superabile solo con elementi concreti e documentati che dimostrino l'assenza di attività riconducibili alla libera professione.
7. In ordine alla documentazione depositata si osserva:
Risultando il ricorrente amministratore di una società il cui oggetto sociale include la vendita di terreni o immobili comporta specifici obblighi previdenziali. In particolare,
l'iscrizione presso la Gestione Separata dell' . CP_1
8. Alla luce delle argomentazioni fino a qui esposte, la richiesta della parte ricorrente non può essere accolta
9. In considerazione dei contrastanti precedenti giurisprudenziali di merito esistenti all'epoca di presentazione della domanda e delle complesse questioni giuridiche risolte con gli interventi recenti della Suprema Corte, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando
1. Rigetta La domanda
2. Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Lì 13.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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