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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4727 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. COCCHIARO CLAUDIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. MERCONE PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dalla loro unione erano nati tre figli nato il [...]; , nato il [...]; Giovanna, Per_1 Per_2 nata il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, costituitasi in giudizio, deduceva che nel 2004 parte ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale a causa della relazione extraconiugale con la IG.ra
[...]
di nazionalità polacca, persona con la quale conviveva. Concludeva chiedendo di Persona_3 pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
porre a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 300,00; vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 22.12.2020, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 200,00. Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 18/06/2024, la causa era rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. p. c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni). Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati da parte del ricorrente comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio la domanda di addebito spiegata dalla resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Infatti, parte resistente ha dedotto che il IG. nell'anno 2004 intraprese una Pt_1 relazione extraconiugale con la IG.ra e che nello stesso anno Persona_3 arbitrariamente abbandonò la casa coniugale. I testi hanno concordemente confermato tali circostanze, riferendo, altresì, che in quel periodo i coniugi litigavano a causa della relazione intrapresa dal IG. e che egli andò a vivere stabilmente con la suddetta IGnora. Peraltro, Pt_1
l'infedeltà e l'abbandono del tetto coniugale non sono stati contestati dal ricorrente e, pertanto, possono ritenersi provati. Per giurisprudenza consolidata “A fronte dell'adulterio, il richiedente
l'addebito ha assolto all'onere della prova su lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta di conseguenza all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato” . Lo stesso onere grava sul coniuge che ha abbandonato la casa coniugale.
Il resistente non ha provato circostanze che potessero elidere il nesso causale e la separazione non appare imputabile a comportamenti della ricorrente in violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma
2 c.c. con addebito esclusivo al IG. . Parte_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la domanda della resistente di imporre l'obbligo a carico del coniuge di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della stessa.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”.
Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, va ribadito quanto evidenziato con l'ordinanza presidenziale “il ricorrente, sia nel ricorso che nella nota informativa, ha dichiarato di percepire quale unica fonte di reddito una pensione inferiore a € 300,00 mensili omettendo di dichiarare di essere socio, unitamente alla compagna, di una società operante nel campo dell'edilizia, circostanza che è stata ammessa in udienza solo dopo essere stata allegata dalla resistente. Si tratta di un'omissione IGnificativa poiché chiaramente tesa ad occultare la sua reale condizione reddituale e patrimoniale e da tale condotta processuale può desumersi, in via presuntiva,
l'esistenza di un'altra fonte di reddito”. Inoltre, i testi hanno affermato che il resistente loca a nero alcuni immobili percependone le pigioni. Peraltro, il resistente non ha documentato il reddito della compagna, bracciante agricola. La resistente non ha fonti di reddito. In definitiva, va affermato il diritto della IG.ra all'assegno di mantenimento a carico del marito. CP_1
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto delle ragioni della separazione, della durata del matrimonio, della rivalutazione, il Tribunale ritiene congruo fissare in € 250,00 l'assegno mensile a carico del IG. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e Pt_1 rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al IG. ; Parte_1
• pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• condanna il IG. alla refusione in favore della Parte_1 resistente delle spese del procedimento che liquida in € 30,00 per spese e in €
2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to costituito;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO
MAGGIORE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 18/10/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4727 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. COCCHIARO CLAUDIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. MERCONE PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dalla loro unione erano nati tre figli nato il [...]; , nato il [...]; Giovanna, Per_1 Per_2 nata il [...]), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, costituitasi in giudizio, deduceva che nel 2004 parte ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale a causa della relazione extraconiugale con la IG.ra
[...]
di nazionalità polacca, persona con la quale conviveva. Concludeva chiedendo di Persona_3 pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
porre a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 300,00; vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 22.12.2020, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 200,00. Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 18/06/2024, la causa era rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. p. c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni). Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nell'atto introduttivo parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati da parte del ricorrente comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio la domanda di addebito spiegata dalla resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Infatti, parte resistente ha dedotto che il IG. nell'anno 2004 intraprese una Pt_1 relazione extraconiugale con la IG.ra e che nello stesso anno Persona_3 arbitrariamente abbandonò la casa coniugale. I testi hanno concordemente confermato tali circostanze, riferendo, altresì, che in quel periodo i coniugi litigavano a causa della relazione intrapresa dal IG. e che egli andò a vivere stabilmente con la suddetta IGnora. Peraltro, Pt_1
l'infedeltà e l'abbandono del tetto coniugale non sono stati contestati dal ricorrente e, pertanto, possono ritenersi provati. Per giurisprudenza consolidata “A fronte dell'adulterio, il richiedente
l'addebito ha assolto all'onere della prova su lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta di conseguenza all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato” . Lo stesso onere grava sul coniuge che ha abbandonato la casa coniugale.
Il resistente non ha provato circostanze che potessero elidere il nesso causale e la separazione non appare imputabile a comportamenti della ricorrente in violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio.
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma
2 c.c. con addebito esclusivo al IG. . Parte_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la domanda della resistente di imporre l'obbligo a carico del coniuge di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della stessa.
E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”.
Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, va ribadito quanto evidenziato con l'ordinanza presidenziale “il ricorrente, sia nel ricorso che nella nota informativa, ha dichiarato di percepire quale unica fonte di reddito una pensione inferiore a € 300,00 mensili omettendo di dichiarare di essere socio, unitamente alla compagna, di una società operante nel campo dell'edilizia, circostanza che è stata ammessa in udienza solo dopo essere stata allegata dalla resistente. Si tratta di un'omissione IGnificativa poiché chiaramente tesa ad occultare la sua reale condizione reddituale e patrimoniale e da tale condotta processuale può desumersi, in via presuntiva,
l'esistenza di un'altra fonte di reddito”. Inoltre, i testi hanno affermato che il resistente loca a nero alcuni immobili percependone le pigioni. Peraltro, il resistente non ha documentato il reddito della compagna, bracciante agricola. La resistente non ha fonti di reddito. In definitiva, va affermato il diritto della IG.ra all'assegno di mantenimento a carico del marito. CP_1
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto delle ragioni della separazione, della durata del matrimonio, della rivalutazione, il Tribunale ritiene congruo fissare in € 250,00 l'assegno mensile a carico del IG. Detta somma andrà versata entro il cinque di ogni mese e Pt_1 rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al IG. ; Parte_1
• pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• condanna il IG. alla refusione in favore della Parte_1 resistente delle spese del procedimento che liquida in € 30,00 per spese e in €
2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to costituito;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO
MAGGIORE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 18/10/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso