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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Sedriano (MI) (anno 1993 - atto n. 18 - parte II - serie A) Optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione è nato il figlio: Cod. Fisc. , il 09/12/2002 a Magenta Persona_1 C.F._3
(MI). FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale non viene assegnata ad alcuno dei coniugi in quanto gli stessi hanno concordemente deciso di porla in vendita e di suddividere in parti uguali il ricavato.
2) Il Sig. in considerazione che il proprio figlio, ha deciso di andare a Parte_2 Persona_1 vivere con la madre, verserà direttamente a sino a quando lo stesso non si sarà reso Per_1 economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 200,00= mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione ottobre 2026.
3) I genitori terranno ciascuno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio, sino a quando lo stesso non si sarà reso economicamente autosufficiente, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, così come modificate dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Persona_1 contenuti dell'accordo e della maggiore età dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio nel Comune di Sedriano (MI), il 14/09/1993.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 03/12/2025.
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Sedriano (MI) (anno 1993 - atto n. 18 - parte II - serie A) Optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione è nato il figlio: Cod. Fisc. , il 09/12/2002 a Magenta Persona_1 C.F._3
(MI). FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale non viene assegnata ad alcuno dei coniugi in quanto gli stessi hanno concordemente deciso di porla in vendita e di suddividere in parti uguali il ricavato.
2) Il Sig. in considerazione che il proprio figlio, ha deciso di andare a Parte_2 Persona_1 vivere con la madre, verserà direttamente a sino a quando lo stesso non si sarà reso Per_1 economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 200,00= mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione ottobre 2026.
3) I genitori terranno ciascuno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio, sino a quando lo stesso non si sarà reso economicamente autosufficiente, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, così come modificate dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Persona_1 contenuti dell'accordo e della maggiore età dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio nel Comune di Sedriano (MI), il 14/09/1993.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 03/12/2025.
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG