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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5031/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5031/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA
, nato il 19.11.1952 ad Ariano Irpino (AV) (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], c.da Santa Maria a Tuoro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Albanese ( ) e dall'Avv. Marino Ferriero ( ) - C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di mandato allegato in atti;
Attore E
già (c.f. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sede in Atripalda alla via Appia, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmen Taccone (c.f.
) e NC MA GI (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino al Viale Italia n. 40, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa;
- Convenuto E (c.f. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferrara (c.f. ) ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Sant'Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura alle liti in calce alla Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo e spostamento dell'udienza;
-Terzo chiamato E (Codice fiscale e Partita IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, nella qualità di Assicuratore della in forza di polizza n. RCH00020000008, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4, presso lo Studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F. che la rappresenta e C.F._8 difende in forza di procura in atti;
-Terza chiamata E
(già , in persona del Controparte_4 Controparte_5 legale rapp.te p.t. (C.F. ) con sede in Milano alla via Clerici Controparte_6 P.IVA_2 n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile (C.F. ) ed C.F._9 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in atti;
- Terza chiamata
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E
, C.F. Controparte_7 C.F._10
-Terzo chiamato contumace
Conclusioni: per parte attrice “impugna ancora una volta, per quanto di regione, la CTU depositata il 22.11.2023 nonché la Relazione integrativa di CTU depositata dagli Ausiliari l'11.9.2024, si riporta alle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. Oto e conclude come segue: a) in rito, Per_1 rinnovarsi la Consulenza Tecnica per le ragioni esposte dal CTP, dott. come riportate Persona_2 nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.12.2023 in ordine alla corretta qualificazione e alla conseguente quantificazione del danno biologico patrimoniale e non patrimoniale sofferto;
b) all'esito della chiesta rinnovazione istruttoria, dichiarare la responsabilità da ” CP_8 medica della in solido con i sanitari operanti chiamati in causa, per le lesioni Controparte_9 procurate all'attore in occasione ed in conseguenza dell'intervento chirurgico descritto nell'atto introduttivo e condannare gli stessi, e per essi le società di assicurazione chiamate in causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore quantificati in € 426.716,66 per danno biologico, morale e per spese mediche documentate oltre rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia, con riferimento a tutte le voci di danno risarcibili oggetto della domanda quale debiti di valore, sino all'effettiva soluzione;
c) condannare i convenuti e i chiamati in causa al pagamento di spese e competenze (diritti ed onorari) ed accessori di legge (rimborso, CAP ed IVA), da liquidarsi in favore dell'attore”. Per parte convenuta
[...]
“si riporta alle eccezioni, difese e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta. Richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., nonché le eccezioni, argomentazioni e richieste sollevate nei verbali d'udienza e con le note di trattazione scritta, depositate in vista delle udienze svolte con tale modalità. Si riporta, da ultimo, al contenuto delle note di trattazione scritta versate in atti per l'udienza del 14.11.2024, da intendersi per ripetute e trascritte integralmente. Insiste, dunque, perché l'Ill.mo Giudice voglia: - dichiarare la nullità della CTU per le ragioni esposte con i precedenti scritti difensivi;
- disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio. - ammettere la prova testimoniale articolata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.; - in subordine, si associa alla richiesta, formulata dalla compagnia di assicurazione, di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per consentire a questa difesa di depositare la documentazione a confutazione delle censure mosse dai CCTTUU, giammai dall'attore; - in estremo subordine, conclude riportandosi alle richieste e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e chiede introitarsi la causa a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”. Per la parte terza chiamata dott. “Nell'interesse del dott. CP_3
ci si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione chiedendone il pieno CP_3 accoglimento delle conclusioni e per le ragioni di fatto e di diritto ivi argomentate, quindi si insiste per la Nullità dell'atto introduttivo per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc.
- Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda, Nullità della domanda di chiamata in garanzia per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda - contraddittorietà, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la Vigenza della legge Gelli -Bianco, obbligo risarcitorio della struttura sanitaria CP_3 resistente Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante CP_3 la sua completa estraneità ai fatti di causa. Ulteriormente e nel merito, - infondatezza della domanda - esattezza della prestazione sanitaria eseguita dai sanitari - nesso causale inesistente. Infine si rileva erronea qualificazione e quantificazione del danno, che qualora accertato andrebbe graduato secondo quanto esposto. Alla luce della anche dei chiarimenti resi dai CTU alcun comportamento colposo può essere attribuito al dott. . A tal proposito si sottolinea che le controparti hanno abbandonato CP_3 qualsiasi addebito ai danni del chirurgo, il quale essendo stato ingiustamente evocato in giudizio, avendo più volte chiesto di essere estromesso dal processo. Fatta salva la manleva a carico del proprio assicuratore nella denegata ipotesi di condanna. In ogni caso vinte le spese con attribuzione al procuratore anticipatario”. Per la parte terza chiamata (già Controparte_4 [...]
“Alla luce del provvedimento di trattazione telematica scritta emesso dal Controparte_5 Magistrato, l'Avv. Giovanni Barile in qualità di procuratore costituito nell'interesse dell'
[...]
, preliminarmente si riporta alla comparsa di costituzione ed alle memorie istruttorie Controparte_4
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concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, per l'accoglimento delle eccezioni formulate da questa difesa relativamente al rapporto di garanzia. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove in quanto inammissibili poiché tardivamente formulate, chiede quindi assegnarsi il fascicolo in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per la parte terza chiamata , nella qualità di Assicuratore della Controparte_4 Controparte_1
“In premessa, la difesa di ▪ si riporta integralmente alla propria
[...] Controparte_4 Comparsa, ai successivi atti di causa, ai verbali di udienza ed alle note di trattazione scritta;
▪ si riporta alle proprie produzioni documentali versate in atti;
▪ insiste nell'impugnare fermamente ogni avversa difesa, poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
▪ dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove allegazioni, nuove produzioni documentali e/o diverse prospettazioni della domanda che integrino la fattispecie della mutatio libelli;
▪ si riporta, senza recesso alcuno, a tutte le eccezioni sollevate in corso di causa ed alle richieste istruttorie ritualmente formulate, da intendersi in questa sede pienamente confermate e giammai rinunciate;
▪ reitera, in particolare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
▪ confida nell'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni. ****** Preliminarmente ad ogni richiesta, l'Avv. Giordano fa rilevare come in occasione della precedente udienza il Giudice ha deliberatamente ignorato le istanze della scrivente difesa, la quale segnalava come i CCTTU, nell'elaborato integrativo recante i “chiarimenti” richiesti dal Magistrato, contrariamente a quanto prescritto nel mandato loro conferito, gli Ausiliari NON AVESSERO RISPOSTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA SCRIVENTE DIFESA. Infatti, al punto 3 dell'elaborato di chiarimenti, è dato leggersi: 3) Note scritte depositate telematicamente in data 18.12.2023 dalla difesa della terza chiamata l'avv. Giovanni Barile, difensore del dr. Controparte_4 CP_3 sottolinea come nessun comportamento colposo possa essere attribuito al suo assistito. Non solleva osservazioni alla relazione dei CCTTUU. Ciò ad ulteriore conferma della scarsissima considerazione delle finalità di Giustizia connesse al ruolo di CTU mostrata dai dott.ri e , la cui Per_3 Per_4 complessiva condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudicante nel provvedimento del 16.07.2024, integra motivi non gravi, bensì rilevanti ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini Parte_2 della rinnovazione della Consulenza con affidamento ad altro Collegio. Sulla base di quanto precede, l'Avv. Giordano non può che richiamare, parola per parola, tutte le argomentazioni espresse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.12.2023, da intendersi in questa sede integralmente trascritte e ripetute, reiterando l'eccezione di nullità della CTU che resta intatta alla luce dei mancati chiarimenti e che, in ogni caso, non avrebbe potuto in alcun modo essere sanata mediante gli stessi, posto che uno dei profili in cui si articola l'eccezione investe la violazione del principio dispositivo che, come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022, comporta nullità di carattere assoluto della CTU che, in quanto tale, potrà essere eventualmente rilevata nei successivi gradi di giudizio. Per la non creduta ipotesi di mancata rinnovazione della CTU, lo scrivente si riserva ogni ulteriore contestazione di merito agli scritti conclusionali e, con espressa riserva di gravame e di ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti, precisa nuovamente le proprie conclusioni nei termini di cui alla propria Comparsa. ****** In ragione di tutto quanto argomentato, l'Avv. Giordano chiede che all'esito dell'udienza del 21.05.2025, disattesa ogni contraria istanza l'On.le Giudice voglia così provvedere:
1. Previa declaratoria di nullità della CTU, o, in ogni caso, ravvisati i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c., disporre la rinnovazione della Consulenza con affidamento dell'incarico ad un nuovo Collegio.
2. In caso di declaratoria di nullità della CTU, disporre la revoca dei decreti di liquidazione emessi in favore degli Ausiliari e disporre la restituzione degli importi ricevuti.
3. In subordine, rimettere in termini CP_4 e la ai sensi dell'art. 153 comma II c.p.c. al fine di poter utilmente depositare la Controparte_1 prova documentale liberatoria rispetto alle censure estranee alle allegazioni dell'attore e formulate per la prima volta dai nominati CCTTU.
4. In ogni caso, ammettere le istanze istruttorie richieste dalla
[...]
e rigettare quelle avanzate da parte attrice, per tutte le ragioni analiticamente espresse Controparte_1 nella memoria n. 3 ex art. 183/VI c.p.c. di 5. In estremo subordine, riservare la causa in CP_4 decisione.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo, in estrema Controparte_1 sintesi: di avere praticato, dal 2015 e per i successivi quattro anni, la terapia del dolore presso
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l'Ospedale Moscati di Avellino;
che le sedute erano state eseguite, in sala operatoria presso l'Ospedale Moscati, dal primario dott. e da suoi collaboratori, fino al Controparte_7 pensionamento del primario, che, a seguire, lo aveva invitato a continuare la terapia presso cliniche private, laddove lo stesso aveva proseguito l'esercizio della professione;
che, in data 18.02.2019, a causa di una persistente lombosciatalgia provocata dalle due ernie discali lombari, L3/L4 e L4/L5, si ricoverava presso la di Atripalda, ove veniva Controparte_10 ammesso con diagnosi “ernia del disco intervertebrale lombare senza miel.” e in pari data veniva sottoposto ad intervento chirurgico di erniodiscectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi posteriore L3-L4L5; che, in data 21.02.2019, veniva dimesso dalla , con CP_10 diagnosi definitiva di “EDL L3/L4 ed L4/L5 trattate con erniectomia, discectomia, recesso- foraminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio del paziente”; che, decorsi alcuni giorni dalle dimissioni, accusava un dolore in sede di intervento, che nei giorni successivi si acuiva progressivamente e notava la fuoriuscita di liquido ematico dalla ferita chirurgica, oltre ad un notevole aumento della temperatura corporea;
che, in data 05.03.2019, si ricoverava nuovamente presso la con Controparte_9 diagnosi di “complicanza post-operatoria”, per la quale l'11.03.2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “pulizia”; che, in data 25.03.2019, veniva dimesso con diagnosi definitiva di “Fistola liquorale lombare post-chirurgica, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio”; che, nonostante la prescritta terapia antibiotica a domicilio, nelle due settimane successive al secondo intervento chirurgico, manifestava una infezione locale, che, oltre ad acuire la sintomatologia dolorosa, gli causava nuovamente un forte rialzo febbrile;
che, dopo un ricovero presso l'U.O. di spedale di Ariano Irpino e, in data 20.04.2019, il CP_11 trasferimento presso l' dell' di Avellino, in Controparte_12 Controparte_13 data 04.05.2019, si sottoponeva al terzo intervento chirurgico presso l'Ospedale Civile di Teramo di “toilette di ascesso epidurale”; che, in data 05.06.2019, veniva dimesso dall'Ospedale Civile di Teramo con diagnosi definitiva di “Grave spondilodiscite lombare in paz. operato altrove di erniectomia lombare. Trattamento praticato: Toilette ascesso epidurale, prelievo campione”, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare e consiglio di effettuare RMN lombosacrale e successiva valutazione neurochirurgica.”; che, in data 05.06.2019, veniva ricoverato presso il Centro di Riabilitazione Minerva di Ariano Irpino, per praticare idonea terapia riabilitativa, durata sei mesi, dal quale veniva dimesso in data 01.12.2019; che, all'esito di consulenza medica di parte, effettuava l'invito al tentativo obbligatorio di mediazione innanzi all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Avellino, contro la , con esito negativo. Controparte_9 In diritto, l'attore deduceva la sussistenza di responsabilità medica contrattuale, ex art. 1218.c.c., della struttura sanitaria, per evidente “malpratice” medica, che aveva causato un danno, secondo le risultanze e la quantificazione operata dal CTP, la sussistenza del nesso di causalità, richiamando la Consulenza di parte allegata e che il CTP avesse stimato sussistente un periodo di ITT di circa 270 giorni, cui faceva seguito un periodo di ITP di circa 60 giorni con valutazione media del 75%, residuando un danno biologico stabilizzato e quantificabile nel 50% (cinquanta) del totale. La parte attrice concludeva: “Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità da “malpratice” medica della per le Controparte_9 lesioni procurate all'attore in occasione dell'intervento in premessa;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_9 patiti dall'attore quantificati in € 426.716,66 per danno biologico, morale e per spese mediche documentate;
riconoscere spettante la rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento dannoso al soddisfo, con riferimento a tutte le voci di danno risarcibili oggetto della domanda quale debiti di valore, a carico della convenuta società; condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze (diritti ed onorari) ed accessori di legge (rimborso, CAP ed IVA), da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari e non percettori”.
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In data 16.03.2021 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa, la convenuta (già Controparte_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo: preliminarmente la Controparte_2 nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in ragione della sua estrema genericità; nel merito, contestando la domanda formulata dall'attore, poiché sia la narrazione dei fatti, sia l'esame della documentazione prodotta non consentivano di ascrivere in capo a sè nessuna responsabilità per gli eventi narrati, quanto all'intervento chirurgico eseguito il 18.2.2019 eccependo l'infondatezza della domanda per il fatto che la controparte non avesse precisato gli errori che i sanitari avrebbero commesso, né essendo possibile ascrivere a propria responsabilità la deiscenza manifestatasi successivamente, per non aver posto in essere le cautele di sterilizzazione, non essendo la formazione della fistola liquorale ascrivibile a propria responsabilità o del chirurgo, costituendo, invece, una complicanza, peraltro specificatamente indicata nel consenso informato sottoscritto dal paziente ed essendo il rischio che tale complicanza, prevedibile ma non prevenibile né evitabile, potesse manifestarsi notevolmente maggiore per i soggetti diabetici;
contestando la domanda anche in relazione alla insussistenza del nesso di causalità tra la paraparesi lamentata dall'attore e l'infezione del sito chirurgico, contestando l'infondatezza della domanda anche per il nesso causale tra gli eventi narrati ed il presunto danno, contestato anche sotto il profilo quantitativo;
chiedendo, in caso di accertamento di responsabilità, di procedere alla graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla e dai dott.ri Controparte_1 CP_7 e , spiegando domanda, anche eventualmente in via riconvenzionale
[...] CP_3 e/o di regresso e/o di rivalsa, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi esborso connesso all'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda attorea o, comunque, per essere rimborsata delle somme corrisposte all'attore e facendo presente di essere garantita per i danni involontariamente provocati a terzi con la Controparte_14
, nei cui confronti esperiva azione di garanzia.
[...] La parte convenuta concludeva chiedendo: “acché l'Ill.mo Controparte_1 Tribunale di Avellino voglia: 1) preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della
, con sede in Milano alla via Clerici n° 14 (C.F. Controparte_14
), nonché del dott. nato il [...] a [...] ed ivi P.IVA_3 Controparte_7 residente a[...] CP_3 IN CA (TA) l'11.5.1957, residente in [...] (C.F. ), con conseguente differimento della udienza di C.F._6 comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
1) sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni innanzi esposte;
2) nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata per le motivazioni di cui innanzi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire Controparte_14 direttamente il danno o, comunque, a tenere indenne la società esponente da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda attrice;
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, qualora dovesse accertarsi una condotta colposa del personale medico, in accoglimento della domanda di regresso/rivalsa spiegata e previa graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla Controparte_1 e dai dott.ri e , condannare i dott.ri e Controparte_7 CP_3 Controparte_7
, per quanto di loro competenza, a rimborsare alla società esponente tutto CP_3 quanto la stessa dovesse pagare in conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea e, comunque, a manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualsiasi esborso conseguente all'accoglimento della domanda attrice;
Con vittoria di spese e compensi”.
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Il G.I. fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa dei terzi. In data 07/09/2021 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo e spostamento dell'udienza, il terzo chiamato dott. , eccependo: “1) Nullità dell'atto introduttivo per assoluta CP_3 carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda”, per non avere l'attore precisato le ragioni che gli avrebbero arrecato gravi danni e la loro attribuzione al dott. , né prodotto alcuna documentazione CP_3 sanitaria che illustrasse l'etiologia e la fisiopatologia del danno;
“2) Nullità della domanda di chiamata in garanzia per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc.
- Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda – contraddittorietà”, essendo la domanda di chiamata in garanzia carente degli elementi individuativi dell'edictio actionis per i medesimi motivi e non essendo contestata la tipologia di intervento e l'esecuzione dello stesso, assumendo che l'operazione era stata eseguita con la giusta tecnica e che il paziente aveva subito un'infezione nosocomiale, come tale, ricadente nella sfera della responsabilità della struttura e non del chirurgo;
“3) Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la Vigenza della legge Gelli - Bianco, obbligo risarcitorio della CP_3 struttura sanitaria resistente”, poiché la struttura sanitaria era responsabile nei confronti del paziente per responsabilità di natura contrattuale anche per quanto concernente i danni cagionati dai medici, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e richiamando l'art. 7 della legge c.d. Gelli-Bianco; “4) Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la sua completa estraneità ai fatti di CP_3 causa”, evidenziando la propria completa estraneità al giudizio, essendo l'oggetto della causa, oltre una non meglio precisata responsabilità nella realizzazione dell'intervento, i danni cagionati alla attrice da una infezione nosocomiale;
“Nel merito Sull'aspetto medico/scientifico
– infondatezza della domanda – esattezza della prestazione sanitaria eseguita dai sanitari – nesso causale inesistente” eccependo che dalla documentazione clinica, dalla obiettività clinica in corso di perizia, nonché dall'esame della letteratura scientifica pertinente, si potesse affermare che il paziente avesse subito un intervento chirurgico in cui non emergeva responsabilità professionale per imprudenza e negligenza, che, nonostante l'instaurarsi di una fistola durale, trattata chirurgicamente in tempi congrui e la rimozione del distanziatore interspinoso, questo non aveva modificato sostanzialmente la sintomatologia preesistente e negli anni successivi non aveva comportato danni obiettivabili responsabili della sintomatologia soggettiva e obiettiva del P., che l'attuale stato di invalidità del P., non era in rapporto causale con la condotta né connesso dall'attività chirurgica, ma sicuramente da ricercare nella gestione della struttura sanitaria per quanto concernente le infezioni nosocomiali, dovute all'utilizzo di biomateriale nell'ambiente clinico;
“Della erronea qualificazione e quantificazione del danno”, contestando l'insussistenza delle tipologie di ristoro richieste, nonché la sproporzione delle stesse richieste del tutto destituite da qualsiasi criterio tabellare;
“Sulla Graduazione Delle Colpe” chiedendo, in ipotesi di accertata responsabilità, di procedere all'accertamento delle responsabilità ascrivibili a ciascun resistente ed alla graduazione delle colpe dei medesimi;
“Chiamata in Garanzia” chiedendo di essere garantiti e manlevati dalla Compagnia Assicurativa CP_4 Il terzo chiamato dott. concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_3 contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione dell'attore nonché dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti del dott. da Parte della per CP_3 Controparte_1 assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - per Indeterminatezza della domanda;
- accertare e dichiarare e l'assoluta carenza degli elementi costitutivi la domanda attorea e del chiamante in causa nei confronti del dott. e per gli effetti CP_3 dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e d estrometterlo dal procedimento;
-
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accertare l'assoluta carenza di legittimazione passiva del dott e la sua estraneità ai fatti CP_3 di causa e per gli effetti estrometterlo dal giudizio e tanto anche ai sensi e agli effetti della vigenza della cd. Legge Gelli - Bianco;
Nel Merito:- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto e diritto e per gli effetti rigettare la domanda altresì accertando la mancanza di qualsiasi addebito di responsabilità in capo al dott, ; - nella denegata ipotesi CP_3 di condanna accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
, ritenendo infondata qualsiasi ipotesi di manleva del chirurgo e di azione di rivalsa nei
[...] confronti dello stesso, con obbligo della stessa di pagamento delle spese legali diritti onorari iva cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
- in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di condanna accertare e dichiarare le percentuali di responsabilità rispettivamente a carico dei convenuti;
- in ogni caso - condannare attore e chiamante in causa al pagamento delle spese legali diritti onorari iva cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
- in caso di denegata condanna del comparente si chiede che lo stesso sia Manlevato dalla propria Compagnia Assicuratrice
in Controparte_15 plrpt -Via Clerici 14, 20121 Milano CF e pertanto al tal fine: Si chiede essere P.IVA_3 autorizzati alla chiamata in garanzia con richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cpc ai fini di consentire la chiamata del terzo in garanzia e manleva, della compagnia assicurativa Controparte_16
in plrpt - Via Clerici 14, 20121 Milano CF , essendo il dott.
[...] P.IVA_3 CP_3 assistito da polizza professionale n.
[...] Controparte_14 IITDMM16A0876120617.N. polizza AMTrust international Underwriters n. IITDMM18B01761202044”. Il G.I. fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire al terzo di chiamare in causa il proprio istituto assicurativo. In data 21/01/2022 si costituiva in giudizio (già Controparte_4 [...]
, preliminarmente precisando che e Controparte_5 Controparte_17
, a decorrere dal 31.7.2020, avevano trasferito il loro Controparte_14 portafoglio assicurativo alla Società di diritto italiano facente Controparte_4 parte del Gruppo Assicurativo di conseguenza, tutti i rapporti giuridici, economici e CP_4 contrattuali, attivi e passivi, già facenti capo ad e a Controparte_17 [...]
erano stati ceduti ad soggetto Controparte_14 Controparte_4 effettivamente legittimato a stare nel presente giudizio, giusto atto di trasferimento tra le parti e sottesi provvedimenti autorizzativi delle Autorità competenti. Ciò posto, essa
[...] contestava in toto gli assunti e le richieste dei ricorrenti, nonché, per quanto di CP_4 ragione, quelle del resistente dott. . La parte chiamata eccepiva “1.- NULLITÀ CP_3 DELL'ATTO INTRODUTTIVO”, per la mancanza degli elementi essenziali quali petitum e causa petendi;
“2. -IMPROCEDIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA.” nessuna domanda di mediazione essendo stata proposta nei propri confronti;
“3.- SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL DOTT. RAGUSO DA PARTE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA”, eccependo la irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa notificata nei confronti del dott. da parte della resistente CP_3 [...]
, rilevando che, pur alla luce della recente L. 24/2017, in caso di richiesta di risarcimento CP_1 danni da malpratica medica, non sussistesse alcun litisconsorzio necessario tra la struttura ospedaliera e l'esercente la professione sanitaria ed eccependo che, in caso di riconoscimento di responsabilità, l'art. 7 della Legge - prevedesse una bipartizione, differenziando Pt_3 CP_18 la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria;
“4.- SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RIVALSA FORMULATA DALLA
”, eccependo l'inammissibilità della domanda di rivalsa formulata dalla CP_1 [...] nei confronti dell'assicurato dott. , non sussistendo, nel caso di specie, i CP_1 CP_3
7 R.G. n. 5031/2020
presupposti di cui all'art. 9 L. 24/2017; “5.- SULL'ONERE DELLA PROVA”, dovendosi tener conto, nella valutazione dell'operato professionale del dott. , della natura della CP_3 prestazione offerta dal professionista, considerando la diligenza dovuta e rapportandola alla condotta effettivamente tenuta e alla natura e specie dell'incarico professionale e che, in tema di responsabilità civile, l'art. 7 della L. 24/2017 avesse introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente;
“6.- IN DIRITTO” facendo rilevare che la domanda di accertamento fosse rivolta tanto nei confronti della struttura ospedaliera e rilevando che la stessa, costituitasi in giudizio, avesse evocato ulteriori professionisti medici, sottolineando che la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondesse, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c. delle loro condotte dolose o colpose;
“7.- DEL RAPPORTO ASSICURATIVO ESISTENTE CON IL DOTT. ”, con riguardo alla domanda di manleva spiegata dal resistente CP_3 dott. , effettuava precisazioni riguardo il rapporto assicurativo intercorrente alla luce del CP_3 contratto di polizza n. ITDMM16A000876120000, sottolineando che la polizza sottoscritta dal dott. attenesse ad una copertura del rischio derivante da responsabilità civile CP_3 professionale e quindi, vertendosi in tema di contatto tra paziente e professionista sanitario, esclusivamente per le eventuali richieste di risarcimento da responsabilità di natura extracontrattuale ex art 2043 c.c., mentre ogni altro onere derivato dall'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c., non fosse a carico dell' rilevando che Controparte_4 l'Art.
2. delle Cga prevedesse responsabilità limitata alla esclusiva colpa grave con integrazione di colpa lieve nei casi precisati ex art. 2, sottolineando che le pattuizioni di polizza prevedessero alcune specifiche ipotesi di inoperatività della garanzia, riportate all'art. 4 delle C.G.A. e ulteriori precisazioni in ordine alle disposizioni di cui all'art. 7 recante “Gestione delle vertenze e spese legali, richiamando altresì gli artt. 8 e 11 Cga;
“8.- NEL MERITO” contestando la sussistenza di profili di responsabilità professionale. La parte chiamata concludeva “1) In via preliminare, accogliere le eccezioni preliminari di rito e dichiarare la nullità, e comunque l'inammissibilità e improcedibilità dell'avversa pretesa per le ragioni esposte in comparsa;
2) Nel merito, rigettare la domanda spiegata dal e per essa la domanda della poiché inammissibile oltre che infondata in Pt_1 CP_1 fatto ed in diritto per tutte le ragioni argomentate;
3) In ogni caso, tenere conto dei limiti del rapporto di garanzia così come esposti in comparsa e contenere entro gli stessi, in sede di merito, ogni ed eventuale onere a carico della quale Compagnia assicurativa Controparte_4 del dott. ; IN SUBORDINE : 4) Accertare e dichiarare la casa di Cura tenuta a manlevare CP_3 il dr. per ogni eventuale onere derivante dal presente procedimento per le ragioni CP_3 espresse in comparsa;
5) Accertare il grado di colpa attribuito ai singoli sanitari nonché alla struttura percentualizzando le quote di responsabilità imputabili alla detta struttura.”. All'esito della prima udienza veniva dal G.I. dichiarata la contumacia del terzo chiamato dott. e veniva poi disposta la rinnovazione da parte della Casa di cura Controparte_7 dell'atto di chiamata in causa alla essendosi rilevato che la Controparte_19 [...]
, chiamata dalla casa di cura, non si fosse costituita, ma che, Controparte_14 all'epoca della chiamata, tutti i rapporti fossero stati già ceduti (dal 31.7.2020) alla
[...] (v. Verbale di udienza del 10/02/2022). CP_19 In data 31/08/2022 si costituiva in giudizio la parte terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Controparte_4 Assicuratore della la quale, effettuata premessa in fatto della Controparte_2 vicenda, impugnato tutto quanto versato in atti ed effettuata la ricostruzione della vicenda clinica dell'attore, eccepiva “1. NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE” per difetto di allegazione, “1.1. Difetto di allegazione dell'inadempimento qualificato.”, 1.2. Invocata
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declaratoria di nullità dell'atto di citazione.”, lamentando che l'assoluta carente allegazione si riflettesse inevitabilmente sulla prova del nesso di causalità, posta, del pari, a carico dell'attore; nel merito “1. SULL'INFONDATEZZA DEGLI ADDEBITI DI RESPONSABILITÀ RIVOLTI NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA SANTA RITA E DEI SANITARI IN ESSA OPERANTI.”, essendo l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento ricavabile in via immediata dalla lettura del registro operatorio, non essendo la formazione della fistola liquorale riconducibile alla condotta chirurgica, ma rappresentando una complicanza, ossia un evento avverso che, sebbene prevedibile, non era in alcun modo prevenibile, facendo rilevare che nell'ottica della prevenzione delle ISC, i sanitari avessero prescritto terapia antibiotica sin dal pre-ricovero ed attuato tutte le misure esigibili al fine di prevenire eventi infettivi in danno del paziente;
in diritto altresì eccependo “1. SUL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE EX ART. 1227 C.C.”, poiché la decisione del di rimuovere i punti di Pt_1 sutura in altra struttura sanitaria estranea alla appariva l'unico Controparte_1 antecedente causale dell'evento infettivo che aveva dato luogo alla fistola liquorale da cui discendevano i postumi lamentati, in ragione di tanto ed in considerazione della radicale assenza di condotte colpose ascrivibili alla struttura organizzativa dell' e/o ai sanitari ivi Parte_4 operanti, la responsabilità dell'evento di danno andava attribuita in via esclusiva allo stesso attore, evidenziando che ad un'attenta analisi della produzione risultavano documentate una serie di prescrizioni impartite al al momento delle dimissioni dai due ricoveri effettuati Pt_1 dall'odierno attore presso la , pertanto, l'eventuale risarcimento andava Controparte_1 ridotto proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c., rilevando la condotta del Pt_1 altresì ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c.; “2. SUL RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ TRA LA STRUTTURA SANITARIA E I MEDICI.”, eccependo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal dott. e dal proprio assicuratore, nelle CP_3 rispettive comparse di costituzione, di inammissibilità della chiamata in causa formulata dalla nei confronti dei medici, sostenendo inoltre la responsabilità esclusiva della CP_1 struttura sanitaria alla luce dell'art. 7 della Legge Gelli-Bianco; “1. SULLE SINGOLE POSTE RISARCITORIE INVOCATE DA PARTE ATTRICE.”, contestando ed impugnando ogni singola posta risarcitoria richiesta, del tutto spropositata e sfornita dei suoi elementi costitutivi. Quanto alla copertura assicurativa, offerti chiarimenti sul trasferimento del portafoglio assicurativo ad , la parte precisava che la polizza applicabile al caso Controparte_4 fosse stata stipulata direttamente da che rappresentava l'unico Controparte_4 soggetto verso cui la poteva rivolgere la propria domanda di garanzia, chiarendo CP_1 che tra essa e la fosse in essere la polizza Controparte_4 Controparte_1 n. RCH00020000008 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT), valevole Co dal 31.10.2019 al 31.12.2022, stipulata da e la holding Controparte_4
[...] e che includeva nel novero dei soggetti Assicurati la Controparte_21 Controparte_2
precisando che non vi fosse dubbio che il caso sotteso al giudizio risultasse coperto dalla
[...] summenzionata polizza, sebbene con le limitazioni indicate ovvero “1.3. Limitazioni risarcitorie: la SIR (Self Insured Retention) non assistita.” e “1.4. Limiti e sottolimiti di esposizione: i massimali.”, “1.5. Limiti eventuali: la cd. massima esposizione.”, “1.6. Il patto di gestione della lite.” ; quanto al governo delle spese di lite, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento delle spese, in subordine la compensazione per soccombenza reciproca. La parte chiamata concludeva “Piaccia all'On.le Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così statuire:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed incertezza dell'editio actionis, con fissazione di un termine perentorio, ai sensi dell'art. 164, V comma, c.p.c., finalizzato all'integrazione dello stesso, assegnando altresì un termine ai convenuti e terzi chiamati per il deposito di una comparsa di risposta integrativa ai sensi dell'art. 164, VI comma, c.p.c.
2. In via principale, nel merito, rigettare la domanda spiegata da parte attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto.
3. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate
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dall'attore, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte attrice, tenuto conto della condotta colposa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio Parte_1 di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.
4. Per l'effetto di quanto richiesto al punto 3, porre ad esclusivo carico della Controparte_2 Pa l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) della stabilita dalla polizza
[...] n. RCH00020000008 e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di
ai soli importi eccedenti la predetta somma ed in ogni caso entro il Controparte_4 massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato annuale previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.
5. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di Controparte_2
, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_4 Controparte_4 ripetere in via di regresso dall'Assicurata le somme pagate in Controparte_2 favore dell'attore e rientranti, anche parzialmente, nella SIR prevista in polizza ovvero eccedenti il massimale.
6. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti Controparte_2 di , accertare e dichiarare il diritto di Controparte_4 Controparte_4 di ripetere in via di regresso, anche a titolo di surroga nei diritti della Controparte_2
dai coobbligati l'importo eventualmente pagato da in favore
[...] Controparte_4 dell'attore e corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile ai predetti corresponsabili, anche a titolo di rivalutazione ed interessi, in ragione delle accertate responsabilità.
7. In ogni caso, condannare parte attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”. La causa veniva istruita a mezzo di espletamento di C.t.u. Successivamente, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che richiedeva chiarimenti ai nominati Ausiliari tecnici d'ufficio. In seguito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto di citazione, consentendo esso di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e contenendo, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere esclusa, dal momento che l'attore ha indicato i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità della parte convenuta (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01) “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
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l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”). Si rileva poi, anzitutto, che, essendo i fatti per cui è causa avvenuti successivamente al 1° aprile 2017, debbano trovare applicazione al caso di specie le disposizioni della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). In rito occorre, quindi, conseguentemente, rilevare che la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24/2017 e succ. modifiche, essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo (v. doc. 29 e 32 prod. parte attrice). In punto di diritto, va, ancora, rammentato che la legge del 17 marzo 2017 n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - entrata in vigore il 1° aprile 2017, a breve distanza dalla cd. legge UZ (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha disciplinato il regime della responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria. Con riguardo all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, è ben noto che il relativo regime, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, conseguente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. anche Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285). Tale regime non era stato sostanzialmente modificato dalla legge 189/2012 (c.d. legge UZ art. 3) ed è stato ribadito dalla legge c.d. n. 24/17 art. 7, che prevede, al primo comma, che «la struttura Parte_6 sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Dalla breve ricostruzione come sopra operata, deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria ed altresì che va confermata l'impostazione contrattualistica relativamente alla responsabilità della struttura sanitaria, unica parte convenuta in giudizio dall'attore. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende, altresì, l'applicazione dei più generali principi giurisprudenziali, secondo cui il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Si tratta di principi replicabili anche nella disciplina della responsabilità medica, ancora in forza della autorevole giurisprudenza per cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o
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il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (v. Cass. civile sez. un., 11/01/2008, n.577). Tale indirizzo è stato successivamente specificato nel senso che “Qualora sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 21/06/2018, n.16336). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018). Quanto ancora al nesso di causalità, occorre pure rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, sottolineandosi come “l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella
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che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Specificamente per ciò che attiene all'oggetto del presente giudizio, deve poi rammentarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia chiaramente illustrato che “in tema di infezioni nosocomiali, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. sez. III, 23/02/2021, n. 4864) che, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n. 11599), mentre, ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico
- volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare.” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/03/2023, (ud. 25/11/2022, dep. 03/03/2023), n.6386). Così delineate le linee guida del ragionamento da compiersi, può ora passarsi alla disamina della fattispecie concreta. Come sopra esposto, la parte attrice ha contestato due profili di responsabilità Pt_1 professionale nell'operato dei sanitari che lo ebbero in cura presso la CP_1 CP_2 di Atripalda, ovvero la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito presso la
[...]
in data 18/2/2019, che aveva determinato la formazione di una fistola liquorale nel sito CP_1 chirurgico e per non aver messo in atto tutte le necessarie procedure, standardizzate da Linee Guida internazionali, per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, ovvero da parte della struttura sanitaria non aver garantito la sterilità degli ambienti e della strumentazione, oltre a non aver approntato un adeguato protocollo per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, lamentando ed evidenziando, quindi, la condotta imperita e negligente dei sanitari della
[...]
, ovvero la inadeguata sterilizzazione degli ambienti e della strumentazione, che avevano CP_1 determinato il progressivo instaurarsi di una sepsi locale, con interessamento epidurale a livello lombare, che gli causava una condizione di paraparesi (v. pag. 6 e ss. Citazione e Consulenza di parte allegata prod. attore). Ciò posto, costituiscono dati documentali e comunque non contestati, quelli: del ricovero dell'attore , presso la di Atripalda, in data 18.02.2019, Parte_1 Controparte_10
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con diagnosi “ernia del disco intervertebrale lombare senza miel.” e la sottoposizione dello stesso, in pari data, ad intervento chirurgico di erniodiscectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi posteriore L3-L4-L5; del successivo ricovero, in data 5.03.2019, nuovamente presso la , con diagnosi di “complicanza post-operatoria” e la sottoposizione, in Controparte_9 data 11.03.2019, al secondo intervento chirurgico di cd. “pulizia”; della dimissione, in data 25.03.2019, con diagnosi di “Fistola liquorale lombare post-chirurgica, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio”; del successivo ricovero, in data 15.04.2019, presso l'U.O. di Medicina dell'Ospedale di Ariano Irpino e in data 20.04.2019 presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale “S. G. Moscati” di Avellino;
della sottoposizione, in data 4.05.2019, presso l'Ospedale Civile di Teramo, ad intervento chirurgico “toilette di ascesso epidurale” e della dimissione, in data 5.06.2019, con diagnosi definitiva di “Grave spondilodiscite lombare in paz. Operato altrove di erniectomia lombare. Trattamento praticato: Toilette ascesso epidurale, prelievo campione” (v. prod. parte attrice). Ora le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate, da un punto di vista tecnico, a mezzo del richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio. Del resto, non può sottacersi come l'espletamento di C.t.u. fosse imprescindibile, in ragione della particolare specificità e tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il Collegio peritale, incaricato dal Tribunale e chiamato a valutare il fatto di causa, esaminata la documentazione medica in atti e valutato il periziando, illustrava, anzitutto, quanto alla descrizione del caso clinico, che “Il paziente, all'epoca del fatto sessantasettenne in discrete condizioni di salute, si sottoponeva, nel febbraio 2019, ad intervento di chirurgia vertebrale lombare presso la casa di cura “ ” di Atripalda, a causa di dolore cronico CP_2 da ernie lombari. La chirurgia fu complicata dalla comparsa di secrezione della ferita, che fu interpetrata dai sanitari della casa di cura come possibile liquorrea da fistola, per cui veniva sottoposto a secondo intervento di revisione della ferita chirurgica;
in sede di revisione non si evidenziava una chiara “fuga” di liquor, per cui si procedeva a chiusura, previa apposizione di emostatici e sigillanti chirurgici. Nei giorni successivi le condizioni miglioravano, con defervescenza, condizione soddisfacente della ferita e diminuzione degli indici flogistici, per cui il paziente veniva dimesso con il consiglio di continuare la terapia antibiotica al domicilio (ciprofloxacina) per cinque giorni, tornare a controllo clinico dopo 30 giorni e, in caso di necessità, contattare il chirurgo operatore. Dagli atti non risultano ulteriori contatti con la clinica;
il paziente, infatti, persistendo lombalgia e febbre, si ricoverava presso l'ospedale di Ariano Irpino, ove fu posta, sulla scorta dell'imaging, diagnosi di spondilodiscite L3-L5 con ascessualizzazione paravertebrale e sottocutanea;
veniva quindi trasferito in ambiente infettivologico ( A.O. “Moscati” di Avellino), da cui poi dimesso, su sua richiesta, e ricoverato presso la U.O. di Neurochirurgia di Teramo, ove veniva sottoposto ad intervento di drenaggio di ascesso epidurale.”. Premessi, quindi, utili cenni circa le infezioni spinali, i CC.TT.UU. esponevano chiaramente che “Recentemente la Corte di Cassazione (6386.2023-III sezione civile-Presidente dr. ) ha dettato quali sono gli oneri probatori gravanti Persona_5 sulla struttura sanitaria, che riportiamo: a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità̀ di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità̀ dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) la attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) la indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e dele malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di
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monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività̀ di prevenzione del rischio. Aggiunge la Corte : “ spetterà alla struttura provare :1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire la insorgenza di patologie infettive: 2) di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”. Abbiamo pertanto analizzato attentamente i protocolli e le certificazioni allegate dalla clinica e siamo in grado di rispondere ai quesiti: a) non sono allegati protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali né indicatori di risultato. Sono allegate Check List dei controlli da effettuare prima della attività in sala operatoria, rispettivamente del 18.02.19, dell'11.03.19. E' allegato un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: , Rif. ISO9001: Parte_7 2008,7,2,rev. 0 del 27.02.2012 b) viene allegato un contratto per il lavaggio della biancheria con la società SSI, datato 16.01.2019. Non sono allegati indicatori di processo né di risultato. c) viene allegato un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: GESTIONE RIFIUTI SPECIALI”, Rif. ISO9001:2008, 8.2.3, rev.0 del 27.02.2012. Non sono allegati indicatori di processo né di risultato;
d) nessun protocollo in merito;
e) viene allegato un documento:
“ISTRUZIONE DI LAVORO: LAVORARE IN ASEPSI”, Rif. ISO9001:2008,7.5, rev.0 del 27.02.2012. Il documento elenca le norme da seguire, da parte del personale per garantire la asepsi dei luoghi di lavoro. Non sono riportate le modalità̀ di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti. E' allegato, altresì, un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: RIDUZIONE RISCHIO INFETTIVO”, Rif. ISO90001:2008,8.2.3, rev. del 27.02.2012. Non sono allegati indicatori di processo e di risultato. f) è allegato un documento che certifica la effettuazione di manutenzione del sistema di climatizzazione delle sale operatorie. g) nessun documento in merito;
h) nessun documento in merito;
i) nessun documento in merito j) nessun documento in merito;
k) non viene allegato un sistema di sorveglianza basato sui dati microbiologici di laboratorio. Non esiste un archivio dei microbi, né un sistema di “alert” rapido, che segnali ai reparti ed alla direzione sanitaria l'isolamento di germi MDR
“sentinella”; l) non vengono allegati report alla direzione sanitaria da parte dei reparti, in cui vengano monitorati eventuali germi “sentinella”; m) nessun documento in merito. In definitiva, la clinica allega una serie di protocolli in tema di sanificazione ambientale, gestione della lavanderia, norme di asepsi prescritte al personale, check list delle sale operatorie, ma non dà prova di “avere applicato nel concreto i protocolli di prevenzione delle infezioni”. Non vengono infatti verificati adeguati indicatori di processo e di risultato, che diano informazioni sulla corretta attuazione di quanto previsto.1 In particolare va segnalato che la clinica non allega attivazione di un CIO (comitato per le infezioni ospedaliere), come prescritto dalle circolari del Ministero della Salute2 e della Regione Campania3. Certamente l'assenza di un organismo dedicato al tema delle ICA comporta un approccio sostanzialmente disordinato ed incompleto al problema;
la clinica, in effetti, non conosce ad oggi quale sia la circolazione microbica nell'ambiente e la percentuale di ceppi MDR [resistenti agli antibiotici] né quale sia l'incidenza annuale delle ICA nella struttura e l'evoluzione nel tempo [non vengono effettuati periodici studi di incidenza e /o di prevalenza]; manca infine un piano di aggiornamento periodico del personale sulla gestione pratica dei protocolli deliberati. Orbene, sulla base di quanto argomentato finora, considerando la tempistica d'insorgenza dell'infezione del sito chirurgico, con le sequele poi derivate, si può avanzare la seguente censura alla struttura sanitaria: <<non è dimostrato che siano stati posti in essere tutti quegli obbligati accorgimenti (mancato rispetto di normative vigenti), volti all'abbattimento significativo della carica microbica>> La dimostrazione di aver aderito a tutti i protocolli, così come sopra descritto, è fondamentale in quanto l'infezione si può essere concretizzata in una o più di tali circostanze: a. Aumento considerevole della carica batterica nell'ambiente di sala operatoria. b. Contaminazione intraoperatoria, con la normale flora batterica del paziente non adeguatamente trattato nel periodo pre-operatorio. c. Contaminazione da microrganismi della cute dell'equipe operatoria per il mancato utilizzo di presidi fisici e/o scarsa osservanza
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di fondamentali regole di asepsi nella preparazione del campo operatorio e del sito chirurgico. d. Contaminazione dello strumentario chirurgico. L'omissione di anche un solo protocollo può aver configurato una delle circostanze sopradescritte portando alla genesi del processo infettivo e delle sequele riportate dal . Per completezza argomentativa si rappresenta, Pt_1 inoltre, che nel caso di specie risulta rispettata inoltre anche la classica criteriologia medico- legale che ci permette di stabilire un nesso di causalità materiale tra le omissioni della struttura sanitaria (non è stato dimostrato di aver messo in atto tutti i dovuti protocolli) e le lesioni riportate dal ricorrente. 1) Il criterio cronologico è rispettato in quanto l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva (inoculo massivo di microrganismi, non adeguatamente abbattuti mediante rispetto delle norme preventive) e la comparsa delle prime manifestazioni cliniche (iniziale organizzazione del processo infettivo) è compatibile con l'esistenza di una relazione causale. 2) Il criterio topografico è rispettato in quanto vi è corrispondenza tra la regione anatomica interessata dalla procedura chirurgica e la sede d'insorgenza del focolaio infettivo. 3) Il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa è rispettato in quanto il non evitato insulto infettivo rappresenta un'azione lesiva idonea a produrre le lesioni riportate. Occorre ribadire, per rispettare il concetto di proporzionalità fra causa ed effetto, che solo una carica batterica di rilevante entità, in assenza di fattori predisponenti, può aver determinato il quadro clinico- evolutivo rilevato. 4) Il criterio della continuità fenomenica è rispettato in quanto è ininterrotta la catena fenomenologica tra insulto infettivo (la cui prevenzione non è dimostrato sia stata attuata pienamente secondo normative vigenti), lesioni e menomazioni. In particolare la catena causale è la seguente: inadeguato rispetto di norme preventive – inoculo microbico – infezione del sito chirurgico – organizzazione del processo infettivo – gestione chirurgica e medica della complicanza con residuo deterioramento dello stato anteriore 5) Il criterio di esclusione è soddisfatto in quanto si può escludere ogni altro momento eziologico. Occorre ribadire che l'infezione ha avuto origine esogena;
si esclude ogni causa endogena per l'assenza di alcun focolaio settico preesistente, come dimostrato dalle indagini pre-operatorie. Occorre considerare, inoltre, che la complicanza infettiva era da considerarsi prevedibile (la mancanza dell'applicazione delle norme preventive aumenta la percentuale di infezioni nosocomiali), e prevenibile (mediante il rispetto di tali norme). Pertanto, con il conforto degli accertamenti medico-legali effettuati, si afferma la responsabilità professionale di tipo assistenziale della struttura ( ) che ebbe in cura il sig. nel febbraio 2019, il CP_1 Controparte_2 Parte_1 quale in seguito all'intervento di erniectomia contrasse un'ICA. La condotta dei sanitari La infezione correlata alle pratiche assistenziali può essere conseguenza di errori, per lo più omissivi, nella condotta dei sanitari ma, più spesso, di carenze organizzative della struttura nel campo della “infecion control”. Abbiamo in precedenza evidenziato come la clinica non abbia dato “la prova liberatoria” di avere adeguatamente operato nel campo della prevenzione. Analizziamo adesso la condotta dei sanitari, onde verificare eventuali profili di responsabilità
“medica”. I cardini di una buona pratica nel campo consistono essenzialmente in una attenta valutazione della condizione preoperatoria del paziente onde individuare fattori individuali eventualmente modificabili (equilibrio glicemico ed idroelettrolitico, malnutrizione, obesità, concomitanti foci infettivi in altre sede); occorre poi limitare al minimo la durata della degenza nel preoperatorio e, per quanto possibile, in terapia intensiva;
evitare, se possibile drenaggi e ridurne comunque la durata;
la durata dell'intervento e l'eventuale sanguinamento intraoperatorio influiscono sull'esito. L'esame documentale del caso evidenzia un approccio certamente prudente e competente dei chirurghi, i quali hanno eseguito gli accertamenti preoperatori in regime di preospedalizzazione, hanno operato il paziente dopo poche ore dal ricovero, hanno portato a termine l'intervento in un tempo breve in assenza di complicanze legate alla tecnica operatoria. I chirurghi, infatti, hanno sollecitamente provveduto a revisionare la ferita, nel dubbio che si potesse essere prodotta una fistola liquorale;
non è stata riscontrata “fuga” di liquor, tuttavia il “debridement” si è rivelato utile, come la rimozione del mezzo di sintesi, in quanto nel post-operatorio è regredita la febbre e si sono normalizzati
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gli indici flogistici. Purtroppo successivamente la sintomatologia è ripresa, verosimilmente per la progressione della infezione ai piani profondi;
ma il paziente non si è più rivolto ai medici della struttura, ricoverandosi in altro ambiente ospedaliero. In definitiva, si ritiene che la condotta dei chirurghi sia stata corretta e scevra da errori, per cui la responsabilità della infezione e dei relativi postumi vada attribuita alla casa di cura “ ”, per carenza CP_2 organizzativa nella profilassi delle infezioni ospedaliere.” (v. Relazione di CTU depositata nel fascicolo telematico in data 22/11/2023). Così riportate sinteticamente le risultanze della Ctu e rimandando, in ogni caso, all'elaborato nella sua interezza, stima il Tribunale che la completezza, la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, nonché da precisi e pertinenti richiami giurisprudenziali, ne impongano la piena condivisione, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche delle parti, nell'espletamento del contraddittorio tecnico di cui all'articolo 195 c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dalle difese (v. pag. 21 e ss. Relazione cit.). Di particolare rilievo si appalesa il passaggio in cui il Collegio, rispondendo alle osservazioni critiche dei Consulenti di parte convenuta, relativamente al fatto che la clinica avesse dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di organizzare un efficiente sistema di sorveglianza e di controllo delle ICA per essere state poste in essere misure di precauzione tali da limitare il rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali, esponevano e replicavano “A sostegno della loro tesi, essi specificano che nel verbale del chirurgo operatore viene esplicitamente riportato “asepsi della cute e campo sterile”, la check list di sicurezza in sala operatoria reca OK alle voci “verificata sterilità” e “profilassi antibiotica”, “verifica pacchi sterili contenenti lo strumentario da utilizzare”, verifica “correttezza processo di sterilizzazione dei pacchi”, “sanificazione sala confermata”. I CCTTPP ritengono che la allegazione di una nota in cartella che riporta
“asepsi della cute e campo sterile”, nonchè una check list operatoria che riporti “ verifica pacchi sterili contenenti lo strumentario da utilizzare”, “verifica correttezza processo di sterilizzazione dei pacchi” e “ sanificazione sala confermate”, sia sufficiente a dare la prova di avere efficacemente ottemperato alle norma di asepsi e di profilassi. Il dr. ritiene Per_6 che la clinica avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare la avvenuta sterilizzazione dei ferri chirurgici e la asepsi del campo operatorio, trattandosi di infezione del sito chirurgico. Il Giudice, però, allorchè ci ha conferito l'incarico, non ha posto dei limiti alla nostra indagine (ci ha chiesto di “accertare se e dove sia insorta l'infezione e la natura nosocomiale della stessa”). Ovviamente nel caso delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali non è quasi mai possibile individuare il momento preciso in cui si sia verificata la contaminazione (durante l'intervento? successivamente ad esso a causa delle medicazioni/procedure post-operatorie?), per cui è necessario verificare se la struttura abbia assicurato la salubrità delle degenze e delle sale operatorie e se abbia non solo implementato protocolli atti a limitare il rischio infettivo ma poi li abbia concretamente diffusi tra il personale, tramite audit, riunioni, congressi e quant'altro. L'organizzazione di un sistema di “infection control” efficace costituisce una vera scienza, che prevede, da parte di personale dedicato, nell'ambito della gestione del rischio clinico, la sorveglianza del fenomeno ICA e l'implementazione di misure atte a limitarlo. La giurisprudenza si è ripetutamente posta il problema di quale sia il livello minimo di organizzazione, concretamente realizzabile, che si debba chiedere alla struttura affinché essa possa andare esente da responsabilità organizzativa. Da questa necessità è nato il “decalogo” che recentemente la Corte di Cassazione (6386.2023-III sezione civile-Presidente dr.
[...]
) ha dettato circa gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria. Tale elenco Per_5 può apparire “astratto” e “rigido”, purtuttavia esso costituisce il faro che deve illuminare le nostre valutazioni. Nella nostra bozza abbiamo ampiamente discusso su quanto richiesto dalla Co
, riteniamo comunque di riepilogare sinteticamente quanto affermato, alla luce anche delle osservazioni dei CCTTPP. In sintesi l'attuale normativa prevede che le strutture sanitarie si
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dotino di un “Comitato per le infezioni ospedaliere”(C.I.O.), costituto da diverse figure professionali, che deve riunirsi periodicamente, attivare procedure di sorveglianza della circolazione microbica e delle relative antibiotico-resistenze nella struttura, implementare rilevazioni epidemiologiche sulla prevalenza/incidenza di ICA ed il loro andamento nel tempo, predisporre protocolli per la disinfezione/sanificazione degli ambienti di degenza e delle sale operatorie con relativi indicatori di processo e di risultato, organizzare audit periodici con il personale per diffondere le “buone pratiche” nel lavaggio delle mani, la corretta disinfezione del campo operatorio, la corretta gestione dei device, quali CVP, CVC, cateteri vescicali, il controllo del consumo degli antibiotici in clinica. Tali procedure non devono essere considerate delle “astratte” e “rigide” norme burocratiche, bensì̀ concrete misure, la cui utilità nel ridurre il fenomeno delle infezioni ospedaliere è oramai documentato da studi clinici autorevoli, da noi riportati in bozza. Orbene, la clinica non dimostra di avere organizzato un sia pur minimo sistema di “infection control”; non è stato istituito il C.I.O., non risulta effettuato alcun controllo né sulla circolazione microbica né sulla incidenza/prevalenza delle ICA, talchè ad oggi la struttura non dispone alcun dato né sui microbi circolanti né sulla consistenza del fenomeno infezioni ospedaliere. Ritenere sufficiente una check-list che riporti
“sanificazione sala confermata” in assenza di una periodica e valida verifica microbiologica, significa purtroppo non avere neppure affrontato il problema della prevenzione delle ICA nella struttura, infatti, la prova che tali misure preventive siano state effettuate risiede nella presenza di certificazioni dell'avvenuta misurazione della concentrazione di eventuali patogeni presenti prima e dopo un trattamento di sterilizzazione degli ambienti. In conclusione, non possiamo che concludere riaffermando che la clinica non abbia dato la prova di disporre di un sistema adeguato di infection control, capace di limitare la diffusione delle infezioni ospedaliere né di avere implementato concretamente un sistema di controlli ambientali atti a verificare la avvenuta disinfezione/sanificazione della sala operatoria.”. Ancora, con riguardo ai rilievi della difesa attrice, anche nella successiva Relazione di chiarimenti (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 11/09/2024) i CC.TT.UU. ancora deducevano che “In particolare l'avv. Albanese al punto a) ritiene erronea la nostra affermazione che “i punti di sutura venivano rimossi in ambiente non precisato (non è agli atti comunque certificazione su dove e da chi siano stati rimossi e soprattutto sulla condizione della ferita) sebbene il certificato di rimozione punti del 01.03.2019 risulti allegato quale doc n°34 alla 2^memoria istruttoria attorea ed in esso risulti indicato dove siano stati rimossi i punti, chi li ha rimossi e le condizioni della ferita”. Abbiamo pertanto verificato la certificazione in atti e riscontrato il documento in oggetto. Si tratta di un certificato rilasciato, in data 01.03.2019, dai sanitari della UOC di Chirurgia dell'Ospedale di Ariano Irpino, in cui si descrive la presenza di infiammazione della ferita chirurgica con formazione ascessuale nel tratto inferiore, si rimuovono i punti di sutura, si medica e si consiglia consulenza neurochirurgica. Il certificato evidenzia, dunque, come lo stato infettivo fosse antecedente alla rimozione dei punti e quindi non addebitabile ai chirurghi di Ariano. Tale osservazione concorda con le conclusioni, che individuano la contrazione della infezione durante la permanenza nella casa di cura , in occasione dell'intervento o in CP_9 epoca immediatamente perioperatoria. Come a dire, le condizioni della ferita alla rimozione dei punti suffragano l'ipotesi che vi fosse già un'infezione del sito chirurgico in epoca antecedente all'accesso presso la struttura di Ariano Irpino.”. Ancora, circa l'aspetto relativo alla dimostrazione da parte della di avere approntato le necessarie misure di CP_1 prevenzione, i CC.TT.UU. ulteriormente ribadivano che “La casa di cura, come già da noi affermato, non dimostra di avere organizzato un sistema di controllo del rischio infettivo, sia pur minimo, limitandosi alla certificazione della avvenuta sterilizzazione dei materiali e della sanificazione degli ambienti, certamente non sufficienti a dare la “prova” di avere rispettato le norme prescritte. Riteniamo dunque di confermare quanto già affermato in sede di ATP e di contraddittorio con i CCTTPP.” (v. pag. 4 e 5, Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 11/09/2024).
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Contrariamente rispetto a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta e CP_1 della Compagnia Am Trust Ass.ni, non sussiste il vizio di nullità assoluta, per essere la Consulenza meramente esplorativa e per avere i CTU valicato quanto allegato nell'atto introduttivo dall'attore in ordine all'inadempimento qualificato. Difatti, la necessità, affermata dalla giurisprudenza, dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore, che agisca in ambito di responsabilità sanitaria, della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato. Tanto è certamente avvenuto nel caso di specie, come evincibile con chiarezza dalla lettura dell'atto di citazione (v. pag. 4, 5, 6 e 7 Atto di citazione e relazione Ctp allegata), all'esito della quale non può evidentemente sostenersi con validità che le contestazioni attoree attenessero alla sola area chirurgica, sicché i CTU hanno, senza dubbio, svolto un approfondimento tecnico su aspetti già ritualmente introdotti in giudizio dalla parte attrice (v. in tema ancora Cass. civile sez. III, 03/03/2023, (ud. 25/11/2022, dep. 03/03/2023), n.6386 “6.
3. Quanto ai compiti del medico legale, questi indagherà sulla causalità tanto generale quanto specifica, da un lato escludendo, se del caso, la sufficienza delle indicazioni di carattere generale in ordine alla prevenzione del rischio clinico, dall'altro evitando di applicare meccanicamente il criterio del post hoc - propter hoc, esaminando la storia clinica del paziente, la natura e la qualità dei protocolli, le caratteristiche del micro organismo e la mappatura della flora microbica presente all'interno dei singoli reparti: al CTU andrebbe, pertanto, rivolto un quesito composito, specificamente indirizzato all'accertamento della relazione eziologica tra l'infezione e la degenza ospedaliera in relazione a situazioni:a) Di mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione (responsabilità dei due direttori apicali e del CIO); b) Di mancato rispetto di direttive adeguate e adeguatamente diffuse (responsabilità del primario e dei sanitari di reparto), di omessa informazione della possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali (Cass. 6138/2000; Cass. 14638/2004), e di ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato (C. app. Milano 369/2006);”). Inoltre, le valutazioni operate dai Consulenti dell'Ufficio sono inconfutabilmente chiare, suffragate da accertamenti specifici e da un'ampia ed esaustiva valutazione della documentazione prodotta e del caso specifico e non inficiate da convincenti critiche di parte, superate con congrue e motivate risposte, in specie circa l'accertamento del nesso di causalità e delle carenze organizzative della struttura medica convenuta (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente."). Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile
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2007, n. 8355; v. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 17/04/2004, n. 7341). “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”). Devono, dunque, trarsi dalla espletata istruttoria le seguenti conclusioni. Dall'istruttoria di natura tecnica non sono emersi elementi per riconoscere una qualche forma di responsabilità in capo ai singoli sanitari, terzi chiamati nel presente giudizio. Difatti, vi è da rilevare che non siano ravvisabili congrui presupposti per attribuire specificamente all'uno o all'altro condotte, in tutto o in parte, non conformi all'arte medica o erronee o produttive di danno, come rappresentato dai Consulenti tecnici d'ufficio. La doglianza attorea concernente gli errati trattamenti chirurgici è risultata infondata, non essendovi condotte dei sanitari inadempienti e non essendo le lesioni riportate eziologicamente ricollegabili ad errori in fase chirurgica. Nemmeno è possibile risalire ad eventuali deficit delle misure volte alla sterilità degli strumenti chirurgici imputabili direttamente e specificamente ai sanitari chiamati in causa o al mancato rispetto da parte degli stessi delle misure di sicurezza prescritte, che possano avere determinato i lamentati danni. Le domande proposte nei confronti dei dott.ri e Controparte_7 CP_3 vanno, dunque, rigettate. Il rigetto delle istanze svolte nei confronti del Dott. esonera, quindi, CP_3 questo Tribunale dall'esame della domanda riconvenzionale e di garanzia dallo stesso avanzata nei confronti della propria Compagnia assicurativa, restando le Controparte_4 relative questioni assorbite. Va affermata, invece, la ricorrenza della responsabilità della convenuta struttura con riguardo al più complesso aspetto relativo all'infezione contratta dal e qualificata come Pt_1
“spondilodiscite”, occorrendo ribadire che, a fronte della prova presuntiva offerta dal paziente della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura non abbia fornito la “prova liberatoria” di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero, né l'imprevedibile e inevitabile impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa “non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass., sez. III, n. 5490 del 22/02/2023), sicché la stessa deve rispondere dell'evento lesivo, secondo il criterio causale del “più probabile che non”. Non va, per di più, sottaciuto come, contrariamente agli assunti difensivi, gli Ausiliari tecnici d'ufficio abbiano espressamente qualificato la complicanza infettiva come “prevedibile” e “prevenibile”, mediante il rispetto delle norme in materia ed abbiano, altresì, escluso valide ipotesi causali alternative. Sotto tale ultimo aspetto, va, anzitutto, chiarito che, in linea generale, una volta accertato il nesso causale, anche a mezzo dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, diventi irrilevante, ai fini del giudizio, verificare l'esistenza di ulteriori condotte, imputabili ad altri, che abbiano eventualmente concorso a determinare l'evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidata nel ritenere che “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla
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base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie relativa a danno alla salute subito da una paziente per trattamenti medici inidonei, ascrivibili in parte alla casa di cura presso cui era stata ricoverata e in parte al medico curante dopo la dimissione)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006). Peraltro ed in ogni caso, a definitiva confutazione di ogni rilievo sul punto, vale osservare come sia desumibile chiaramente dalla allegata documentazione medica, nonché dagli accertamenti dei CTU, che, nel caso di specie, già al momento della rimozione dei punti da parte dei sanitari della UOC di Chirurgia dell'Ospedale di Ariano Irpino, fosse presente una infiammazione della ferita chirurgica, con formazione ascessuale, il che consente, pertanto, senza dubbio, di collocare la contrazione della infezione durante il periodo di permanenza del paziente presso la Pt_1 [...]
, nonché di escludere un concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. Controparte_9 La domanda attorea va, dunque, accolta, per quanto di ragione, nei confronti della parte convenuta (già . Controparte_1 Controparte_2 Deve, di seguito, passarsi alla individuazione e quantificazione dei danni. L'attore ha richiesto il riconoscimento del danno biologico, del danno morale e per spese mediche documentate. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”). A tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste
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conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. di recente Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887). Nella fattispecie in esame gli Ausiliari d'Ufficio accertavano e rilevavano che “Per quanto attiene al danno permanente, allo stato, residuano gli esiti anatomo-funzionali in precedenza rilevati all'esame obiettivo: Esiti algo-disfunzionali di spondilodiscite L3-L5 da pregresso intervento di erniectomia, discectomia L3-L4 e L4-L5, associata a laminectomia L4- L5 ed L5-S1, recessoforaminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore. Detti postumi, tenuto conto del tempo trascorso tra l'intervento e la nostra visita, sono da ritenersi stabilizzati. Gli stessi incidono sulle normali attività quotidiane dinamico-relazionali e lavorative ed integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità̀ psico-fisica”. Onde ridurre al minimo il soggettivismo valutativo, si è fatto riferimento alle più note e sperimentate proposte tabellari italiane. Per quanto argomentato finora, si verrebbe a configurare, nella specie, un danno biologico permanente risarcibile quantificabile nella misura del dieci (10) per cento, inquadrabile ai fini della liquidazione del danno nel range 15-25%, avuto riguardo delle seguenti considerazioni:
1. Preliminarmente bisogna considerare lo stato clinico anteriore del sig. , affetto da ernia discale lombare L3-L4 ed L4-L5, trattate con Parte_1 erniectomia, discectomia, recessoforaminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore. Se il risultato di tale procedura chirurgica fosse stato ottimale si sarebbe determinata un'invalidità̀ del quindici (15) per cento. Tale stima si può ricavare dalle indicazioni dei principali Barème utilizzati nella prassi medico-legale (cfr. “Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico”, SIMLA, , Milano, 2016, pag. 338), dove per CP_23 l'artrodesi di 2-4 corpi lombari è proposta una valutazione oscillante tra il 12-20%. Si precisa, inoltre, che le stesse Linee Guida propongono per la patologia discale in Classe III (esiti di erniectomia a uno o più livelli, con grave quadro clinico disfunzionale, mielopatia sfumata o radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante) una valutazione oscillante tra il 12-20%. Pertanto, tenuto conto dell'interessamento dell'artrodesi di 3 corpi vertebrali, nonché della pregressa patologia discale, appare opportuno attribuire a tale quadro una valutazione del 15%. Tale entità menomativa, non ascrivibile alla responsabilità di terzi, non può essere suscettibile di risarcimento.
2. Globalmente la riduzione dell'integrità̀ psicofisica attuale del è valutabile nella misura del venticinque (25) per cento. Si giunge Pt_1 a tale valutazione, considerando che gli esiti di multipli interventi di revisione, necessari al trattamento della complicanza infettiva verificatasi, hanno avuto una resa subottimale, certamente inferiore a quanto attendibile nel caso il fosse stato sottoposto ad un unico Pt_1 ed adeguato intervento. Si precisa, a tal uopo, che dall'esame clinico sono emersi i segni di una moderata disfunzionalità del distretto esaminato in uno ad un quadro algodistrofico ancora presente, condizioni riconducibili all'esito di spondilodiscite verificatasi. Pertanto, procedendo con criterio analogico-proporzionale dalla voce “Artrodesi della colonna lombare in toto (Cfr. Linee Guida SIMLA, pag. 338)”, tenuto conto della sintomatologia algodistrofica rilevata all'esame obiettivo, si ritiene che, nella specie, si sia configurato un danno biologico che globalmente può essere valutato in misura non inferiore al 25%.
3. Per quanto attiene il lamentato danno psichico è necessario effettuare alcune precisazioni. Dalla documentazione sanitaria presente in atti è presente un'unica certificazione del UOSM di Ariano Irpino dell' , rilasciata in data 26/11/2019, che attesta: “Sindrome depressiva reattiva a Parte_8 patologia somatica con amnesia anterograda…Sp Brintellix…Cerebrain…”. Non risulta, dallo studio degli atti, ulteriore documentazione probante la prosecuzione di un percorso di cure psichiatriche caratterizzato da eventuale psicoterapia o da calibrazione della terapia farmacologica né tantomeno è presente certificazione antecedente che dimostri l'innestarsi di una patologia psichica, seguita nel tempo con controlli clinici seriati, fino ad una diagnosi clinica. Nella specie, infatti, si rileva l'assenza totale di un percorso psico-diagnostico iniziale,
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che abbia poi portato alla diagnosi finale di sindrome depressiva reattiva, nonché dei successivi controlli clinici volti a calibrare la terapia ed all'accertamento di eventuali miglioramenti/peggioramenti della sintomatologia. Tale circostanza, in uno alle risultanze dell'esame clinico condotto durante le operazioni tecniche (che ha evidenziato un atteggiamento sostanzialmente normoforico, senza evidenti alterazioni del tono dell'umore), consente di affermare che non vi è, allo stato, una condizione patologica a carico della sfera psichica del che possa essere condiderata come menomazione configurante una Pt_1 riduzione dell'integrità̀ psicofisica del ricorrente. Come a dire, non vi è un quadro psicopatologico, allo stato, meritevole di valutazione in termini di danno biologico.
4. Ordunque, essendo il quadro menomativo attuale caratterizzato anche dalla preesistenza sopradescritta, bisogna procedere nel modo seguente: Per convenzione si assegna un valore massimo di “100” alla persona, la quale nel corso della vita può essere colpita da una serie di patologie o traumi che comportano una riduzione di tale valore. In una tale situazione il caso va risolto sottraendo alla misura percentuale del danno biologico complessivo il valore della preesistenza ed ammettendo a risarcimento l'incremento di danno (fino al valore complessivo) in rapporto causale con il fatto di cui trattasi. “In altre parole, potrebbe essere liquidato il danno differenziale (delta) secondo la formula (già a suo tempo proposta dal : Delta CP_24
= (D.B.1 + D.B.2) – D.B.
1. Dove D.B.1 + D.B.2 indica la diminuzione di validità psico-fisica della persona derivante da entrambe le menomazioni che, tuttavia, non va calcolata per somma aritmetica ma con una valutazione complessiva che esprima le condizioni della persona per come appare al momento dell'apprezzamento medico-legale de quo;
e dove D.B.1 indica il valore di danno biologico della menomazione preesistente, concorrente, ovviamente D.B.2 è la 'seconda' invalidità̀”. Pertanto sviluppando detta formula si ottiene un danno biologico risarcibile del 10%, inteso come effettivo peggioramento della condizione psico-fisica. Tale tasso differenziale, ai fini della sua liquidazione non andrà considerato nel range 0-10%, bensì̀ nell'intervallo 15-25%. Si deve, inoltre, riconoscere un “danno biologico temporaneo” inquadrabile in: • 74 (settantaquattro) giorni d'invalidità temporanea totale, relativi alla summa dei periodi di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali il quadro algo-disfunzionale deve essere stato maggiore;
• 50 (cinquanta) giorni d'invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, attribuiti quale sintesi dei periodi di convalescenza post-ricovero, nei quali rispettò riposo, si sottopose sottoporre a continui controlli specialistici, laboratoristici e strumentali;
50 (cinquanta) giorni d'invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25%, attribuiti quale sintesi dell'ulteriore periodo necessario per la stabilizzazione dei postumi.”. Le conclusioni degli Ausiliari d'ufficio sono state, dunque, le seguenti “Si distingue il danno in: Danno biologico temporaneo valutabile in: - 74 giorni di ITT;
- 50 giorni di ITP al 50%; - 50 giorni di ITP al 25%. • Danno biologico permanente: 10% nell'intervallo 15-25%. • Danno emergente: 513,66€ per spese mediche sostenute. • Grado di sofferenza patìto: moderato.” (v. pag. 25 della Relazione depositata in data 22/11/2023). Il Tribunale ritiene di dover aderire alle esposte conclusioni, in quanto congruamente motivate e fondate su diretto esame del paziente e dei fatti di causa e non inficiate dai rilievi critici della difesa attrice, ai quali gli Ausiliari d'ufficio hanno replicato ampiamente e congruamente (v. pag. 22 e 23 della Relazione depositata in data 22/11/2023 e pag. 3 e 4 della Relazione di chiarimenti depositata in data 11/09/2024). In particolare, sussistendo un concorso tra una menomazione non imputabile a errore della struttura sanitaria e un'altra che lo è, il danno può essere risarcito secondo i criteri del cosiddetto “danno differenziale”, come del resto ritenuto anche dagli Ausiliari tecnici d'ufficio. A tale espresso riguardo, deve richiamarsi il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità secondo cui “1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il 50%), interamente ascritta all'agente
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sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una liquidazione "per sottrazione", tra il primo e il secondo valore numerico (50%-30%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20; 2) tuttavia, in caso di coesistenza - come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'infarto, e quella provocata dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'ischemia cerebrale), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.” (cfr. Cass. civile sez. III, 30/07/2024, (ud. 20/05/2024, dep. 30/07/2024), n.21261) e deve ritenersi che, nel caso di specie, la concorrenza dei postumi sia ben evidenziata nel passaggio tecnico con il quale i CC.TT.UU. hanno esplicitato che “la riduzione dell'integrità̀ psicofisica attuale del è valutabile nella misura del venticinque (25) per cento. Si giunge Pt_1 a tale valutazione, considerando che gli esiti di multipli interventi di revisione, necessari al trattamento della complicanza infettiva verificatasi, hanno avuto una resa subottimale, certamente inferiore a quanto attendibile nel caso il fosse stato sottoposto ad un unico Pt_1 ed adeguato intervento.”. Passando alla quantificazione di tale danno biologico, preme precisare che non possa applicarsi il D.P.R. 12/2025, recante il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”, pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2025, poiché l'articolo 5 dello stesso decreto, rubricato “Disposizioni transitorie”, dispone “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, fissata per il 5/3/2025. Ai fini della quantificazione del risarcimento, quindi, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (v. Cass., sez. III, n. 12408 del 7.6.2011; Cass. civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292). Può, quindi, essere riconosciuto all'attore , che al momento del fatto aveva Parte_1 67 anni, l'importo di €61.845,00 (ovvero il 10% nell'intervallo 15-25%) per danno biologico, già comprensivi dell'incremento per sofferenza soggettiva. Vanno poi riconosciuti, quanto all'invalidità temporanea totale, €8.510,00; quanto all'invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.875,00; quanto all'invalidità temporanea parziale al 25%, €1.437,50. Si ottiene, pertanto, un totale pari a €74.667,50 per danno non patrimoniale. In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca della domanda, trattandosi di responsabilità contrattuale, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 18 dicembre, secondo la
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variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'Istat, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha rilevato che "In atti le fatture delle spese sanitarie sostenute dal , a seguito della complicanza infettiva realizzatasi, ammontano Pt_1 ad un totale di €513.66, per visite specialistiche, esami strumentali effettuati e per la richiesta delle cartelle cliniche. Tali spese risultano diretta conseguenza dell'evento infettivo e, pertanto, si ritiene siano risarcibili. Non è possibile, tuttavia, esprimere parere di congruità circa le spese di trasporto mediante servizio di ambulanza privata che ammontano ad €760.00; non si ritiene che vi fosse, infatti, una reale necessità di trasferimento del paziente né di utilizzo un trasporto privato per motivi strettamente sanitari. Pertanto, circa la congruità di tali spese si esprimerà con maggiore competenza il Giudice adito. Per quanto attiene l'impatto delle menomazioni oggi rilevate sulla capacità lavorativa specifica si precisa che, il già Pt_1 all'epoca dei fatti per cui è causa era in età pensionabile (67enne), per cui, si può affermare che i postumi esitati dall'infezione spinale non abbiano alcuna ripercussione su tale aspetto. Per attiene, invece, all'ordinario svolgimento delle attività di vita, vi è stato certamente una compromissione parziale delle proprie capacità, tuttavia, occorre considerare che anche se non si fosse verificata la complicanza infettiva, molte (ma non tutte) delle limitazioni che oggi sono presenti si sarebbero comunque verificate.”. Essendo anche sotto tale profilo condivisibili le conclusioni degli Ausiliari d'ufficio e dovendosi rammentare, in punto di diritto, che il danno patrimoniale attiene, ex art. 1223 c.c., alla perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, spetta, quindi, all'attore l'ulteriore importo di €513,66 oltre interessi legali e rivalutazione, sulla base degli indici lstat dalla domanda all'effettivo soddisfo.
- Domanda di garanzia. La convenuta ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento, Controparte_1 anche parziale, della domanda attorea, condannare la Controparte_14
in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire direttamente il danno o, comunque, a tenerla
[...] indenne da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda attrice. Come riconosciuto dalla stessa difesa della terza chiamata e come documentalmente dimostrato, tra e la era in essere la Polizza Controparte_4 Controparte_1 n. RCH00020000008, per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, valevole dal 31.10.2019 al 31.12.2022, stipulata da e la holding Controparte_4 [...]
che ricomprendeva, nel novero dei soggetti assicurati, la Controparte_25 Controparte_2 Ai sensi dell'art. 1.1., tale polizza esplicava la propria efficacia tenendo l'assicurato
[...] indenne di quanto tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile dei danni causati a terzi e al personale dipendente, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali così come dichiarato in fase preassuntiva, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, le eventuali spese legali per la resistenza alle richieste di risarcimento, con le estensioni e precisazioni di cui all'art.
2.3 e salvo le espresse esclusioni contemplate nell'art.
3. Nel dettaglio, rileva poi constatare come sia stato dedotto dalla terza chiamata, senza che sul punto sia intervenuta contestazione della difesa convenuta e sia comunque documentalmente dimostrato, che nella Polizza fosse convenuta l'applicazione di una “SIR” (Self Insured Retention) non assistita, intesa come porzione del rischio che resta a carico dell'assicurata. Ai sensi di quanto stabilito nell'art.
4.3 del contratto, la garanzia prevista dalla polizza operava,
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dunque, solo per i sinistri il cui risarcimento superasse l'importo della Controparte_26
ossia un importo che viene in ogni caso tenuto a carico dell'assicurata anche in termini
[...] di gestione, quale Self Insured Retention, pari a: €1.000.000,00 per sinistri conseguenti a parto,
€500.000,00 per sinistri conseguenti a decesso;
€150.000,00 per tutti gli altri sinistri. Nel caso di specie, poiché il danno liquidato all'attore è inferiore alla franchigia assicurativa di €150.000,00, la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della propria Compagnia assicurativa non può che essere respinta.
- Spese di lite. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto: dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea nei rapporti con la parte convenuta ed in misura nettamente inferiore all'importo originariamente richiesto (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.”); nonché ed anche quanto ai rapporti tra le altre parti, della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77). Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con Decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni, a carico di parte attrice e parte convenuta nella Controparte_1 misura della metà ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore , Parte_1 condanna la parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...] dell'attore, dei seguenti importi: €74.667,50 a titolo di complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
€513,66, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come indicati in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
3. Rigetta le domande avanzate da (già Controparte_1 [...]
nei confronti dei Dott.ri e , con Controparte_2 Controparte_7 CP_3 conseguente assorbimento della domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata nei confronti di (già Controparte_4 Controparte_5 4. Rigetta la domanda di garanzia avanzata da (già Controparte_1 CP_1
nei confronti della terza chiamata Controparte_2 [...]
Controparte_4 5. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
26 R.G. n. 5031/2020
6. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico di parte attrice e Parte_1 parte convenuta nella misura della metà ciascuna, le Controparte_1 spese della Consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, già depositato telematicamente.
7. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 5 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5031/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA
, nato il 19.11.1952 ad Ariano Irpino (AV) (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], c.da Santa Maria a Tuoro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Albanese ( ) e dall'Avv. Marino Ferriero ( ) - C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di mandato allegato in atti;
Attore E
già (c.f. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sede in Atripalda alla via Appia, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmen Taccone (c.f.
) e NC MA GI (c.f. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino al Viale Italia n. 40, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa;
- Convenuto E (c.f. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferrara (c.f. ) ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Sant'Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura alle liti in calce alla Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo e spostamento dell'udienza;
-Terzo chiamato E (Codice fiscale e Partita IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, nella qualità di Assicuratore della in forza di polizza n. RCH00020000008, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4, presso lo Studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F. che la rappresenta e C.F._8 difende in forza di procura in atti;
-Terza chiamata E
(già , in persona del Controparte_4 Controparte_5 legale rapp.te p.t. (C.F. ) con sede in Milano alla via Clerici Controparte_6 P.IVA_2 n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile (C.F. ) ed C.F._9 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in atti;
- Terza chiamata
1 R.G. n. 5031/2020
E
, C.F. Controparte_7 C.F._10
-Terzo chiamato contumace
Conclusioni: per parte attrice “impugna ancora una volta, per quanto di regione, la CTU depositata il 22.11.2023 nonché la Relazione integrativa di CTU depositata dagli Ausiliari l'11.9.2024, si riporta alle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. Oto e conclude come segue: a) in rito, Per_1 rinnovarsi la Consulenza Tecnica per le ragioni esposte dal CTP, dott. come riportate Persona_2 nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.12.2023 in ordine alla corretta qualificazione e alla conseguente quantificazione del danno biologico patrimoniale e non patrimoniale sofferto;
b) all'esito della chiesta rinnovazione istruttoria, dichiarare la responsabilità da ” CP_8 medica della in solido con i sanitari operanti chiamati in causa, per le lesioni Controparte_9 procurate all'attore in occasione ed in conseguenza dell'intervento chirurgico descritto nell'atto introduttivo e condannare gli stessi, e per essi le società di assicurazione chiamate in causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore quantificati in € 426.716,66 per danno biologico, morale e per spese mediche documentate oltre rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia, con riferimento a tutte le voci di danno risarcibili oggetto della domanda quale debiti di valore, sino all'effettiva soluzione;
c) condannare i convenuti e i chiamati in causa al pagamento di spese e competenze (diritti ed onorari) ed accessori di legge (rimborso, CAP ed IVA), da liquidarsi in favore dell'attore”. Per parte convenuta
[...]
“si riporta alle eccezioni, difese e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta. Richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., nonché le eccezioni, argomentazioni e richieste sollevate nei verbali d'udienza e con le note di trattazione scritta, depositate in vista delle udienze svolte con tale modalità. Si riporta, da ultimo, al contenuto delle note di trattazione scritta versate in atti per l'udienza del 14.11.2024, da intendersi per ripetute e trascritte integralmente. Insiste, dunque, perché l'Ill.mo Giudice voglia: - dichiarare la nullità della CTU per le ragioni esposte con i precedenti scritti difensivi;
- disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio. - ammettere la prova testimoniale articolata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.; - in subordine, si associa alla richiesta, formulata dalla compagnia di assicurazione, di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per consentire a questa difesa di depositare la documentazione a confutazione delle censure mosse dai CCTTUU, giammai dall'attore; - in estremo subordine, conclude riportandosi alle richieste e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e chiede introitarsi la causa a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”. Per la parte terza chiamata dott. “Nell'interesse del dott. CP_3
ci si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione chiedendone il pieno CP_3 accoglimento delle conclusioni e per le ragioni di fatto e di diritto ivi argomentate, quindi si insiste per la Nullità dell'atto introduttivo per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc.
- Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda, Nullità della domanda di chiamata in garanzia per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda - contraddittorietà, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la Vigenza della legge Gelli -Bianco, obbligo risarcitorio della struttura sanitaria CP_3 resistente Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante CP_3 la sua completa estraneità ai fatti di causa. Ulteriormente e nel merito, - infondatezza della domanda - esattezza della prestazione sanitaria eseguita dai sanitari - nesso causale inesistente. Infine si rileva erronea qualificazione e quantificazione del danno, che qualora accertato andrebbe graduato secondo quanto esposto. Alla luce della anche dei chiarimenti resi dai CTU alcun comportamento colposo può essere attribuito al dott. . A tal proposito si sottolinea che le controparti hanno abbandonato CP_3 qualsiasi addebito ai danni del chirurgo, il quale essendo stato ingiustamente evocato in giudizio, avendo più volte chiesto di essere estromesso dal processo. Fatta salva la manleva a carico del proprio assicuratore nella denegata ipotesi di condanna. In ogni caso vinte le spese con attribuzione al procuratore anticipatario”. Per la parte terza chiamata (già Controparte_4 [...]
“Alla luce del provvedimento di trattazione telematica scritta emesso dal Controparte_5 Magistrato, l'Avv. Giovanni Barile in qualità di procuratore costituito nell'interesse dell'
[...]
, preliminarmente si riporta alla comparsa di costituzione ed alle memorie istruttorie Controparte_4
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concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, per l'accoglimento delle eccezioni formulate da questa difesa relativamente al rapporto di garanzia. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove in quanto inammissibili poiché tardivamente formulate, chiede quindi assegnarsi il fascicolo in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per la parte terza chiamata , nella qualità di Assicuratore della Controparte_4 Controparte_1
“In premessa, la difesa di ▪ si riporta integralmente alla propria
[...] Controparte_4 Comparsa, ai successivi atti di causa, ai verbali di udienza ed alle note di trattazione scritta;
▪ si riporta alle proprie produzioni documentali versate in atti;
▪ insiste nell'impugnare fermamente ogni avversa difesa, poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
▪ dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove allegazioni, nuove produzioni documentali e/o diverse prospettazioni della domanda che integrino la fattispecie della mutatio libelli;
▪ si riporta, senza recesso alcuno, a tutte le eccezioni sollevate in corso di causa ed alle richieste istruttorie ritualmente formulate, da intendersi in questa sede pienamente confermate e giammai rinunciate;
▪ reitera, in particolare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
▪ confida nell'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni. ****** Preliminarmente ad ogni richiesta, l'Avv. Giordano fa rilevare come in occasione della precedente udienza il Giudice ha deliberatamente ignorato le istanze della scrivente difesa, la quale segnalava come i CCTTU, nell'elaborato integrativo recante i “chiarimenti” richiesti dal Magistrato, contrariamente a quanto prescritto nel mandato loro conferito, gli Ausiliari NON AVESSERO RISPOSTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA SCRIVENTE DIFESA. Infatti, al punto 3 dell'elaborato di chiarimenti, è dato leggersi: 3) Note scritte depositate telematicamente in data 18.12.2023 dalla difesa della terza chiamata l'avv. Giovanni Barile, difensore del dr. Controparte_4 CP_3 sottolinea come nessun comportamento colposo possa essere attribuito al suo assistito. Non solleva osservazioni alla relazione dei CCTTUU. Ciò ad ulteriore conferma della scarsissima considerazione delle finalità di Giustizia connesse al ruolo di CTU mostrata dai dott.ri e , la cui Per_3 Per_4 complessiva condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudicante nel provvedimento del 16.07.2024, integra motivi non gravi, bensì rilevanti ai sensi dell'art. 196 c.p.c. ai fini Parte_2 della rinnovazione della Consulenza con affidamento ad altro Collegio. Sulla base di quanto precede, l'Avv. Giordano non può che richiamare, parola per parola, tutte le argomentazioni espresse nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.12.2023, da intendersi in questa sede integralmente trascritte e ripetute, reiterando l'eccezione di nullità della CTU che resta intatta alla luce dei mancati chiarimenti e che, in ogni caso, non avrebbe potuto in alcun modo essere sanata mediante gli stessi, posto che uno dei profili in cui si articola l'eccezione investe la violazione del principio dispositivo che, come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022, comporta nullità di carattere assoluto della CTU che, in quanto tale, potrà essere eventualmente rilevata nei successivi gradi di giudizio. Per la non creduta ipotesi di mancata rinnovazione della CTU, lo scrivente si riserva ogni ulteriore contestazione di merito agli scritti conclusionali e, con espressa riserva di gravame e di ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti, precisa nuovamente le proprie conclusioni nei termini di cui alla propria Comparsa. ****** In ragione di tutto quanto argomentato, l'Avv. Giordano chiede che all'esito dell'udienza del 21.05.2025, disattesa ogni contraria istanza l'On.le Giudice voglia così provvedere:
1. Previa declaratoria di nullità della CTU, o, in ogni caso, ravvisati i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c., disporre la rinnovazione della Consulenza con affidamento dell'incarico ad un nuovo Collegio.
2. In caso di declaratoria di nullità della CTU, disporre la revoca dei decreti di liquidazione emessi in favore degli Ausiliari e disporre la restituzione degli importi ricevuti.
3. In subordine, rimettere in termini CP_4 e la ai sensi dell'art. 153 comma II c.p.c. al fine di poter utilmente depositare la Controparte_1 prova documentale liberatoria rispetto alle censure estranee alle allegazioni dell'attore e formulate per la prima volta dai nominati CCTTU.
4. In ogni caso, ammettere le istanze istruttorie richieste dalla
[...]
e rigettare quelle avanzate da parte attrice, per tutte le ragioni analiticamente espresse Controparte_1 nella memoria n. 3 ex art. 183/VI c.p.c. di 5. In estremo subordine, riservare la causa in CP_4 decisione.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo, in estrema Controparte_1 sintesi: di avere praticato, dal 2015 e per i successivi quattro anni, la terapia del dolore presso
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l'Ospedale Moscati di Avellino;
che le sedute erano state eseguite, in sala operatoria presso l'Ospedale Moscati, dal primario dott. e da suoi collaboratori, fino al Controparte_7 pensionamento del primario, che, a seguire, lo aveva invitato a continuare la terapia presso cliniche private, laddove lo stesso aveva proseguito l'esercizio della professione;
che, in data 18.02.2019, a causa di una persistente lombosciatalgia provocata dalle due ernie discali lombari, L3/L4 e L4/L5, si ricoverava presso la di Atripalda, ove veniva Controparte_10 ammesso con diagnosi “ernia del disco intervertebrale lombare senza miel.” e in pari data veniva sottoposto ad intervento chirurgico di erniodiscectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi posteriore L3-L4L5; che, in data 21.02.2019, veniva dimesso dalla , con CP_10 diagnosi definitiva di “EDL L3/L4 ed L4/L5 trattate con erniectomia, discectomia, recesso- foraminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio del paziente”; che, decorsi alcuni giorni dalle dimissioni, accusava un dolore in sede di intervento, che nei giorni successivi si acuiva progressivamente e notava la fuoriuscita di liquido ematico dalla ferita chirurgica, oltre ad un notevole aumento della temperatura corporea;
che, in data 05.03.2019, si ricoverava nuovamente presso la con Controparte_9 diagnosi di “complicanza post-operatoria”, per la quale l'11.03.2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “pulizia”; che, in data 25.03.2019, veniva dimesso con diagnosi definitiva di “Fistola liquorale lombare post-chirurgica, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio”; che, nonostante la prescritta terapia antibiotica a domicilio, nelle due settimane successive al secondo intervento chirurgico, manifestava una infezione locale, che, oltre ad acuire la sintomatologia dolorosa, gli causava nuovamente un forte rialzo febbrile;
che, dopo un ricovero presso l'U.O. di spedale di Ariano Irpino e, in data 20.04.2019, il CP_11 trasferimento presso l' dell' di Avellino, in Controparte_12 Controparte_13 data 04.05.2019, si sottoponeva al terzo intervento chirurgico presso l'Ospedale Civile di Teramo di “toilette di ascesso epidurale”; che, in data 05.06.2019, veniva dimesso dall'Ospedale Civile di Teramo con diagnosi definitiva di “Grave spondilodiscite lombare in paz. operato altrove di erniectomia lombare. Trattamento praticato: Toilette ascesso epidurale, prelievo campione”, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare e consiglio di effettuare RMN lombosacrale e successiva valutazione neurochirurgica.”; che, in data 05.06.2019, veniva ricoverato presso il Centro di Riabilitazione Minerva di Ariano Irpino, per praticare idonea terapia riabilitativa, durata sei mesi, dal quale veniva dimesso in data 01.12.2019; che, all'esito di consulenza medica di parte, effettuava l'invito al tentativo obbligatorio di mediazione innanzi all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Avellino, contro la , con esito negativo. Controparte_9 In diritto, l'attore deduceva la sussistenza di responsabilità medica contrattuale, ex art. 1218.c.c., della struttura sanitaria, per evidente “malpratice” medica, che aveva causato un danno, secondo le risultanze e la quantificazione operata dal CTP, la sussistenza del nesso di causalità, richiamando la Consulenza di parte allegata e che il CTP avesse stimato sussistente un periodo di ITT di circa 270 giorni, cui faceva seguito un periodo di ITP di circa 60 giorni con valutazione media del 75%, residuando un danno biologico stabilizzato e quantificabile nel 50% (cinquanta) del totale. La parte attrice concludeva: “Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità da “malpratice” medica della per le Controparte_9 lesioni procurate all'attore in occasione dell'intervento in premessa;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_9 patiti dall'attore quantificati in € 426.716,66 per danno biologico, morale e per spese mediche documentate;
riconoscere spettante la rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento dannoso al soddisfo, con riferimento a tutte le voci di danno risarcibili oggetto della domanda quale debiti di valore, a carico della convenuta società; condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze (diritti ed onorari) ed accessori di legge (rimborso, CAP ed IVA), da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari e non percettori”.
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In data 16.03.2021 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa, la convenuta (già Controparte_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo: preliminarmente la Controparte_2 nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in ragione della sua estrema genericità; nel merito, contestando la domanda formulata dall'attore, poiché sia la narrazione dei fatti, sia l'esame della documentazione prodotta non consentivano di ascrivere in capo a sè nessuna responsabilità per gli eventi narrati, quanto all'intervento chirurgico eseguito il 18.2.2019 eccependo l'infondatezza della domanda per il fatto che la controparte non avesse precisato gli errori che i sanitari avrebbero commesso, né essendo possibile ascrivere a propria responsabilità la deiscenza manifestatasi successivamente, per non aver posto in essere le cautele di sterilizzazione, non essendo la formazione della fistola liquorale ascrivibile a propria responsabilità o del chirurgo, costituendo, invece, una complicanza, peraltro specificatamente indicata nel consenso informato sottoscritto dal paziente ed essendo il rischio che tale complicanza, prevedibile ma non prevenibile né evitabile, potesse manifestarsi notevolmente maggiore per i soggetti diabetici;
contestando la domanda anche in relazione alla insussistenza del nesso di causalità tra la paraparesi lamentata dall'attore e l'infezione del sito chirurgico, contestando l'infondatezza della domanda anche per il nesso causale tra gli eventi narrati ed il presunto danno, contestato anche sotto il profilo quantitativo;
chiedendo, in caso di accertamento di responsabilità, di procedere alla graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla e dai dott.ri Controparte_1 CP_7 e , spiegando domanda, anche eventualmente in via riconvenzionale
[...] CP_3 e/o di regresso e/o di rivalsa, al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsiasi esborso connesso all'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda attorea o, comunque, per essere rimborsata delle somme corrisposte all'attore e facendo presente di essere garantita per i danni involontariamente provocati a terzi con la Controparte_14
, nei cui confronti esperiva azione di garanzia.
[...] La parte convenuta concludeva chiedendo: “acché l'Ill.mo Controparte_1 Tribunale di Avellino voglia: 1) preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della
, con sede in Milano alla via Clerici n° 14 (C.F. Controparte_14
), nonché del dott. nato il [...] a [...] ed ivi P.IVA_3 Controparte_7 residente a[...] CP_3 IN CA (TA) l'11.5.1957, residente in [...] (C.F. ), con conseguente differimento della udienza di C.F._6 comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
1) sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni innanzi esposte;
2) nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata per le motivazioni di cui innanzi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire Controparte_14 direttamente il danno o, comunque, a tenere indenne la società esponente da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda attrice;
4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, qualora dovesse accertarsi una condotta colposa del personale medico, in accoglimento della domanda di regresso/rivalsa spiegata e previa graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla Controparte_1 e dai dott.ri e , condannare i dott.ri e Controparte_7 CP_3 Controparte_7
, per quanto di loro competenza, a rimborsare alla società esponente tutto CP_3 quanto la stessa dovesse pagare in conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea e, comunque, a manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualsiasi esborso conseguente all'accoglimento della domanda attrice;
Con vittoria di spese e compensi”.
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Il G.I. fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa dei terzi. In data 07/09/2021 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo e spostamento dell'udienza, il terzo chiamato dott. , eccependo: “1) Nullità dell'atto introduttivo per assoluta CP_3 carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda”, per non avere l'attore precisato le ragioni che gli avrebbero arrecato gravi danni e la loro attribuzione al dott. , né prodotto alcuna documentazione CP_3 sanitaria che illustrasse l'etiologia e la fisiopatologia del danno;
“2) Nullità della domanda di chiamata in garanzia per assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc.
- Improcedibilità della domanda - Indeterminatezza della domanda – contraddittorietà”, essendo la domanda di chiamata in garanzia carente degli elementi individuativi dell'edictio actionis per i medesimi motivi e non essendo contestata la tipologia di intervento e l'esecuzione dello stesso, assumendo che l'operazione era stata eseguita con la giusta tecnica e che il paziente aveva subito un'infezione nosocomiale, come tale, ricadente nella sfera della responsabilità della struttura e non del chirurgo;
“3) Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la Vigenza della legge Gelli - Bianco, obbligo risarcitorio della CP_3 struttura sanitaria resistente”, poiché la struttura sanitaria era responsabile nei confronti del paziente per responsabilità di natura contrattuale anche per quanto concernente i danni cagionati dai medici, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e richiamando l'art. 7 della legge c.d. Gelli-Bianco; “4) Estromissione dal procedimento, mancanza di legittimazione passiva del dott. stante la sua completa estraneità ai fatti di CP_3 causa”, evidenziando la propria completa estraneità al giudizio, essendo l'oggetto della causa, oltre una non meglio precisata responsabilità nella realizzazione dell'intervento, i danni cagionati alla attrice da una infezione nosocomiale;
“Nel merito Sull'aspetto medico/scientifico
– infondatezza della domanda – esattezza della prestazione sanitaria eseguita dai sanitari – nesso causale inesistente” eccependo che dalla documentazione clinica, dalla obiettività clinica in corso di perizia, nonché dall'esame della letteratura scientifica pertinente, si potesse affermare che il paziente avesse subito un intervento chirurgico in cui non emergeva responsabilità professionale per imprudenza e negligenza, che, nonostante l'instaurarsi di una fistola durale, trattata chirurgicamente in tempi congrui e la rimozione del distanziatore interspinoso, questo non aveva modificato sostanzialmente la sintomatologia preesistente e negli anni successivi non aveva comportato danni obiettivabili responsabili della sintomatologia soggettiva e obiettiva del P., che l'attuale stato di invalidità del P., non era in rapporto causale con la condotta né connesso dall'attività chirurgica, ma sicuramente da ricercare nella gestione della struttura sanitaria per quanto concernente le infezioni nosocomiali, dovute all'utilizzo di biomateriale nell'ambiente clinico;
“Della erronea qualificazione e quantificazione del danno”, contestando l'insussistenza delle tipologie di ristoro richieste, nonché la sproporzione delle stesse richieste del tutto destituite da qualsiasi criterio tabellare;
“Sulla Graduazione Delle Colpe” chiedendo, in ipotesi di accertata responsabilità, di procedere all'accertamento delle responsabilità ascrivibili a ciascun resistente ed alla graduazione delle colpe dei medesimi;
“Chiamata in Garanzia” chiedendo di essere garantiti e manlevati dalla Compagnia Assicurativa CP_4 Il terzo chiamato dott. concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_3 contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione dell'attore nonché dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti del dott. da Parte della per CP_3 Controparte_1 assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. III n. 3 e 4, 5 cpc. - per Indeterminatezza della domanda;
- accertare e dichiarare e l'assoluta carenza degli elementi costitutivi la domanda attorea e del chiamante in causa nei confronti del dott. e per gli effetti CP_3 dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e d estrometterlo dal procedimento;
-
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accertare l'assoluta carenza di legittimazione passiva del dott e la sua estraneità ai fatti CP_3 di causa e per gli effetti estrometterlo dal giudizio e tanto anche ai sensi e agli effetti della vigenza della cd. Legge Gelli - Bianco;
Nel Merito:- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni e difese, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto e diritto e per gli effetti rigettare la domanda altresì accertando la mancanza di qualsiasi addebito di responsabilità in capo al dott, ; - nella denegata ipotesi CP_3 di condanna accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
, ritenendo infondata qualsiasi ipotesi di manleva del chirurgo e di azione di rivalsa nei
[...] confronti dello stesso, con obbligo della stessa di pagamento delle spese legali diritti onorari iva cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
- in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di condanna accertare e dichiarare le percentuali di responsabilità rispettivamente a carico dei convenuti;
- in ogni caso - condannare attore e chiamante in causa al pagamento delle spese legali diritti onorari iva cpa e rimb forf come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
- in caso di denegata condanna del comparente si chiede che lo stesso sia Manlevato dalla propria Compagnia Assicuratrice
in Controparte_15 plrpt -Via Clerici 14, 20121 Milano CF e pertanto al tal fine: Si chiede essere P.IVA_3 autorizzati alla chiamata in garanzia con richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 cpc ai fini di consentire la chiamata del terzo in garanzia e manleva, della compagnia assicurativa Controparte_16
in plrpt - Via Clerici 14, 20121 Milano CF , essendo il dott.
[...] P.IVA_3 CP_3 assistito da polizza professionale n.
[...] Controparte_14 IITDMM16A0876120617.N. polizza AMTrust international Underwriters n. IITDMM18B01761202044”. Il G.I. fissava nuova udienza di comparizione e trattazione per consentire al terzo di chiamare in causa il proprio istituto assicurativo. In data 21/01/2022 si costituiva in giudizio (già Controparte_4 [...]
, preliminarmente precisando che e Controparte_5 Controparte_17
, a decorrere dal 31.7.2020, avevano trasferito il loro Controparte_14 portafoglio assicurativo alla Società di diritto italiano facente Controparte_4 parte del Gruppo Assicurativo di conseguenza, tutti i rapporti giuridici, economici e CP_4 contrattuali, attivi e passivi, già facenti capo ad e a Controparte_17 [...]
erano stati ceduti ad soggetto Controparte_14 Controparte_4 effettivamente legittimato a stare nel presente giudizio, giusto atto di trasferimento tra le parti e sottesi provvedimenti autorizzativi delle Autorità competenti. Ciò posto, essa
[...] contestava in toto gli assunti e le richieste dei ricorrenti, nonché, per quanto di CP_4 ragione, quelle del resistente dott. . La parte chiamata eccepiva “1.- NULLITÀ CP_3 DELL'ATTO INTRODUTTIVO”, per la mancanza degli elementi essenziali quali petitum e causa petendi;
“2. -IMPROCEDIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA.” nessuna domanda di mediazione essendo stata proposta nei propri confronti;
“3.- SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL DOTT. RAGUSO DA PARTE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA”, eccependo la irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa notificata nei confronti del dott. da parte della resistente CP_3 [...]
, rilevando che, pur alla luce della recente L. 24/2017, in caso di richiesta di risarcimento CP_1 danni da malpratica medica, non sussistesse alcun litisconsorzio necessario tra la struttura ospedaliera e l'esercente la professione sanitaria ed eccependo che, in caso di riconoscimento di responsabilità, l'art. 7 della Legge - prevedesse una bipartizione, differenziando Pt_3 CP_18 la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria;
“4.- SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RIVALSA FORMULATA DALLA
”, eccependo l'inammissibilità della domanda di rivalsa formulata dalla CP_1 [...] nei confronti dell'assicurato dott. , non sussistendo, nel caso di specie, i CP_1 CP_3
7 R.G. n. 5031/2020
presupposti di cui all'art. 9 L. 24/2017; “5.- SULL'ONERE DELLA PROVA”, dovendosi tener conto, nella valutazione dell'operato professionale del dott. , della natura della CP_3 prestazione offerta dal professionista, considerando la diligenza dovuta e rapportandola alla condotta effettivamente tenuta e alla natura e specie dell'incarico professionale e che, in tema di responsabilità civile, l'art. 7 della L. 24/2017 avesse introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario, ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente;
“6.- IN DIRITTO” facendo rilevare che la domanda di accertamento fosse rivolta tanto nei confronti della struttura ospedaliera e rilevando che la stessa, costituitasi in giudizio, avesse evocato ulteriori professionisti medici, sottolineando che la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondesse, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c. delle loro condotte dolose o colpose;
“7.- DEL RAPPORTO ASSICURATIVO ESISTENTE CON IL DOTT. ”, con riguardo alla domanda di manleva spiegata dal resistente CP_3 dott. , effettuava precisazioni riguardo il rapporto assicurativo intercorrente alla luce del CP_3 contratto di polizza n. ITDMM16A000876120000, sottolineando che la polizza sottoscritta dal dott. attenesse ad una copertura del rischio derivante da responsabilità civile CP_3 professionale e quindi, vertendosi in tema di contatto tra paziente e professionista sanitario, esclusivamente per le eventuali richieste di risarcimento da responsabilità di natura extracontrattuale ex art 2043 c.c., mentre ogni altro onere derivato dall'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c., non fosse a carico dell' rilevando che Controparte_4 l'Art.
2. delle Cga prevedesse responsabilità limitata alla esclusiva colpa grave con integrazione di colpa lieve nei casi precisati ex art. 2, sottolineando che le pattuizioni di polizza prevedessero alcune specifiche ipotesi di inoperatività della garanzia, riportate all'art. 4 delle C.G.A. e ulteriori precisazioni in ordine alle disposizioni di cui all'art. 7 recante “Gestione delle vertenze e spese legali, richiamando altresì gli artt. 8 e 11 Cga;
“8.- NEL MERITO” contestando la sussistenza di profili di responsabilità professionale. La parte chiamata concludeva “1) In via preliminare, accogliere le eccezioni preliminari di rito e dichiarare la nullità, e comunque l'inammissibilità e improcedibilità dell'avversa pretesa per le ragioni esposte in comparsa;
2) Nel merito, rigettare la domanda spiegata dal e per essa la domanda della poiché inammissibile oltre che infondata in Pt_1 CP_1 fatto ed in diritto per tutte le ragioni argomentate;
3) In ogni caso, tenere conto dei limiti del rapporto di garanzia così come esposti in comparsa e contenere entro gli stessi, in sede di merito, ogni ed eventuale onere a carico della quale Compagnia assicurativa Controparte_4 del dott. ; IN SUBORDINE : 4) Accertare e dichiarare la casa di Cura tenuta a manlevare CP_3 il dr. per ogni eventuale onere derivante dal presente procedimento per le ragioni CP_3 espresse in comparsa;
5) Accertare il grado di colpa attribuito ai singoli sanitari nonché alla struttura percentualizzando le quote di responsabilità imputabili alla detta struttura.”. All'esito della prima udienza veniva dal G.I. dichiarata la contumacia del terzo chiamato dott. e veniva poi disposta la rinnovazione da parte della Casa di cura Controparte_7 dell'atto di chiamata in causa alla essendosi rilevato che la Controparte_19 [...]
, chiamata dalla casa di cura, non si fosse costituita, ma che, Controparte_14 all'epoca della chiamata, tutti i rapporti fossero stati già ceduti (dal 31.7.2020) alla
[...] (v. Verbale di udienza del 10/02/2022). CP_19 In data 31/08/2022 si costituiva in giudizio la parte terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Controparte_4 Assicuratore della la quale, effettuata premessa in fatto della Controparte_2 vicenda, impugnato tutto quanto versato in atti ed effettuata la ricostruzione della vicenda clinica dell'attore, eccepiva “1. NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE” per difetto di allegazione, “1.1. Difetto di allegazione dell'inadempimento qualificato.”, 1.2. Invocata
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declaratoria di nullità dell'atto di citazione.”, lamentando che l'assoluta carente allegazione si riflettesse inevitabilmente sulla prova del nesso di causalità, posta, del pari, a carico dell'attore; nel merito “1. SULL'INFONDATEZZA DEGLI ADDEBITI DI RESPONSABILITÀ RIVOLTI NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA SANTA RITA E DEI SANITARI IN ESSA OPERANTI.”, essendo l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento ricavabile in via immediata dalla lettura del registro operatorio, non essendo la formazione della fistola liquorale riconducibile alla condotta chirurgica, ma rappresentando una complicanza, ossia un evento avverso che, sebbene prevedibile, non era in alcun modo prevenibile, facendo rilevare che nell'ottica della prevenzione delle ISC, i sanitari avessero prescritto terapia antibiotica sin dal pre-ricovero ed attuato tutte le misure esigibili al fine di prevenire eventi infettivi in danno del paziente;
in diritto altresì eccependo “1. SUL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE EX ART. 1227 C.C.”, poiché la decisione del di rimuovere i punti di Pt_1 sutura in altra struttura sanitaria estranea alla appariva l'unico Controparte_1 antecedente causale dell'evento infettivo che aveva dato luogo alla fistola liquorale da cui discendevano i postumi lamentati, in ragione di tanto ed in considerazione della radicale assenza di condotte colpose ascrivibili alla struttura organizzativa dell' e/o ai sanitari ivi Parte_4 operanti, la responsabilità dell'evento di danno andava attribuita in via esclusiva allo stesso attore, evidenziando che ad un'attenta analisi della produzione risultavano documentate una serie di prescrizioni impartite al al momento delle dimissioni dai due ricoveri effettuati Pt_1 dall'odierno attore presso la , pertanto, l'eventuale risarcimento andava Controparte_1 ridotto proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c., rilevando la condotta del Pt_1 altresì ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c.; “2. SUL RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ TRA LA STRUTTURA SANITARIA E I MEDICI.”, eccependo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal dott. e dal proprio assicuratore, nelle CP_3 rispettive comparse di costituzione, di inammissibilità della chiamata in causa formulata dalla nei confronti dei medici, sostenendo inoltre la responsabilità esclusiva della CP_1 struttura sanitaria alla luce dell'art. 7 della Legge Gelli-Bianco; “1. SULLE SINGOLE POSTE RISARCITORIE INVOCATE DA PARTE ATTRICE.”, contestando ed impugnando ogni singola posta risarcitoria richiesta, del tutto spropositata e sfornita dei suoi elementi costitutivi. Quanto alla copertura assicurativa, offerti chiarimenti sul trasferimento del portafoglio assicurativo ad , la parte precisava che la polizza applicabile al caso Controparte_4 fosse stata stipulata direttamente da che rappresentava l'unico Controparte_4 soggetto verso cui la poteva rivolgere la propria domanda di garanzia, chiarendo CP_1 che tra essa e la fosse in essere la polizza Controparte_4 Controparte_1 n. RCH00020000008 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT), valevole Co dal 31.10.2019 al 31.12.2022, stipulata da e la holding Controparte_4
[...] e che includeva nel novero dei soggetti Assicurati la Controparte_21 Controparte_2
precisando che non vi fosse dubbio che il caso sotteso al giudizio risultasse coperto dalla
[...] summenzionata polizza, sebbene con le limitazioni indicate ovvero “1.3. Limitazioni risarcitorie: la SIR (Self Insured Retention) non assistita.” e “1.4. Limiti e sottolimiti di esposizione: i massimali.”, “1.5. Limiti eventuali: la cd. massima esposizione.”, “1.6. Il patto di gestione della lite.” ; quanto al governo delle spese di lite, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento delle spese, in subordine la compensazione per soccombenza reciproca. La parte chiamata concludeva “Piaccia all'On.le Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così statuire:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed incertezza dell'editio actionis, con fissazione di un termine perentorio, ai sensi dell'art. 164, V comma, c.p.c., finalizzato all'integrazione dello stesso, assegnando altresì un termine ai convenuti e terzi chiamati per il deposito di una comparsa di risposta integrativa ai sensi dell'art. 164, VI comma, c.p.c.
2. In via principale, nel merito, rigettare la domanda spiegata da parte attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto.
3. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate
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dall'attore, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte attrice, tenuto conto della condotta colposa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio Parte_1 di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.
4. Per l'effetto di quanto richiesto al punto 3, porre ad esclusivo carico della Controparte_2 Pa l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) della stabilita dalla polizza
[...] n. RCH00020000008 e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di
ai soli importi eccedenti la predetta somma ed in ogni caso entro il Controparte_4 massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato annuale previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.
5. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di Controparte_2
, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_4 Controparte_4 ripetere in via di regresso dall'Assicurata le somme pagate in Controparte_2 favore dell'attore e rientranti, anche parzialmente, nella SIR prevista in polizza ovvero eccedenti il massimale.
6. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti Controparte_2 di , accertare e dichiarare il diritto di Controparte_4 Controparte_4 di ripetere in via di regresso, anche a titolo di surroga nei diritti della Controparte_2
dai coobbligati l'importo eventualmente pagato da in favore
[...] Controparte_4 dell'attore e corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile ai predetti corresponsabili, anche a titolo di rivalutazione ed interessi, in ragione delle accertate responsabilità.
7. In ogni caso, condannare parte attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”. La causa veniva istruita a mezzo di espletamento di C.t.u. Successivamente, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che richiedeva chiarimenti ai nominati Ausiliari tecnici d'ufficio. In seguito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto di citazione, consentendo esso di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e contenendo, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere esclusa, dal momento che l'attore ha indicato i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità della parte convenuta (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01) “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
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l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”). Si rileva poi, anzitutto, che, essendo i fatti per cui è causa avvenuti successivamente al 1° aprile 2017, debbano trovare applicazione al caso di specie le disposizioni della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). In rito occorre, quindi, conseguentemente, rilevare che la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24/2017 e succ. modifiche, essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo (v. doc. 29 e 32 prod. parte attrice). In punto di diritto, va, ancora, rammentato che la legge del 17 marzo 2017 n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - entrata in vigore il 1° aprile 2017, a breve distanza dalla cd. legge UZ (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha disciplinato il regime della responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria. Con riguardo all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, è ben noto che il relativo regime, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, conseguente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. anche Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285). Tale regime non era stato sostanzialmente modificato dalla legge 189/2012 (c.d. legge UZ art. 3) ed è stato ribadito dalla legge c.d. n. 24/17 art. 7, che prevede, al primo comma, che «la struttura Parte_6 sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Dalla breve ricostruzione come sopra operata, deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria ed altresì che va confermata l'impostazione contrattualistica relativamente alla responsabilità della struttura sanitaria, unica parte convenuta in giudizio dall'attore. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende, altresì, l'applicazione dei più generali principi giurisprudenziali, secondo cui il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Si tratta di principi replicabili anche nella disciplina della responsabilità medica, ancora in forza della autorevole giurisprudenza per cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o
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il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (v. Cass. civile sez. un., 11/01/2008, n.577). Tale indirizzo è stato successivamente specificato nel senso che “Qualora sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 21/06/2018, n.16336). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018). Quanto ancora al nesso di causalità, occorre pure rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, sottolineandosi come “l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella
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che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Specificamente per ciò che attiene all'oggetto del presente giudizio, deve poi rammentarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia chiaramente illustrato che “in tema di infezioni nosocomiali, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. sez. III, 23/02/2021, n. 4864) che, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n. 11599), mentre, ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico
- volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare.” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/03/2023, (ud. 25/11/2022, dep. 03/03/2023), n.6386). Così delineate le linee guida del ragionamento da compiersi, può ora passarsi alla disamina della fattispecie concreta. Come sopra esposto, la parte attrice ha contestato due profili di responsabilità Pt_1 professionale nell'operato dei sanitari che lo ebbero in cura presso la CP_1 CP_2 di Atripalda, ovvero la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito presso la
[...]
in data 18/2/2019, che aveva determinato la formazione di una fistola liquorale nel sito CP_1 chirurgico e per non aver messo in atto tutte le necessarie procedure, standardizzate da Linee Guida internazionali, per la prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, ovvero da parte della struttura sanitaria non aver garantito la sterilità degli ambienti e della strumentazione, oltre a non aver approntato un adeguato protocollo per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, lamentando ed evidenziando, quindi, la condotta imperita e negligente dei sanitari della
[...]
, ovvero la inadeguata sterilizzazione degli ambienti e della strumentazione, che avevano CP_1 determinato il progressivo instaurarsi di una sepsi locale, con interessamento epidurale a livello lombare, che gli causava una condizione di paraparesi (v. pag. 6 e ss. Citazione e Consulenza di parte allegata prod. attore). Ciò posto, costituiscono dati documentali e comunque non contestati, quelli: del ricovero dell'attore , presso la di Atripalda, in data 18.02.2019, Parte_1 Controparte_10
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con diagnosi “ernia del disco intervertebrale lombare senza miel.” e la sottoposizione dello stesso, in pari data, ad intervento chirurgico di erniodiscectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi posteriore L3-L4-L5; del successivo ricovero, in data 5.03.2019, nuovamente presso la , con diagnosi di “complicanza post-operatoria” e la sottoposizione, in Controparte_9 data 11.03.2019, al secondo intervento chirurgico di cd. “pulizia”; della dimissione, in data 25.03.2019, con diagnosi di “Fistola liquorale lombare post-chirurgica, con modalità di dimissione ordinaria al domicilio”; del successivo ricovero, in data 15.04.2019, presso l'U.O. di Medicina dell'Ospedale di Ariano Irpino e in data 20.04.2019 presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale “S. G. Moscati” di Avellino;
della sottoposizione, in data 4.05.2019, presso l'Ospedale Civile di Teramo, ad intervento chirurgico “toilette di ascesso epidurale” e della dimissione, in data 5.06.2019, con diagnosi definitiva di “Grave spondilodiscite lombare in paz. Operato altrove di erniectomia lombare. Trattamento praticato: Toilette ascesso epidurale, prelievo campione” (v. prod. parte attrice). Ora le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate, da un punto di vista tecnico, a mezzo del richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio. Del resto, non può sottacersi come l'espletamento di C.t.u. fosse imprescindibile, in ragione della particolare specificità e tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il Collegio peritale, incaricato dal Tribunale e chiamato a valutare il fatto di causa, esaminata la documentazione medica in atti e valutato il periziando, illustrava, anzitutto, quanto alla descrizione del caso clinico, che “Il paziente, all'epoca del fatto sessantasettenne in discrete condizioni di salute, si sottoponeva, nel febbraio 2019, ad intervento di chirurgia vertebrale lombare presso la casa di cura “ ” di Atripalda, a causa di dolore cronico CP_2 da ernie lombari. La chirurgia fu complicata dalla comparsa di secrezione della ferita, che fu interpetrata dai sanitari della casa di cura come possibile liquorrea da fistola, per cui veniva sottoposto a secondo intervento di revisione della ferita chirurgica;
in sede di revisione non si evidenziava una chiara “fuga” di liquor, per cui si procedeva a chiusura, previa apposizione di emostatici e sigillanti chirurgici. Nei giorni successivi le condizioni miglioravano, con defervescenza, condizione soddisfacente della ferita e diminuzione degli indici flogistici, per cui il paziente veniva dimesso con il consiglio di continuare la terapia antibiotica al domicilio (ciprofloxacina) per cinque giorni, tornare a controllo clinico dopo 30 giorni e, in caso di necessità, contattare il chirurgo operatore. Dagli atti non risultano ulteriori contatti con la clinica;
il paziente, infatti, persistendo lombalgia e febbre, si ricoverava presso l'ospedale di Ariano Irpino, ove fu posta, sulla scorta dell'imaging, diagnosi di spondilodiscite L3-L5 con ascessualizzazione paravertebrale e sottocutanea;
veniva quindi trasferito in ambiente infettivologico ( A.O. “Moscati” di Avellino), da cui poi dimesso, su sua richiesta, e ricoverato presso la U.O. di Neurochirurgia di Teramo, ove veniva sottoposto ad intervento di drenaggio di ascesso epidurale.”. Premessi, quindi, utili cenni circa le infezioni spinali, i CC.TT.UU. esponevano chiaramente che “Recentemente la Corte di Cassazione (6386.2023-III sezione civile-Presidente dr. ) ha dettato quali sono gli oneri probatori gravanti Persona_5 sulla struttura sanitaria, che riportiamo: a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità̀ di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità̀ dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) la attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) la indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e dele malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di
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monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività̀ di prevenzione del rischio. Aggiunge la Corte : “ spetterà alla struttura provare :1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire la insorgenza di patologie infettive: 2) di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”. Abbiamo pertanto analizzato attentamente i protocolli e le certificazioni allegate dalla clinica e siamo in grado di rispondere ai quesiti: a) non sono allegati protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali né indicatori di risultato. Sono allegate Check List dei controlli da effettuare prima della attività in sala operatoria, rispettivamente del 18.02.19, dell'11.03.19. E' allegato un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: , Rif. ISO9001: Parte_7 2008,7,2,rev. 0 del 27.02.2012 b) viene allegato un contratto per il lavaggio della biancheria con la società SSI, datato 16.01.2019. Non sono allegati indicatori di processo né di risultato. c) viene allegato un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: GESTIONE RIFIUTI SPECIALI”, Rif. ISO9001:2008, 8.2.3, rev.0 del 27.02.2012. Non sono allegati indicatori di processo né di risultato;
d) nessun protocollo in merito;
e) viene allegato un documento:
“ISTRUZIONE DI LAVORO: LAVORARE IN ASEPSI”, Rif. ISO9001:2008,7.5, rev.0 del 27.02.2012. Il documento elenca le norme da seguire, da parte del personale per garantire la asepsi dei luoghi di lavoro. Non sono riportate le modalità̀ di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti. E' allegato, altresì, un documento: “ISTRUZIONE DI LAVORO: RIDUZIONE RISCHIO INFETTIVO”, Rif. ISO90001:2008,8.2.3, rev. del 27.02.2012. Non sono allegati indicatori di processo e di risultato. f) è allegato un documento che certifica la effettuazione di manutenzione del sistema di climatizzazione delle sale operatorie. g) nessun documento in merito;
h) nessun documento in merito;
i) nessun documento in merito j) nessun documento in merito;
k) non viene allegato un sistema di sorveglianza basato sui dati microbiologici di laboratorio. Non esiste un archivio dei microbi, né un sistema di “alert” rapido, che segnali ai reparti ed alla direzione sanitaria l'isolamento di germi MDR
“sentinella”; l) non vengono allegati report alla direzione sanitaria da parte dei reparti, in cui vengano monitorati eventuali germi “sentinella”; m) nessun documento in merito. In definitiva, la clinica allega una serie di protocolli in tema di sanificazione ambientale, gestione della lavanderia, norme di asepsi prescritte al personale, check list delle sale operatorie, ma non dà prova di “avere applicato nel concreto i protocolli di prevenzione delle infezioni”. Non vengono infatti verificati adeguati indicatori di processo e di risultato, che diano informazioni sulla corretta attuazione di quanto previsto.1 In particolare va segnalato che la clinica non allega attivazione di un CIO (comitato per le infezioni ospedaliere), come prescritto dalle circolari del Ministero della Salute2 e della Regione Campania3. Certamente l'assenza di un organismo dedicato al tema delle ICA comporta un approccio sostanzialmente disordinato ed incompleto al problema;
la clinica, in effetti, non conosce ad oggi quale sia la circolazione microbica nell'ambiente e la percentuale di ceppi MDR [resistenti agli antibiotici] né quale sia l'incidenza annuale delle ICA nella struttura e l'evoluzione nel tempo [non vengono effettuati periodici studi di incidenza e /o di prevalenza]; manca infine un piano di aggiornamento periodico del personale sulla gestione pratica dei protocolli deliberati. Orbene, sulla base di quanto argomentato finora, considerando la tempistica d'insorgenza dell'infezione del sito chirurgico, con le sequele poi derivate, si può avanzare la seguente censura alla struttura sanitaria: <<non è dimostrato che siano stati posti in essere tutti quegli obbligati accorgimenti (mancato rispetto di normative vigenti), volti all'abbattimento significativo della carica microbica>> La dimostrazione di aver aderito a tutti i protocolli, così come sopra descritto, è fondamentale in quanto l'infezione si può essere concretizzata in una o più di tali circostanze: a. Aumento considerevole della carica batterica nell'ambiente di sala operatoria. b. Contaminazione intraoperatoria, con la normale flora batterica del paziente non adeguatamente trattato nel periodo pre-operatorio. c. Contaminazione da microrganismi della cute dell'equipe operatoria per il mancato utilizzo di presidi fisici e/o scarsa osservanza
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di fondamentali regole di asepsi nella preparazione del campo operatorio e del sito chirurgico. d. Contaminazione dello strumentario chirurgico. L'omissione di anche un solo protocollo può aver configurato una delle circostanze sopradescritte portando alla genesi del processo infettivo e delle sequele riportate dal . Per completezza argomentativa si rappresenta, Pt_1 inoltre, che nel caso di specie risulta rispettata inoltre anche la classica criteriologia medico- legale che ci permette di stabilire un nesso di causalità materiale tra le omissioni della struttura sanitaria (non è stato dimostrato di aver messo in atto tutti i dovuti protocolli) e le lesioni riportate dal ricorrente. 1) Il criterio cronologico è rispettato in quanto l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva (inoculo massivo di microrganismi, non adeguatamente abbattuti mediante rispetto delle norme preventive) e la comparsa delle prime manifestazioni cliniche (iniziale organizzazione del processo infettivo) è compatibile con l'esistenza di una relazione causale. 2) Il criterio topografico è rispettato in quanto vi è corrispondenza tra la regione anatomica interessata dalla procedura chirurgica e la sede d'insorgenza del focolaio infettivo. 3) Il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa è rispettato in quanto il non evitato insulto infettivo rappresenta un'azione lesiva idonea a produrre le lesioni riportate. Occorre ribadire, per rispettare il concetto di proporzionalità fra causa ed effetto, che solo una carica batterica di rilevante entità, in assenza di fattori predisponenti, può aver determinato il quadro clinico- evolutivo rilevato. 4) Il criterio della continuità fenomenica è rispettato in quanto è ininterrotta la catena fenomenologica tra insulto infettivo (la cui prevenzione non è dimostrato sia stata attuata pienamente secondo normative vigenti), lesioni e menomazioni. In particolare la catena causale è la seguente: inadeguato rispetto di norme preventive – inoculo microbico – infezione del sito chirurgico – organizzazione del processo infettivo – gestione chirurgica e medica della complicanza con residuo deterioramento dello stato anteriore 5) Il criterio di esclusione è soddisfatto in quanto si può escludere ogni altro momento eziologico. Occorre ribadire che l'infezione ha avuto origine esogena;
si esclude ogni causa endogena per l'assenza di alcun focolaio settico preesistente, come dimostrato dalle indagini pre-operatorie. Occorre considerare, inoltre, che la complicanza infettiva era da considerarsi prevedibile (la mancanza dell'applicazione delle norme preventive aumenta la percentuale di infezioni nosocomiali), e prevenibile (mediante il rispetto di tali norme). Pertanto, con il conforto degli accertamenti medico-legali effettuati, si afferma la responsabilità professionale di tipo assistenziale della struttura ( ) che ebbe in cura il sig. nel febbraio 2019, il CP_1 Controparte_2 Parte_1 quale in seguito all'intervento di erniectomia contrasse un'ICA. La condotta dei sanitari La infezione correlata alle pratiche assistenziali può essere conseguenza di errori, per lo più omissivi, nella condotta dei sanitari ma, più spesso, di carenze organizzative della struttura nel campo della “infecion control”. Abbiamo in precedenza evidenziato come la clinica non abbia dato “la prova liberatoria” di avere adeguatamente operato nel campo della prevenzione. Analizziamo adesso la condotta dei sanitari, onde verificare eventuali profili di responsabilità
“medica”. I cardini di una buona pratica nel campo consistono essenzialmente in una attenta valutazione della condizione preoperatoria del paziente onde individuare fattori individuali eventualmente modificabili (equilibrio glicemico ed idroelettrolitico, malnutrizione, obesità, concomitanti foci infettivi in altre sede); occorre poi limitare al minimo la durata della degenza nel preoperatorio e, per quanto possibile, in terapia intensiva;
evitare, se possibile drenaggi e ridurne comunque la durata;
la durata dell'intervento e l'eventuale sanguinamento intraoperatorio influiscono sull'esito. L'esame documentale del caso evidenzia un approccio certamente prudente e competente dei chirurghi, i quali hanno eseguito gli accertamenti preoperatori in regime di preospedalizzazione, hanno operato il paziente dopo poche ore dal ricovero, hanno portato a termine l'intervento in un tempo breve in assenza di complicanze legate alla tecnica operatoria. I chirurghi, infatti, hanno sollecitamente provveduto a revisionare la ferita, nel dubbio che si potesse essere prodotta una fistola liquorale;
non è stata riscontrata “fuga” di liquor, tuttavia il “debridement” si è rivelato utile, come la rimozione del mezzo di sintesi, in quanto nel post-operatorio è regredita la febbre e si sono normalizzati
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gli indici flogistici. Purtroppo successivamente la sintomatologia è ripresa, verosimilmente per la progressione della infezione ai piani profondi;
ma il paziente non si è più rivolto ai medici della struttura, ricoverandosi in altro ambiente ospedaliero. In definitiva, si ritiene che la condotta dei chirurghi sia stata corretta e scevra da errori, per cui la responsabilità della infezione e dei relativi postumi vada attribuita alla casa di cura “ ”, per carenza CP_2 organizzativa nella profilassi delle infezioni ospedaliere.” (v. Relazione di CTU depositata nel fascicolo telematico in data 22/11/2023). Così riportate sinteticamente le risultanze della Ctu e rimandando, in ogni caso, all'elaborato nella sua interezza, stima il Tribunale che la completezza, la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, nonché da precisi e pertinenti richiami giurisprudenziali, ne impongano la piena condivisione, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche delle parti, nell'espletamento del contraddittorio tecnico di cui all'articolo 195 c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dalle difese (v. pag. 21 e ss. Relazione cit.). Di particolare rilievo si appalesa il passaggio in cui il Collegio, rispondendo alle osservazioni critiche dei Consulenti di parte convenuta, relativamente al fatto che la clinica avesse dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di organizzare un efficiente sistema di sorveglianza e di controllo delle ICA per essere state poste in essere misure di precauzione tali da limitare il rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali, esponevano e replicavano “A sostegno della loro tesi, essi specificano che nel verbale del chirurgo operatore viene esplicitamente riportato “asepsi della cute e campo sterile”, la check list di sicurezza in sala operatoria reca OK alle voci “verificata sterilità” e “profilassi antibiotica”, “verifica pacchi sterili contenenti lo strumentario da utilizzare”, verifica “correttezza processo di sterilizzazione dei pacchi”, “sanificazione sala confermata”. I CCTTPP ritengono che la allegazione di una nota in cartella che riporta
“asepsi della cute e campo sterile”, nonchè una check list operatoria che riporti “ verifica pacchi sterili contenenti lo strumentario da utilizzare”, “verifica correttezza processo di sterilizzazione dei pacchi” e “ sanificazione sala confermate”, sia sufficiente a dare la prova di avere efficacemente ottemperato alle norma di asepsi e di profilassi. Il dr. ritiene Per_6 che la clinica avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare la avvenuta sterilizzazione dei ferri chirurgici e la asepsi del campo operatorio, trattandosi di infezione del sito chirurgico. Il Giudice, però, allorchè ci ha conferito l'incarico, non ha posto dei limiti alla nostra indagine (ci ha chiesto di “accertare se e dove sia insorta l'infezione e la natura nosocomiale della stessa”). Ovviamente nel caso delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali non è quasi mai possibile individuare il momento preciso in cui si sia verificata la contaminazione (durante l'intervento? successivamente ad esso a causa delle medicazioni/procedure post-operatorie?), per cui è necessario verificare se la struttura abbia assicurato la salubrità delle degenze e delle sale operatorie e se abbia non solo implementato protocolli atti a limitare il rischio infettivo ma poi li abbia concretamente diffusi tra il personale, tramite audit, riunioni, congressi e quant'altro. L'organizzazione di un sistema di “infection control” efficace costituisce una vera scienza, che prevede, da parte di personale dedicato, nell'ambito della gestione del rischio clinico, la sorveglianza del fenomeno ICA e l'implementazione di misure atte a limitarlo. La giurisprudenza si è ripetutamente posta il problema di quale sia il livello minimo di organizzazione, concretamente realizzabile, che si debba chiedere alla struttura affinché essa possa andare esente da responsabilità organizzativa. Da questa necessità è nato il “decalogo” che recentemente la Corte di Cassazione (6386.2023-III sezione civile-Presidente dr.
[...]
) ha dettato circa gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria. Tale elenco Per_5 può apparire “astratto” e “rigido”, purtuttavia esso costituisce il faro che deve illuminare le nostre valutazioni. Nella nostra bozza abbiamo ampiamente discusso su quanto richiesto dalla Co
, riteniamo comunque di riepilogare sinteticamente quanto affermato, alla luce anche delle osservazioni dei CCTTPP. In sintesi l'attuale normativa prevede che le strutture sanitarie si
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dotino di un “Comitato per le infezioni ospedaliere”(C.I.O.), costituto da diverse figure professionali, che deve riunirsi periodicamente, attivare procedure di sorveglianza della circolazione microbica e delle relative antibiotico-resistenze nella struttura, implementare rilevazioni epidemiologiche sulla prevalenza/incidenza di ICA ed il loro andamento nel tempo, predisporre protocolli per la disinfezione/sanificazione degli ambienti di degenza e delle sale operatorie con relativi indicatori di processo e di risultato, organizzare audit periodici con il personale per diffondere le “buone pratiche” nel lavaggio delle mani, la corretta disinfezione del campo operatorio, la corretta gestione dei device, quali CVP, CVC, cateteri vescicali, il controllo del consumo degli antibiotici in clinica. Tali procedure non devono essere considerate delle “astratte” e “rigide” norme burocratiche, bensì̀ concrete misure, la cui utilità nel ridurre il fenomeno delle infezioni ospedaliere è oramai documentato da studi clinici autorevoli, da noi riportati in bozza. Orbene, la clinica non dimostra di avere organizzato un sia pur minimo sistema di “infection control”; non è stato istituito il C.I.O., non risulta effettuato alcun controllo né sulla circolazione microbica né sulla incidenza/prevalenza delle ICA, talchè ad oggi la struttura non dispone alcun dato né sui microbi circolanti né sulla consistenza del fenomeno infezioni ospedaliere. Ritenere sufficiente una check-list che riporti
“sanificazione sala confermata” in assenza di una periodica e valida verifica microbiologica, significa purtroppo non avere neppure affrontato il problema della prevenzione delle ICA nella struttura, infatti, la prova che tali misure preventive siano state effettuate risiede nella presenza di certificazioni dell'avvenuta misurazione della concentrazione di eventuali patogeni presenti prima e dopo un trattamento di sterilizzazione degli ambienti. In conclusione, non possiamo che concludere riaffermando che la clinica non abbia dato la prova di disporre di un sistema adeguato di infection control, capace di limitare la diffusione delle infezioni ospedaliere né di avere implementato concretamente un sistema di controlli ambientali atti a verificare la avvenuta disinfezione/sanificazione della sala operatoria.”. Ancora, con riguardo ai rilievi della difesa attrice, anche nella successiva Relazione di chiarimenti (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 11/09/2024) i CC.TT.UU. ancora deducevano che “In particolare l'avv. Albanese al punto a) ritiene erronea la nostra affermazione che “i punti di sutura venivano rimossi in ambiente non precisato (non è agli atti comunque certificazione su dove e da chi siano stati rimossi e soprattutto sulla condizione della ferita) sebbene il certificato di rimozione punti del 01.03.2019 risulti allegato quale doc n°34 alla 2^memoria istruttoria attorea ed in esso risulti indicato dove siano stati rimossi i punti, chi li ha rimossi e le condizioni della ferita”. Abbiamo pertanto verificato la certificazione in atti e riscontrato il documento in oggetto. Si tratta di un certificato rilasciato, in data 01.03.2019, dai sanitari della UOC di Chirurgia dell'Ospedale di Ariano Irpino, in cui si descrive la presenza di infiammazione della ferita chirurgica con formazione ascessuale nel tratto inferiore, si rimuovono i punti di sutura, si medica e si consiglia consulenza neurochirurgica. Il certificato evidenzia, dunque, come lo stato infettivo fosse antecedente alla rimozione dei punti e quindi non addebitabile ai chirurghi di Ariano. Tale osservazione concorda con le conclusioni, che individuano la contrazione della infezione durante la permanenza nella casa di cura , in occasione dell'intervento o in CP_9 epoca immediatamente perioperatoria. Come a dire, le condizioni della ferita alla rimozione dei punti suffragano l'ipotesi che vi fosse già un'infezione del sito chirurgico in epoca antecedente all'accesso presso la struttura di Ariano Irpino.”. Ancora, circa l'aspetto relativo alla dimostrazione da parte della di avere approntato le necessarie misure di CP_1 prevenzione, i CC.TT.UU. ulteriormente ribadivano che “La casa di cura, come già da noi affermato, non dimostra di avere organizzato un sistema di controllo del rischio infettivo, sia pur minimo, limitandosi alla certificazione della avvenuta sterilizzazione dei materiali e della sanificazione degli ambienti, certamente non sufficienti a dare la “prova” di avere rispettato le norme prescritte. Riteniamo dunque di confermare quanto già affermato in sede di ATP e di contraddittorio con i CCTTPP.” (v. pag. 4 e 5, Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 11/09/2024).
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Contrariamente rispetto a quanto ritenuto dalla difesa della convenuta e CP_1 della Compagnia Am Trust Ass.ni, non sussiste il vizio di nullità assoluta, per essere la Consulenza meramente esplorativa e per avere i CTU valicato quanto allegato nell'atto introduttivo dall'attore in ordine all'inadempimento qualificato. Difatti, la necessità, affermata dalla giurisprudenza, dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore, che agisca in ambito di responsabilità sanitaria, della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato. Tanto è certamente avvenuto nel caso di specie, come evincibile con chiarezza dalla lettura dell'atto di citazione (v. pag. 4, 5, 6 e 7 Atto di citazione e relazione Ctp allegata), all'esito della quale non può evidentemente sostenersi con validità che le contestazioni attoree attenessero alla sola area chirurgica, sicché i CTU hanno, senza dubbio, svolto un approfondimento tecnico su aspetti già ritualmente introdotti in giudizio dalla parte attrice (v. in tema ancora Cass. civile sez. III, 03/03/2023, (ud. 25/11/2022, dep. 03/03/2023), n.6386 “6.
3. Quanto ai compiti del medico legale, questi indagherà sulla causalità tanto generale quanto specifica, da un lato escludendo, se del caso, la sufficienza delle indicazioni di carattere generale in ordine alla prevenzione del rischio clinico, dall'altro evitando di applicare meccanicamente il criterio del post hoc - propter hoc, esaminando la storia clinica del paziente, la natura e la qualità dei protocolli, le caratteristiche del micro organismo e la mappatura della flora microbica presente all'interno dei singoli reparti: al CTU andrebbe, pertanto, rivolto un quesito composito, specificamente indirizzato all'accertamento della relazione eziologica tra l'infezione e la degenza ospedaliera in relazione a situazioni:a) Di mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione (responsabilità dei due direttori apicali e del CIO); b) Di mancato rispetto di direttive adeguate e adeguatamente diffuse (responsabilità del primario e dei sanitari di reparto), di omessa informazione della possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali (Cass. 6138/2000; Cass. 14638/2004), e di ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato (C. app. Milano 369/2006);”). Inoltre, le valutazioni operate dai Consulenti dell'Ufficio sono inconfutabilmente chiare, suffragate da accertamenti specifici e da un'ampia ed esaustiva valutazione della documentazione prodotta e del caso specifico e non inficiate da convincenti critiche di parte, superate con congrue e motivate risposte, in specie circa l'accertamento del nesso di causalità e delle carenze organizzative della struttura medica convenuta (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente."). Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile
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2007, n. 8355; v. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 17/04/2004, n. 7341). “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”). Devono, dunque, trarsi dalla espletata istruttoria le seguenti conclusioni. Dall'istruttoria di natura tecnica non sono emersi elementi per riconoscere una qualche forma di responsabilità in capo ai singoli sanitari, terzi chiamati nel presente giudizio. Difatti, vi è da rilevare che non siano ravvisabili congrui presupposti per attribuire specificamente all'uno o all'altro condotte, in tutto o in parte, non conformi all'arte medica o erronee o produttive di danno, come rappresentato dai Consulenti tecnici d'ufficio. La doglianza attorea concernente gli errati trattamenti chirurgici è risultata infondata, non essendovi condotte dei sanitari inadempienti e non essendo le lesioni riportate eziologicamente ricollegabili ad errori in fase chirurgica. Nemmeno è possibile risalire ad eventuali deficit delle misure volte alla sterilità degli strumenti chirurgici imputabili direttamente e specificamente ai sanitari chiamati in causa o al mancato rispetto da parte degli stessi delle misure di sicurezza prescritte, che possano avere determinato i lamentati danni. Le domande proposte nei confronti dei dott.ri e Controparte_7 CP_3 vanno, dunque, rigettate. Il rigetto delle istanze svolte nei confronti del Dott. esonera, quindi, CP_3 questo Tribunale dall'esame della domanda riconvenzionale e di garanzia dallo stesso avanzata nei confronti della propria Compagnia assicurativa, restando le Controparte_4 relative questioni assorbite. Va affermata, invece, la ricorrenza della responsabilità della convenuta struttura con riguardo al più complesso aspetto relativo all'infezione contratta dal e qualificata come Pt_1
“spondilodiscite”, occorrendo ribadire che, a fronte della prova presuntiva offerta dal paziente della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura non abbia fornito la “prova liberatoria” di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero, né l'imprevedibile e inevitabile impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa “non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass., sez. III, n. 5490 del 22/02/2023), sicché la stessa deve rispondere dell'evento lesivo, secondo il criterio causale del “più probabile che non”. Non va, per di più, sottaciuto come, contrariamente agli assunti difensivi, gli Ausiliari tecnici d'ufficio abbiano espressamente qualificato la complicanza infettiva come “prevedibile” e “prevenibile”, mediante il rispetto delle norme in materia ed abbiano, altresì, escluso valide ipotesi causali alternative. Sotto tale ultimo aspetto, va, anzitutto, chiarito che, in linea generale, una volta accertato il nesso causale, anche a mezzo dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, diventi irrilevante, ai fini del giudizio, verificare l'esistenza di ulteriori condotte, imputabili ad altri, che abbiano eventualmente concorso a determinare l'evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidata nel ritenere che “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla
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base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie relativa a danno alla salute subito da una paziente per trattamenti medici inidonei, ascrivibili in parte alla casa di cura presso cui era stata ricoverata e in parte al medico curante dopo la dimissione)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006). Peraltro ed in ogni caso, a definitiva confutazione di ogni rilievo sul punto, vale osservare come sia desumibile chiaramente dalla allegata documentazione medica, nonché dagli accertamenti dei CTU, che, nel caso di specie, già al momento della rimozione dei punti da parte dei sanitari della UOC di Chirurgia dell'Ospedale di Ariano Irpino, fosse presente una infiammazione della ferita chirurgica, con formazione ascessuale, il che consente, pertanto, senza dubbio, di collocare la contrazione della infezione durante il periodo di permanenza del paziente presso la Pt_1 [...]
, nonché di escludere un concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. Controparte_9 La domanda attorea va, dunque, accolta, per quanto di ragione, nei confronti della parte convenuta (già . Controparte_1 Controparte_2 Deve, di seguito, passarsi alla individuazione e quantificazione dei danni. L'attore ha richiesto il riconoscimento del danno biologico, del danno morale e per spese mediche documentate. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”). A tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste
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conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. di recente Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887). Nella fattispecie in esame gli Ausiliari d'Ufficio accertavano e rilevavano che “Per quanto attiene al danno permanente, allo stato, residuano gli esiti anatomo-funzionali in precedenza rilevati all'esame obiettivo: Esiti algo-disfunzionali di spondilodiscite L3-L5 da pregresso intervento di erniectomia, discectomia L3-L4 e L4-L5, associata a laminectomia L4- L5 ed L5-S1, recessoforaminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore. Detti postumi, tenuto conto del tempo trascorso tra l'intervento e la nostra visita, sono da ritenersi stabilizzati. Gli stessi incidono sulle normali attività quotidiane dinamico-relazionali e lavorative ed integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità̀ psico-fisica”. Onde ridurre al minimo il soggettivismo valutativo, si è fatto riferimento alle più note e sperimentate proposte tabellari italiane. Per quanto argomentato finora, si verrebbe a configurare, nella specie, un danno biologico permanente risarcibile quantificabile nella misura del dieci (10) per cento, inquadrabile ai fini della liquidazione del danno nel range 15-25%, avuto riguardo delle seguenti considerazioni:
1. Preliminarmente bisogna considerare lo stato clinico anteriore del sig. , affetto da ernia discale lombare L3-L4 ed L4-L5, trattate con Parte_1 erniectomia, discectomia, recessoforaminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore. Se il risultato di tale procedura chirurgica fosse stato ottimale si sarebbe determinata un'invalidità̀ del quindici (15) per cento. Tale stima si può ricavare dalle indicazioni dei principali Barème utilizzati nella prassi medico-legale (cfr. “Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico”, SIMLA, , Milano, 2016, pag. 338), dove per CP_23 l'artrodesi di 2-4 corpi lombari è proposta una valutazione oscillante tra il 12-20%. Si precisa, inoltre, che le stesse Linee Guida propongono per la patologia discale in Classe III (esiti di erniectomia a uno o più livelli, con grave quadro clinico disfunzionale, mielopatia sfumata o radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante) una valutazione oscillante tra il 12-20%. Pertanto, tenuto conto dell'interessamento dell'artrodesi di 3 corpi vertebrali, nonché della pregressa patologia discale, appare opportuno attribuire a tale quadro una valutazione del 15%. Tale entità menomativa, non ascrivibile alla responsabilità di terzi, non può essere suscettibile di risarcimento.
2. Globalmente la riduzione dell'integrità̀ psicofisica attuale del è valutabile nella misura del venticinque (25) per cento. Si giunge Pt_1 a tale valutazione, considerando che gli esiti di multipli interventi di revisione, necessari al trattamento della complicanza infettiva verificatasi, hanno avuto una resa subottimale, certamente inferiore a quanto attendibile nel caso il fosse stato sottoposto ad un unico Pt_1 ed adeguato intervento. Si precisa, a tal uopo, che dall'esame clinico sono emersi i segni di una moderata disfunzionalità del distretto esaminato in uno ad un quadro algodistrofico ancora presente, condizioni riconducibili all'esito di spondilodiscite verificatasi. Pertanto, procedendo con criterio analogico-proporzionale dalla voce “Artrodesi della colonna lombare in toto (Cfr. Linee Guida SIMLA, pag. 338)”, tenuto conto della sintomatologia algodistrofica rilevata all'esame obiettivo, si ritiene che, nella specie, si sia configurato un danno biologico che globalmente può essere valutato in misura non inferiore al 25%.
3. Per quanto attiene il lamentato danno psichico è necessario effettuare alcune precisazioni. Dalla documentazione sanitaria presente in atti è presente un'unica certificazione del UOSM di Ariano Irpino dell' , rilasciata in data 26/11/2019, che attesta: “Sindrome depressiva reattiva a Parte_8 patologia somatica con amnesia anterograda…Sp Brintellix…Cerebrain…”. Non risulta, dallo studio degli atti, ulteriore documentazione probante la prosecuzione di un percorso di cure psichiatriche caratterizzato da eventuale psicoterapia o da calibrazione della terapia farmacologica né tantomeno è presente certificazione antecedente che dimostri l'innestarsi di una patologia psichica, seguita nel tempo con controlli clinici seriati, fino ad una diagnosi clinica. Nella specie, infatti, si rileva l'assenza totale di un percorso psico-diagnostico iniziale,
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che abbia poi portato alla diagnosi finale di sindrome depressiva reattiva, nonché dei successivi controlli clinici volti a calibrare la terapia ed all'accertamento di eventuali miglioramenti/peggioramenti della sintomatologia. Tale circostanza, in uno alle risultanze dell'esame clinico condotto durante le operazioni tecniche (che ha evidenziato un atteggiamento sostanzialmente normoforico, senza evidenti alterazioni del tono dell'umore), consente di affermare che non vi è, allo stato, una condizione patologica a carico della sfera psichica del che possa essere condiderata come menomazione configurante una Pt_1 riduzione dell'integrità̀ psicofisica del ricorrente. Come a dire, non vi è un quadro psicopatologico, allo stato, meritevole di valutazione in termini di danno biologico.
4. Ordunque, essendo il quadro menomativo attuale caratterizzato anche dalla preesistenza sopradescritta, bisogna procedere nel modo seguente: Per convenzione si assegna un valore massimo di “100” alla persona, la quale nel corso della vita può essere colpita da una serie di patologie o traumi che comportano una riduzione di tale valore. In una tale situazione il caso va risolto sottraendo alla misura percentuale del danno biologico complessivo il valore della preesistenza ed ammettendo a risarcimento l'incremento di danno (fino al valore complessivo) in rapporto causale con il fatto di cui trattasi. “In altre parole, potrebbe essere liquidato il danno differenziale (delta) secondo la formula (già a suo tempo proposta dal : Delta CP_24
= (D.B.1 + D.B.2) – D.B.
1. Dove D.B.1 + D.B.2 indica la diminuzione di validità psico-fisica della persona derivante da entrambe le menomazioni che, tuttavia, non va calcolata per somma aritmetica ma con una valutazione complessiva che esprima le condizioni della persona per come appare al momento dell'apprezzamento medico-legale de quo;
e dove D.B.1 indica il valore di danno biologico della menomazione preesistente, concorrente, ovviamente D.B.2 è la 'seconda' invalidità̀”. Pertanto sviluppando detta formula si ottiene un danno biologico risarcibile del 10%, inteso come effettivo peggioramento della condizione psico-fisica. Tale tasso differenziale, ai fini della sua liquidazione non andrà considerato nel range 0-10%, bensì̀ nell'intervallo 15-25%. Si deve, inoltre, riconoscere un “danno biologico temporaneo” inquadrabile in: • 74 (settantaquattro) giorni d'invalidità temporanea totale, relativi alla summa dei periodi di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali il quadro algo-disfunzionale deve essere stato maggiore;
• 50 (cinquanta) giorni d'invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, attribuiti quale sintesi dei periodi di convalescenza post-ricovero, nei quali rispettò riposo, si sottopose sottoporre a continui controlli specialistici, laboratoristici e strumentali;
50 (cinquanta) giorni d'invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25%, attribuiti quale sintesi dell'ulteriore periodo necessario per la stabilizzazione dei postumi.”. Le conclusioni degli Ausiliari d'ufficio sono state, dunque, le seguenti “Si distingue il danno in: Danno biologico temporaneo valutabile in: - 74 giorni di ITT;
- 50 giorni di ITP al 50%; - 50 giorni di ITP al 25%. • Danno biologico permanente: 10% nell'intervallo 15-25%. • Danno emergente: 513,66€ per spese mediche sostenute. • Grado di sofferenza patìto: moderato.” (v. pag. 25 della Relazione depositata in data 22/11/2023). Il Tribunale ritiene di dover aderire alle esposte conclusioni, in quanto congruamente motivate e fondate su diretto esame del paziente e dei fatti di causa e non inficiate dai rilievi critici della difesa attrice, ai quali gli Ausiliari d'ufficio hanno replicato ampiamente e congruamente (v. pag. 22 e 23 della Relazione depositata in data 22/11/2023 e pag. 3 e 4 della Relazione di chiarimenti depositata in data 11/09/2024). In particolare, sussistendo un concorso tra una menomazione non imputabile a errore della struttura sanitaria e un'altra che lo è, il danno può essere risarcito secondo i criteri del cosiddetto “danno differenziale”, come del resto ritenuto anche dagli Ausiliari tecnici d'ufficio. A tale espresso riguardo, deve richiamarsi il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità secondo cui “1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il 50%), interamente ascritta all'agente
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sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una liquidazione "per sottrazione", tra il primo e il secondo valore numerico (50%-30%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20; 2) tuttavia, in caso di coesistenza - come nella specie - di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'infarto, e quella provocata dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'ischemia cerebrale), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.” (cfr. Cass. civile sez. III, 30/07/2024, (ud. 20/05/2024, dep. 30/07/2024), n.21261) e deve ritenersi che, nel caso di specie, la concorrenza dei postumi sia ben evidenziata nel passaggio tecnico con il quale i CC.TT.UU. hanno esplicitato che “la riduzione dell'integrità̀ psicofisica attuale del è valutabile nella misura del venticinque (25) per cento. Si giunge Pt_1 a tale valutazione, considerando che gli esiti di multipli interventi di revisione, necessari al trattamento della complicanza infettiva verificatasi, hanno avuto una resa subottimale, certamente inferiore a quanto attendibile nel caso il fosse stato sottoposto ad un unico Pt_1 ed adeguato intervento.”. Passando alla quantificazione di tale danno biologico, preme precisare che non possa applicarsi il D.P.R. 12/2025, recante il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”, pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2025, poiché l'articolo 5 dello stesso decreto, rubricato “Disposizioni transitorie”, dispone “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, fissata per il 5/3/2025. Ai fini della quantificazione del risarcimento, quindi, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (v. Cass., sez. III, n. 12408 del 7.6.2011; Cass. civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292). Può, quindi, essere riconosciuto all'attore , che al momento del fatto aveva Parte_1 67 anni, l'importo di €61.845,00 (ovvero il 10% nell'intervallo 15-25%) per danno biologico, già comprensivi dell'incremento per sofferenza soggettiva. Vanno poi riconosciuti, quanto all'invalidità temporanea totale, €8.510,00; quanto all'invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.875,00; quanto all'invalidità temporanea parziale al 25%, €1.437,50. Si ottiene, pertanto, un totale pari a €74.667,50 per danno non patrimoniale. In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca della domanda, trattandosi di responsabilità contrattuale, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 18 dicembre, secondo la
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variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'Istat, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha rilevato che "In atti le fatture delle spese sanitarie sostenute dal , a seguito della complicanza infettiva realizzatasi, ammontano Pt_1 ad un totale di €513.66, per visite specialistiche, esami strumentali effettuati e per la richiesta delle cartelle cliniche. Tali spese risultano diretta conseguenza dell'evento infettivo e, pertanto, si ritiene siano risarcibili. Non è possibile, tuttavia, esprimere parere di congruità circa le spese di trasporto mediante servizio di ambulanza privata che ammontano ad €760.00; non si ritiene che vi fosse, infatti, una reale necessità di trasferimento del paziente né di utilizzo un trasporto privato per motivi strettamente sanitari. Pertanto, circa la congruità di tali spese si esprimerà con maggiore competenza il Giudice adito. Per quanto attiene l'impatto delle menomazioni oggi rilevate sulla capacità lavorativa specifica si precisa che, il già Pt_1 all'epoca dei fatti per cui è causa era in età pensionabile (67enne), per cui, si può affermare che i postumi esitati dall'infezione spinale non abbiano alcuna ripercussione su tale aspetto. Per attiene, invece, all'ordinario svolgimento delle attività di vita, vi è stato certamente una compromissione parziale delle proprie capacità, tuttavia, occorre considerare che anche se non si fosse verificata la complicanza infettiva, molte (ma non tutte) delle limitazioni che oggi sono presenti si sarebbero comunque verificate.”. Essendo anche sotto tale profilo condivisibili le conclusioni degli Ausiliari d'ufficio e dovendosi rammentare, in punto di diritto, che il danno patrimoniale attiene, ex art. 1223 c.c., alla perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, spetta, quindi, all'attore l'ulteriore importo di €513,66 oltre interessi legali e rivalutazione, sulla base degli indici lstat dalla domanda all'effettivo soddisfo.
- Domanda di garanzia. La convenuta ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento, Controparte_1 anche parziale, della domanda attorea, condannare la Controparte_14
in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire direttamente il danno o, comunque, a tenerla
[...] indenne da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda attrice. Come riconosciuto dalla stessa difesa della terza chiamata e come documentalmente dimostrato, tra e la era in essere la Polizza Controparte_4 Controparte_1 n. RCH00020000008, per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, valevole dal 31.10.2019 al 31.12.2022, stipulata da e la holding Controparte_4 [...]
che ricomprendeva, nel novero dei soggetti assicurati, la Controparte_25 Controparte_2 Ai sensi dell'art. 1.1., tale polizza esplicava la propria efficacia tenendo l'assicurato
[...] indenne di quanto tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile dei danni causati a terzi e al personale dipendente, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali così come dichiarato in fase preassuntiva, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, le eventuali spese legali per la resistenza alle richieste di risarcimento, con le estensioni e precisazioni di cui all'art.
2.3 e salvo le espresse esclusioni contemplate nell'art.
3. Nel dettaglio, rileva poi constatare come sia stato dedotto dalla terza chiamata, senza che sul punto sia intervenuta contestazione della difesa convenuta e sia comunque documentalmente dimostrato, che nella Polizza fosse convenuta l'applicazione di una “SIR” (Self Insured Retention) non assistita, intesa come porzione del rischio che resta a carico dell'assicurata. Ai sensi di quanto stabilito nell'art.
4.3 del contratto, la garanzia prevista dalla polizza operava,
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dunque, solo per i sinistri il cui risarcimento superasse l'importo della Controparte_26
ossia un importo che viene in ogni caso tenuto a carico dell'assicurata anche in termini
[...] di gestione, quale Self Insured Retention, pari a: €1.000.000,00 per sinistri conseguenti a parto,
€500.000,00 per sinistri conseguenti a decesso;
€150.000,00 per tutti gli altri sinistri. Nel caso di specie, poiché il danno liquidato all'attore è inferiore alla franchigia assicurativa di €150.000,00, la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta nei confronti della propria Compagnia assicurativa non può che essere respinta.
- Spese di lite. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto: dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea nei rapporti con la parte convenuta ed in misura nettamente inferiore all'importo originariamente richiesto (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.”); nonché ed anche quanto ai rapporti tra le altre parti, della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77). Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con Decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni, a carico di parte attrice e parte convenuta nella Controparte_1 misura della metà ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore , Parte_1 condanna la parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...] dell'attore, dei seguenti importi: €74.667,50 a titolo di complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
€513,66, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come indicati in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
3. Rigetta le domande avanzate da (già Controparte_1 [...]
nei confronti dei Dott.ri e , con Controparte_2 Controparte_7 CP_3 conseguente assorbimento della domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata nei confronti di (già Controparte_4 Controparte_5 4. Rigetta la domanda di garanzia avanzata da (già Controparte_1 CP_1
nei confronti della terza chiamata Controparte_2 [...]
Controparte_4 5. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
26 R.G. n. 5031/2020
6. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico di parte attrice e Parte_1 parte convenuta nella misura della metà ciascuna, le Controparte_1 spese della Consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, già depositato telematicamente.
7. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 5 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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