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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 855/2021 R.G., tra:
con sede in Pignataro Maggiore Parte_1
(CE), Via S.S. Appia Km 192.800 snc. (p. i.v.a. ), in persona del P.IVA_1 curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petrella, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 53, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura indicato),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Petrella per “si Parte_1 precisano le conclusioni rassegnate in atti: in via istruttoria: - disporre CTU tecnico-contabile al fine di accertare il danno «integrale» subito dalla in bonis, in ragione Parte_1 dell'inesatto adempimento e/o inadempimento contrattuale dell
[...]
(ora Controparte_2 Controparte_1
); nel merito: - riformare, alla luce delle argomentazioni
[...] innanzi esposte, la sentenza appellata nella parte in cui dispone “rigetta le domande proposte dal in persona del Curatore pro tempore;
condanna il Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 dell' , in persona Controparte_1 dell'Assessore in carica, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 5.737,00 per compensi di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge”; e per l'effetto, - accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano: “1 - accertare l'inadempimento contrattuale dell' (ora Controparte_2 [...]
) e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della in persona del Parte_2
Curatore pro tempore avv. Enrico Victor Rossi, della somma da accertarsi attraverso la CTU tecnico-contabile a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante), e da liquidarsi in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3° comma c.p.c. l' (ora Controparte_2 [...]
) al risarcimento del danno, Controparte_1 da determinarsi in via equitativa, per lite temeraria;
3 - condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari. Con attribuzione.”; - condannare,
2 comunque, l' Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento delle spese e competenze del
[...] doppio grado di giudizio, nonché le spese forfettarie, da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2021, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3723/2020
[...]
Reg. Sent., del 05 novembre 2020, pubblicata il 17 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20216/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La evocava in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
[...]
- di avere partecipato ad una gara indetta dall'Assessorato Regionale convenuto, avente ad oggetto “l'acquisto della carne bovina ed ovina detenuta in seguito all'abbattimento degli animali in attuazione dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile”, e di esserne risultata aggiudicataria;
- che, il 31 marzo 2003, il suddetto ente aveva sospeso, inaspettatamente, la macellazione delle carni e, a tale data, risultavano ancora da ritirare 4.168 capi di bovino;
- che la violazione delle disposizioni contrattuali, in particolare di quelle relative alla tempistica di consegna degli animali abbattuti da parte degli stabilimenti di macellazione, le aveva cagionato dei danni patrimoniali,
3 da danno emergente e da lucro cessante, in termini di aggravio dei costi di produzione e di mancati guadagni a seguito del venir meno della commercializzazione delle carni non consegnate,
e proponendo le seguenti domande: “
1 - accertare l'inadempimento contrattuale dell' (ora Controparte_2 [...]
) e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della in persona del Parte_2
Curatore pro tempore avv. Enrico Victor Rossi, della somma da accertarsi attraverso la CTU tecnico-contabile a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante), e da liquidarsi in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari. Con attribuzione.”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
*****
Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di cosa giudicata reiterata dalla difesa dell' in sede di comparsa Controparte_1 di costituzione nel presente grado di giudizio.
La circostanza che su tale questione il giudice di primo grado si sia pronunciato espressamente, disattendendola, avrebbe infatti imposto alla parte, sul punto soccombente, al fine di consentire un nuovo esame in sede di appello, di proporre impugnazione incidentale (fatto non verificatosi), non risultando sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 11799/2017).
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha evidenziato il difetto di allegazione e prova in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice.
4 Deduce che il mancato rispetto delle previsioni contrattuali in ordine alla consegna delle carcasse degli animali abbattuti le ha causato un aggravio di spesa, imponendo l'aumento del ciclo di produzione dell'impianto di lavorazione delle carni e la predisposizione di un numero maggiore di automezzi per il carico delle merci.
Afferma di aver dato prova del danno mediante la produzione del registro d'ingresso delle carni in lavorazione, del riepilogo dettagliato delle consegne e dei documenti di trasporto.
Soggiunge che il danno patrimoniale da mancato guadagno, la cui prova può essere fornita anche in via indiziaria, sussiste in re ipsa, tenuto conto della mancata commercializzazione delle carni, ed è individuabile sulla scorta del prezzo di mercato presumibilmente determinato in €489.148,28, come da prospetto analitico già versato in atti, e che, in ogni caso, ricorrevano le condizioni per disporre una consulenza tecnica percipiente al fine di quantificare i pregiudizi patiti.
Infine, lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte di poter condividere le motivazioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado, ove il giudicante ha evidenziato come la domanda attrice sconti evidenti carenze in termini di allegazione e prova dei fatti costitutivi.
Con riferimento al danno emergente, rappresentato dall'aggravio dei costi di produzione della e delle spese di traporto conseguente alla Parte_1 violazione dei termini di consegna della carne, la società non ha indicato alcun elemento di prova idoneo a sostenere la propria pretesa, ossia a documentare in che termini e secondo quali concrete modalità e quantità simile pregiudizio si sarebbe verificato, in stretta connessione con la condotta inadempiente tenuta dalla controparte.
A tale riguardo, i documenti richiamati dall'appellante (si ripete: il registro d'ingresso delle carni in lavorazione, il riepilogo dettagliato delle consegne ed i
5 documenti di trasporto) potrebbero, al più, servire a provare l'inadempimento da parte dell'Assessorato Regionale, su cui però non residua contestazione, avendone la sentenza di primo grado accertato la sussistenza, ma non certo la consequenziale causazione dei danni nei confronti della attrice.
A tale evidente carenza assertiva non può, certamente, porsi rimedio con una consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale risulterebbe drasticamente inibito all'ausiliario ricercare in via autonoma i fatti costitutivi della pretesa ed acquisire le relative fonti di prova (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 6500/2022).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi (oltre che per i solo accennati pregiudizi da rischio di alterazione batteriologica e da diminuzione del valore di mercato della merce) per quanto attiene al danno da lucro cessante.
Il Tribunale ha opportunamente evidenziato come l'attrice abbia del tutto omesso di offrire elementi da cui trarre (anche in via presuntiva) la prova del pregiudizio asseritamente sofferto, quali, ad esempio, l'indicazione di soggetti concretamente interessati all'acquisto dei capi di bovino (o con cui erano già stati raggiunti accordi contrattuali) poi non consegnati, il tipo di clientela a cui tale merce sarebbe stata rivenduta, se all'ingrosso o al dettaglio, le concrete prospettive ed i prezzi di rivendita usualmente applicati dall'impresa per la merce dello stesso tipo.
Sicchè, la mera astratta rivendibilità della merce consegnata in maniera anomala non può costituire né prova diretta del danno né elemento idoneo a supportare una consulenza tecnica di ufficio che, anche in questo caso, sconterebbe la totale assenza della allegazione e della prova dei fatti costitutivi ed altro non farebbe che supplire all'onere probatorio in capo all'istante.
A tale ultimo proposito, è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, non vi sarebbe spazio per il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio cd.
“percipiente” - ossia di una c.t.u. in cui le particolari conoscenze tecniche specialistiche siano necessarie non solo per la comprensione dei fatti, ma anche per la loro stessa individuazione - poiché il riscontrato difetto di allegazione e prova da parte della attrice riguarda elementi che esulano da tale ambito e che, solo una volta debitamente indicati e dimostrati, come sarebbe stato onere della
6 parte interessata, avrebbero al più richiesto un supplemento di valutazione tecnica.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
La condizione di totale soccombenza della esclude in radice Parte_1
l'accoglibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dalla stessa avanzata.
Non ricorrendo le condizioni di cui alla stessa disposizione, va rigettata anche la analoga domanda formulata dal convenuto nel presente giudizio.
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore
[...] dell' Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto
[...] conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui
7 quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la n. Parte_1
3723/2020 Reg. Sent., del 5 novembre 2020, pubblicata il 17 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20216/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in Parte_1 favore dell' Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] si liquidano in complessivi €6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 855/2021 R.G., tra:
con sede in Pignataro Maggiore Parte_1
(CE), Via S.S. Appia Km 192.800 snc. (p. i.v.a. ), in persona del P.IVA_1 curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petrella, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 53, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura indicato),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Petrella per “si Parte_1 precisano le conclusioni rassegnate in atti: in via istruttoria: - disporre CTU tecnico-contabile al fine di accertare il danno «integrale» subito dalla in bonis, in ragione Parte_1 dell'inesatto adempimento e/o inadempimento contrattuale dell
[...]
(ora Controparte_2 Controparte_1
); nel merito: - riformare, alla luce delle argomentazioni
[...] innanzi esposte, la sentenza appellata nella parte in cui dispone “rigetta le domande proposte dal in persona del Curatore pro tempore;
condanna il Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 dell' , in persona Controparte_1 dell'Assessore in carica, delle spese di lite che liquida in complessivi €. 5.737,00 per compensi di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge”; e per l'effetto, - accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano: “1 - accertare l'inadempimento contrattuale dell' (ora Controparte_2 [...]
) e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della in persona del Parte_2
Curatore pro tempore avv. Enrico Victor Rossi, della somma da accertarsi attraverso la CTU tecnico-contabile a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante), e da liquidarsi in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3° comma c.p.c. l' (ora Controparte_2 [...]
) al risarcimento del danno, Controparte_1 da determinarsi in via equitativa, per lite temeraria;
3 - condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari. Con attribuzione.”; - condannare,
2 comunque, l' Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento delle spese e competenze del
[...] doppio grado di giudizio, nonché le spese forfettarie, da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2021, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3723/2020
[...]
Reg. Sent., del 05 novembre 2020, pubblicata il 17 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20216/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La evocava in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
[...]
- di avere partecipato ad una gara indetta dall'Assessorato Regionale convenuto, avente ad oggetto “l'acquisto della carne bovina ed ovina detenuta in seguito all'abbattimento degli animali in attuazione dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile”, e di esserne risultata aggiudicataria;
- che, il 31 marzo 2003, il suddetto ente aveva sospeso, inaspettatamente, la macellazione delle carni e, a tale data, risultavano ancora da ritirare 4.168 capi di bovino;
- che la violazione delle disposizioni contrattuali, in particolare di quelle relative alla tempistica di consegna degli animali abbattuti da parte degli stabilimenti di macellazione, le aveva cagionato dei danni patrimoniali,
3 da danno emergente e da lucro cessante, in termini di aggravio dei costi di produzione e di mancati guadagni a seguito del venir meno della commercializzazione delle carni non consegnate,
e proponendo le seguenti domande: “
1 - accertare l'inadempimento contrattuale dell' (ora Controparte_2 [...]
) e, per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della in persona del Parte_2
Curatore pro tempore avv. Enrico Victor Rossi, della somma da accertarsi attraverso la CTU tecnico-contabile a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante), e da liquidarsi in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari. Con attribuzione.”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
*****
Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di cosa giudicata reiterata dalla difesa dell' in sede di comparsa Controparte_1 di costituzione nel presente grado di giudizio.
La circostanza che su tale questione il giudice di primo grado si sia pronunciato espressamente, disattendendola, avrebbe infatti imposto alla parte, sul punto soccombente, al fine di consentire un nuovo esame in sede di appello, di proporre impugnazione incidentale (fatto non verificatosi), non risultando sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 11799/2017).
Proponendo impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha evidenziato il difetto di allegazione e prova in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice.
4 Deduce che il mancato rispetto delle previsioni contrattuali in ordine alla consegna delle carcasse degli animali abbattuti le ha causato un aggravio di spesa, imponendo l'aumento del ciclo di produzione dell'impianto di lavorazione delle carni e la predisposizione di un numero maggiore di automezzi per il carico delle merci.
Afferma di aver dato prova del danno mediante la produzione del registro d'ingresso delle carni in lavorazione, del riepilogo dettagliato delle consegne e dei documenti di trasporto.
Soggiunge che il danno patrimoniale da mancato guadagno, la cui prova può essere fornita anche in via indiziaria, sussiste in re ipsa, tenuto conto della mancata commercializzazione delle carni, ed è individuabile sulla scorta del prezzo di mercato presumibilmente determinato in €489.148,28, come da prospetto analitico già versato in atti, e che, in ogni caso, ricorrevano le condizioni per disporre una consulenza tecnica percipiente al fine di quantificare i pregiudizi patiti.
Infine, lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte di poter condividere le motivazioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado, ove il giudicante ha evidenziato come la domanda attrice sconti evidenti carenze in termini di allegazione e prova dei fatti costitutivi.
Con riferimento al danno emergente, rappresentato dall'aggravio dei costi di produzione della e delle spese di traporto conseguente alla Parte_1 violazione dei termini di consegna della carne, la società non ha indicato alcun elemento di prova idoneo a sostenere la propria pretesa, ossia a documentare in che termini e secondo quali concrete modalità e quantità simile pregiudizio si sarebbe verificato, in stretta connessione con la condotta inadempiente tenuta dalla controparte.
A tale riguardo, i documenti richiamati dall'appellante (si ripete: il registro d'ingresso delle carni in lavorazione, il riepilogo dettagliato delle consegne ed i
5 documenti di trasporto) potrebbero, al più, servire a provare l'inadempimento da parte dell'Assessorato Regionale, su cui però non residua contestazione, avendone la sentenza di primo grado accertato la sussistenza, ma non certo la consequenziale causazione dei danni nei confronti della attrice.
A tale evidente carenza assertiva non può, certamente, porsi rimedio con una consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale risulterebbe drasticamente inibito all'ausiliario ricercare in via autonoma i fatti costitutivi della pretesa ed acquisire le relative fonti di prova (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 6500/2022).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi (oltre che per i solo accennati pregiudizi da rischio di alterazione batteriologica e da diminuzione del valore di mercato della merce) per quanto attiene al danno da lucro cessante.
Il Tribunale ha opportunamente evidenziato come l'attrice abbia del tutto omesso di offrire elementi da cui trarre (anche in via presuntiva) la prova del pregiudizio asseritamente sofferto, quali, ad esempio, l'indicazione di soggetti concretamente interessati all'acquisto dei capi di bovino (o con cui erano già stati raggiunti accordi contrattuali) poi non consegnati, il tipo di clientela a cui tale merce sarebbe stata rivenduta, se all'ingrosso o al dettaglio, le concrete prospettive ed i prezzi di rivendita usualmente applicati dall'impresa per la merce dello stesso tipo.
Sicchè, la mera astratta rivendibilità della merce consegnata in maniera anomala non può costituire né prova diretta del danno né elemento idoneo a supportare una consulenza tecnica di ufficio che, anche in questo caso, sconterebbe la totale assenza della allegazione e della prova dei fatti costitutivi ed altro non farebbe che supplire all'onere probatorio in capo all'istante.
A tale ultimo proposito, è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, non vi sarebbe spazio per il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio cd.
“percipiente” - ossia di una c.t.u. in cui le particolari conoscenze tecniche specialistiche siano necessarie non solo per la comprensione dei fatti, ma anche per la loro stessa individuazione - poiché il riscontrato difetto di allegazione e prova da parte della attrice riguarda elementi che esulano da tale ambito e che, solo una volta debitamente indicati e dimostrati, come sarebbe stato onere della
6 parte interessata, avrebbero al più richiesto un supplemento di valutazione tecnica.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
La condizione di totale soccombenza della esclude in radice Parte_1
l'accoglibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dalla stessa avanzata.
Non ricorrendo le condizioni di cui alla stessa disposizione, va rigettata anche la analoga domanda formulata dal convenuto nel presente giudizio.
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore
[...] dell' Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto
[...] conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui
7 quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la n. Parte_1
3723/2020 Reg. Sent., del 5 novembre 2020, pubblicata il 17 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20216/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in Parte_1 favore dell' Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] si liquidano in complessivi €6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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