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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 28 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2840/2024 R.G. e vertente
fra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole n.
73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 02.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere titolare di pensione cat Vos n. 45010712 (pensione quota 100) erogata dall' sede di Potenza con CP_1 decorrenza dal 01.03.2022; che l' , con provvedimento datato 18.3.2024, CP_1
comunicava il ricalcolo della pensione determinando che per il periodo dal
1.3.2022 al 30.11.2023 non era dovuta somma alcuna a titolo di pensione poiché il ricorrente già aveva percepito la pensione nell'intero periodo e, con medesimo provvedimento, richiedeva la restituzione dell'importo della pensione percepita negli anni 2022 e 2023 per € 12.659,12; che dalla lettura del provvedimento si evinceva che il ricalcolo – nonché la conseguente richiesta di restituzione somme
– fosse stato determinato in ragione della circostanza che il ricorrente negli anni
2022 (nel periodo successivo alla concessione della pensione) e 2023 aveva prestato attività lavorativa subordinata e, pertanto, l'Ente riteneva che detta pensione negli anni 2022 e 2023 non fosse dovuta in quanto la sua percezione fosse incumulabile totalmente con la percezione di redditi da lavoro dipendente;
che tanto si deduceva dalla lettura del provvedimento di riliquidazione laddove nel provvedimento datato 18.3.2024 veniva affermato che il ricalcolo comprende la incumulabilità prevista dall'art 14 comma 3 del d.l. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente (pensione quota 100); che il ricorrente nel periodo successivo alla decorrenza della pensione, successivamente al 1.3.2022, per brevissimi periodi aveva prestato attività lavorativa subordinata come emerge dalla CU
2023 e 2024 nonché dall'estratto contributivo e dal mod c2 storico;
che, CP_1
nello specifico: nell'anno 2022 (periodo successivo all' 1.3.2022) aveva percepito a titolo di retribuzione € 43,54 (vedasi CU 2023 ultima pagina) e nell'anno 2023 aveva percepito a titolo di retribuzione € 335,57 (vedasi CU 2024 ultima pagina) per un totale di € 379,11; che nell'anno 2022 (successivamente al
28.2.2022) aveva prestato attività lavorativa per n. 1 giorno e nell'anno 2023 per n. 5 giorni come da c2 storico depositato;
che, ritenendo ingiusto il provvedimento di riliquidazione, proponeva, in data 17.5.2024, ricorso al
Comitato Provinciale , rimasto senza esito;
che nel suddetto ricorso CP_1
contestava il provvedimento di riliquidazione, evidenziando che la riliquidazione poteva avvenire nei limiti dell'importo delle retribuzioni percepite dal ricorrente
2 negli anni 2022 e 2023 e cioè nei limiti di € 379,11 e, in ogni caso, si offriva di procedere al pagamento della somma in suo debito di € 379,11; che, per tale ragione, con pec del 1.10.2024, domandava di conoscere le modalità di restituzione della somma ritenuta in suo debito, rimasta senza esito.
Tanto premesso, ritenendo illegittima l'interpretazione contenuta nella circolare n. 117/2019 dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019, adiva il CP_1
Tribunale e domandava, previa ogni declaratoria di legge, accertare e dichiarare illegittima la pretesa creditoria dell' di cui al provvedimento datato CP_1 CP_1
18.3.2024 relativamente alla operata riliquidazione e alla richiesta di restituzione dei ratei di pensione quota 100 percepiti dal ricorrente nell'anno 2022 e 2023, ad eccezione dell'importo pari al reddito da lavoro dipendente percepito in tali annualità di € 379,11 ovvero la maggiore somma che l'On Giudicante riterrà di legge;
di accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto a percepire il trattamento pensionistico cat Vos n. 45010712 (pensione quota 100) erogata dall' sede di Potenza come previsto dall'art 14 del D.L. 28/01/2019 n. 4, CP_1
relativo agli anni dal 1.3.2022 al 31.12.2022 e per il periodo dal 1.1.2023 al
30.11.2023 detratta la somma di € 379,11 percepita a titolo di retribuzione negli indicati periodi ovvero la maggiore somma che l'On Giudicante riterrà di legge;
per i motivi indicati in narrativa, di accertare e /o dichiarare non dovuta dal ricorrente all' la somma di € 12.659,12 di cui al provvedimento di CP_1
riliquidazione datato 18.3.2024 ad eccezione della somma di € 379,11 percepita a titolo di retribuzione negli indicati periodi ovvero la maggiore somma che l'On
Giudicante riterrà di legge;
in via subordinata, per i motivi indicati in narrativa, di accertare e /o dichiarare non dovuta dal ricorrente all' la somma di € CP_1
12.659,12 di cui al provvedimento di riliquidazione datato 18.3.2024 ma esclusivamente la minore somma di € 379,11 ovvero la maggiore somma che l'On Giudicante riterrà di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle rivendicazioni attoree.
3 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 28 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente insorge avverso il provvedimento del 18.03.2024 con il quale l' , invocando la incumulabilità prevista dall'art. 14 del decreto-legge n. 4 CP_1
del 2019 e operato il ricalcolo in relazione al periodo dal 01.03.2022 al
30.11.2023, richiedeva la restituzione dell'importo complessivo di € 12.659,12 erogato a titolo di pensione quota 100.
In particolare, parte ricorrente, ammesso al beneficio della pensione anticipata ai sensi dell'art 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 (c.d. pensione quota cento) e, dunque, titolare della pensione cat. VOS n. 004-640045010712 con decorrenza dal 01.03.2022, pur riconoscendo di avere prestato, successivamente al pensionamento, attività lavorativa subordinata nel periodo dal 01.03.2022 al
30.11.2023, percependo una retribuzione complessiva di € 379,11 (€ 43,54 per l'anno 2022 ed € 335,57 per l'anno 2023), ritiene illegittimo il provvedimento adottato dall' asserendo che la prevista incumulabilità della pensione con il CP_1
reddito da lavoro dipendente sussisterebbe fino alla concorrenza del reddito netto percepito, ma non determinerebbe la revoca del beneficio, invece operata dall' , da qui la richiesta di dichiarare non dovuta la somma di cui all'atto CP_2
impugnato in questa sede.
Premesso che la questione è stata già decisa da altri tribunali, giova richiamare, quanto statuito, con argomentazioni condivisibili alle quali si ritiene di dare continuità, dal Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 136 del 14.09.2022 est.
Dott. Giampaolo Cervelli emessa a definizione del procedimento iscritto al n.
55/2022 R.G. avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame che di seguito
4 si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “… L'art.
14, comma 3 del D.L. n. 4/2019 prevede che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui.”
Dall'esame letterale della norma, anche in una prospettiva ermeneutica che valorizzi il rilievo costituzionale della prestazione previdenziale ex art. 38 Cost., emerge esclusivamente l'esistenza di un divieto di cumulo, ossia il divieto di percepire cumulativamente il trattamento di pensione e il reddito da lavoro il che, ad avviso di questo giudicante, conduce esclusivamente all'effetto che il reddito da lavoro dipendente eventualmente percepito in un anno e sino a concorrenza del medesimo, non possa essere cumulato con il trattamento pensionistico percepito nel medesimo anno e debba, dunque, essere, da questo, detratto.
La diversa prospettiva ermeneutica da cui muove l' secondo il quale, CP_1
l'effetto che conseguirebbe alla percezione di redditi da lavoro dipendente in un anno sarebbe quello di rendere indebito l'intero trattamento pensionistico in tale anno non trova, ad avviso di questo giudicante, fondamento normativo positivo e risulta eccedente rispetto alla sola previsione dell'incumulabilità.
… vale la pena evidenziare che l'interpretazione seguita dall presenta CP_1
profili di frizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in quanto, in difetto di espresse previsioni di carattere sanzionatorio, finisce per trattare in modo analogo situazioni differenti colpendo con l'integrale recupero del trattamento pensionistico dell'anno lavoratori che, in tale anno, abbiano percepito redditi di entità e per periodi diversi.
Sotto altro convergente angolo prospettico è stato già rilevato da condivisibile giurisprudenza di merito che “La sospensione della pensione ed il recupero integrale dei ratei di pensione erogato per il periodo corrispondente a quello di percezione del reddito costituisce di fatto una misura sanzionatoria che, pertanto, dovrebbe trovare una sua piena espressione in un dettato normativo primario, che, si ripete, nel suo significato letterale impone unicamente di non
5 poter cumulare la pensione con il reddito di lavoro (con la conseguenza che il reddito da lavoro percepito debba essere detratto dalla pensione, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell (così CP_1
Tribunale di Prato, sentenza del 19.11.2021; conf. Tribunale di Firenze sent. n.
71 del 2021).
… la situazione di bisogno che fonda il diritto alla prestazione previdenziale si caratterizza diversamente in dipendenza dell'entità del reddito contestualmente percepito dal pensionato con la conseguenza che appare ragionevole un'interpretazione della norma che limiti l'incumulabilità del trattamento pensionistico proprio all'entità del reddito percepito …” (si veda, altresì, quanto statuito dalla Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 604/2022, che pure si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., “… circa gli effetti della violazione del divieto la disposizione nulla dice, non prevede il recupero dei ratei di pensione già versati in corrispondenza del periodo di percezione del reddito di lavoro né la sospensione del pagamento della pensione né dispone che la violazione (in ipotesi anche per un periodo minimo) comporti il venir meno del diritto alla pensione per l'intero anno nell'arco del quale il pensionato abbia percepito un reddito da lavoro, come sostenuto dall nelle CP_1
proprie circolari, ciò che traducendosi in effetti in una sanzione avrebbe richiesto una espressa previsione normativa, nella specie invece mancante. E', pertanto, del tutto condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui la nozione di non cumulabilità debba interpretarsi nel suo significato letterale, nel senso che debba escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza, il reddito da lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma, debba essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'istituto … ”).
In applicazione del richiamato orientamento, atteso che, nel periodo dal
01.03.2022 al 30.11.2023, parte ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di € 379,11 (€ 43,54 per l'anno 2022 ed
€ 335,57 per l'anno 2023), va dichiarata la illegittimità della pretesa creditoria dell' di cui al provvedimento del 18.03.2024 relativamente alla CP_1
6 riliquidazione e alla richiesta di restituzione dei ratei di pensione quota 100 percepiti dal ricorrente nell'anno 2022 e 2023, ad eccezione dell'importo pari al reddito da lavoro dipendente percepito in tali annualità (€ 379,11); va dichiarato il diritto del sig. a percepire il trattamento pensionistico come previsto Pt_1
dall'art 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, con decorrenza dall'01.03.2022 detratta la somma di € 379,11 (reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2022 e 2023), da ritenersi quale indebito pensionistico.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 02.10.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara illegittima la pretesa creditoria dell' di cui al CP_1
provvedimento del 18.03.2024 relativamente alla operata riliquidazione e alla richiesta di restituzione dei ratei di pensione quota 100 percepiti dal ricorrente nell'anno 2022 e 2023, ad eccezione dell'importo pari al reddito da lavoro dipendente percepito in tali annualità (€ 379,11);
2. dichiara il diritto del sig. a percepire il trattamento Parte_1
pensionistico come previsto dall'art 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019
n. 4, con decorrenza dall'01.03.2022 detratta la somma di € 379,11
(reddito netto di lavoro dipendente percepito nell'anno 2022 e 2023), da ritenersi quale indebito pensionistico;
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 28 febbraio 2025.
7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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