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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 563 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.f. – P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Dominella
Agostino ( ) e dall'avv. Katiuscia Secondino (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2 della Direzione Affari Legali della Società, presso le quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale
Europa n. 190, giusta procura generale alle liti per atto del notaio , rep. N 55418 Persona_1 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022, indirizzi di posta elettronica
Email_1 Email_2
-Appellante-
Contro
(C.f. ), nato a [...] il giorno 11.11.1976 e Controparte_2 C.F._3 residente in [...]dei Vestini, Fraz. Vestea n. 2, quale amministratore di sostegno Contr ( a tempo indeterminato del GE (C.F. ), nato Persona_2 C.F._4
a Penne il 04.02.1978, giusta nomina del 20.06.2019, rappresentati e difesi previa autorizzazione del
G.T Dott. Bozza del 20.09.2022 e procura conferita in calce al presente atto, dall'Avv. Valeria
Evangelista presso il cui studio/indirizzo PEC sono elettivamente domiciliati, in Pescara alla Via
Falcone e Borsellino n. 26. Ogni comunicazione e/o notifica, relativi al procedimento in oggetto ai sensi dell'art.133 e 176 comma 2 c.p.c. potrà essere effettuata presso: P.E.C. e Email_3 al seguente numero di fax 085/8425601.
-Appellato- - 2 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 697/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 02 maggio
2024 e pubblicata il 16 maggio 2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia Codesta ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 697/2024 del 02/05/2024, pubblicata il 16/05/2024, resa dal Tribunale Civile di Pescara- dott. Ria Federico – nella causa NRG 104/2023 e notificata il
21/05/2024:
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 697/2024 del 02/05/2024;
- in via preliminare, dichiarare prescritto ogni diritto dell'odierna appellata con riferimento alle somme erogate, a titolo di pensione, relative al periodo marzo 2003 - dicembre 2012;
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. Controparte_4
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali di cui in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o improcedibile, oltre Controparte_4 che infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 697/2024 del Tribunale di
Pescara.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza n. 697/2024 pubblicata in data 19 maggio 2024 il Tribunale di Pescara pronunciandosi sulla domanda proposta da , nella qualità di amministratore di Controparte_2 sostegno del beneficiario, il GE , nei confronti di Persona_2 Controparte_4
(domanda diretta ottenere, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale di per avere corrisposto a far data dal marzo 2003 fino al mese di gennaio 2012 somme CP_4 destinate al sig. in favore di senza effettuare le necessarie Persona_2 Parte_1 verifiche circa la sua legittimazione alla riscossione, e previo accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di per avere stipulato un contratto di CP_4 apertura di libretto di risparmio postale n. 38331924 del 31.01.2012 poi rinnovato nel 2019, cointestato a persona maggiorenne, , affetta da disabilità psico-fisica grave, senza Persona_2 richiedere il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che legittimasse tale apertura, la condanna delle alla restituzione di tutte le somme illegittimamente corrisposte in favore di CP_4 [...] in danno dell'effettivo beneficiario, , a far data dal marzo 2003 fino Parte_1 Persona_2 al mese di luglio 2019, quantificate in €. 283.276,10, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, oltre - 3 -
alla condanna di al risarcimento dei danni in favore del da liquidarsi CP_4 Persona_2 anche in via equitativa a titolo di responsabilità per aver posto in essere un comportamento illegittimo e lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all'art. 97 Cost.) accoglieva in parte la domanda con la condanna di al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 283.276,10, CP_4 oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore e non di valuta, dalle rispettive decorrenze e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. SSUU nr. 1712/95, con ulteriore condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze di lite, queste ultime aumentate del 4% ex D.M. 55/2004 per la manifesta fondatezza della domanda.
1.2 A sostegno della domanda parte attrice esponeva che con giuramento del 21.06.2019 reso nell'ambito del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 847/19 R.G. presso il Tribunale Pescara assumeva formalmente l'incarico di amministratore di sostegno a tempo indeterminato del fratello,
[...]
, affetto da Sindrome di Down, il quale era titolare di pensione n. 00684485 di Persona_2 inabilità dal mese di maggio 1985, di pensione n. 32028537 superstiti coltivatori diretti dal mese di dicembre 2007 e di pensione n. 20015713 superstiti fondo pensione lavoratori dipendenti dal mese di luglio del 1990 oltre ad essere titolare anche di un libretto nominativo ordinario n. 38331924 cointestato con la zia, a prima firma, rilasciato il 31.01.2012 presso l'Ufficio Parte_1
Postale di Vestea di Civitella Casanova (PE) e successivamente rinnovato il 06.06.2019 presso l'Ufficio Postale di Civitella Casanova;
in tale veste di amministratore di sostegno si recava personalmente presso , filiale di Civitella Casanova, al fine di espletare le relative CP_4 procedure connesse alla sua funzione ed anche per avere contezza dei rapporti attivi e passivi esistenti in capo al fratello amministrato ma, nell'occasione, nonostante l'esibizione dell'autorizzazione del
Giudice Tutelare, non riceveva alcuna informazione utile da parte del personale in servizio;
a quel punto, tramite il legale di fiducia procedeva ad inoltrare formali istanze di accesso agli atti, alcune trasmesse a mezzo pec in data 13.12.19 e 20.04.2020, altra con raccomandata a mani del 30.09.2020; solo dopo una ulteriore istanza, in data 24.09.2020 forniva prima una copia del contratto CP_4 di libretto postale n. 38331924 sottoscritto il 31.01.2012 e rinnovato nel 2019, con le condizioni generali di contratto e la richiesta accredito pensione INPS salvo poi trasmettere altra documentazione, quale la movimentazione libretto risparmio postale n. 38331924; in ogni caso in merito CP_4 all'apertura del libretto cointestato n. 38331924 ometteva di fornire tutta l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, compresi i titoli e/o autorizzazioni legittimanti i poteri dispositivi in capo a , senza fornire alcuna utile spiegazione circa l'apertura di un libretto, Parte_1 cointestato a nome e per conto di una persona maggiorenne affetta da una disabilità psico-fisica grave, invalidante e conclamata, in assenza di preventiva e valida autorizzazione del Giudice Tutelare;
solo a seguito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo di Pescara - nell'ambito del procedimento penale n. 5470/2020 R.G.n.r. Tribunale di Pescara, forniva l'integrale CP_4 documentazione relativa all'apertura del libretto di risparmio postale cointestato e, in generale, le - 4 -
informazioni complete sui rapporti atti e passivi in capo all'amministrato; sulla base delle indagini emergeva che:
-il libretto di deposito a risparmio postale n. 38331924 era cointestato a firma disgiunta a
[...]
zia del disabile, come prima intestataria ed a , disabile, come Parte_1 Persona_2 secondo intestatario e le relative firme risultavano apposte dalla prima intestataria, quale persona autorizzata ad operare sul libretto e da un testimone, tale mentre la persona Testimone_1 disabile non aveva apposto alcuna firma ed in luogo della firma appariva la dicitura “impossibilitato alla firma”;
-anche la richiesta di apertura del libretto postale e la manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali datata 31.01.2012 risultavano sottoscritte da due testimoni mentre Persona_2 era sempre indicato come “impossibilitato alla firma “, così come il modulo di adeguata verifica della clientela del 02.02.2012 e la richiesta di accredito pensione INPS sul libretto postale che appariva sottoscritta solo dalla contitolare del rapporto, ; Parte_1
-dal 01.03.2012 al 18.01.2020 si registrano prelevamenti che sino al 2016 risultano effettuati direttamente allo sportello in contanti e dal 04.07.2016 a mezzo carta bancoposta mediante costanti prelievi mensili;
i prelevamenti diretti risultano essere stati tutti effettuati da Parte_1 allo sportello, mentre quelli effettuati con carta bancoposta risultano quali transazioni eseguite presso la cassa dell'ufficio, previa identificazione del soggetto richiedente, con carta libretto postale e mediante digitazione PIN;
-dal mese di marzo 2012 al 12 agosto 2019 le entrate risultano essere pari ad €. 149.735,68 mentre le uscite pari ad €. 137.733,64;
-dalla copia dei documenti di riconoscimento degli intestatari del libretto postale di evince chiaramente che il , maggiorenne e cointestatario del libretto, era affetto da Persona_2 sindrome di Down conclamata;
-sia le riscossioni della pensione di cui era è titolare il disabile che i prelevamenti dal libretto postale cointestato erano stati tutte effettuati da , in qualità di delegata per le riscossioni Parte_1
e quale presentatrice allo sportello per i prelievi allo sportello;
-dal giorno 03.01.2000 al giorno 04.12.2007 si evince che le riscossioni di pensione relative al disabile sono state effettuate dal mese di giugno 2002 da e da un'altra persona rimasta Parte_1 non identificata, per il mese di novembre 2002 da e dal di lei marito, dal Parte_1 Persona_3
2003 al 2007 da . Parte_1
Evidenziava che dalla esposta rappresentazione dei fatti e dalla documentazione emersa in sede di indagine della G.d.F. era risultata la circostanza che dal mese di marzo 2003 al mese di CP_4 gennaio 2012 aveva erogato dei pagamenti in favore di un soggetto in apparenza del tutto privo di legittimazione in quanto sfornito della delega alla riscossione delle pensioni di cui era titolare
[...]
. Persona_2 - 5 -
Dal mese di gennaio 2012, periodo di apertura del libretto cointestato n. 38331924, al mese di luglio Cont 2019, data della nomina dell' aveva erogato somme di esclusiva spettanza di Controparte_4
in favore di un soggetto terzo non legittimato a percepirle, omettendo di effettuare Persona_2 le dovute e necessarie verifiche dirette ad accertare sia la titolarità del potere a contrarre che l'esistenza stessa di una specifica e valida autorizzazione a contrarre in nome del beneficiario.
Quantificava la somma complessiva che dal mese di marzo 2003 al mese di luglio 2019 CP_4 aveva erogato in favore di un soggetto non legittimato, , secondo il prospetto Parte_1 analitico e particolareggiato redatto dalla G.d.F nella sua relazione, in complessivi €. 283.276,00.
Rilevato che non solo aveva omesso di adottare quella diligenza qualificata dal maggior CP_4 grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale richiede nei rapporti contrattuali con la clientela e secondo le regole del mandato, ma aveva altresì omesso di verificare la sussistenza effettiva della legittimazione in capo alla prenditrice, , tralasciando di curare Parte_1 tutti i dovuti adempimenti correlati alla adeguata verifica della clientela ed addirittura riportando nei moduli circostanze non corrispondenti al vero, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di , accertato il danno subito dal fratello, CP_4 Persona_2 beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, parte attrice nella sua spiegata qualità agiva in giudizio nei confronti di per ottenere la sua condanna di quest'ultima alla CP_4 restituzione di tutte le somme corrisposte in favore di un soggetto terzo non legittimato e sottratte indebitamente al suo titolare, oltre al risarcimento dei danni ulteriori da liquidarsi anche in via equitativa.
1.3 Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva in via preliminare e Controparte_4 in diritto la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c., nel merito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto preteso da parte attrice in riferimento ai ratei di pensione o emolumenti corrisposti in parte in contanti alla prenditrice dalla convenuta e in parte versati sul libretto postale cointestato in relazione al periodo marzo 2003 – dicembre 2012, posto che soltanto con la notifica della citazione, avvenuta in data 09/01/2023 era stata avanzata una formale richiesta di risarcimento del danno derivante dal preteso inadempimento imputabile a;
contestava inoltre una CP_4 presunta inosservanza dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte dell'attore, in quanto non era stata offerta alcuna prova del danno che sarebbe derivato a , quale amministratore Controparte_2 di sostegno di , quale conseguenza pregiudizievole riconducibile in via causale e Persona_2 diretta alla condotta della odierna appellante ed in particolare in ordine al fatto che i ratei di pensione erano stati utilizzati per finalità estranee ai bisogni del titolare.
In generale, rilevava l'assenza di specifiche responsabilità imputabili alla stessa convenuta che, diversamente da quanto dedotto, avrebbe operato nel rispetto delle regole.
1.4 A fondamento della sua decisione, previo rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il
Tribunale di Pescara in via preliminare ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in riferimento al periodo marzo 2003 – dicembre 2012 aderendo al recente orientamento interpretativo secondo il - 6 -
quale, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno che di fatto ha sostituito nella maggioranza dei casi quello dell'interdizione, essendo uno strumento più favorevole per beneficiario in quanto meno invasivo rispetto alla misura interdittiva, la regola prevista dall'art. 2942 c.c. che prevede e stabilisce la sospensione della prescrizione durante il periodo di inabilità del soggetto incapace di agire per il tempo in cui è privo di rappresentate e fino a sesto mese successivo alla nomina di un tutore o rappresentante legale, si deve ritenere applicabile in via estensiva anche all'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo questa divenuta lo strumento principale di tutela del soggetto beneficiario.
Nel merito della questione, premessa l'utilizzabilità quale fonte di prova atipica della corposa documentazione contenuta nella relazione della G.d.F., redatta nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico di ovvero la prenditrice delle somme oggetto di lite, Controparte_5 secondo il primo giudice era evidente e incontestabile il dato per cui , venendo meno ai CP_4 doveri di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., aveva corrisposto con continuità fino all'anno 2019, data di nomina dell'amministratore di sostegno, le somme di denaro spettanti al titolare del trattamento pensionistico e di inabilità, dapprima in contanti e successivamente mediante accrediti sul libretto di risparmio cointestato al titolare dei trattamenti pensionistici e aperto presso le , a persona CP_4 totalmente sfornita di adeguata legittimazione alla riscossione, non potendosi ritenere la validità a tale effetto, e quale legittima causa di giustificazione, la dichiarazione resa da un funzionario dell'Inps alla
G.d.F. nella quale si darebbe atto che “ a partire dalla rata del marzo 2003 è presente la delega alla riscossione a nome di ”, delega di cui, peraltro, non è stata mai rinvenuta alcuna Parte_1 traccia, quindi da ritenere inesistente.
Il primo giudice, inoltre, ha ritenuto censurabile la condotta tenuta da anche in merito CP_4 alla vicenda relativa all'apertura del libretto di risparmio cointestato a , titolare Controparte_5 della prima firma, e al legittimo beneficiario, ove furono fatte confluire le somme spettanti al
[...]
a titolo pensionistico e di inabilità. Secondo il primo giudice le modalità di apertura del Per_2 libretto in questione denotavano la totale assenza di diligenza da parte delle , la quale aveva agito CP_4 senza adottare le dovute cautele e senza procedere ai necessari controlli che erano richiesti dalla particolarità della vicenda, posto che si richiedeva l'aperura di un libretto senza la firma di un cointestatario. L'assenza della firma da parte del beneficiario dei trattamenti pensionistici, del tutto inopinatamente, era stata ritenuta superabile sulla base del mero fatto, dichiarato ma non circonstanziato, che il soggetto in questione sarebbe stato “impossibilitato alla firma”, senza tuttavia procedere, come invece sarebbe stato onere delle , ai dovuti riscontri per verificare le ragioni CP_4 impeditive della firma, trattandosi fra l'altro di soggetto percettore di pensione di inabilità.
Sul quantum il primo giudice ha ritenuto di confermare le risultanze derivanti dalla relazione della
G.d.f. nella quale erano state evidenziate tutte le somme percepite e incassate dalla prenditrice materiale in luogo e per contro del legittimo titolare, dando atto che tali conteggi non erano stati contestati dalla la cui difesa si era concentrata sulla prescrizione del diritto al rimborso e sulla CP_4 - 7 -
legittimità o, quanto meno, sulla condotta incolpevole tenuta dalla stessa convenuta e sulla ripartizione dell'onere probatorio.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di
Pescara chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del primo giudice in relazione al capo della sentenza in cui ha inteso rigettare l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'applicazione di una interpretazione in via analogica dei casi di sospensione della prescrizione previsti dall'art. 2969 c.c. estendendoli anche all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che le cause di sospensione della prescrizione si caratterizzano per la tassatività dei casi previsti dalla legge, ragione per cui non sarebbe possibile riconoscere ipotesi di sospensione della prescrizione oltre i casi espressamente regolati dalla legge. Ciò in quanto tutte le norme che sono contenute nel codice civile o in altre leggi nelle quali si prevedono ipotesi della sospensione della prescrizione integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili estensione analogica ovvero di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. A supporto della sua tesi argomentativa adduce riferimenti della giurisprudenza e della dottrina, peraltro molto datati nel tempo, in forza dei quali in materia di ricorso per interdizione e sospensione del termine di prescrizione “La disposizione dell'art. 2942 n. 1) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo, avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, e non è applicabile, pertanto, con riguardo all'interdicendo, non ricorrendo, tra l'altro, indennità di ratio fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio il quale può esercitare le azioni che competono all'interdicendo, sicché non esiste violazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa”.
In sostanza, secondo l'appellante, alla luce della dottrina e della giurisprudenza citata, la completa assimilazione e parificazione della situazione del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a quella dell'interdetto, come applicata dal primo giudice, sarebbe da ritenere del tutto illegittima siccome giuridicamente ingiustificata, dal momento che ai sensi dell'art. 409 c.c. il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per gli atti che non necessitano della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza necessaria dell'amministratore.
2.2 Erronea ritenuta fondatezza da parte del Tribunale della domanda avversaria ex art. 2697
c.c. sulla mancata prova: del danno subito dalla controparte, della illegittimità del pagamento degli emolumenti pensionistici e del relativo illegittimo utilizzo per fini diversi dai bisogni del titolare. - 8 -
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice ha inteso fondare la propria decisione esclusivamente sulla Relazione della Guardia di Finanza –Nucleo Operativo di Pescara - relativa ad un procedimento penale ed acquisita formalmente al presente giudizio, omettendo di considerare e rilevare che la citata relazione, in realtà, non conterrebbe e non evidenzierebbe alcun elemento certo e utile al fine di comprovare la responsabilità di nella vicenda in Controparte_4 esame e, soprattutto, senza pretendere dagli odierni appellati, come invece sarebbe stato loro preciso onere, l'assolvimento ex art. 2967 c.c. del primario obbligo di dimostrare e provare da parte chi agisce in giudizio i fatti addotti quali presupposti del diritto fatto valere e preteso.
Viceversa, invertendo l'onere della prova, il primo giudice avrebbe posto a carico della convenuta la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in assenza di una prova o di una allegazione a supporto della domanda principale, tale non potendo essere considerata la relazione della
G.d.F. In buona sostanza, il primo giudice avrebbe preteso la prova negativa di fatti, quali l'impego delle somme riscosse o accreditate che invece dovevano essere provati da parte attrice.
2.3 Erronea valutazione e travisamento della documentazione comprovante la legittimazione della Sig.ra a riscuotere le pensioni del Sig. . Parte_2 Persona_2
Con tale ultimo motivo che è da ritenere connesso al precedente, atteso che involge una critica circa l'esame da parte del primo Giudice delle risultanze istruttorie e documentali, l'appellante contesta e rileva la totale contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione addotta dal primo giudice, il quale avrebbe travisato il contenuto e la portata sostanziale di un documento decisivo ai fini della prova circa la legittimità dell'operato di fornendone una interpretazione del tutto Controparte_4 errata. Il primo giudice, in particolare, non avrebbe riconosciuto e considerato la rilevanza del documento prodotto dalla stessa odierna parte appellata e riportato anche nella relazione della Guardia di Finanza, rinvenibile nel file denominato “allegati relazione GDF”, rappresentato dalla comunicazione indirizzata dall'INPS alla Guardia di Finanza e protocollata da quest'ultima in data
19/02/2021 con cui il citato Ente previdenziale attesta quanto segue: “a partire dalla rata del marzo
2003 è presente la delega alla riscossione a nome di di cui non è possibile Parte_1 fornire documentazione cartacea”.
In altri termini, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe considerato quale prova dei fatti allegati dalla odierna parte appellata e contrari alle ragioni addotte da un documento che è, in CP_4 realtà, secondo il tenore letterale della richiamata dichiarazione rilasciata dall'INPS, doveva e deve essere letto e interpretato a favore dell'odierna appellante in quanto contenente la conferma della sussistenza della legittimazione di alla riscossione della pensione del nipote, Parte_1
. Persona_2
sulla base di tale dichiarazione avrebbe quindi agito del tutto legittimamente o, CP_4 comunque, in assenza di specifiche colpe nel liquidare i ratei pensionistici oggetto di lite direttamente in favore , essendo una persona delegata alla riscossione, come confermato Parte_1 dall'Inps, ovvero lo stesso Ente erogatore delle pensioni di cui si discute. - 9 -
Del resto, prosegue parte appellante, nelle stesse conclusioni della relazione della Guardia di Finanza, assunta quale documento probatorio unico, fondamentale e decisivo ai fini dalla decisione non sarebbe possibile ricavare alcun elemento in ordine alla affermazione della mancanza di legittimazione della prenditrice delle somme, , alla riscossione dei ratei in luogo del nipote, Parte_1 [...]
. Persona_2
3. Nella sua comparsa di costituzione in giudizio parte appellata contesta nel merito le avverse deduzioni e richieste perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, quanto al primo motivo di appello rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'applicabilità della norma speciale di protezione di cui all'art. 2942 cc non è stata ritenuta sulla base di una attività puramente analogica della norma bensì, nella diversa ottica logico - sistematica, sul presupposto che la giurisprudenza di legittimità più recente ha provveduto ad ampliare la portata applicativa della richiamata norma codicistica, precisando che sebbene l'art. 2942 c.c sia norma tassativa in ogni caso deve trovare applicazione anche nel caso in cui la condizione delle persone richiamate sia, di fatto tale, così da renderle privi di capacità di agire, come nel caso oggetto di lite. E ciò proprio sulla scorta del rilievo di carattere sistematico che l'amministrazione di sostegno ha assunto nel nostro ordinamento (Cass. civ., sez. I, 01 -03 -2010, n. 4866), atteso che con l'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ha ridotto la utilità applicativa ed è divenuta una misura di portata residuale, occorrendo perseguire nell'ottica delle misure da adottare nell'interesse del beneficiario l'utilizzo di quelle meno invasive per limitare il meno possibile la capacità di agire dei soggetti. Ne consegue, che l'art. 2942 c.c. sulla sospensione della prescrizione era stato pensato e, dunque, commisurato sull'istituto della interdizione, che era l'unico strumento di tutela del soggetto debole prevosto dall'ordinamento, ma con l'introduzione dell'istituto della ADS è chiaro che l'art. 2942 c.c. non può non estendersi necessariamente anche a quest'ultimo strumento di tutela.
Il primo giudice, infatti, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità ha argomentando nei seguenti termini: “escludere la sospensione della prescrizione significherebbe non applicare l'istituto della sospensione al primo e più importante – quantomeno dal punto di vista funzionale e di rispetto del soggetto debole - strumento di tutela del soggetto debole, con pesanti ripercussioni, prima ancora che in punto di equità, in termini di tenuta del sistema ” oltre che, a parere della scrivente difesa di corretta tutela ed applicazione del principio di uguaglianza ex art 3 Cost.
Quanto al secondo motivo, rileva che l'odierno appellato aveva assolto l'onere della prova previsto a suo carico attraverso la documentazione prodotta che proverebbe sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria, ritenuto inoltre che la relazione della Guardia di Finanza, con i relativi inclusi allegati, non era stata mai formalmente contestata e/o disconosciuta dall'odierno appellante;
pertanto, spettava a quest'ultimo fornire la prova dei fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, cosa che nel concreto non è avvenuta;
dunque, secondo l'appellato non è ravvisabile alcuna violazione delle regole - 10 -
in tema di onere della prova. Inoltre, deduce come in materia di responsabilità contrattuale l'art. 2697
c,c. deve essere letto in combinato disposto ed integrato con la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. secondo cui il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile, gravando quini sul debitore stesso un onere di prova più articolato, plasmato appunto sul comma 2 dell'art. 2697 c.c., prevedendosi a suo carico una presunzione d'inadempimento colposo superabile solo con la dimostrazione dell'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Quanto al terzo motivo che nella sostanza è ricompreso nel precedente, essendo rivolto ad evidenziare aspetti di critica circa la valutazione operata dal primo giudice del materiale probatorio, nella specie la relazione della G.d.F., parte appellata ribadisce le medesime considerazioni in tema di onere della prova e la correttezza del percorso motivazionale seguito nella stesura della sentenza impugnata, posto che la presenta delega alla riscossione, pur menzionata, non è stata mai prodotta.
4. All'udienza tenutasi in data 27 maggio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio, previo accoglimento parziale dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Il primo motivo non appare fondato e, quindi, deve essere rigettato, in quanto non si ravvisa il vizio denunciato dall'appellante.
In linea generale, l'art. 14 delle preleggi del Codice civile stabilisce il principio per cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, ragione per cui non possono essere interpretate in modo estensivo ma solo in base ai casi specifici previsti dalla legge. La loro applicazione, quindi, è limitata e non può essere estesa a situazioni non contemplate. I casi di sospensione della prescrizione previsti dall'art. 2942 c.c. sono da considerare senza dubbio ipotesi eccezionali che derogano ad una regola generale e, dunque, non dovrebbero essere applicati oltre l'ambito particolare descritto dalla norma.
La giurisprudenza più datata, cui fa riferimento parte appellante, era ferma nel ritenere che la sospensione della prescrizione ex art. 2942 c.c. in quanto norma di carattere eccezionale non risulterebbe applicabile per analogia oltre i casi considerati nella norma stessa.
Il problema, attualmente, si è proposto in relazione all'istituto dell'amministrazione di sostegno che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 6/2004 al fine di mitigare il rigore previsto dall'istituto della interdizione cui fa riferimento esclusivo l'art. 2942 c.c., assumendo di fatto un ruolo di rilievo, anche di ordine sistematico, fra le misure di protezione in favore dei soggetti più fragili. Da parte della più recente giurisprudenza di legittimità è stato rilevato che proprio a seguito dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'interdizione è divenuta un provvedimento di natura - 11 -
e portata residuale, dovendosi preferire nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia quelle meno impattanti ed invasive tali da garantire per quanto possibile la minore limitazione della capacità di agire dei soggetti interessati;
in tale ottica sicuramente l'istituto della amministrazione di sostegno è quello che risponde meglio a tali esigenze per la sua particolare flessibilità e capacità di intercettare gli interessi del destinatario della misura (Cass. Civ. n.
4866/2010).
Dunque, se è vero che l'art. 2942 c.c. era stato previsto, introdotto e commisurato sull'istituto della interdizione che all'epoca era l'unico strumento di tutela previsto per i soggetti fragili, attraverso la previsione e l'introduzione dell'amministrazione di sostegno è mutata la prospettiva nel senso che tale istituto è divenuto di utilizzo prevalente e da preferire nell'attuazione delle misure di protezione rispetto all'interdizione e all'inabilitazione che, nel tempo, hanno assunto un ruolo del tutto residuale e marginale.
Ed allora, per le ragioni evidenziate e sulla base di tale diversa impostazione, anche di ordine sistematico, si pone la questione della applicabilità in via estensiva, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, della sospensione della prescrizione ex art. 2942.c.c., originariamente prevista solo per i soggetti interdetti, anche nell'ambito del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno per quei soggetti ammessi a tale misura in ragione di totale infermità mentale,, applicabilità cui sarebbe di ostacolo, secondo la prospettiva dell'appellante, il fatto che l'art. 2942 c.c. costituisca una norma di carattere eccezionale, disciplinando dei casi tassativi di sospensione non estensibili in via analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
Al proposito, va segnalata la sentenza del Tribunale di Roma del 2011 cui ha fatto riferimento il primo giudice, nella quale si dà atto della nuova impostazione di metodo e sistematica che involge l'amministrazione di sostegno e su tale presupposto si conclude per l'applicabilità della sospensione della prescrizione anche a tale istituto, che sarebbe giustificata in considerazione della ratio stessa dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così come chiarita e delineata nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 13584 del 12 giugno 2006 e n. 4866 del 1° marzo 2010, oltre che nella pronuncia resa dalla Corte Costituzionale, n. 440 del 9 dicembre 2005. Nelle suddette pronunce è stata delineata la funzione tipica dell'amministrazione di sostegno, quale strumento di assistenza alla persona priva di autonomia a causa dello stato o condizione di infermità o incapacità in cui versa, alternativa e preferibile agli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione per la sua minore incidenza.
Posto che l'art. 2942 c.c. fa espresso riferimento agli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui sono privi di un rappresentante legale, quindi dei soggetti impossibilitati ad esercitare i loro diritti, questa Corte ritiene che nell'ottica della eventuale estensione della norma che prevede la sospensione della prescrizione anche all'ipotesi dell'amministrazione di sostegno, appare in ogni caso essenziale procedere alla preliminare verifica del grado di minorazione fisica o mentale del soggetto, onde stabilirne in concreto l'incapacità ad esercitare i suoi diritti che escluderebbe il decorso del periodo di prescrizione. Ciò in quanto, dovendosi escludere una applicazione generalizzata ed automatica della - 12 -
sospensione della prescrizione in tutti i casi di amministrazione di sostegno, automatismo che sarebbe del tutto contrario alle disposizioni di legge, la valutazione della questione deve essere eseguita caso per caso.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti risulta che il soggetto beneficiario era affetto da sindrome da down con grave deficit psichico. In particolare, dal certificato datato 10.09.2012 rilasciato dalla fondazione Papa Paolo VI di Pescara che frequentava in regime di Persona_2 seminternato grave/gravissimo sin quasi dalla nascita, si attesta che era affetto da Sindrome di Down con grave ritardo mentale, grave paraparesi da cerebropatia neonatale, presentandosi con capo e tronco anteposti e posizione ortostatica mantenuta solo con appoggio.
Non a caso era percettore di pensione di inabilità che presuppone una invalidità totale e assoluta pari al
100%, determinata da infermità fisica o mentale tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Dal 2003 è pacifico che era sprovvisto di un rappresentante legale a causa del decesso della di lui madre che svolgeva il ruolo di tutrice.
Dunque, il quadro clinico relativo alla condizione di salute e allo stato psichico del beneficiario, poi sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno, appariva di portata e consistenza tale da renderlo del tutto assimilabile a quello dell'interdetto per infermità di mente, con la conseguente incapacità di fatto del soggetto ad esercitare compiutamente i suoi diritti.
Per tali ragioni, richiamata l'impostazione giurisprudenziale sulla natura e funzione dell'amministrazione di sostegno, quale forma di tutela alternativa e da preferire alla misura dell'interdizione per i suoi effetti meno invasivi e limitativi della autonomia del soggetto interessato dalla misura, valutate le condizioni di salute del beneficiario che apparivano ed appaiono del tutto simili a quelle dell'interdetto, profilandosi una situazione di incapacità di agire del beneficiario, questa
Corte ritiene giustificata, secondo una lettura costituzionalmente orientata l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione della prescrizione ex art. 2942 c.c. per tutto il periodo in cui il soggetto era sprovvisto di rappresentante legale e fino al sesto mese successivo alla nomina dell'amministratore di sostegno, con i relativi effetti in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellato che deve essere accolta per tutto il periodo contestato.
In tale direzione peraltro si muove la stessa giurisprudenza di legittimità laddove vi sia uniformità delle situazioni di base cui applicare la sospensione della prescrizione onde evitare di trattare in modo differente ipotesi identiche (cfr.Cass.2211/2007 in tema di equiparazione, ai fini della sospensione della prescrizione del minore privo di legale rappresentante e di minore dotato di legale rappresentante in conflitto di interessi).
L'eccezione, quindi, nel caso in questione deve essere rigettata.
5.6 Anche il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato, atteso che non appare ravvisabile il vizio denunciato dall'appellante, posto che il primo giudice ha applicato correttamente le regole previste in tema di onere probatorio senza incorrere in contraddizioni o violazione di legge, - 13 -
adeguando la sua motivazione alle risultanze del materiale a sua disposizione e acquisito agli atti del giudizio.
La fonte di prova determinante che è stata utilizzata per la decisione è rappresentata dalla relazione redatta dalla G.d.F. redatta nell'ambito di un parallelo procedimento penale, che è stata ritualmente acquisita nel processo in esame, unitamente alla corposa documentazione allegata alla relazione stessa.
Detta relazione contiene l'esatta e completa ricostruzione cronologica e fattuale dell'intero periodo contestato elencando tutti i vari passaggi della vicenda, precisa l'insieme dei rapporti attivi e passivi in capo al soggetto amministrato, indica i trattamenti pensionistici e gli altri emolumenti di cui era titolare a vario titolo, descrive la vicenda legata all'apertura del libretto cointestato con altro soggetto,
le somme in entrata ed in uscita, i prelevamenti effettuati e gli accrediti Parte_1 ricevuti, il nominativo dei soggetti che hanno operato sul conto e allo sportello, in generale, tutte le movimentazioni eseguite sul conto corrente e sul libretto cointestato, con il conteggio finale circa l'imposto complessivo in uscita senza apparente giustificazione.
Richiamati in linea generale e condivisi i principi espressi dal primo giudice in merito alla produzione, acquisizione ed efficacia probatoria della relazione della G.d.F., correttamente qualificabile quale prova atipica, il cui ingresso nel processo civile non è escluso a livello sistematico da alcuna norma che ne vieta o ne impedisce l'utilizzo, nella fattispecie in esame occorre rilevare che a prescindere da tale argomentazione l'odierna parte appellante non ha mai sollevato alcuna eccezione inerente l'ammissibilità di tale fonte di prova né tantomeno ha provveduto a contestarne il contenuto, le risultanze o i conteggi relativi alle somme quantificate come uscite non autorizzate, essendosi limitata a contestarne la rilevanza sotto il profilo della idoneità a provare le ragione creditorie, motivo per cui detta relazione con i relativi documenti allegati può e deve essere acquisita come elemento utile ai fini della decisione.
In sostanza, l'odierna parte appellante non ha disconosciuto le operazioni, le movimentazioni ed i prelievi di somme indicati nella relazione, al contrario ha sollevato eccezioni di merito adducendo di aver operato nel rispetto delle regole e sulla base di una delega in capo alla prenditrice riscontrata ed indicata dall'Inps.
Fatta tale premessa i dati che vengono evidenziati, da ritenere oggettivamente esistenti, nella relazione sono i seguenti:
- la condizione di salute dell'amministrato;
- i prelievi effettuati direttamente dalla per conto e nell'interesse di Parte_1 [...]
, gli accrediti versati sul libretto cointestato senza apposizione di firma del soggetto Persona_2 titolare dei trattamenti pensionistici;
- l'assenza della prova materiale e documentale attestante la legittimazione alla riscossione da parte della prenditrice delle somme, posto che della presunta delega alla riscossione si cui si fa riferimento nella dichiarazione rilasciata da un responsabile dell'Inps alla G.d.F. non vi è alcuna traccia documentale. - 14 -
Rilevato che la domanda risarcitoria è stata avanzata nei confronti di sul presupposto di CP_4 una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per aver corrisposto indebitamente somme ad un soggetto terzo estraneo e in apparenza non legittimato alla riscossione per conto e nell'interesse del beneficiario per la rilevata carenza dei relativi poteri giustificativi e abilitativi, rivelandosi al riguardo del tutto irrilevante la dichiarazione resa dall'impiegato dell'Inps circa l'esistenza di una presunta delega che però non è stata mai prodotta né acquisita agli atti (una dichiarazione che tra l'altro non è stata neppure confermata nel corso del procedimento visto che l'odierna appellante non ha inteso richiedere sul punto specifico la prova orale), questa Corte ritiene che la parte attrice, odierno appellato, attraverso l'acquisizione della relazione della G.d.F. aveva allegato e provato la responsabilità della odierna appellante la quale, in dispregio delle regole di condotta che era tenuta ad osservare ex art. 1176 c.c., aveva determinato e favorito l'uscita di somme non autorizzate in danno del reale beneficiario ed unico legittimato alla riscossione.
Una volta dimostrata e provata la corresponsione di somme ad un soggetto non autorizzato e, di conseguenza, il danno subito dal beneficiario, spettava alla odierna appellante provare o allegare precisi fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio tali da escludere ogni sua responsabilità; in particolare, avrebbe dovuto fornire la prova positiva del fatto che i versamenti o prelievi o accrediti delle somme erano state effettuate in favore di in soggetto autorizzato o, comunque, di aver agito nel rispetto delle regole di buona e diligente condotta, prova che al contrario non è stata fornita in quanto, come detto e ribadito, agli atti del giudizio non vi è alcuna traccia della presunta delega in capo alla percettrice delle somme di cui si fa riferimento nella dichiarazione resa dall'Inps ma in assenza della produzione del relativo documento.
Nella suddetta dichiarazione, infatti, si legge “si conferma che a partire dalla rata di marzo 2003 è presente la delega alla riscossione a nome di , di cui non è possibile fornire Controparte_5 documentazione cartacea”.
Una tale dichiarazione, non supportata da idonea documentazione e neppure confermata dal soggetto che l'ha rilasciata, tale , il quale avrebbe potuto chiarire i termini della vicenda Persona_4 fornendo eventuali chiarimenti e precisazioni, in assenza di ulteriori elementi non può rappresentare un valido e fondato argomento utile a dimostrare la correttezza e regolarità della condotta di
[...]
e, quindi, non può assumere valore di prova del fatto impeditivo dell'obbligazione. CP_4
Pertanto, risulta pienamente provata la condotta illegittima della odierna appellante, la quale sia nell'operazione di versamento in contanti delle somme che in sede di apertura del libretto cointestato non ha operato con la dovuta diligenza professionale, omettendo di adottare tutte le necessarie verifiche e gli adempimenti utili per verificare la legittimazione del soggetto terzo alla riscossione delle somme e all'apertura, con diritto di prima firma, di un libretto cointestato con soggetto dichiarato impossibilitato alla firma, così come risulta provato anche il conseguente danno subito dal legittimo titolare e beneficiario per la sottrazione di somme non giustificata. - 15 -
Al fine di escludere la propria responsabilità l'istituto erogatore delle somme, alternativamente, avrebbe dovuto dimostrare o l'esatto adempimento al reale beneficiario ovvero, nel caso di pagamento eseguito a favore di un soggetto terzo, come nella vicenda in esame, l'esecuzione dell'avvenuta prestazione con la dovuta diligenza, intendendosi per tale quella qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c., cioè la diligenza che avrebbe dovuto tenere il professionista medio nell'adempimento della sua particolare funzione.
Nella fattispecie oggetto di lite tale diligenza non è stata certamente tenuta dalla odierna appellante, visto che non ha provveduto a verificare i requisiti di legittimazione esistenti in capo al terzo prenditore delle somme, avendo agito senza controllare ed accertare l'esistenza della delega effettiva in capo al terzo soggetto che, al contrario, risulta solo dichiarata ma non prodotta né acquisita.
Sotto tale profilo, occorre ribadire la totale irrilevanza della comunicazione indirizzata dall'Inps alla
Guardia di Finanza e protocollata da quest'ultima in data 19/02/2021, nella quale si attesta che “a partire dalla rata del marzo 2003 è presente la delega alla riscossione a nome di Parte_1
, in quanto nella stessa comunicazione si attesta l'impossibilità di acquisire il relativo
[...] documento cartaceo attestante l'attribuzione di poteri;
e la qualità di delegata alla riscossione della pensione per conto e nell'interesse del legittimo beneficiario, , non può tantomeno Persona_2 evincersi dalla ricevuta di riscossione da parte della prenditrice dei ratei pensionistici allegate all'atto di appello atteso che, a prescindere da ogni valutazione sulla ammissibilità di tale produzione in tale sede, la citata ricevuta proveniente dalla stessa prenditrice attesta soltanto che la stessa ha percepito le somme quale delegata non rivestendo alcun effetto liberatorio per le . CP_4
Inoltre, diversamente da quanto denunciato dalla appellante che lamenta una illegittima inversione dell'onere della prova attuata dal primo giudice, il quale avrebbe dovuto pretendere che la parte odierna appellata a sostegno della domanda fornisse la prova non solo della condotta illegittima di ma anche del danno effettivo subito dal titolare pretermesso, dimostrando in particolare CP_4 che le pensioni o ratei in oggetto non erano stati effettivamente posti nella disponibilità del beneficiario o che erano state utilizzati per finalità estranee alle esigenze del titolare, tale contestazione non appare condivisibile in quanto la domanda risarcitoria è stata impostato sulla base della responsabilità contrattuale e extracontrattuale di fondata sul dato, oggettivo e CP_4 dimostrato, della elargizione di somme a soggetto privo di legittimazione. Ciò che rileva ai fini della responsabilità di è il dato relativo alla erogazione di somme a soggetto non autorizzato, CP_4 laddove le ulteriori questioni sarebbero opponibili da parte del terzo prenditore, non già dall'erogatore.
Per le indicate ragioni, non appare ispirata alle regole della diligenza qualificata neppure la condotta operata dalla odierna appellante in riferimento all'aperura del libretto cointestato, nonostante la mancanza della firma del soggetto beneficiario dei trattamenti pensionistici da accreditare sul libretto.
In effetti, la dichiarazione o, meglio, l'attestazione della impossibilità alla firma del soggetto che è stata ritenuta sufficiente dalla per l'aperura del libretto cointestato, al contrario appariva con CP_4 Par evidenza del tutto inidonea e, in ogni caso, attesa la conoscenza dello stato particolare di salute di - 16 -
, ricavabile dall'assegnazione in suo favore della pensione di inabilità, unitamente CP_2 all'assenza di una delega specifica in favore dell'altra cointestataria e richiedente l'apertura del libretto, tra l'altro a prima firma, avrebbe dovuto indurre nell'ambito della sua attività CP_4 professionale e qualificata ad approfondire la vicenda, ad eseguire controlli particolareggiati e specifici e, in ultima analisi, a verificare le ragioni della dichiarata impossibilità alla firma, tutte attività previste e richieste dall'art. 1176 c.c nell'ambito dell'esecuzione di una prestazione qualificata.
5.7 Anche il terzo motivo, che è funzionalmente collegato al precedente, involgendo una critica all'iter argomentativo seguito dal primo giudice laddove a sostegno della condotta colpevole ed illegittima della appellante avrebbe fatto esclusivo riferimento alla relazione della G.d.F. la quale, invece, non solo non conterrebbe elementi a sfavore della appellata ma, anzi, indicherebbe dati utili ad affermare la legittimità della sua condotta e l'esclusione di ogni responsabilità a suo carico, specie nella parte in cui menziona la comunicazione resa dall'Inps, per i motivi espressi in precedenza deve essere rigettato.
Il primo giudice, infatti, a fondamento della decisione impugnata ha seguito un percorso interpretativo che appare non solo aderente alle risultanze ed evidenze probatorie ma anche rispettoso dei principi sia sostanziali, dettati in tema di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, che processuali in materia di ripartizione dell'onere della prova.
La dichiarazione resa dal funzionario Inps alla G.d.F. nell'ambito dell'attività investigativa da questa svolta appare del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della legittimità e correttezza della condotta tenuta dalla odierna appellante, atteso che nella dichiarazione stessa viene attestata l'impossibilità di produrre materialmente la delega, l'unico documento idoneo a provare la legittimazione della prenditrice di cui, tuttavia, non vi è alcuna traccia agli atti del giudizio.
Pertanto, in assenza di un titolo giustificativo dei poteri alla riscossione delle somme da parte di un soggetto terzo rispetto al reale beneficiario, correttamente deve rilevarsi la responsabilità dell'odierna appellante nella esecuzione della sua prestazione, da ritenere contraria all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la dichiarazione Inps riportata nella relazione della G.d.F. , non è stata neppure confermata né tantomeno integrata dal suo Parte_3 autore in quanto l'odierna appellante non ha inteso indicarlo come teste, assume una portata tale da porre in evidenza la superficialità delle nell'adempimento della sua prestazione. CP_4
6. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato per i motivi espressi nella motivazione.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico della parte appellante, secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
8. Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al - 17 -
contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante, risultato soccombente, sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento in favore dell'appellato, , quale amministratore di sostegno Controparte_2 del GE , delle competenze di lite del presente grado di giudizio liquidate in €. Persona_2
14.239,00, oltre CPA ed Iva, qualora dovuta, come per legge;
3) dichiara inoltre parte appellante, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.07.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono