Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Ilario Ottobrino Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1165 Reg. Gen. anno 2022 e promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Germana Foglia Laganà presso cui è domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato nello Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Lara Balderi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 18.7.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per : Parte_1
“come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1”;
per : Controparte_1
pagina 1 di 5
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (punto n. 2 dell'ordinanza 22.2.2024) viene espressamente recepito”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 7.6.2022, premesso che in data Parte_1
23.6.2007 aveva contratto matrimonio in Milano con;
che Controparte_1
dall'unione delle parti erano nati i figli (30.3.2009), Per_1 Per_2
(20.12.2011) ed (19.9.2015); che la prosecuzione della convivenza Per_3
era divenuta intollerabile, tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione dei coniugi.
Si costituiva la parte convenuta, che non contestava la domanda in punto di
status.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
Con sentenza n. 1015/2023, il Tribunale di Massa pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo, per la definizione delle ulteriori questioni pendenti inter partes.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.2024.
2.
A seguito della pronunciata sentenza in punto di status, occorre unicamente provvedere in merito alle ulteriori domande proposte dalle parti.
3.
Va disposto (sul punto, invero, non v'è contestazione tra le parti) l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
l'esercizio della potestà dei genitori sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con i figli.
pagina 2 di 5 La casa coniugale va assegnata, come richiesto dai coniugi, alla madre.
4.
Quanto al diritto di permanenza e di visita del padre, va previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli (dovendosi tenere conto necessariamente anche degli impegni lavorativi del resistente) secondo le seguenti cadenze: a)
prima settimana: il mercoledì dalle ore 17,30, andandoli a prendere a casa della madre, sino giovedì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola
(ovvero dalla madre, quando non debbano i minori andare a scuola), nonché il venerdì pomeriggio dalle ore 17,30, andandoli a prendere dalla madre, sino al sabato mattina, quando provvederà ad accompagnarli dalla madre;
b) seco0nda
settimana: dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17,30, andando a prenderli dalla madre, sino al lunedì mattina, quando il padre provvederà ad accompagnare i figli a scuola (ovvero dalla madre, laddove non vi siano impegni scolastici) ;
per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo, anche non continuativo di 15 giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (tale soluzione appare maggiormente aderente alle necessità di stabilità e di tutela della bigenitorialità, rispetto alle avverse richieste delle parti); in maniera alternata per le festività natalizie e pasquali,
rispettivamente di giorni 7 (comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del Giorno di Capodanno) e di giorni 3 (comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta) la minore trascorrerà le festività di Natale,
Santo Stefano, nonché 31 dicembre e 1° gennaio, in maniera alternata tra i genitori;
analogamente per i giorni di Pasqua e Pasquetta. I genitori, in ragione delle esigenze dei minori, nonché di insorte necessità, lavorative e non,
potranno concordemente modificare il calendario.
4.
Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva e avuto riguardo (oltre che alle esposizioni debitorie) alla prodotta documentazione (idonea ad evidenziare pagina 3 di 5 un significativo patrimonio immobiliare del resistente, in comproprietà con familiari, produttivo di reddito quanto ad alcuni cespiti) va posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile CP_1
complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
va posta a carico del l'ulteriore CP_1
somma mensile di € 50,00 per il mantenimento degli animali domestici, oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti.
5.
In tema di separazione, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento è
fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è
correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, non avendo componenti compensative, a differenza dell'assegno divorzile;
occorre quindi valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri,
tenendosi conto anche delle concrete ed attuali attitudini lavorative del coniuge istante, in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale del caso concreto.
Ciò premesso, devesi rilevare come la ricorrente risulti sfornita di flussi reddituali adeguati (rileva a tale fine anche l'ammissione al gratuito patrocinio), dovendosi ai fini specifici tener conto della necessità per l' di Pt_1
accudimento dei figli e dei concordati e attuati indirizzi di vita comune assunti dai coniugi, non potendosi attendibilmente elidere il riconoscimento all'assegno unicamente in base a criteri astratti.
Tenuto conto degli indici sopra esposti, va posto a carico del resistente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 15 di ciascun mese.
pagina 4 di 5 6.
Stimasi equo, in ragione della natura e degli esiti della causa, compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
provvede in punto di: affidamento dei minori;
assegnazione della casa coniugale;
contributo al mantenimento dei minori e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
partecipazione alle spese, ordinarie e straordinarie,
relative agli animali domestici;
assegno di mantenimento in favore di Parte_1
come da parte motiva;
[...]
compensa le spese.
Così deciso in Massa nella Camera di Consiglio del 7.2.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
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