Art. 7.
Entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accettera' in sottoscrizione di obbligazioni annesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Societa' con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1) dell'articolo 5.
Qualora gli importi sottoscritti accertano gli importi, offerti in sottoscrizione ai sensi del 1° comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.
Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle societa' emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma sara' dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna societa'.
Corrispondentemente si procedera' alla rettifica dell'importo delle semestralita' di cui al terzo comma dell'articolo 6.
Le societa' annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.
La proroga prevista al primo comma sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accettera' in sottoscrizione di obbligazioni annesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Societa' con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1) dell'articolo 5.
Qualora gli importi sottoscritti accertano gli importi, offerti in sottoscrizione ai sensi del 1° comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.
Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle societa' emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma sara' dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna societa'.
Corrispondentemente si procedera' alla rettifica dell'importo delle semestralita' di cui al terzo comma dell'articolo 6.
Le societa' annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.
La proroga prevista al primo comma sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.