Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Francesco Rinaldi giudice nel procedimento su domanda congiunta n. 5229/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SILVIA BONOMETTI) Parte_1 C.F._1
e
GA LO ( ) (avv. MARIA ROSA MATERA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO pronunzia la seguente
SENTENZA
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in ricorso e, cioè:
1) I figli minori e saranno affidati in via esclusiva alla madre, con facoltà della Per_1 Per_2 Per_3 stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di questi ultimi e ivi comprese anche quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori.
2) Il sig. AN verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 di € 450,00= (€ 150,00=per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in 1
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (scuola materna inclusa) e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
- L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito dalla madre al 100%. 3) Conferire incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di ogni più opportuna verifica e valutazione, disponendo indagini a cura del medesimo Servizio sociale indicando le allegazioni di violenza;
incaricare altresì il Servizio di formulare e attuare il più idoneo programma di sostegno e cura per ciascun minore e, per la madre, di un servizio di accompagnamento e supporto del progetto di fuoriuscita dalla violenza. Conferire inoltre al Servizio il compito di regolamentare le frequentazioni tra padre e figli con incontri in forma esclusivamente protetta, da realizzarsi sotto la supervisione dei Servizi Sociali, affinché vengano garantiti la sicurezza e il benessere psicologico dei minori, disponendo che il sig. AN intraprenda un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali. Tale percorso dovrà includere una revisione critica delle proprie azioni, un'attenta riflessione sulle ripercussioni che il suo comportamento ha avuto sui figli e la dimostrazione di un impegno continuo nel processo di cambiamento. Oltre alla verifica del percorso di recupero psicologico del padre, il Servizio Sociale provvederà a disporre l'obbligo per il sig. AN di intraprendere monitoraggio presso il SERT. Il padre dovrà intraprendere un percorso di supporto psicologico presso il CPS (Centro di Salute Mentale), finalizzato a trattare eventuali problematiche psico-emotive o comportamentali che possano influenzare negativamente il suo ruolo genitoriale.
2 Conferire incarico al Servizio di monitoraggio per almeno due anni della situazione familiare con obbligo per il Servizio di segnalare tempestivamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio concernenti i figli minorenni”.
All'udienza del 26/06/2025 l'avv. Bonometti specifica che l'affidamento alla madre si intende superesclusivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nati i figli e Per_1 Per_2 [...]
(nati, rispettivamente, nel 2018, 2020, 2022). Con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi Per_4 dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la ed il AN hanno chiesto al Tribunale di dettare una regolamentazione ex Pt_1 artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole, pur dando atto dei gravi e reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia consumati dal AN in danno della , sfociati nell'ordinanza cautelare n. 11103/24 del GIP presso il Pt_1
Tribunale di Bergamo, che ha imposto al AN l'allontanamento dalla casa familiare e la frequentazione tra il padre ed i figli sotto la supervisione dei Servizi Sociali (nell'attualità la dimora in località Pt_1 sconosciuta, ma non presso una Casa accoglienza, come appurato all'udienza u.s.).
Le condizioni proposte -ed in particolare l'affidamento superesclusivo (così precisata la domanda dall'avv.
Bonometti all'udienza del 26/06/2025)- risultano conformi all'interesse dei minori ed al contenuto delle restrizioni imposte dall'ordinanza sopra richiamata e possono, dunque, essere recepite dal Tribunale. La Pt_1 dovrà immediatamente prendere contatto con i Servizi Sociali del Comune di Rovato affinchè questi ultimi convochino il AN, ne valutino la capacità genitoriale e predispongano un calendario di incontri tra il padre e la prole in ambiente protetto, monitorando il rapporto per un periodo di due anni.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
-dispone in conformità all'accordo delle parti;
-manda ai Servizi Sociali del Comune di Rovato per gli interventi di competenza.
Brescia, 26/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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