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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. GRANDI WANESSA elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Primo Maggio 86/c 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e nato il [...] a [...] hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario presso il Santuario del Piratello in Imola (BO), in data 29.08.2004, atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 2004 scegliendo il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione è nato il figlio in data 26.01.2005 a Imola (Bo), Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e frutto di pagina 1 di 3 libero accordo. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra , nata a [...] il [...] e nato il Parte_1 Parte_2
26.12.1975 a Imola (Bo) che hanno contratto matrimonio concordatario presso il Santuario del Piratello in Imola (BO), in data 29.08.2004, atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 2004; manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto: la IG.ra rimarrà a vivere nella Parte_1 casa coniugale, con il figlio il quale rimane con la stessa mantenendo la relativa residenza Per_1 in Imola (Bo) Via Zappa n. 7/b
2) Il cane di nome sarà intestato alla IG.ra che provvederà alla cura e Per_2 Parte_1 mantenimento dello stesso , provvedendo ai relativi costi anche per eventuali costi chirurgici , vaccini/profilassi annuali, veterinario ecc .
3) Il mutuo cointestato tra i coniugi e contratto presso l'istituto di credito Bper per la casa coniugale sita a Imola (BO) Via Zappa n. 7/B, sarà intestato alla IG.ra . La somma residua del Parte_1 predetto mutuo pari ad euro 22.049,17 sarà intestata esclusivamente alla IG.ra il cui Parte_1 mutuo sarà intestato a quest'ultima, nonché trasferito presso la banca della stessa Credit Agricole. Le rate mensili saranno appunto adempiute esclusivamente dalla sino al suo saldo, come Parte_1 meglio descritto in premessa. Il Sig. in merito alle rate pagate del predetto mutuo dall'anno Parte_2
2015 sino ad oggi nulla pretendere in restituzione.
4) Tutte le utenze dell'immobile coniugale sito a Imola (Bo) in Via Zappa n. 7/B, dovranno essere intestate alla IG.ra la quale provvederà al pagamento delle stesse. Parte_1
5) Il IG. si obbliga ad estinguere i finanziamenti: n . 292936 dell'importo pari ad euro Parte_2
17.357,04 ed il finanziamento n. 376501 dell'importo pari ad euro 10.287,73 per un totale pari ad euro
27.644,77. Tali finanziamenti oggi presso la Bper saranno trasferiti presso BancoPosta il quale ha il seguente codice di riferimento: EA25011537187982480240021000IT. Le rate saranno pagate esclusivamente dal IG. Parte_2
6) In merito all'autovettura Pegout tg. DH410HJ intestata al IG. sarà trasferita la proprietà Parte_2
pagina 2 di 3 alla IG.ra e così anche in merito alla relativa assicurazione, mentre l'autovettura Fiat Parte_1
Panda Tg. BE84962 rimane intestata al IG. Riguardo i motocicli: Keeway Tg. ES76800 e Parte_2
Benelli 500 Tg. FA43377 rimangono intestati e di esclusiva proprietà del IG. Parte_2
7) Il IG. si obbliga a trasferire la sua residenza entro 30 giorni dalla data della sentenza di Parte_2 separazione.
8) Il IG. si obbliga a corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad Parte_2 euro 450,00 al mese , oltre rivalutazione istat , sino a quando quest'ultima non troverà un'occupazione lavorativa, la quale si obbliga a comunicarlo per iscritto tempestivamente al IG. Parte_2
9) il figlio essendo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non è previsto alcun Per_1 assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo.
10) Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
11) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conIGlio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. GRANDI WANESSA elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Primo Maggio 86/c 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI WANESSA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e nato il [...] a [...] hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario presso il Santuario del Piratello in Imola (BO), in data 29.08.2004, atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 2004 scegliendo il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione è nato il figlio in data 26.01.2005 a Imola (Bo), Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, e con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 confermano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e frutto di pagina 1 di 3 libero accordo. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra , nata a [...] il [...] e nato il Parte_1 Parte_2
26.12.1975 a Imola (Bo) che hanno contratto matrimonio concordatario presso il Santuario del Piratello in Imola (BO), in data 29.08.2004, atto trascritto nel Registro di detto comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 2004; manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto: la IG.ra rimarrà a vivere nella Parte_1 casa coniugale, con il figlio il quale rimane con la stessa mantenendo la relativa residenza Per_1 in Imola (Bo) Via Zappa n. 7/b
2) Il cane di nome sarà intestato alla IG.ra che provvederà alla cura e Per_2 Parte_1 mantenimento dello stesso , provvedendo ai relativi costi anche per eventuali costi chirurgici , vaccini/profilassi annuali, veterinario ecc .
3) Il mutuo cointestato tra i coniugi e contratto presso l'istituto di credito Bper per la casa coniugale sita a Imola (BO) Via Zappa n. 7/B, sarà intestato alla IG.ra . La somma residua del Parte_1 predetto mutuo pari ad euro 22.049,17 sarà intestata esclusivamente alla IG.ra il cui Parte_1 mutuo sarà intestato a quest'ultima, nonché trasferito presso la banca della stessa Credit Agricole. Le rate mensili saranno appunto adempiute esclusivamente dalla sino al suo saldo, come Parte_1 meglio descritto in premessa. Il Sig. in merito alle rate pagate del predetto mutuo dall'anno Parte_2
2015 sino ad oggi nulla pretendere in restituzione.
4) Tutte le utenze dell'immobile coniugale sito a Imola (Bo) in Via Zappa n. 7/B, dovranno essere intestate alla IG.ra la quale provvederà al pagamento delle stesse. Parte_1
5) Il IG. si obbliga ad estinguere i finanziamenti: n . 292936 dell'importo pari ad euro Parte_2
17.357,04 ed il finanziamento n. 376501 dell'importo pari ad euro 10.287,73 per un totale pari ad euro
27.644,77. Tali finanziamenti oggi presso la Bper saranno trasferiti presso BancoPosta il quale ha il seguente codice di riferimento: EA25011537187982480240021000IT. Le rate saranno pagate esclusivamente dal IG. Parte_2
6) In merito all'autovettura Pegout tg. DH410HJ intestata al IG. sarà trasferita la proprietà Parte_2
pagina 2 di 3 alla IG.ra e così anche in merito alla relativa assicurazione, mentre l'autovettura Fiat Parte_1
Panda Tg. BE84962 rimane intestata al IG. Riguardo i motocicli: Keeway Tg. ES76800 e Parte_2
Benelli 500 Tg. FA43377 rimangono intestati e di esclusiva proprietà del IG. Parte_2
7) Il IG. si obbliga a trasferire la sua residenza entro 30 giorni dalla data della sentenza di Parte_2 separazione.
8) Il IG. si obbliga a corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad Parte_2 euro 450,00 al mese , oltre rivalutazione istat , sino a quando quest'ultima non troverà un'occupazione lavorativa, la quale si obbliga a comunicarlo per iscritto tempestivamente al IG. Parte_2
9) il figlio essendo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non è previsto alcun Per_1 assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo.
10) Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
11) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conIGlio del 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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