Articolo 5 della Legge 20 giugno 1929, n. 1125
Articolo 4
Versione
13 luglio 1929
Art. 5.


La presente legge andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 13 luglio 1929