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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 107 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(CF ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 amministratore unico legale rapp.te p.t. , con sede in Anguillara Controparte_1
Sabazia, Roma, via Anguillarese 123,
E
in proprio, (CF ), residente in [...] C.F._1
11, Anguillara Sabazia, Roma, entrambe elett.te domiciliate in Roma, via Duilio 7, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Sansoni ed Alessandro Sansoni, dai quali sono rappresentate e difese per delega versata in atti
OPPONENTi
E
, CF (già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
), in persona del suo Capo p.t. dott.ssa Controparte_3 CP_4
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 149/2015, dal
[...]
Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso, Avv Floridia Monforte CF:
[...]
unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa C.F._2
Donato CF: , e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. Corsetti CodiceFiscale_3 1 Valeria, l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Vincenzo
Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, giusta delega in calce, cui conferisce tutti i poteri e le facoltà di legge;
elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma (indirizzo di posta elettronica:
– PEC t) Email_1 Email_2
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE ex art 22 l689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.1.2020 le ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129325 del 16.12.2019 notificata il 27.12.2019, e del presupposto verbale di accertamento e notificazione RM00000/2015-279-01 del 19.01.2015, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Con Con tale ordinanza l' di Roma ha comminato alle ricorrenti, in solido tra loro, la sanzione amministrativa complessiva di € 7,800,00 per le seguenti infrazioni:
1)violazione dell'art 3 co 3 DL 12 del 2002 per omessa comunicazione dell'assunzione di dal 28.9.2014 al 1.10.2014; CP_6
2)violazione dell'art 4 bis co 2 DLgs 181 2000 per aver omesso di consegnare all'atto dell'assunzione al suddetto lavoratore copia del contratto di lavoro e della comunicazione di assunzione;
3)violazione dell'art 39 co 1 e 2 del DL 112/2008 per omessa registrazione nel libro unico del lavoro del dipendente nel mese di settembre 2014; CP_6
4)violazione dell'art 1 l 4/1953 per aver omesso di consegnare al dipendente la busta paga del mese di settembre 2014
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto la mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e al momento Parte_1 dell'accertamento, e pertanto l'inesistenza del presupposto delle sanzioni irrogate.
Si è costituito l' opposto chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, e la CP_2 conferma dell'ordinanza opposta.
Escusso quale testimone ed esaminati i documenti in atti, all'udienza del CP_6
25.9.2025 il giudice ha deciso la causa con contestuale deposito di motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 L'art. 3 co 3 bis DL 12 /2002 così dispone “ Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria”.
L'illecito amministrativo descritto dalla norma è, pertanto, integrato solo ove sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non dichiarato.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui elementi distintivi del lavoro subordinato sono la regolarità e la ripetitività della prestazione, l'assoggettamento al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'erogazione regolare di un compenso e
“qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n.
24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017).
Nel caso di specie l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione sulla Controparte_2 sola base della segnalazione della ASL e non ha acquisito elementi sufficienti a ritenere accertata, neanche in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e il lavoratore nel periodo oggetto di sanzione 28-9-2014 al 1- CP_6
10-2014.
Gli elementi fattuali su cui l'ispettorato ha fondato il suo convincimento sono:
-la circostanza che ha avuto un contratto di lavoro subordinato, regolarmente CP_6 registrato con la società opponente dal 23.2.2010 al 13.1.2014 ;
- il verbale della che in data 1.10.2014 aveva trovato presso il quattro Pt_2 Parte_1 operatori intenti nell'attività di panificazione , di cui tre con contratto di lavoro subordinato e il privo di contratto;
CP_6
3 - l'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto tra il con CP_6 Parte_1 il quale le parti definiscono transitivamente le pretese economiche relative ad un rapporto di lavoro autonomo e occasionale senza vincolo di subordinazione per il periodo 29.9.2014 -1-10-
14.
A dir il vero l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato pregresso, ma concluso quasi nove mesi prima , l'esistenza di un verbale di conciliazione che definisce i rapporti tra le parti per il breve periodo di nuova collaborazione, e il fatto che tutti gli altri lavoratori trovati nell'esercizio commerciale sono circostanze che rendono l'idea di una società che ha la tendenza a regolarizzare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, in contrasto con la presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non dichiarato.
Elementi idonei a fondare la prova della subordinazione non sono emersi neanche dall'istruttoria.
Il lavoratore , escusso come testimone, ha fornito dichiarazioni contrastanti e CP_6 comunque non idonee a ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo oggetto di sanzione.
Il teste all'udienza del 15.12.2021 ha dapprima dichiarato di non aver lavorato nel a Parte_1 ottobre 2014:“io ho lavorato nel vapoforno fino a gennaio 2014, a ottobre 2014 non ci lavoravo.
Io sono stato licenziato il 13 gennaio 2014. Poi non ho continuato a lavorare;
“io ho lavorato nel vapoforno fino a gennaio 2014, a ottobre 2014 non ci lavoravo. Io sono stato licenziato il 13 gennaio 20142”.
Subito dopo, il testimone ha precisato di aver lavorato per qualche giorno dopo il licenziamento nel , ma per fare delle sostituzioni, per breve tempo e di non riuscire Parte_1
a ricordare esattamente in quale periodo vi era tornato a lavorare. Ha anche precisato di aver un problema di salute che dal mese di ottobre 2014 gli ha impedito del tutto di svolgere l'attività di panificazione.
“ Dal licenziamento dopo pochi giorni mi ha chiamato perché coprissi un periodo di lavoro.
Quindi io lavoravo lì, non ricordo i mesi o i giorni. Mi ricordo che quando c'è stata la verifica della ASL io stavo lavorando. Io non ero lì in visita. Nel periodo in cui io lavoravo nel vapoforno Anguillara stavo cercando lavoro in giro che non trovavo. Riuscivo ad andare avanti con la liquidazione che presi. Mi richiamò per qualche giorno, forse ci ho lavorato qualche giorno in attesa che venisse un nuovo operaio. Non ricordo quando è arrivato il nuovo operaio, poi ho fatto alcuni giorni di riposo. Poi altro non mi ricordo molto bene. Io sono andato in pensione a novembre 2016. Da ottobre 2014 a novembre 2016 non ho lavorato perché sono un asmatico bronchiale” e ancora “Da gennaio 2014 a ottobre 2014
4 avrò lavorato 30 giorni, 32, il datore di lavoro mi chiamava quando ne avevo bisogno, non sempre ci potevo andare per la mia questione asmatica. Se quel giorno c'è stata una verifica io ero presente e lavoravo”.
Le dichiarazioni del testimone avvalorano le dichiarazioni rese dalle parti nel verbale di conciliazione del 3.10.2014 che configurano il rapporto di lavoro intercorso nel 2014, come occasionale e saltuario.
Il ha anche negato espressamente di conoscere” non so chi sia” uno dei CP_6 Parte_3 lavoratori che la ASL ha dichiarato di aver trovato al intento a lavorare con lui, il Parte_1
1.10.2014, facendo quantomeno dubitare dell'attendibilità della verbalizzazione dei funzionati della ASL, recatisi sul posto per accertare violazioni di natura diversa da quelle di competenza dell'ispettorato.
Si rileva, ai fini di un ragionamento di natura presuntiva, come sia plausibile che un datore di lavoro in caso di necessità richiami a lavorare ex dipendenti esperti nell'attività, piuttosto che cercare lavoratori occasionali ex novo, con l'onere di doverli formare. Nel senso della natura occasionale del rapporto di lavoro depone anche il breve termine della prestazione lavorativa resa dal considerato che gli ispettori, recatisi nel locale commerciale poco dopo Tes_1
l'intervento della ASL non hanno trovato il ricorrente a lavorare.
Nessun altro elemento idoneo a configurare il rapporto di lavoro come subordinato, quale l'eterodirezione, il rispetto dell'orario di lavoro, l'esistenza di un potere disciplinare in capo alla società opponente, sono stati neanche allegati dall' opposto. CP_2
Prive di allegazione e prova sono inoltre tutte le altre condotte sanzionate (nn 2.3 e 4).
Neanche nell'ordinanza ingiunzione impugnata viene dato atto dell'accertamento che la società abbia omesso di consegnare i documenti che la legge le impone al lavoratore, né la circostanza è stata riferita dal teste CP_6
Considerato che l'art. 6 comma 1 del D.lgs150 del 2011 impone al giudice di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta “ quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, la compatibilità del quadro istruttorio con un rapporto di lavoro quantomeno occasionale e non caratterizzato dal vincolo della subordinazione, unitamente alla totale carenza istruttoria circa le violazioni n 2.3.e 4, determina la necessità di accogliere il ricorso.
Le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 facendo applicazione di un parametro tra il minimo e il medio di cui al DM 55/14 , considerata la semplicità della controversia e il fatto che il valore della causa è intermedio rispetto allo scaglione di riferimento.
PQM
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ANNULLA l'ordinanza ingiunzione 129325 del 16.12.2019 notificata il 27.12.2019, e del presupposto verbale di accertamento e notificazione RM00000/2015-279-01 del 19.01.2015
CONDANNA l' , al pagamento delle spese di lite Controparte_2 liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di parte ricorrente da distrarsi a favore dell'avv.to antistatario Maurizio Sansoni
Civitavecchia 25/9/2925
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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