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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 844/2024 RGA avverso la sentenza n. 255/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 23/2024, pubblicata in data 26.09.2024, notificata in data 25.11.2024; avente ad oggetto: altre ipotesi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.5.2025; promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore e per l' Parte_2
(C.F. , in persona del Dirigente pro-tempore, con la difesa e
[...] P.IVA_2 rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6;
- Appellante;
contro
C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Manfredi e Giovanni Govi, con studio in Bologna P.zza Galileo Galilei, 5, eleggendo domicilio nello studio del secondo, come da procura agli atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CP_2 Parte_3 C.F._2
Forte, con studio in Lucera, V.le Ferrovia n.9, presso cui è eletto domicilio, come da procura agli atti;
- Appellati;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 15.01.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, convenendo in giudizio il , l' Parte_1 Parte_2
nonché – quale unico
contro
-interessato - , chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_3 delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo, accertare
e dichiarare, per le causali indicate in premessa, l'illegittimità e l'illiceità degli atti con cui il
e l' hanno disposto l'assegnazione della cattedra di Parte_1 Parte_2
Strumento musicale, classificata nella classe di concorso AN56, nella Scuola media Italo Calvino di
Piacenza, al sig. anziché alla ricorrente, e la di lui assunzione, e, pertanto, Controparte_3
dichiarare nulli e/o annullare tutti detti atti;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente, per le causali indicate in premessa, ha diritto alla assunzione da parte dell'Amministrazione intimata e a vedersi assegnato il posto di lavoro e la cattedra predetta, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro in carica, e l' Parte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a disporre l'assunzione
[...] della ricorrente e la di lei assegnazione al posto di lavoro e alla cattedra predetta”.
A sostegno di tali domande, la ricorrente – come puntualmente riportato in sentenza dal giudice di prime cure – esponeva i seguenti fatti – da ritenersi incontroversi:
“• In data 7 settembre 1993 la ricorrente si diplomava come violoncellista presso il conservatorio Giuseppe LI di Piacenza (doc. 1 parte ricorrente), conseguendo la correlativa possibilità di insegnare nella scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso A-56 strumento musicale;
• Con decreto del n. 510 del 2020, attuativo dell'art. 1 d.l. n.126 del Parte_1
2019, veniva indetto un concorso per titoli ed esami da svolgersi su base regionale, tramite gli uffici scolastici regionali (U.S.R.) delle diverse regioni italiane. La ricorrente vi prendeva parte candidandosi presso l'U.S.R. della Lombardia;
• Nella graduatoria di merito di questa procedura la ricorrente si classificava al 15° posto avanti al sig. , classificatosi 16.mo; Persona_1
2 • Tale graduatoria diventava definitiva a seguito di mancata impugnazione nei termini di legge. Terminata la fase concorsuale, la stessa graduatoria veniva impiegata nella fase non concorsuale dello "scorrimento" della graduatoria;
• Questa procedura di scorrimento veniva regolata dall'art. 1 c. 17 e ss della legge 126-2019
e dal decreto attuativo del ministero dell'istruzione n. 25/2020, che definiva la "Procedura assunzionale per la chiamata di cui all'art.1 commi da 17 a 17 septies del decreto legge 29 ottobre
2019 n. 126", colloquialmente nota come "call Veloce";
• nel decreto ministeriale n. 25/2020 veniva previsto l'impiego/scorrimento di graduatorie concorsuali già inserite nel sistema informatico del , con i relativi punteggi Parte_1
e posizioni già registrate;
• la ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione per la cattedra di strumento musicale (A056), indetto dall'USR Emilia Romagna (doc. 6 di parte ricorrente). Tuttavia, con atto di assegnazione dell'11 agosto 2022, la cattedra veniva assegnata al sig. (doc. Controparte_3
7), il quale era in posizione successiva rispetto alla ricorrente;
• a seguito di ciò la ricorrente nel settembre 2022 proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi
a questo Tribunale, che veniva respinto sulla base dell'accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.), sollevata dal regolarmente Parte_1
costituitosi, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.);
• la ricorrente proponeva allora la domanda cautelare davanti all'A.G.A. (N.R.G. 108-2023
TAR di Parma), che veniva respinta, e restava in attesa di fissazione dell'udienza del merito sempre innanzi alla suddetta A.G.A.”
Si costituiva ritualmente l'Avvocatura di Stato per il e Parte_1 per l' in persona dei rispettivi legali Parte_2
rappresentati pro-tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e violazione del ne bis in idem in ragione della pendenza di giudizio amministrativo sulle medesime questioni ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito instava per il rigetto del ricorso, perché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudizio di I grado, celebrato nella contumacia del terzo chiamato Controparte_3
(unico
contro
-interessato), veniva deciso sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti all'udienza del 26.09.2024, previo rigetto di ogni questione preliminare svolta dall'Avvocatura, nei termini che seguono: “In accoglimento del proposto ricorso, accertata e dichiarata la non legittimità degli atti con cui il e l' convenuti hanno disposto Parte_1 Parte_2
l'assegnazione della cattedra di Strumento musicale al convenuto e la di lui Controparte_3
3 assunzione, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla assunzione da Controparte_1
parte dell'Amministrazione intimata ed a vedersi assegnati il posto ei lavoro e la cattedra predetti, con condanna delle parti convenute e costituite, come in atti rappresentate, a disporre la relativa assunzione della ricorrente e la di lei assegnazione al posto di lavoro ed alla cattedra predetti”, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
2. L'avvocatura di Stato agiva in II grado per il e Parte_1 per l' , proponendo tempestivo appello avverso Controparte_5
la detta sentenza, deducendo tre motivi di doglianza: la violazione del principio del ne bis in idem per riproposizione di una causa già pendente dinanzi ad altra giurisdizione;
la violazione dell'art. 63
D.lgs. 165/2001, cui conseguirebbe il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; l'erroneità della sentenza per avere ritenuto la procedura di assunzione c.d. di “call veloce” priva di discrezionalità con conseguente violazione della normativa di riferimento.
Pertanto, impugnando specifici capi della sentenza gravata e veicolando, per il tramite dei motivi sintetizzati, le deduzioni poste a fondamento delle domande già svolte in I grado, chiedeva – previa la riforma integrale della pronuncia appellata – l'accoglimento delle seguenti conclusioni (formulate in via gradata): “In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso per violazione del ne bis in idem; Sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del GA; Nel merito, respingere l'originario ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si costituiva ritualmente la quale, nel contestare ogni questione Controparte_1
e deduzione svolta da controparte, chiedeva il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Si costituiva nel presente grado anche , senza invero svolgere alcun appello Controparte_3
incidentale ovvero principale tardivo, limitandosi - nella sostanza - ad aderire alle difese svolte dall'Avvocatura.
4. Ritiene questa Corte che l'appello proposto dall'Avvocatura di Stato sia infondato per le ragioni appresso indicate.
4.1 Quanto al I motivo di impugnazione, parte appellante afferma l'operatività in tale sede del principio del ne bis in idem in materia processuale, in ragione della sua generale connotazione e della finalità a cui è preposto, ossia di prevenire la formazione di giudicati tra loro contrastanti nell'ottica costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost. e ciò anche quando (testualmente dall'appello) “…due processi pendano dinanzi a plessi giurisdizionali distinti”; peraltro l'appellante nel proseguire la propria argomentazione afferma che: “… la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, in presenza di una causa già pendente dinanzi ad una determinata giurisdizione, l'unico strumento processuale per trasferire il contenzioso già
4 avviato ad un diverso plesso giurisdizionale è quello della translatio iudicii disciplinata dall'art.
59, l. 69/2009, non essendo invece possibile promuovere sic et simpliciter un nuovo giudizio”. Di talché, afferma parte appellante: “…la riproposizione di una causa già pendente dinanzi ad altra giurisdizione è inammissibile in forza dell'efficacia preclusiva spiegata dal principio generale del ne bis in idem”.
Ora, a bene vedere, si ritiene che parte appellante abbia invocato il concetto tecnico di ne bis in idem invero riproponendo, in altra veste giuridica, la questione di litispendenza già dedotta in I grado e puntualmente respinta dal giudice di I grado il quale, con argomentazioni condivisibili ed inappuntabili, ha chiarito che: “… in merito all'eccezione di litispendenza sollevata dal , Parte_1
si osserva che tale istituto riguarda i procedimenti instaurati si davanti a giudici diversi, ma pur sempre appartenenti alla medesima giurisdizione (cfr. Cass. sez. 6 n. 18024 del 24/07/2013 e Cass. sez.6 n. 18100 del 25/07/2013). Nel caso in specie tale situazione non è prospettabile, essendo la domanda proposta innanzi a due diverse giurisdizioni. Non vi può nemmeno essere litispendenza in relazione al rapporto tra l'ordinanza con cui questo Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quello amministrativo e la proposizione della controversia innanzi alla giurisdizione amministrativa stante la posizione della Cassazione che sul punto così stabilisce: "ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art.
700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di
"successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ." (Cass. n.9326 del 04/04/2023). Conseguentemente si rigetta questa eccezione”. Ribadite tali considerazioni, assorbita ogni ulteriore deduzione sul punto in quanto ultronea, si depone per l'infondatezza del motivo di gravame in esame.
4.2 Del pari infondato è il II motivo di appello.
Sul punto specifico l'appellante deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63,
d.lgs. 165/2001” reiterando l'eccezione già svolta in I grado di carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e ciò richiamando quanto già argomentato con riguardo alla natura della c.d. “call veloce”, che costituirebbe “una procedura nuova ed autonoma rispetto alla procedura concorsuale
5 precedente, comportando la formazione di una nuova graduatoria”: sostiene l'appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe “omesso di pronunciarsi rispetto al suddetto specifico profilo”.
Ebbene, dalla piana lettura della sentenza gravata la totale infondatezza di tale doglianza in quanto il giudice di prime cure, principiando dalla domanda svolta in I grado e attraverso la valutazione circa la natura del tutto vincolata della procedura di assunzione c.d. di “call veloce”, è pervenuto, con motivazione articolata - alla quale si intende dare seguito essendo aderente alle previsioni normative di riferimento - al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi piuttosto ritenere correttamente radicata la giurisdizione del G.O.
Segnatamente si è posto in evidenzia, in coerenza con le deduzioni del giudizio di I grado, come la ricorrente avesse proposto domanda avente ad oggetto la più volte richiamata CP_1
“procedura di assunzione tramite "call veloce" indetta ai sensi dell'art.1, c. 17 e ss. D.l. n.
126/2018 conv. Con legge n. 159/2019, e regolata pure dal decreto attuativo del
[...]
n. 25 dell'8 giugno 2020 (che parla testualmente di "Procedura assunzionale per Parte_1 chiamata di cui al prec. Art. 1. 17 e ss.”; è stato, quindi, posto in rilievo, in adesione alle previsioni normative, il meccanismo operativo per cui: “…coloro che erano inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti di ruolo potevano chiedere di essere assunti in Regioni diverse da quella ove avevano superato il concorso. La loro domanda risulta processata da un programma informatico del con la specificazione che in questa procedura informatica i partecipanti Parte_1
conservavano la posizione già acquisita sulla base del precedente e vero e proprio concorso, con conseguente assunzione sulla base del "punteggio, le preferenze e le precedente possedute, già registrate al sistema informativo", come del resto si legge nel DM n. 25/2020”: emerge pertanto, senza tema di smentita, che mentre il primo concorso è espressione di discrezionalità amministrativa e quindi rientra nella giurisdizione amministrativa, la seconda procedura – definita meramente di “assunzione” – opera in via automatica (dalla sentenza gravata, cui si aderisce, con enfasi nelle parti di interesse) “senza necessità di alcuna nuova valutazione, e senza l'intervento di alcuna Commissione concorsuale, con conseguenza mancanza di ogni discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che detto procedimento non è un vero e proprio concorso, equivalendo ad uno scorrimento della graduatoria”. In altri termini tale seconda fase – che afferisce all'impiego, tramite scorrimento, in una Regione, di una graduatoria di concorso svoltosi presso l'USR di altra regione – risulta del tutto priva di discrezionalità amministrativa in quanto
(come affermato dal giudice di prime cure) “espressione di attività vincolata”, conseguendone la giurisdizione del G.O.
6 Ebbene, alla luce di tali valutazioni del tutto aderenti alla lettura dei dati normativi di riferimento come confermata dalla giurisprudenza di legittimità1, il giudice di prime cure è pervenuto alla impeccabile conclusione secondo cui, non avendo la procedura di assunzione per
“call veloce” natura concorsuale – (dalla sentenza gravata, con enfasi nelle parti di rilievo) –
“essendo priva di natura comparativa in quanto il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute sono quelle già registrate al sistema informativo in base all'inserimento nelle graduatorie di provenienza” – rimane sottratta alla giurisdizione del Giudice amministrativo2.
4.3 Le considerazioni appena svolte circa l'automatismo che connota il rapporto tra le due graduatorie, conduce alla valutazione di infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, dovendosi ritenere – a confutazione delle argomentazioni già svolte in I grado dall'Amministrazione - che l'art. 4, co. 3, DM 25/2020 – che, nel prevedere come nella formulazione della seconda graduatoria a cui attingere per l'assunzione tramite “call veloce” si debba tener conto del “punteggio, … preferenze e … precedenze possedute già registrate al sistema informativo”, sia esclusa una qualsivoglia potestà valutativa discrezionale da parte della P.a., tenuta piuttosto al rigoroso rispetto di tali “precedenze”, divenute inoppugnabili in ragione della stabilizzazione della graduatoria non impugnata da cui provengono i dati registrati;
di talché, laddove tali precedenze non siano osservate – come accaduto nel caso di specie - doverosa è la disapplicazione, per illegittimità, dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione della normativa di riferimento e la riformulazione della seconda graduatoria in conformità alla prima.
Ed è in tal senso che il giudice di prime cure – considerando le circostanze incontestate secondo cui
(dalla sentenza gravata): “sia la ricorrente che il convenuto hanno preso parte Controparte_3
al concorso svolto presso l'USR della Lombardia e nella graduatoria di merito, inoppugnabile, la ricorrente si è classificata al 15° posto seguita da , collocatosi al 16° posto” - Controparte_3
ha concluso, del tutto coerentemente con le previsioni normative puntualmente richiamate secondo la rigorosa lettura offertane, per la fondatezza della domanda proposta dalla con CP_1
conseguente declaratoria del diritto della stessa all'assunzione, da parte dell'Amministrazione appellante e, segnatamente, a vedersi assegnata la cattedra di strumento musicale (A056) presso la scuola media Italo Calvino di Piacenza, in aderenza agli esiti del concorso straordinario svoltosi presso l'USR della Lombardia, in cui la si classificava al 15° posto, avanti al CP_1 CP_3
giusta graduatoria (pubblicata in data 18/6/2021), divenuta immodificabile per
[...]
inoppugnabilità, a nulla rilevando le ragioni della mancata impugnazione da parte del CP_3
Tirando le fila con riguardo ai profili di doglianza sopra esaminati, assorbita ogni altra questione, deduzione ed argomentazione in quanto ritenuta ultronea, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento in aderenza al dettato normativo di riferimento, correttamente applicato alle circostanze del caso concreto come compiutamente valutate, ha motivato in modo puntuale, coerente e completo, dovendosi pervenire al rigetto integrale dell'appello.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene di dare applicazione al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. tra l'appellante e l'appellata in favore Controparte_6
della quale debbono essere riconosciute le spese come liquidate in parte dispositiva alla luce del
D.M. 147/2022.
Si ritiene, invece, di disporre la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come innovato dall'intervento della Corte Costituzionale sent. n.77/2018, tra gli appellati, valorizzando in particolare la qualità delle parti.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna il appellante al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1 appellata liquidate in €.1.500,00 per compenso oltre accessori come Controparte_1
per legge;
3. compensa le spese tra le restanti parti.
Bologna, 29/05/2025
Il Cons. Est.
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 22693/2022. 2 Cfr., quanto al principio secondo cui la giurisdizione spetta al G.O. ogni qualvolta - pur in materia di legittimità della regolamentazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi ai docenti - non si facciano questioni involgenti il potere discrezionale della P.A., Cass. S.U. ord. n. 10538 del 19/04/2023 (conforme a Cass. S. U., Ordinanza n. 9330 del
04/04/2023) laddove si legge: “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria."
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 844/2024 RGA avverso la sentenza n. 255/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 23/2024, pubblicata in data 26.09.2024, notificata in data 25.11.2024; avente ad oggetto: altre ipotesi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.5.2025; promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore e per l' Parte_2
(C.F. , in persona del Dirigente pro-tempore, con la difesa e
[...] P.IVA_2 rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6;
- Appellante;
contro
C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Manfredi e Giovanni Govi, con studio in Bologna P.zza Galileo Galilei, 5, eleggendo domicilio nello studio del secondo, come da procura agli atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CP_2 Parte_3 C.F._2
Forte, con studio in Lucera, V.le Ferrovia n.9, presso cui è eletto domicilio, come da procura agli atti;
- Appellati;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 15.01.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, convenendo in giudizio il , l' Parte_1 Parte_2
nonché – quale unico
contro
-interessato - , chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_3 delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo, accertare
e dichiarare, per le causali indicate in premessa, l'illegittimità e l'illiceità degli atti con cui il
e l' hanno disposto l'assegnazione della cattedra di Parte_1 Parte_2
Strumento musicale, classificata nella classe di concorso AN56, nella Scuola media Italo Calvino di
Piacenza, al sig. anziché alla ricorrente, e la di lui assunzione, e, pertanto, Controparte_3
dichiarare nulli e/o annullare tutti detti atti;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente, per le causali indicate in premessa, ha diritto alla assunzione da parte dell'Amministrazione intimata e a vedersi assegnato il posto di lavoro e la cattedra predetta, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro in carica, e l' Parte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a disporre l'assunzione
[...] della ricorrente e la di lei assegnazione al posto di lavoro e alla cattedra predetta”.
A sostegno di tali domande, la ricorrente – come puntualmente riportato in sentenza dal giudice di prime cure – esponeva i seguenti fatti – da ritenersi incontroversi:
“• In data 7 settembre 1993 la ricorrente si diplomava come violoncellista presso il conservatorio Giuseppe LI di Piacenza (doc. 1 parte ricorrente), conseguendo la correlativa possibilità di insegnare nella scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso A-56 strumento musicale;
• Con decreto del n. 510 del 2020, attuativo dell'art. 1 d.l. n.126 del Parte_1
2019, veniva indetto un concorso per titoli ed esami da svolgersi su base regionale, tramite gli uffici scolastici regionali (U.S.R.) delle diverse regioni italiane. La ricorrente vi prendeva parte candidandosi presso l'U.S.R. della Lombardia;
• Nella graduatoria di merito di questa procedura la ricorrente si classificava al 15° posto avanti al sig. , classificatosi 16.mo; Persona_1
2 • Tale graduatoria diventava definitiva a seguito di mancata impugnazione nei termini di legge. Terminata la fase concorsuale, la stessa graduatoria veniva impiegata nella fase non concorsuale dello "scorrimento" della graduatoria;
• Questa procedura di scorrimento veniva regolata dall'art. 1 c. 17 e ss della legge 126-2019
e dal decreto attuativo del ministero dell'istruzione n. 25/2020, che definiva la "Procedura assunzionale per la chiamata di cui all'art.1 commi da 17 a 17 septies del decreto legge 29 ottobre
2019 n. 126", colloquialmente nota come "call Veloce";
• nel decreto ministeriale n. 25/2020 veniva previsto l'impiego/scorrimento di graduatorie concorsuali già inserite nel sistema informatico del , con i relativi punteggi Parte_1
e posizioni già registrate;
• la ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione per la cattedra di strumento musicale (A056), indetto dall'USR Emilia Romagna (doc. 6 di parte ricorrente). Tuttavia, con atto di assegnazione dell'11 agosto 2022, la cattedra veniva assegnata al sig. (doc. Controparte_3
7), il quale era in posizione successiva rispetto alla ricorrente;
• a seguito di ciò la ricorrente nel settembre 2022 proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi
a questo Tribunale, che veniva respinto sulla base dell'accoglimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.), sollevata dal regolarmente Parte_1
costituitosi, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.);
• la ricorrente proponeva allora la domanda cautelare davanti all'A.G.A. (N.R.G. 108-2023
TAR di Parma), che veniva respinta, e restava in attesa di fissazione dell'udienza del merito sempre innanzi alla suddetta A.G.A.”
Si costituiva ritualmente l'Avvocatura di Stato per il e Parte_1 per l' in persona dei rispettivi legali Parte_2
rappresentati pro-tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e violazione del ne bis in idem in ragione della pendenza di giudizio amministrativo sulle medesime questioni ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito instava per il rigetto del ricorso, perché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudizio di I grado, celebrato nella contumacia del terzo chiamato Controparte_3
(unico
contro
-interessato), veniva deciso sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti all'udienza del 26.09.2024, previo rigetto di ogni questione preliminare svolta dall'Avvocatura, nei termini che seguono: “In accoglimento del proposto ricorso, accertata e dichiarata la non legittimità degli atti con cui il e l' convenuti hanno disposto Parte_1 Parte_2
l'assegnazione della cattedra di Strumento musicale al convenuto e la di lui Controparte_3
3 assunzione, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla assunzione da Controparte_1
parte dell'Amministrazione intimata ed a vedersi assegnati il posto ei lavoro e la cattedra predetti, con condanna delle parti convenute e costituite, come in atti rappresentate, a disporre la relativa assunzione della ricorrente e la di lei assegnazione al posto di lavoro ed alla cattedra predetti”, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
2. L'avvocatura di Stato agiva in II grado per il e Parte_1 per l' , proponendo tempestivo appello avverso Controparte_5
la detta sentenza, deducendo tre motivi di doglianza: la violazione del principio del ne bis in idem per riproposizione di una causa già pendente dinanzi ad altra giurisdizione;
la violazione dell'art. 63
D.lgs. 165/2001, cui conseguirebbe il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; l'erroneità della sentenza per avere ritenuto la procedura di assunzione c.d. di “call veloce” priva di discrezionalità con conseguente violazione della normativa di riferimento.
Pertanto, impugnando specifici capi della sentenza gravata e veicolando, per il tramite dei motivi sintetizzati, le deduzioni poste a fondamento delle domande già svolte in I grado, chiedeva – previa la riforma integrale della pronuncia appellata – l'accoglimento delle seguenti conclusioni (formulate in via gradata): “In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso per violazione del ne bis in idem; Sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del GA; Nel merito, respingere l'originario ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
3. Si costituiva ritualmente la quale, nel contestare ogni questione Controparte_1
e deduzione svolta da controparte, chiedeva il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Si costituiva nel presente grado anche , senza invero svolgere alcun appello Controparte_3
incidentale ovvero principale tardivo, limitandosi - nella sostanza - ad aderire alle difese svolte dall'Avvocatura.
4. Ritiene questa Corte che l'appello proposto dall'Avvocatura di Stato sia infondato per le ragioni appresso indicate.
4.1 Quanto al I motivo di impugnazione, parte appellante afferma l'operatività in tale sede del principio del ne bis in idem in materia processuale, in ragione della sua generale connotazione e della finalità a cui è preposto, ossia di prevenire la formazione di giudicati tra loro contrastanti nell'ottica costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost. e ciò anche quando (testualmente dall'appello) “…due processi pendano dinanzi a plessi giurisdizionali distinti”; peraltro l'appellante nel proseguire la propria argomentazione afferma che: “… la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, in presenza di una causa già pendente dinanzi ad una determinata giurisdizione, l'unico strumento processuale per trasferire il contenzioso già
4 avviato ad un diverso plesso giurisdizionale è quello della translatio iudicii disciplinata dall'art.
59, l. 69/2009, non essendo invece possibile promuovere sic et simpliciter un nuovo giudizio”. Di talché, afferma parte appellante: “…la riproposizione di una causa già pendente dinanzi ad altra giurisdizione è inammissibile in forza dell'efficacia preclusiva spiegata dal principio generale del ne bis in idem”.
Ora, a bene vedere, si ritiene che parte appellante abbia invocato il concetto tecnico di ne bis in idem invero riproponendo, in altra veste giuridica, la questione di litispendenza già dedotta in I grado e puntualmente respinta dal giudice di I grado il quale, con argomentazioni condivisibili ed inappuntabili, ha chiarito che: “… in merito all'eccezione di litispendenza sollevata dal , Parte_1
si osserva che tale istituto riguarda i procedimenti instaurati si davanti a giudici diversi, ma pur sempre appartenenti alla medesima giurisdizione (cfr. Cass. sez. 6 n. 18024 del 24/07/2013 e Cass. sez.6 n. 18100 del 25/07/2013). Nel caso in specie tale situazione non è prospettabile, essendo la domanda proposta innanzi a due diverse giurisdizioni. Non vi può nemmeno essere litispendenza in relazione al rapporto tra l'ordinanza con cui questo Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quello amministrativo e la proposizione della controversia innanzi alla giurisdizione amministrativa stante la posizione della Cassazione che sul punto così stabilisce: "ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art.
700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di
"successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ." (Cass. n.9326 del 04/04/2023). Conseguentemente si rigetta questa eccezione”. Ribadite tali considerazioni, assorbita ogni ulteriore deduzione sul punto in quanto ultronea, si depone per l'infondatezza del motivo di gravame in esame.
4.2 Del pari infondato è il II motivo di appello.
Sul punto specifico l'appellante deduce la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63,
d.lgs. 165/2001” reiterando l'eccezione già svolta in I grado di carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e ciò richiamando quanto già argomentato con riguardo alla natura della c.d. “call veloce”, che costituirebbe “una procedura nuova ed autonoma rispetto alla procedura concorsuale
5 precedente, comportando la formazione di una nuova graduatoria”: sostiene l'appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe “omesso di pronunciarsi rispetto al suddetto specifico profilo”.
Ebbene, dalla piana lettura della sentenza gravata la totale infondatezza di tale doglianza in quanto il giudice di prime cure, principiando dalla domanda svolta in I grado e attraverso la valutazione circa la natura del tutto vincolata della procedura di assunzione c.d. di “call veloce”, è pervenuto, con motivazione articolata - alla quale si intende dare seguito essendo aderente alle previsioni normative di riferimento - al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi piuttosto ritenere correttamente radicata la giurisdizione del G.O.
Segnatamente si è posto in evidenzia, in coerenza con le deduzioni del giudizio di I grado, come la ricorrente avesse proposto domanda avente ad oggetto la più volte richiamata CP_1
“procedura di assunzione tramite "call veloce" indetta ai sensi dell'art.1, c. 17 e ss. D.l. n.
126/2018 conv. Con legge n. 159/2019, e regolata pure dal decreto attuativo del
[...]
n. 25 dell'8 giugno 2020 (che parla testualmente di "Procedura assunzionale per Parte_1 chiamata di cui al prec. Art. 1. 17 e ss.”; è stato, quindi, posto in rilievo, in adesione alle previsioni normative, il meccanismo operativo per cui: “…coloro che erano inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti di ruolo potevano chiedere di essere assunti in Regioni diverse da quella ove avevano superato il concorso. La loro domanda risulta processata da un programma informatico del con la specificazione che in questa procedura informatica i partecipanti Parte_1
conservavano la posizione già acquisita sulla base del precedente e vero e proprio concorso, con conseguente assunzione sulla base del "punteggio, le preferenze e le precedente possedute, già registrate al sistema informativo", come del resto si legge nel DM n. 25/2020”: emerge pertanto, senza tema di smentita, che mentre il primo concorso è espressione di discrezionalità amministrativa e quindi rientra nella giurisdizione amministrativa, la seconda procedura – definita meramente di “assunzione” – opera in via automatica (dalla sentenza gravata, cui si aderisce, con enfasi nelle parti di interesse) “senza necessità di alcuna nuova valutazione, e senza l'intervento di alcuna Commissione concorsuale, con conseguenza mancanza di ogni discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che detto procedimento non è un vero e proprio concorso, equivalendo ad uno scorrimento della graduatoria”. In altri termini tale seconda fase – che afferisce all'impiego, tramite scorrimento, in una Regione, di una graduatoria di concorso svoltosi presso l'USR di altra regione – risulta del tutto priva di discrezionalità amministrativa in quanto
(come affermato dal giudice di prime cure) “espressione di attività vincolata”, conseguendone la giurisdizione del G.O.
6 Ebbene, alla luce di tali valutazioni del tutto aderenti alla lettura dei dati normativi di riferimento come confermata dalla giurisprudenza di legittimità1, il giudice di prime cure è pervenuto alla impeccabile conclusione secondo cui, non avendo la procedura di assunzione per
“call veloce” natura concorsuale – (dalla sentenza gravata, con enfasi nelle parti di rilievo) –
“essendo priva di natura comparativa in quanto il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute sono quelle già registrate al sistema informativo in base all'inserimento nelle graduatorie di provenienza” – rimane sottratta alla giurisdizione del Giudice amministrativo2.
4.3 Le considerazioni appena svolte circa l'automatismo che connota il rapporto tra le due graduatorie, conduce alla valutazione di infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione, dovendosi ritenere – a confutazione delle argomentazioni già svolte in I grado dall'Amministrazione - che l'art. 4, co. 3, DM 25/2020 – che, nel prevedere come nella formulazione della seconda graduatoria a cui attingere per l'assunzione tramite “call veloce” si debba tener conto del “punteggio, … preferenze e … precedenze possedute già registrate al sistema informativo”, sia esclusa una qualsivoglia potestà valutativa discrezionale da parte della P.a., tenuta piuttosto al rigoroso rispetto di tali “precedenze”, divenute inoppugnabili in ragione della stabilizzazione della graduatoria non impugnata da cui provengono i dati registrati;
di talché, laddove tali precedenze non siano osservate – come accaduto nel caso di specie - doverosa è la disapplicazione, per illegittimità, dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione della normativa di riferimento e la riformulazione della seconda graduatoria in conformità alla prima.
Ed è in tal senso che il giudice di prime cure – considerando le circostanze incontestate secondo cui
(dalla sentenza gravata): “sia la ricorrente che il convenuto hanno preso parte Controparte_3
al concorso svolto presso l'USR della Lombardia e nella graduatoria di merito, inoppugnabile, la ricorrente si è classificata al 15° posto seguita da , collocatosi al 16° posto” - Controparte_3
ha concluso, del tutto coerentemente con le previsioni normative puntualmente richiamate secondo la rigorosa lettura offertane, per la fondatezza della domanda proposta dalla con CP_1
conseguente declaratoria del diritto della stessa all'assunzione, da parte dell'Amministrazione appellante e, segnatamente, a vedersi assegnata la cattedra di strumento musicale (A056) presso la scuola media Italo Calvino di Piacenza, in aderenza agli esiti del concorso straordinario svoltosi presso l'USR della Lombardia, in cui la si classificava al 15° posto, avanti al CP_1 CP_3
giusta graduatoria (pubblicata in data 18/6/2021), divenuta immodificabile per
[...]
inoppugnabilità, a nulla rilevando le ragioni della mancata impugnazione da parte del CP_3
Tirando le fila con riguardo ai profili di doglianza sopra esaminati, assorbita ogni altra questione, deduzione ed argomentazione in quanto ritenuta ultronea, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento in aderenza al dettato normativo di riferimento, correttamente applicato alle circostanze del caso concreto come compiutamente valutate, ha motivato in modo puntuale, coerente e completo, dovendosi pervenire al rigetto integrale dell'appello.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene di dare applicazione al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. tra l'appellante e l'appellata in favore Controparte_6
della quale debbono essere riconosciute le spese come liquidate in parte dispositiva alla luce del
D.M. 147/2022.
Si ritiene, invece, di disporre la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come innovato dall'intervento della Corte Costituzionale sent. n.77/2018, tra gli appellati, valorizzando in particolare la qualità delle parti.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna il appellante al pagamento delle spese del grado in favore della Parte_1 appellata liquidate in €.1.500,00 per compenso oltre accessori come Controparte_1
per legge;
3. compensa le spese tra le restanti parti.
Bologna, 29/05/2025
Il Cons. Est.
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 22693/2022. 2 Cfr., quanto al principio secondo cui la giurisdizione spetta al G.O. ogni qualvolta - pur in materia di legittimità della regolamentazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi ai docenti - non si facciano questioni involgenti il potere discrezionale della P.A., Cass. S.U. ord. n. 10538 del 19/04/2023 (conforme a Cass. S. U., Ordinanza n. 9330 del
04/04/2023) laddove si legge: “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina
l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria."
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