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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5995/2019
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO Avv. Malavasi in sostituzione
Controparte_2 Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO Avv. Appellato/i
Controparte_3 Avv. FRATTARELLI SIGMAR Avv. Vittucci in sost LC SPA Avv. CUSIMANO FRANCESCO Presente
Controparte_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sost
Controparte_5 Avv. FERRAIUOLO MADDALENA presente
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore della chiede la distrazione delle spese. Controparte_6
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Giulia Spadaro Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5995/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente anno tra
(già , (C.F. e P.I. , Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 corrente in Milano alla Via Scarsellini n. 14, in persona del procuratore speciale pro tempore, Sig.
e per già C.F. Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
e P.I. , corrente in Milano alla via Certosa 222, in persona del procuratore pro tempore dott. P.IVA_2
, entrambe congiuntamente rappresentate e difese dall'avvocato Romagnoli Maurizio (C.F. CP_8
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Via Golametto C.F._1
2, giuste deleghe in atti;
- APPELLANTI–
E
(CF/P. I. (già LC S.p.A.) con sede in Roma Via Controparte_9 P.IVA_3 di Pietralata n. 140 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. , rappresentata e Controparte_10 difesa dall'avv. Francesco Cusimano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma, Via Filippo Corridoni n 19, giusto mandato in atti;
[...]
Parte_3
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante ing.
[...] P.IVA_4
, con sede in L'Aquila, , ed elettivamente domiciliata in Parte_4 Controparte_11
Roma, via dei Gracchi n. 20, presso lo studio dell'avv. Ferraiuolo Maddalena (C.F. C.F._3
), dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Bernabò Brea Luigi (C.F.
[...] ) dei Foro di Torino, come da procura in atti C.F._4
-APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona dell'Amministratore e legale Controparte_12 rappresentante pro tempore sig. , corrente in Basciano - Via Salara, (P.I. Controparte_13
), elettivamente domiciliata in Alba IC (TE) - S.S. 16 IC n.7/C presso e nello P.IVA_5 studio dell'avv. Frattarelli Sigmar (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
-APPELLATA-
E
già ma (P.I. ) con sede legale in Mogliano Controparte_14 CP_15 P.IVA_6
Veneto (TV) via Marocchesa 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
[...]
e dei Dirigente suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. CP_16 CP_17
Gelli Paolo (C.F, presso il cui studio in Roma Via Carlo Poma è elettivamente C.F._6 domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti;
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno CP_1 CP_1 Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11963/2019, pubblicata in data 6/06/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “La società attrice conveniva la LC s.p.a. (di seguito SAL-CEF) per ottenere il risarcimento del danno patito dal danneggiamento di una gru, che quantificava in euro 253.525 oltre Iva ovvero nella misura subordinata di euro 216.496; rappresentava di aver stipulato con parte convenuta un accordo di locazione di gru con operatore in data 7 ottobre 2013 avente ad oggetto il noleggio di una DEMAG
AC501 da 50t corredata da JIB prefabbricato e cestello porta persone da utilizzare presso il cantiere di appalto RFI nel quale erano in corso lavori di realizzazione di un raccordo ferroviario nel comune di Castel di Sangro (AQ). Rappresentava poi che il 6 novembre 2014, nella primissima mattinata, gli operai LC che si erano recati per preparare i lavori del cantiere avevano notato che, a seguito della pioggia caduta nella notte, la gru era stata travolta dei pannelli in cemento armato prefabbricato montati verticalmente in precedenza ed imputava questo incidente alla mancata messa in sicurezza della scarpata, dei pannelli, e della stessa autogrù. L'importo risarcitorio comprendeva la riparazione dei danni al mezzo come da perizia commissionata alla società TEREX per complessivi euro 132.971+ Iva oltre i danni derivanti dalla necessità di ordinare e rimpiazzare il medesimo mezzo tramite altra società. A tali danni doveva aggiungersi il mancato guadagno derivante dalla impossibilità di noleggio dell'autogrù ad altre società, stimato in complessivi euro 70.000. Ulteriore profilo di danno era quello per il trasferimento della autogrù presso l'officina dove doveva essere riparata. Si costituiva in giudizio la società LC non contestando i danni intervenuti presso il cantiere commissionato dalla Rete Ferroviaria Italiana e non contestando neppure la sottoscrizione di un contratto di locazione con operatore avente ad oggetto per l'appunto il mezzo DEMAG 501.
Parte convenuta attribuiva la responsabilità dell'incidente in via esclusiva alla società
[...]
(di seguito ) alla quale aveva appaltato la fornitura e la posa in opera dei CP CP moduli prefabbricati con l'obbligo per la società non soltanto di fornire i prefabbricati ma anche di gettare la fondazione dei pannelli e di metterli in sicurezza. Rappresentava che i prefabbricati che erano stati posti in essere dalla società erano stati semplicemente appoggiati al suolo, CP fatto questo che aveva determinato, a suo avviso, il cedimento degli stessi nella notte fra il 5 ed il 6 novembre 2014, allorquando erano effettivamente intervenuti degli eventi atmosferici particolarmente significativi. LC chiamava in causa la società con Controparte_14 la quale aveva un rapporto assicurativo. Si costituiva in giudizio la società Controparte_14 eccependo preliminarmente la non operatività della garanzia assicurativa per responsabilità dei terzi poiché la copertura assicurativa non copriva i mezzi strumentali all'attività di cantiere ai sensi dell'articolo 18 delle condizioni generali di contratto il quale testualmente prevedeva “ a parte la deroga dell'articolo tre la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali diretti ai beni mobili in consegna o in custodia all'assicurato o dallo stesso a qualsiasi titolo detenuto. Sono esclusi dell'assicurazione i danni dell'incendio, furto, rapina e/o smottamenti, quelli alle cose strumentale all'attività per la quale prestata all'assicurazione nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività”. Si costituiva in giudizio la società Controparte_5
(di seguito ) chiamata anch'essa da LC, non contestando la stipula di un contratto CP avente ad oggetto la fornitura, la posa in opera di elementi prefabbricati in cemento armato ma attribuendo la responsabilità dell'evento a fatto e colpa della società convenuta la quale aveva in precedenza realizzato la scarpata sulla quale sarebbero stati successivamente infissi i pannelli;
produceva la documentazione fotografica che attestava la natura della frana dalla quale emergeva suo dire chiaro ed evidente il fatto che la stessa era stata causata da una cattiva opera di fondazione, tanto che numerosi pannelli erano rimasti in piedi, nonostante la spinta dovuta alla frana dimostrazione questa che avevano adeguatamente sostenuto il carico che era loro richiesto.
Chiedevano quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione con la quale avevano stabilito una polizza assicurativa con relativa Controparte_1 appendice di assicurazione. Autorizzata alla chiamata, si costituivano anche per CP_1
la quale allegava una franchigia contrattuale di € 50.000 e in punto di fatto Controparte_2 contestava la responsabilità della propria assistita. Rappresentava come l'assicurazione prevedeva la ripartizione del danno residuo nella misura del 50% ciascuno per le società ed CP_1 CP_2 senza vincolo di solidarietà.”.
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “- accoglie la domanda di parte attrice;
- condanna la società a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio gli importi di Controparte_5 euro 132.971,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi e di euro 7.000,00. Sull'intera somma saranno dovuti rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza;
- Condanna a Controparte_5 rifondere a e le spese di lite per complessivi euro Controparte_3 Controparte_3
16.500,00 di cui euro 4.000,00 per lo studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e
CPA; - condanna ed tenere indenne la società CP_1 Controparte_2 Controparte_5 dal pagamento delle somme di cui ai capi che precedono per l'importo eccedente gli euro
[...]
50.000; di tale eccedenza dovranno rispondere le due assicurazioni per la metà ciascuno senza vincolo di solidarietà; - Restanti spese compensate tra le parti”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 Controparte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita accogliere il presente appello e per l'effetto riformare integralmente la predetta sentenza di primo grado, e disattesa e reietta ogni contraria istanza 1. rigettare tutte le domande avanzate in primo grado della società
[...] in quanto infondate e non provate;
2. in subordine, riconoscere la Controparte_12 responsabilità esclusiva di LC S.p.A. nella determinazione dell'evento e dei danni;
3. ridurre il risarcimento, ove riconosciuto, ed escludere in ogni caso la voce IVA dal computo del danno;
4. disporre la restituzione in favore della solvente delegataria nell'ambito del Controparte_1 rapporto coassicurativo, di quanto da questa versato in manleva dell'assicurata Controparte_5 in adempimento della sentenza di primo grado, allo stato pari a complessivi € 116.210,55, oltre interessi legali dal pagamento sino al soddisfo, e con riserva di meglio integrare e precisare il totale da ripetere in caso di eventuali pagamenti successivi;
5. porre le spese di lite di entrambi i gradi a carico della parte o delle parti così soccombenti. Con salvezza di ogni ulteriore e successiva azione di regresso/rivalsa/surroga. In via istruttoria. Senza alcuna inversione dell'onere probatorio chiede volersi disporre CTU volta ad accertare la dinamica e la responsabilità dell'evento dannoso e, occorrendo, CTU volta ad accertare l'entità dei danni patiti dal mezzo incidentato”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello Controparte_9 di Roma disattesa ogni contraria eccezione ed azione rigettare l'appello formulato da ed CP_1 e quindi confermare la sentenza numero 11963/2019 del Tribunale Ordinario di Roma e CP_2 nella ipotesi di revoca della sentenza e declaratoria di responsabilità di LC dichiarare, in ogni caso, tenuta a garantire e manlevare LC da qualsiasi eventuale condanna di CP_14 risarcimento e dei compensi professionali come da prescrizioni contrattuali. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “Voglia il Collegio Ecc.mo, contrariis reiectis, in riforma della sentenza 11963/2019 del Tribunale di Roma, estromettere dal giudizio, alla luce della rinuncia alla Controparte_5 domanda formulata in primo grado da LC ed a spese compensate con quest'ultima, ovvero nel denegato caso si ritenesse di dover decidere anche in merito alla posizione di stessa: Controparte_5 in via istruttoria, previa ammissione delle istanze di esibizione e prova testimoniale di cui 11 memoria
2.11.201ma non accolte dal Tribunale;
in via principale, rigettare le domande proposte da LC
e/o , per le ragioni tutte esposte, fermo l'obbligo di manleva dì ed Controparte_6 CP_1 CP_2 in favore di , con condanna della alle relative restituzioni di tutto Controparte_5 Controparte_6 quanto percepito con maggiorazione di accessori. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_12
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: - in via principale rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare integralmente la sentenza appellata;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello nella parte in cui è stato chiesto di porre la responsabilità dei danni a carico della LC SpA anziché a carico della Controparte_5 condannare la LC s.p.a., o entrambe le società in solido, al risarcimento in favore della società dei medesimi danni già liquidati nella sentenza di primo grado Controparte_3 ovvero € 132,971,00 a titolo di danno emergente oltre Iva e € 7.000 a titolo di lucro cessante.; - con vittoria delle spese di lite”.
Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Controparte_14
d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione -in via principale rigettare
i motivi di appello proposti da e perché infondati in fatto e in diritto e, per CP_1 CP_2
l'effetto, confermare integralmente sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite in via subordinata, in ipotesi di riforma della decisione gravata, rigettare ogni eventuale domanda di garanzia e di manleva della LC spa nei confronti di stanti le eccezioni di Controparte_14 inoperatività della garanzia assicurativa come supra meglio argomentato;
.1 in via ulteriormente subordinata contenere la misura della deprecata condanna nei limiti della reale consistenza dei danni riconosciuti alla allora attrice in conseguenza dei sinistro di cui e causa siccome attribuibili alla LC e, per l'effetto, dichiarare la ( tenuta al rimborso soltanto ivi limiti Controparte_14 del massimale di polizza e previa applicazione delle franchigie, degli scoperti e delle condizioni tutte di polizza inter parte pattuite. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria si contesta la richiesta di CTU volta ad accertare la dinamica e la responsabilità dell'evento dannoso, formulata dalle appellanti perché avente fini meramente esplorativi e tardivamente proposta e in ogni caso inconferente nel caso che ci occupa”.
A scioglimento della riserva assunta in data 7/10/2020 la Corte ha disposto CTU.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da e è articolato in cinque motivi. Controparte_1 Controparte_2
Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza in violazione in relazione al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118, co. 1 e 2, disp. att. c.p.c.”, le appellanti lamentano la violazione degli art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c. Secondo le parti appellanti il Tribunale non avrebbe provveduto ad indicare le ragioni logiche e giuridiche della condanna. Inoltre, si sostiene che il giudice non avrebbe specificato la natura della responsabilità attribuibile all'assicurata CP
. Parte attrice , del resto, avrebbe agito nei confronti della LC al fine di
[...] Controparte_6 farne accertare la responsabilità ai sensi degli art. 2051 e 2043 c.c e solo successivamente veniva estesa la domanda attorea alla . Ebbene, secondo parte appellante quest'ultima, sotto Controparte_5 il profilo dell'art. 2051 c.c., non sarebbe stata custode né dei luoghi né dei manufatti ed anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. non sarebbe stato assolto da parte dell'attrice l'onere di dimostrare colpa o negligenza della CP
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione al travisamento delle prove acquisite, in assenza di CTU tecnica sulla dinamica e responsabilità per
l'evento dannoso, con conseguente illogicità della motivazione” le appellanti lamentano la violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di acquisizione ed apprezzamento delle prove raccolte. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe accertato la responsabilità della Controparte_5 all'esito di una erronea ricostruzione della dinamica dello stato dei luoghi, contraria a quella riferita dai testimoni e visibile anche nelle foto depositate in atti. Le dichiarazioni di tutti i testi escussi, secondo le appellanti, confermerebbero il fatto storico per il quale la caduta dei pannelli sarebbe stata provocata da un franamento della scarpata. I pannelli posati sul magrone sarebbero stati tassellati, imbullonati e stretti da un operaio e, a seguito di un nubifragio, la trincea di scavo franando CP rovinosamente avrebbe abbattuto i pannelli facendoli cadere sull'autogrù. Detta versione dei fatti, secondo le compagnie di assicurazione appellanti non sarebbe controversa. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione alle contraddizioni emerse fra la dichiarazione del teste attoreo e la versione contenuta in citazione Tes_1 relativamente alla riparazione dell'autogrù. Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla dispersione della prova da parte dell'attrice”, le appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza di primo grado perché fondata sul travisamento della testimonianza del teste attoreo Tes_1
Nello specifico la avanzava in giudizio una richiesta risarcitoria per i danni patiti Controparte_6 all'autogrù e per la perdita di commesse lavorative a causa della perdurante indisponibilità del mezzo.
Il teste tuttavia, secondo le appellanti durante la testimonianza avrebbe riferito che la grù era Tes_1 stata riparata dal tecnico dopo solo qualche giorno. Il preteso lucro cessante connesso alla partita delle commesse lavorative successive al sinistro non meriterebbe quindi risarcimento alcuno. Tra l'altro parte attrice avrebbe dovuto fornire prova del danno materiale subito attraverso le relative fatture. Il
Tribunale, invece, per l'accertamento del danno materiale si sarebbe basato su un preventivo predisposto a distanza di 5 mesi dall'evento. La domanda risarcitoria avrebbe quindi dovuto essere respinta per contraddittorietà delle prove acquisite.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata prova del quantum, liquidato sulla base di un mero preventivo", le appellanti lamentano la violazione dei principi in tema di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio di cui agli artt. 115 – 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove il giudice di prime cure ha liquidato il danno nonostante l'assenza di prova sul quantum. Il Tribunale, infatti, per la liquidazione del danno si sarebbe basato unicamente su di un preventivo in assenza di alcuna documentazione circa i danni solo allegati ma contestati da tutte le parti convenute, senza disporre alcuna CTU né sulla dinamica dell'evento né sulla qualità e quantità dei danni subiti dalla autogrù.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione alla omessa pronuncia sull'eccezione di non rifondibilità della voce IVA alle società di capitali – violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4 e 118, co. 1 e 2, disp. att. c.p.c. in relazione all'assenza di motivazioni giuridiche”, le appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'IVA. Secondo le compagnie di assicurazione, nel liquidare il danno patito dalla , il giudice non avrebbe dovuto tener conto di quanto dalla Controparte_6 società pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito di imposta.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_5
Con il primo motivo, rubricato “Sulla dedotta responsabilità di ”, l'appellante Controparte_5 incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità della in merito ai danni invocati dalla . Nello Controparte_5 Controparte_6 specifico si duole della violazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa. Secondo parte appellante non ci sarebbe stato uno smottamento sottostante ai pannelli posati da e gli stessi non sarebbero stati posati su terreno acquitrinoso e Controparte_5 umido. Inoltre, il montaggio dei pannelli non sarebbe avvenuto in condizioni metereologiche tali da poter ragionevolmente prevedere un ammorbidimento del terreno sottostante. Quanto riportato troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni delle parti di causa e dei testimoni intervenuti, il cui contenuto sarebbe stato invece non correttamente interpretato dal Tribunale. I testimoni invero, avrebbero confermato che i pannelli, pur assicurati dai loro infissi alla sottostante platea di cemento, sarebbero stati investiti da una valanga di terra proveniente dalla scarpata alle loro spalle e, quindi, i danni cagionati alla gru della non sarebbero imputabili alla . Parte CP_6 Controparte_5 appellante evidenzia poi che detti pannelli sarebbero stati fissati regolarmente alla platea di fondazione ma che erano ancora in attesta della loro stabilizzazione finale da parte della LC.
Quest'ultima avrebbe dovuto provvedere ad eseguire una platea in cemento armato nella quale sarebbe dovuto rimanere bloccato il piede dei pannelli stessi.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sul pretesto danno”, l'appellante incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui viene quantificato il danno oggetto di risarcimento. L'appellante, nello specifico, si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale opportunamente qualificato la responsabilità riconosciuta in capo alla . Il giudice di CP_18 prime cure, infatti, non avrebbe correttamente provveduto ad individuare la norma su cui tale responsabilità si fonda, errando anche nell'individuazione della ricorrenza dei relativi presupposti.
Secondo parte appellante poi la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha provveduto a quantificare il danno operato alla . Controparte_6 CP_18
ritiene, appunto, che l'importo del danno invocato dalla non sia supportato
[...] Controparte_6 da adeguata documentazione. Il danno, invero, sarebbe stato quantificato sulla base di un preventivo datato marzo-aprile 2015. Dalle dichiarazioni dei testi, invece, emergerebbe che la gru fosse già stata riparata pochi giorni dopo l'incidente del 6/11/2014. Il preventivo dell'intervento riparatore tenuto in considerazione dal giudice, tra l'altro, riporterebbe anche delle voci ipotetiche, per le quali non sussisterebbe prova della effettiva realizzazione. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato l'incidenza della corresponsabilità della società (che avrebbe dovuto attivarsi a Controparte_6 tutela del proprio bene conoscendone gli autisti le specificità) e della LC nella causazione dell'evento.
La sentenza impugnata è così motivata: “La decisione della presente causa non può prescindere dall'accertamento fattuale degli eventi che sono occorsi nella notte fra il 5 ed il 6 novembre 2014. Il teste presente sul posto la mattina del 6.11., ha potuto riferire che le piogge che sono Tes_2 insistite sul terreno nella notte hanno determinato la frana del terreno sul quale erano montati i pannelli, alcuni dei quali sono caduti sulla autogrù. Ha potuto altresì riferire che pannelli erano poggiati sul terreno verticalmente ed erano stati infissi al terreno con un tassello a pressione e che il montaggio era stato effettuato il giorno precedente. Ha inoltre chiarito come tale sistema non doveva essere definitivo in quanto dovevano ancora essere effettuato un getto di completamento. Una simile ricostruzione dei fatti è stata confermata dal teste il quale ha peraltro Testimone_3 riferito come dopo qualche giorno è stata noleggiata una autogrù in sostituzione. Il tecnico di cantiere ha poi potuto attestare nello specifico come i pannelli fissati dalla Testimone_4
erano stati collegati con dei ferri a coda di rondine che erano inidonei a Controparte_5 prevenire l'ipotesi di scivolamento e che lo stesso piano operativo di sicurezza prevedeva invece il fissaggio dei pannelli su due lati in maniera tale da prevenirne anche lo slittamento laterale. Il teste di , non ha apportato significativi elementi ulteriori rispetto a CP Testimone_5 quanto già affermato dai precedenti testi con l'unica eccezione per cui lo stesso, avendo partecipato direttamente alle attività di fissaggio dei pannelli, ha dichiarato in giudizio che gli stessi erano stati montati correttamente da ambo i lati qualche settimana prima. Le parti hanno poi rinunciato all'audizione dei restanti testi. Ritiene questo giudice maggiormente convincente l'esposizione fattuale resa dai testi di parte attrice ed in particolare dal teste in quanto proveniente da Tes_1 persona, la quale, a differenza degli altri testi, non ha più alcun rapporto lavorativo con le società interessate dal presente procedimento ( è già in pensione). Si ritiene quindi particolarmente Tes_1 significativa la sua testimonianza che verrà posta alla base della presente decisione. Ritiene quindi questo giudice che si sia raggiunta la prova del fatto che l'elemento determinativo del danno è ascrivibile a parte e deve essere ricondotto alla non corretta apposizione Controparte_5 dei pannelli sul suolo acquitrinoso, posto che gli stessi sono stati infissi in maniera tale da non prevenire le sollecitazioni derivanti dallo smottamento del terreno sottostante. Non risulta quindi credibile teste di parte nel momento in cui afferma che i pannelli erano stati collocati CP correttamente qualche settimana prima;
la documentazione fotografica riversata in atti testimonia invece di pannelli visibilmente precari in montati su terreno acquitrinoso e umido. È emerso poi inequivocabilmente dalle testimonianze di parte attrice che la collocazione dei pannelli, proprio perché avvenuta il giorno precedente la data dell'incidente, era di natura provvisoria e doveva essere oggetto proprio il giorno dell'incidente di un maggio-re consolidamento. L'incidente quindi risulta ascrivibile a fatto colpa della società , anche alla luce del fatto che il montaggio è CP avvenuto in condizioni meteorologiche tali per cui era sicuramente da aspettarsi l'ammorbidimento del terreno sottostante. Sotto profilo della responsabilità va evidenziato come la chiamata effettuata dalla società LC sia avvenuta nelle forme della garanzia cosiddetta “propria”, finalizzata quindi alla sostituzione del soggetto convenuto con il soggetto che, sulla base del-lo stesso titolo, si assume da parte del convenuto essere il reale responsabile. Irrilevante appare quindi l'atto transattivo segnalato da LC e nelle memorie conclusionali, a norma del quale CP
LC rinuncerebbe a qualsiasi domanda verso . Di fatto nessuna domanda è stata
CP indirizzata direttamente da LC a;
la chiamata ha avuto l'effetto di “deviare” la
CP domanda attore sul chiamato e gli effetti processuali di tale chiamata si sono cristallizzati all'atto della costituzione della e nella integrazione del contraddittorio processuale. La
CP transazione tra LC e può rilevare quindi sotto l'esclusivo profilo delle spese di lite.
CP
Nessuna statuizione di condanna dovrà essere quindi emessa nei confronti della società LC e della società garante (impropria) Si prescinderà quindi nella presente Controparte_14 sentenza dall'esame delle specifiche eccezioni proposte da quest'ultima società, osservando semplicemente come da una valutazione sommaria la garanzia potesse estendersi tranquillamente anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi. Per quanto concerne invece la società
[...]
osserva questo giudice come la copertura assicurativa non venga contestata fra le CP società chiamate le quali - a dir la verità - danno atto esclusivamente una franchigia di € 50.000. Per quanto concerne l'esatta quantificazione del danno sono agli atti il documento numero 3) “rapporto tecnico d'intervento di esistenza della TEREX” la quale ha preventivato in euro 132.971,00 i danni allegati al mezzo (a tale somma dovrà essere aggiunta l'IVA). Risulta documentato quale ulteriore danno il mancato introito di euro 13.000 per il noleggio della autogrù alla società Michela costruzioni S.r.l. di Macerata, anche se si deve osservare come il danno risarcibile in questo caso non corrisponde al fatturato comprensivo di Iva bensì al potenziale guadagno al netto della tassazione che sarebbe pervenuto nella disponibilità della società attrice all'esito del noleggio che il giudice può valutare equitativamente in euro 7.000 comprensivi di rivalutazione. Non può essere riconosciuto il danno relativo al mancato noleggio alla società UD (doc. n. 10) che si riferisce ad un periodo, ottobre 2014, nel quale il sinistro non si era ancora verifica-to; tutte le altre ipotesi di danno lamentati dall'attrice in atto di citazione e relative alla perdita di commesse per circa
€70.000 sono rimaste sprovviste della necessaria prova documentale o testimoniale. Così come sono sprovviste della necessaria documentazione le spese sostenute per l'invio sul posto di un'altra autogrù che a detta dell'attrice corrispondono ai documenti allegati al numero 10 ed al numero 11, documenti che non hanno però con questo alcuna pertinenza. Complessivamente il danno che può essere liquidato a parte attrice è pari a euro 132.971,00 sul quale dovrà essere corrisposta IVA e rivalutazione ed interessi secondo i noti criteri oltre che l'importo aggiuntivo di euro 7.000,00 con rivalutazione dalla data della sentenza. Di tali somme, per l'importo eccedente di euro 50.000, dovranno rispondere per la metà ciascuno le società assicurative ed come CP_1 Controparte_2 da contratto di assicurazione in atti. Le spese sostenute da parte attrice devono essere poste integralmente a carico di parte chiamata uale parte soccombente ai sensi Controparte_5 dell'articolo 91 c.p.c. Possono invece trovare integrale compensazione le spese sostenute dalla
LC in virtù dell'intervenuta transazione con e di nche in ragione CP CP_14 dell'esiguità dell'attività processuale svolta”.
I primi due motivi di appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente afferendo tutti alla responsabilità per il sinistro come descritto negli atti di causa.
Essi si profilano fondati.
E' pacifico come pure accertato dal CTU nominato nel presente grado che la caduta degli elementi prefabbricati come montati dalla sia dipesa in via esclusiva dallo smottamento che ha CP interessato la scarpata eseguita dalla LC e retrostante i pannelli.
Non può dunque ritenersi condivisibile la sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione dei fatti avendo il Tribunale affermato come i pannelli fossero caduti per smottamento del terreno sottostante gli stessi.
In effetti il CTU ha illustrato le fasi per la posa dei pannelli commissionati a , Controparte_5 ricordando innanzitutto come: dovesse essere scavata la trincea ove avrebbero dovuto essere posati detti pannelli, profilando la scarpata (laterale) secondo un pendio che ne garantisse la stabilità in ogni momento della realizzazione dell'opera; in seguito, dovesse essere realizzata una sottofondazione in calcestruzzo (c.d. “magrone”). “… avente la funzione di regolarizzare il piano di posa sul terreno naturale e di consentire di eseguire le successive fasi di lavorazione su un supporto … non soggetto
a deformazioni in caso di pioggia …”.
Ha quindi dedotto che la parte superiore del pendio, in occasione delle piogge abbondanti verificatesi nelle ore notturne, aveva con ogni probabilità subito un fenomeno di smottamento del terreno che ha certamente causato il ribaltamento dei pannelli, in quanto questi ultimi non erano stati progettati, nella fase di lavorazione attiva al momento dell'evento, per sostenere le sollecitazioni derivanti da tale evento.
Il CTU ha pertanto concluso evidenziando come “… il ribaltamento dei pannelli, rovinosamente caduti sull'autogru, sia stato provocato dallo smottamento del terreno [retrostante], il cui profilo è risultato incompatibile, almeno nella parte sommitale, con il profilo del pendio realizzato …” e quindi precisando che “… la dinamica del sinistro è da collegare allo smottamento del terreno [retrostante], la cui profilatura nella parte sommitale è risultata inadeguata alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni coinvolti nello sbancamento a sezione aperta …” Lo stesso perito, inoltre, ha precisato di non ritenere condivisibile “… l'ipotesi che i pannelli siano crollati per un difetto di posizionamento, … mentre invece lo smottamento del terreno, che si ricorda deve essere stabile a prescindere dalla presenza dei pannelli prefabbricati, è immediatamente correlabile al crollo dei pannelli …” (cfr ctu pag. 12).
E' dunque stato accertato come il terreno sottostante i pannelli non possa essere venuto per nulla in rilievo nella causazione dell'evento, essendo esso per di più coperto dal calcestruzzo, evento che è invece imputabile unicamente allo smottamento del pendio della scarpata laterale retrostante eseguito da LC per l'apertura della trincea di posa.
Tale ricostruzione risulta in linea con quanto è emerso in sede di escussione testimoniale;
ed in vero il teste (che ha confermato le fotografie di cui al doc. 2 di ha così deposto: “… Tes_1 Controparte_5 nella notte è piovuto, è franato il terreno ed i pannelli sono caduti sull'autogru … riconosco le foto di cui al doc. n. 2 …”); il teste ha invece riferito: “… nella notte è piovuto, è franato il Tes_3 terreno della scarpata laterale ed i pannelli sono caduti sopra la gru … la pioggia ha fatto franare il terreno dietro i muri di contenimento ed è arrivata credo come una valanga di terra sui panelli facendoli cadere …”; il teste , tecnico che ha supervisionato i lavori per conto di LC ha Tes_6 affermato come “… una parte della scarpata era smottata ed aveva portato con sé i pannelli …”.
Ma la detta ricostruzione è in linea pure con i reperti fotografici in atti e con il SAL 17 proveniente e sottoscritto da LC stessa, là dove detta società precisa come i pannelli erano caduti “… a seguito della frana del 6-11-2014 …”; doc. 4, così ammettendo che il 6-11-2014 gli elementi posati da cadevano a causa della frana della scarpata di contenimento. Controparte_5
Del resto, che il problema provenisse dal terreno retrostante i pannelli e non da quello loro sottostante emergeva pure dal fatto che – come confermato appunto dal CTU - i pannelli non erano stati posati sul terreno ma invero sopra uno strato di cemento (“magrone”; all. A al doc. 1; foto 29 del doc. 8), che dunque non poteva smottare e che appare infatti intatto anche dopo l'evento (foto nn. 19 – 26, doc. 2).
Quanto alla responsabilità di , va rilevato che questa si era impegnata con LC a Controparte_5 fornire e posare elementi prefabbricati volti alla costruzione di un muro di contenimento all'interno di un cantiere di quest'ultima (doc. 1).
Come emerge dai documenti e come è stato inoltre confermato dal CTU, alla era stata CP richiesta la sola fornitura e la posa dei predetti pannelli, con il loro fissaggio provvisorio progettato per assicurare la dovuta stabilità e sicurezza durante il montaggio, mentre sarebbe spettato a LC il loro fissaggio definitivo con l'esecuzione di un'apposita platea appunto definitiva pacificamente mai realizzata.
E' pure pacifico in causa, ma è stato confermato anche dal CTU, che veniva realizzato invece da
LC il pendio della scarpata poi franato per la realizzazione della trincea in cui avrebbero dovuto essere posizionati i pannelli, come del resto affermato dalla stessa LC nella propria comparsa di primo grado. Invero, LC, oltre che appaltatrice dell'intera opera, per lavori di realizzazione di un raccordo ferroviario nel Comune di Castel di Sangro, era anche progettista dell'opera, per cui le scarpate realizzate dalla stessa dietro i muri di contenimento erano state progettate e realizzate dalla
LC dietro propria integrale responsabilità, progettuale ed esecutiva. Spettava, quindi, alla LC provvedere alla profilatura di scarpate artificiali sicure, nonché di assicurarsi della tenuta delle scarpate stesse e vigilare che comunque non vi fossero situazioni di pericolo per persone e cose nel cantiere.
Sul punto la CTU ha ritenuto in effetti non solo che il pendio della scarpata non era stato realizzato a regola d'arte ma anche che i pannelli non erano stati progettati, nella fase di lavorazione attiva al momento dell'evento, per sostenere le sollecitazioni derivanti dalla frana.
Il perito ha altresì escluso che potessero aver causato la caduta dei pannelli il forte vento peraltro mai provato in causa oppure il difetto di posizionamento dei pannelli stessi, difetto parimenti contestato e pure smentito dalle deposizioni dei testi e , oltre che dai documenti in atti: docc. 8 Tes_1 Tes_5
- 9).
I pannelli erano stati posati da già dal 29-10-2014 (teste ) e che quindi Controparte_5 Tes_5
LC alla data dell'evento (5/6 novembre) aveva avuto circa una settimana per provvedere alla loro stabilizzazione finale mediante la realizzazione della platea di cemento armato, opera come ricordato dai testi ( e ) ed anche dalla CTU di competenza della LC medesima. Tes_6 Tes_5
Tale ritardo appare tanto più colpevole alla luce del fatto che le scarpate della trincea ove si eseguivano le opere non erano state adeguatamente protette contro le frane nonostante il Piano di
Sicurezza e Coordinamento del cantiere precisasse in modo chiaro che gli scavi non avrebbero dovuto essere lasciati aperti oltre il tempo necessario.
In definitiva, la caduta dei pannelli non può che imputarsi allo smottamento e, dunque, ricadere nella responsabilità di LC progettista ed esecutrice della scarpata venuta giù, nonché responsabile del fissaggio definitivo dei pannelli con ciò escludendo alcun addebito verso a cui non Controparte_5 può essere imputata alcuna responsabilità
La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata sul punto e, per l'effetto, la responsabilità andrà ascritta in via esclusiva su LC dovendosi qui pronunciare la condanna della LC s.p.a. al risarcimento in favore della dei danni accertati. Controparte_3
Ai fini della condanna della LC s.p.a. non è necessaria nel presente giudizio d'appello la proposizione da parte della società attrice - vittoriosa in primo grado - di appello incidentale.
Invero, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio alternativo: “Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
3613 del 17 febbraio 2014, nel senso della estensione automatica della domanda proposta dall'attore
Cass. Sentenza n. 20610 del 07/10/2011).
Ne discende che, nel caso di specie, essendosi accertata la responsabilità della LC s.p.a., anziché della la LC spa dovrà essere condannata al risarcimento dei danni in favore Controparte_5 della società attrice pur in assenza di alcun appello incidentale da Controparte_3 parte dell'attrice vittoriosa in primo grado.
compagnia di assicurazione evocata in giudizio da LC, sostiene anche nel presente grado CP_14
l'esclusione della manleva ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza perché l'autogrù danneggiata sarebbe qualificabile come bene strumentale in consegna o custodia di LC.
L'asserzione è infondata.
Il giudice, nel rigettare la domanda proposta contro ha tuttavia emesso un accertamento CP_19 quanto alla garanzia prestata da affermando che: “Si prescinderà quindi nella presente CP_14 sentenza dall'esame delle specifiche eccezioni proposte da quest'ultima società, osservando semplicemente come da una valutazione sommaria la garanzia potesse estendersi tranquillamente anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi.”. Orbene, e a ben considerare, la compagnia di assicurazione convenuta per l'adempimento del contratto ha allegato l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda;
ella non ha assunto riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio che è restato, perciò, immutato a carico dell'assicurato. Da ciò consegue che di nessun rilievo ai fini che qui interessano è l'affermazione del giudicante secondo la quale non si è inteso indagare sulle eccezioni proposte da atteso che come detto non si è CP_14 trattato affatto di eccezioni ma di mere contestazioni sull'estensione dell'oggetto della garanzia, mentre ha natura di accertamento la statuizione secondo la quale la garanzia potesse dirsi come estesa
“anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi.” Ebbene, su tale statuizione non ha inteso CP_14 proporre appello incidentale e pertanto la statuizione sul punto deve dirsi irretrattabile.
La malleva azionata da nei confronti di deve essere accolta pur se nei limiti della CP_19 CP_14 franchigia del 10%. Pur ritendo assorbiti i motivi di appello proposti dall'appellante principale ed incidentale in ordine al quantum, premesso altresì che né né hanno mosso specifiche doglianze in ordine al CP_19 CP_14 quantum liquidato in sentenza, né infine la appellata ha proposto Controparte_12 appello incidentale sul punto, deve rilevarsi come la ctu del grado abbia accertato, in base alla documentazione fotografica del sinistro ed al preventivo stilato dalla Terex, pacificamente azienda leader nel settore e specializzata nella manutenzione e riparazione di mezzi d'opera per l'edilizia che il danneggiamento ha interessato le parti meccaniche più importanti del mezzo, in quanto i pannelli hanno colpito proprio il braccio telescopico e la cabina di manovra, quindi a partire dalla ralla (la base rotante della gru) fino alla fune, passando per la cabina tutti gli organi meccanici erano stati coinvolti. La voce principale di danno sarebbe relativa alla cabina di comando, per la quale doveva prevedersi la sua sostituzione integrale, al costo di 79.120,00, in quanto accertata come obsoleta.
Orbene il ctu ha dedotto, in base alla documentazione fotografica in atti, che nel 2015 (anno di stesura del preventivo) il mezzo fosse già datato e pur non potendosi risalire all'anno di produzione, il perito ha valutato che il costo indicato di €132.971,00 fosse compatibile con il pezzo di un mezzo usato di pari caratteristiche e portata (50 ton) con un'età di 10/12 anni.
Deve ritenersi altresì provato, nei limiti di cui alla statuizione di primo grado, il danno per il mancato noleggio della gru nei confronti della sola Michela Costruzioni s.r.l. pari ad € 7.000. All'importo complessivo, in mancanza di specifica impugnazione vanno riconosciuti gli interessi, l'iva e la rivalutazione come statuito in sentenza.
Va infine e come accennato applicata la franchigia del 10% del danno complessivamente liquidato.
In definitiva, l'appello principale e quello incidentale vanno accolti e la sentenza impugnata riformata nei termini sopra espressi.
L'accoglimento dell'appello determina la rivisitazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Esse che seguono la soccombenza vanno liquidati come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000,00) con applicazione di valori medi per tutte le fasi del primo grado;
quanto al presente grado applicati i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Nei rapporti con le spese vanno compensate attesa la ridotta attività espletata in ordine alla CP_14 questione del rapporto di garanzia instaurato con LC per il quale, come visto, neppure è stato proposto appello incidentale da parte della compagnia.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di CP_20
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_1
(già e da (già Parte_1 Controparte_2 [...] e sull'appello incidentale proposto da n riforma Controparte_7 Controparte_5 della sentenza impugnata così provvede:
-condanna a corrispondere a a titolo CP_20 Controparte_3 risarcitorio gli importi di euro 132.971,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi come da sentenza di primo grado e di euro 7.000,00 a titolo di lucro cessante;
sull'intera somma saranno dovuti rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti di n favore di Controparte_5 CP_6 con assorbimento della domanda di malleva di ed Controparte_3 CP_2 CP_1 nei confronti di Controparte_5
- condanna a rifondere a e spese di lite CP_20 Controparte_3 di primo grado per complessivi €13.430 Iva al 22% spese generali al 15% e CPA, spese da distrarsi in favore dell'avvocato Frattarelli Sigmar antistatario;
- condanna a rifondere a le spese di lite di primo grado per CP_20 Controparte_5 complessivi € €13430, oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a le spese di lite di secondo grado per CP_20 Controparte_5 complessivi € 12399 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a già e CP_20 Controparte_1 Parte_1 da già in solido le spese di lite Controparte_2 Controparte_7 di primo grado per complessivi €13430 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a già e CP_20 Controparte_1 Parte_1 da già in solido le spese di lite Controparte_2 Controparte_7 di secondo grado per complessivi € 12.399 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a e spese di lite CP_20 Controparte_3 di secondo grado per complessivi €12.399, Iva al 22% spese generali al 15% e CPA, spese da distrarsi in favore dell'avv. Frattarelli Sigmar antistatario;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio nei rapporti con CP_14
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_20
- condanna , a tenere indenne la società dal pagamento delle somme di cui CP_21 CP_20 ai capi che precedono detratta la franchigia del 10%.
Così deciso in Roma il giorno 1° luglio 2025
L'estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 5995/2019
All'udienza collegiale del giorno 01/07/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO Avv. Malavasi in sostituzione
Controparte_2 Avv. ROMAGNOLI MAURIZIO Avv. Appellato/i
Controparte_3 Avv. FRATTARELLI SIGMAR Avv. Vittucci in sost LC SPA Avv. CUSIMANO FRANCESCO Presente
Controparte_4 Avv. GELLI PAOLO Avv. Leo in sost
Controparte_5 Avv. FERRAIUOLO MADDALENA presente
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore della chiede la distrazione delle spese. Controparte_6
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Giulia Spadaro Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5995/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente anno tra
(già , (C.F. e P.I. , Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 corrente in Milano alla Via Scarsellini n. 14, in persona del procuratore speciale pro tempore, Sig.
e per già C.F. Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
e P.I. , corrente in Milano alla via Certosa 222, in persona del procuratore pro tempore dott. P.IVA_2
, entrambe congiuntamente rappresentate e difese dall'avvocato Romagnoli Maurizio (C.F. CP_8
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Via Golametto C.F._1
2, giuste deleghe in atti;
- APPELLANTI–
E
(CF/P. I. (già LC S.p.A.) con sede in Roma Via Controparte_9 P.IVA_3 di Pietralata n. 140 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. , rappresentata e Controparte_10 difesa dall'avv. Francesco Cusimano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma, Via Filippo Corridoni n 19, giusto mandato in atti;
[...]
Parte_3
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante ing.
[...] P.IVA_4
, con sede in L'Aquila, , ed elettivamente domiciliata in Parte_4 Controparte_11
Roma, via dei Gracchi n. 20, presso lo studio dell'avv. Ferraiuolo Maddalena (C.F. C.F._3
), dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Bernabò Brea Luigi (C.F.
[...] ) dei Foro di Torino, come da procura in atti C.F._4
-APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona dell'Amministratore e legale Controparte_12 rappresentante pro tempore sig. , corrente in Basciano - Via Salara, (P.I. Controparte_13
), elettivamente domiciliata in Alba IC (TE) - S.S. 16 IC n.7/C presso e nello P.IVA_5 studio dell'avv. Frattarelli Sigmar (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
-APPELLATA-
E
già ma (P.I. ) con sede legale in Mogliano Controparte_14 CP_15 P.IVA_6
Veneto (TV) via Marocchesa 14, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
[...]
e dei Dirigente suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. CP_16 CP_17
Gelli Paolo (C.F, presso il cui studio in Roma Via Carlo Poma è elettivamente C.F._6 domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti;
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno CP_1 CP_1 Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11963/2019, pubblicata in data 6/06/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “La società attrice conveniva la LC s.p.a. (di seguito SAL-CEF) per ottenere il risarcimento del danno patito dal danneggiamento di una gru, che quantificava in euro 253.525 oltre Iva ovvero nella misura subordinata di euro 216.496; rappresentava di aver stipulato con parte convenuta un accordo di locazione di gru con operatore in data 7 ottobre 2013 avente ad oggetto il noleggio di una DEMAG
AC501 da 50t corredata da JIB prefabbricato e cestello porta persone da utilizzare presso il cantiere di appalto RFI nel quale erano in corso lavori di realizzazione di un raccordo ferroviario nel comune di Castel di Sangro (AQ). Rappresentava poi che il 6 novembre 2014, nella primissima mattinata, gli operai LC che si erano recati per preparare i lavori del cantiere avevano notato che, a seguito della pioggia caduta nella notte, la gru era stata travolta dei pannelli in cemento armato prefabbricato montati verticalmente in precedenza ed imputava questo incidente alla mancata messa in sicurezza della scarpata, dei pannelli, e della stessa autogrù. L'importo risarcitorio comprendeva la riparazione dei danni al mezzo come da perizia commissionata alla società TEREX per complessivi euro 132.971+ Iva oltre i danni derivanti dalla necessità di ordinare e rimpiazzare il medesimo mezzo tramite altra società. A tali danni doveva aggiungersi il mancato guadagno derivante dalla impossibilità di noleggio dell'autogrù ad altre società, stimato in complessivi euro 70.000. Ulteriore profilo di danno era quello per il trasferimento della autogrù presso l'officina dove doveva essere riparata. Si costituiva in giudizio la società LC non contestando i danni intervenuti presso il cantiere commissionato dalla Rete Ferroviaria Italiana e non contestando neppure la sottoscrizione di un contratto di locazione con operatore avente ad oggetto per l'appunto il mezzo DEMAG 501.
Parte convenuta attribuiva la responsabilità dell'incidente in via esclusiva alla società
[...]
(di seguito ) alla quale aveva appaltato la fornitura e la posa in opera dei CP CP moduli prefabbricati con l'obbligo per la società non soltanto di fornire i prefabbricati ma anche di gettare la fondazione dei pannelli e di metterli in sicurezza. Rappresentava che i prefabbricati che erano stati posti in essere dalla società erano stati semplicemente appoggiati al suolo, CP fatto questo che aveva determinato, a suo avviso, il cedimento degli stessi nella notte fra il 5 ed il 6 novembre 2014, allorquando erano effettivamente intervenuti degli eventi atmosferici particolarmente significativi. LC chiamava in causa la società con Controparte_14 la quale aveva un rapporto assicurativo. Si costituiva in giudizio la società Controparte_14 eccependo preliminarmente la non operatività della garanzia assicurativa per responsabilità dei terzi poiché la copertura assicurativa non copriva i mezzi strumentali all'attività di cantiere ai sensi dell'articolo 18 delle condizioni generali di contratto il quale testualmente prevedeva “ a parte la deroga dell'articolo tre la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali diretti ai beni mobili in consegna o in custodia all'assicurato o dallo stesso a qualsiasi titolo detenuto. Sono esclusi dell'assicurazione i danni dell'incendio, furto, rapina e/o smottamenti, quelli alle cose strumentale all'attività per la quale prestata all'assicurazione nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività”. Si costituiva in giudizio la società Controparte_5
(di seguito ) chiamata anch'essa da LC, non contestando la stipula di un contratto CP avente ad oggetto la fornitura, la posa in opera di elementi prefabbricati in cemento armato ma attribuendo la responsabilità dell'evento a fatto e colpa della società convenuta la quale aveva in precedenza realizzato la scarpata sulla quale sarebbero stati successivamente infissi i pannelli;
produceva la documentazione fotografica che attestava la natura della frana dalla quale emergeva suo dire chiaro ed evidente il fatto che la stessa era stata causata da una cattiva opera di fondazione, tanto che numerosi pannelli erano rimasti in piedi, nonostante la spinta dovuta alla frana dimostrazione questa che avevano adeguatamente sostenuto il carico che era loro richiesto.
Chiedevano quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione con la quale avevano stabilito una polizza assicurativa con relativa Controparte_1 appendice di assicurazione. Autorizzata alla chiamata, si costituivano anche per CP_1
la quale allegava una franchigia contrattuale di € 50.000 e in punto di fatto Controparte_2 contestava la responsabilità della propria assistita. Rappresentava come l'assicurazione prevedeva la ripartizione del danno residuo nella misura del 50% ciascuno per le società ed CP_1 CP_2 senza vincolo di solidarietà.”.
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “- accoglie la domanda di parte attrice;
- condanna la società a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio gli importi di Controparte_5 euro 132.971,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi e di euro 7.000,00. Sull'intera somma saranno dovuti rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza;
- Condanna a Controparte_5 rifondere a e le spese di lite per complessivi euro Controparte_3 Controparte_3
16.500,00 di cui euro 4.000,00 per lo studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e
CPA; - condanna ed tenere indenne la società CP_1 Controparte_2 Controparte_5 dal pagamento delle somme di cui ai capi che precedono per l'importo eccedente gli euro
[...]
50.000; di tale eccedenza dovranno rispondere le due assicurazioni per la metà ciascuno senza vincolo di solidarietà; - Restanti spese compensate tra le parti”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 Controparte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita accogliere il presente appello e per l'effetto riformare integralmente la predetta sentenza di primo grado, e disattesa e reietta ogni contraria istanza 1. rigettare tutte le domande avanzate in primo grado della società
[...] in quanto infondate e non provate;
2. in subordine, riconoscere la Controparte_12 responsabilità esclusiva di LC S.p.A. nella determinazione dell'evento e dei danni;
3. ridurre il risarcimento, ove riconosciuto, ed escludere in ogni caso la voce IVA dal computo del danno;
4. disporre la restituzione in favore della solvente delegataria nell'ambito del Controparte_1 rapporto coassicurativo, di quanto da questa versato in manleva dell'assicurata Controparte_5 in adempimento della sentenza di primo grado, allo stato pari a complessivi € 116.210,55, oltre interessi legali dal pagamento sino al soddisfo, e con riserva di meglio integrare e precisare il totale da ripetere in caso di eventuali pagamenti successivi;
5. porre le spese di lite di entrambi i gradi a carico della parte o delle parti così soccombenti. Con salvezza di ogni ulteriore e successiva azione di regresso/rivalsa/surroga. In via istruttoria. Senza alcuna inversione dell'onere probatorio chiede volersi disporre CTU volta ad accertare la dinamica e la responsabilità dell'evento dannoso e, occorrendo, CTU volta ad accertare l'entità dei danni patiti dal mezzo incidentato”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello Controparte_9 di Roma disattesa ogni contraria eccezione ed azione rigettare l'appello formulato da ed CP_1 e quindi confermare la sentenza numero 11963/2019 del Tribunale Ordinario di Roma e CP_2 nella ipotesi di revoca della sentenza e declaratoria di responsabilità di LC dichiarare, in ogni caso, tenuta a garantire e manlevare LC da qualsiasi eventuale condanna di CP_14 risarcimento e dei compensi professionali come da prescrizioni contrattuali. Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “Voglia il Collegio Ecc.mo, contrariis reiectis, in riforma della sentenza 11963/2019 del Tribunale di Roma, estromettere dal giudizio, alla luce della rinuncia alla Controparte_5 domanda formulata in primo grado da LC ed a spese compensate con quest'ultima, ovvero nel denegato caso si ritenesse di dover decidere anche in merito alla posizione di stessa: Controparte_5 in via istruttoria, previa ammissione delle istanze di esibizione e prova testimoniale di cui 11 memoria
2.11.201ma non accolte dal Tribunale;
in via principale, rigettare le domande proposte da LC
e/o , per le ragioni tutte esposte, fermo l'obbligo di manleva dì ed Controparte_6 CP_1 CP_2 in favore di , con condanna della alle relative restituzioni di tutto Controparte_5 Controparte_6 quanto percepito con maggiorazione di accessori. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_12
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: - in via principale rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare integralmente la sentenza appellata;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello nella parte in cui è stato chiesto di porre la responsabilità dei danni a carico della LC SpA anziché a carico della Controparte_5 condannare la LC s.p.a., o entrambe le società in solido, al risarcimento in favore della società dei medesimi danni già liquidati nella sentenza di primo grado Controparte_3 ovvero € 132,971,00 a titolo di danno emergente oltre Iva e € 7.000 a titolo di lucro cessante.; - con vittoria delle spese di lite”.
Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Controparte_14
d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione -in via principale rigettare
i motivi di appello proposti da e perché infondati in fatto e in diritto e, per CP_1 CP_2
l'effetto, confermare integralmente sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite in via subordinata, in ipotesi di riforma della decisione gravata, rigettare ogni eventuale domanda di garanzia e di manleva della LC spa nei confronti di stanti le eccezioni di Controparte_14 inoperatività della garanzia assicurativa come supra meglio argomentato;
.1 in via ulteriormente subordinata contenere la misura della deprecata condanna nei limiti della reale consistenza dei danni riconosciuti alla allora attrice in conseguenza dei sinistro di cui e causa siccome attribuibili alla LC e, per l'effetto, dichiarare la ( tenuta al rimborso soltanto ivi limiti Controparte_14 del massimale di polizza e previa applicazione delle franchigie, degli scoperti e delle condizioni tutte di polizza inter parte pattuite. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria si contesta la richiesta di CTU volta ad accertare la dinamica e la responsabilità dell'evento dannoso, formulata dalle appellanti perché avente fini meramente esplorativi e tardivamente proposta e in ogni caso inconferente nel caso che ci occupa”.
A scioglimento della riserva assunta in data 7/10/2020 la Corte ha disposto CTU.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da e è articolato in cinque motivi. Controparte_1 Controparte_2
Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza in violazione in relazione al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118, co. 1 e 2, disp. att. c.p.c.”, le appellanti lamentano la violazione degli art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c. Secondo le parti appellanti il Tribunale non avrebbe provveduto ad indicare le ragioni logiche e giuridiche della condanna. Inoltre, si sostiene che il giudice non avrebbe specificato la natura della responsabilità attribuibile all'assicurata CP
. Parte attrice , del resto, avrebbe agito nei confronti della LC al fine di
[...] Controparte_6 farne accertare la responsabilità ai sensi degli art. 2051 e 2043 c.c e solo successivamente veniva estesa la domanda attorea alla . Ebbene, secondo parte appellante quest'ultima, sotto Controparte_5 il profilo dell'art. 2051 c.c., non sarebbe stata custode né dei luoghi né dei manufatti ed anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. non sarebbe stato assolto da parte dell'attrice l'onere di dimostrare colpa o negligenza della CP
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione al travisamento delle prove acquisite, in assenza di CTU tecnica sulla dinamica e responsabilità per
l'evento dannoso, con conseguente illogicità della motivazione” le appellanti lamentano la violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di acquisizione ed apprezzamento delle prove raccolte. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe accertato la responsabilità della Controparte_5 all'esito di una erronea ricostruzione della dinamica dello stato dei luoghi, contraria a quella riferita dai testimoni e visibile anche nelle foto depositate in atti. Le dichiarazioni di tutti i testi escussi, secondo le appellanti, confermerebbero il fatto storico per il quale la caduta dei pannelli sarebbe stata provocata da un franamento della scarpata. I pannelli posati sul magrone sarebbero stati tassellati, imbullonati e stretti da un operaio e, a seguito di un nubifragio, la trincea di scavo franando CP rovinosamente avrebbe abbattuto i pannelli facendoli cadere sull'autogrù. Detta versione dei fatti, secondo le compagnie di assicurazione appellanti non sarebbe controversa. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione alle contraddizioni emerse fra la dichiarazione del teste attoreo e la versione contenuta in citazione Tes_1 relativamente alla riparazione dell'autogrù. Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla dispersione della prova da parte dell'attrice”, le appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza di primo grado perché fondata sul travisamento della testimonianza del teste attoreo Tes_1
Nello specifico la avanzava in giudizio una richiesta risarcitoria per i danni patiti Controparte_6 all'autogrù e per la perdita di commesse lavorative a causa della perdurante indisponibilità del mezzo.
Il teste tuttavia, secondo le appellanti durante la testimonianza avrebbe riferito che la grù era Tes_1 stata riparata dal tecnico dopo solo qualche giorno. Il preteso lucro cessante connesso alla partita delle commesse lavorative successive al sinistro non meriterebbe quindi risarcimento alcuno. Tra l'altro parte attrice avrebbe dovuto fornire prova del danno materiale subito attraverso le relative fatture. Il
Tribunale, invece, per l'accertamento del danno materiale si sarebbe basato su un preventivo predisposto a distanza di 5 mesi dall'evento. La domanda risarcitoria avrebbe quindi dovuto essere respinta per contraddittorietà delle prove acquisite.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata prova del quantum, liquidato sulla base di un mero preventivo", le appellanti lamentano la violazione dei principi in tema di valutazione delle prove e di riparto dell'onere probatorio di cui agli artt. 115 – 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove il giudice di prime cure ha liquidato il danno nonostante l'assenza di prova sul quantum. Il Tribunale, infatti, per la liquidazione del danno si sarebbe basato unicamente su di un preventivo in assenza di alcuna documentazione circa i danni solo allegati ma contestati da tutte le parti convenute, senza disporre alcuna CTU né sulla dinamica dell'evento né sulla qualità e quantità dei danni subiti dalla autogrù.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione alla omessa pronuncia sull'eccezione di non rifondibilità della voce IVA alle società di capitali – violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4 e 118, co. 1 e 2, disp. att. c.p.c. in relazione all'assenza di motivazioni giuridiche”, le appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'IVA. Secondo le compagnie di assicurazione, nel liquidare il danno patito dalla , il giudice non avrebbe dovuto tener conto di quanto dalla Controparte_6 società pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito di imposta.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_5
Con il primo motivo, rubricato “Sulla dedotta responsabilità di ”, l'appellante Controparte_5 incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità della in merito ai danni invocati dalla . Nello Controparte_5 Controparte_6 specifico si duole della violazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa. Secondo parte appellante non ci sarebbe stato uno smottamento sottostante ai pannelli posati da e gli stessi non sarebbero stati posati su terreno acquitrinoso e Controparte_5 umido. Inoltre, il montaggio dei pannelli non sarebbe avvenuto in condizioni metereologiche tali da poter ragionevolmente prevedere un ammorbidimento del terreno sottostante. Quanto riportato troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni delle parti di causa e dei testimoni intervenuti, il cui contenuto sarebbe stato invece non correttamente interpretato dal Tribunale. I testimoni invero, avrebbero confermato che i pannelli, pur assicurati dai loro infissi alla sottostante platea di cemento, sarebbero stati investiti da una valanga di terra proveniente dalla scarpata alle loro spalle e, quindi, i danni cagionati alla gru della non sarebbero imputabili alla . Parte CP_6 Controparte_5 appellante evidenzia poi che detti pannelli sarebbero stati fissati regolarmente alla platea di fondazione ma che erano ancora in attesta della loro stabilizzazione finale da parte della LC.
Quest'ultima avrebbe dovuto provvedere ad eseguire una platea in cemento armato nella quale sarebbe dovuto rimanere bloccato il piede dei pannelli stessi.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sul pretesto danno”, l'appellante incidentale censura la gravata sentenza nella parte in cui viene quantificato il danno oggetto di risarcimento. L'appellante, nello specifico, si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale opportunamente qualificato la responsabilità riconosciuta in capo alla . Il giudice di CP_18 prime cure, infatti, non avrebbe correttamente provveduto ad individuare la norma su cui tale responsabilità si fonda, errando anche nell'individuazione della ricorrenza dei relativi presupposti.
Secondo parte appellante poi la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha provveduto a quantificare il danno operato alla . Controparte_6 CP_18
ritiene, appunto, che l'importo del danno invocato dalla non sia supportato
[...] Controparte_6 da adeguata documentazione. Il danno, invero, sarebbe stato quantificato sulla base di un preventivo datato marzo-aprile 2015. Dalle dichiarazioni dei testi, invece, emergerebbe che la gru fosse già stata riparata pochi giorni dopo l'incidente del 6/11/2014. Il preventivo dell'intervento riparatore tenuto in considerazione dal giudice, tra l'altro, riporterebbe anche delle voci ipotetiche, per le quali non sussisterebbe prova della effettiva realizzazione. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato l'incidenza della corresponsabilità della società (che avrebbe dovuto attivarsi a Controparte_6 tutela del proprio bene conoscendone gli autisti le specificità) e della LC nella causazione dell'evento.
La sentenza impugnata è così motivata: “La decisione della presente causa non può prescindere dall'accertamento fattuale degli eventi che sono occorsi nella notte fra il 5 ed il 6 novembre 2014. Il teste presente sul posto la mattina del 6.11., ha potuto riferire che le piogge che sono Tes_2 insistite sul terreno nella notte hanno determinato la frana del terreno sul quale erano montati i pannelli, alcuni dei quali sono caduti sulla autogrù. Ha potuto altresì riferire che pannelli erano poggiati sul terreno verticalmente ed erano stati infissi al terreno con un tassello a pressione e che il montaggio era stato effettuato il giorno precedente. Ha inoltre chiarito come tale sistema non doveva essere definitivo in quanto dovevano ancora essere effettuato un getto di completamento. Una simile ricostruzione dei fatti è stata confermata dal teste il quale ha peraltro Testimone_3 riferito come dopo qualche giorno è stata noleggiata una autogrù in sostituzione. Il tecnico di cantiere ha poi potuto attestare nello specifico come i pannelli fissati dalla Testimone_4
erano stati collegati con dei ferri a coda di rondine che erano inidonei a Controparte_5 prevenire l'ipotesi di scivolamento e che lo stesso piano operativo di sicurezza prevedeva invece il fissaggio dei pannelli su due lati in maniera tale da prevenirne anche lo slittamento laterale. Il teste di , non ha apportato significativi elementi ulteriori rispetto a CP Testimone_5 quanto già affermato dai precedenti testi con l'unica eccezione per cui lo stesso, avendo partecipato direttamente alle attività di fissaggio dei pannelli, ha dichiarato in giudizio che gli stessi erano stati montati correttamente da ambo i lati qualche settimana prima. Le parti hanno poi rinunciato all'audizione dei restanti testi. Ritiene questo giudice maggiormente convincente l'esposizione fattuale resa dai testi di parte attrice ed in particolare dal teste in quanto proveniente da Tes_1 persona, la quale, a differenza degli altri testi, non ha più alcun rapporto lavorativo con le società interessate dal presente procedimento ( è già in pensione). Si ritiene quindi particolarmente Tes_1 significativa la sua testimonianza che verrà posta alla base della presente decisione. Ritiene quindi questo giudice che si sia raggiunta la prova del fatto che l'elemento determinativo del danno è ascrivibile a parte e deve essere ricondotto alla non corretta apposizione Controparte_5 dei pannelli sul suolo acquitrinoso, posto che gli stessi sono stati infissi in maniera tale da non prevenire le sollecitazioni derivanti dallo smottamento del terreno sottostante. Non risulta quindi credibile teste di parte nel momento in cui afferma che i pannelli erano stati collocati CP correttamente qualche settimana prima;
la documentazione fotografica riversata in atti testimonia invece di pannelli visibilmente precari in montati su terreno acquitrinoso e umido. È emerso poi inequivocabilmente dalle testimonianze di parte attrice che la collocazione dei pannelli, proprio perché avvenuta il giorno precedente la data dell'incidente, era di natura provvisoria e doveva essere oggetto proprio il giorno dell'incidente di un maggio-re consolidamento. L'incidente quindi risulta ascrivibile a fatto colpa della società , anche alla luce del fatto che il montaggio è CP avvenuto in condizioni meteorologiche tali per cui era sicuramente da aspettarsi l'ammorbidimento del terreno sottostante. Sotto profilo della responsabilità va evidenziato come la chiamata effettuata dalla società LC sia avvenuta nelle forme della garanzia cosiddetta “propria”, finalizzata quindi alla sostituzione del soggetto convenuto con il soggetto che, sulla base del-lo stesso titolo, si assume da parte del convenuto essere il reale responsabile. Irrilevante appare quindi l'atto transattivo segnalato da LC e nelle memorie conclusionali, a norma del quale CP
LC rinuncerebbe a qualsiasi domanda verso . Di fatto nessuna domanda è stata
CP indirizzata direttamente da LC a;
la chiamata ha avuto l'effetto di “deviare” la
CP domanda attore sul chiamato e gli effetti processuali di tale chiamata si sono cristallizzati all'atto della costituzione della e nella integrazione del contraddittorio processuale. La
CP transazione tra LC e può rilevare quindi sotto l'esclusivo profilo delle spese di lite.
CP
Nessuna statuizione di condanna dovrà essere quindi emessa nei confronti della società LC e della società garante (impropria) Si prescinderà quindi nella presente Controparte_14 sentenza dall'esame delle specifiche eccezioni proposte da quest'ultima società, osservando semplicemente come da una valutazione sommaria la garanzia potesse estendersi tranquillamente anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi. Per quanto concerne invece la società
[...]
osserva questo giudice come la copertura assicurativa non venga contestata fra le CP società chiamate le quali - a dir la verità - danno atto esclusivamente una franchigia di € 50.000. Per quanto concerne l'esatta quantificazione del danno sono agli atti il documento numero 3) “rapporto tecnico d'intervento di esistenza della TEREX” la quale ha preventivato in euro 132.971,00 i danni allegati al mezzo (a tale somma dovrà essere aggiunta l'IVA). Risulta documentato quale ulteriore danno il mancato introito di euro 13.000 per il noleggio della autogrù alla società Michela costruzioni S.r.l. di Macerata, anche se si deve osservare come il danno risarcibile in questo caso non corrisponde al fatturato comprensivo di Iva bensì al potenziale guadagno al netto della tassazione che sarebbe pervenuto nella disponibilità della società attrice all'esito del noleggio che il giudice può valutare equitativamente in euro 7.000 comprensivi di rivalutazione. Non può essere riconosciuto il danno relativo al mancato noleggio alla società UD (doc. n. 10) che si riferisce ad un periodo, ottobre 2014, nel quale il sinistro non si era ancora verifica-to; tutte le altre ipotesi di danno lamentati dall'attrice in atto di citazione e relative alla perdita di commesse per circa
€70.000 sono rimaste sprovviste della necessaria prova documentale o testimoniale. Così come sono sprovviste della necessaria documentazione le spese sostenute per l'invio sul posto di un'altra autogrù che a detta dell'attrice corrispondono ai documenti allegati al numero 10 ed al numero 11, documenti che non hanno però con questo alcuna pertinenza. Complessivamente il danno che può essere liquidato a parte attrice è pari a euro 132.971,00 sul quale dovrà essere corrisposta IVA e rivalutazione ed interessi secondo i noti criteri oltre che l'importo aggiuntivo di euro 7.000,00 con rivalutazione dalla data della sentenza. Di tali somme, per l'importo eccedente di euro 50.000, dovranno rispondere per la metà ciascuno le società assicurative ed come CP_1 Controparte_2 da contratto di assicurazione in atti. Le spese sostenute da parte attrice devono essere poste integralmente a carico di parte chiamata uale parte soccombente ai sensi Controparte_5 dell'articolo 91 c.p.c. Possono invece trovare integrale compensazione le spese sostenute dalla
LC in virtù dell'intervenuta transazione con e di nche in ragione CP CP_14 dell'esiguità dell'attività processuale svolta”.
I primi due motivi di appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente afferendo tutti alla responsabilità per il sinistro come descritto negli atti di causa.
Essi si profilano fondati.
E' pacifico come pure accertato dal CTU nominato nel presente grado che la caduta degli elementi prefabbricati come montati dalla sia dipesa in via esclusiva dallo smottamento che ha CP interessato la scarpata eseguita dalla LC e retrostante i pannelli.
Non può dunque ritenersi condivisibile la sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione dei fatti avendo il Tribunale affermato come i pannelli fossero caduti per smottamento del terreno sottostante gli stessi.
In effetti il CTU ha illustrato le fasi per la posa dei pannelli commissionati a , Controparte_5 ricordando innanzitutto come: dovesse essere scavata la trincea ove avrebbero dovuto essere posati detti pannelli, profilando la scarpata (laterale) secondo un pendio che ne garantisse la stabilità in ogni momento della realizzazione dell'opera; in seguito, dovesse essere realizzata una sottofondazione in calcestruzzo (c.d. “magrone”). “… avente la funzione di regolarizzare il piano di posa sul terreno naturale e di consentire di eseguire le successive fasi di lavorazione su un supporto … non soggetto
a deformazioni in caso di pioggia …”.
Ha quindi dedotto che la parte superiore del pendio, in occasione delle piogge abbondanti verificatesi nelle ore notturne, aveva con ogni probabilità subito un fenomeno di smottamento del terreno che ha certamente causato il ribaltamento dei pannelli, in quanto questi ultimi non erano stati progettati, nella fase di lavorazione attiva al momento dell'evento, per sostenere le sollecitazioni derivanti da tale evento.
Il CTU ha pertanto concluso evidenziando come “… il ribaltamento dei pannelli, rovinosamente caduti sull'autogru, sia stato provocato dallo smottamento del terreno [retrostante], il cui profilo è risultato incompatibile, almeno nella parte sommitale, con il profilo del pendio realizzato …” e quindi precisando che “… la dinamica del sinistro è da collegare allo smottamento del terreno [retrostante], la cui profilatura nella parte sommitale è risultata inadeguata alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni coinvolti nello sbancamento a sezione aperta …” Lo stesso perito, inoltre, ha precisato di non ritenere condivisibile “… l'ipotesi che i pannelli siano crollati per un difetto di posizionamento, … mentre invece lo smottamento del terreno, che si ricorda deve essere stabile a prescindere dalla presenza dei pannelli prefabbricati, è immediatamente correlabile al crollo dei pannelli …” (cfr ctu pag. 12).
E' dunque stato accertato come il terreno sottostante i pannelli non possa essere venuto per nulla in rilievo nella causazione dell'evento, essendo esso per di più coperto dal calcestruzzo, evento che è invece imputabile unicamente allo smottamento del pendio della scarpata laterale retrostante eseguito da LC per l'apertura della trincea di posa.
Tale ricostruzione risulta in linea con quanto è emerso in sede di escussione testimoniale;
ed in vero il teste (che ha confermato le fotografie di cui al doc. 2 di ha così deposto: “… Tes_1 Controparte_5 nella notte è piovuto, è franato il terreno ed i pannelli sono caduti sull'autogru … riconosco le foto di cui al doc. n. 2 …”); il teste ha invece riferito: “… nella notte è piovuto, è franato il Tes_3 terreno della scarpata laterale ed i pannelli sono caduti sopra la gru … la pioggia ha fatto franare il terreno dietro i muri di contenimento ed è arrivata credo come una valanga di terra sui panelli facendoli cadere …”; il teste , tecnico che ha supervisionato i lavori per conto di LC ha Tes_6 affermato come “… una parte della scarpata era smottata ed aveva portato con sé i pannelli …”.
Ma la detta ricostruzione è in linea pure con i reperti fotografici in atti e con il SAL 17 proveniente e sottoscritto da LC stessa, là dove detta società precisa come i pannelli erano caduti “… a seguito della frana del 6-11-2014 …”; doc. 4, così ammettendo che il 6-11-2014 gli elementi posati da cadevano a causa della frana della scarpata di contenimento. Controparte_5
Del resto, che il problema provenisse dal terreno retrostante i pannelli e non da quello loro sottostante emergeva pure dal fatto che – come confermato appunto dal CTU - i pannelli non erano stati posati sul terreno ma invero sopra uno strato di cemento (“magrone”; all. A al doc. 1; foto 29 del doc. 8), che dunque non poteva smottare e che appare infatti intatto anche dopo l'evento (foto nn. 19 – 26, doc. 2).
Quanto alla responsabilità di , va rilevato che questa si era impegnata con LC a Controparte_5 fornire e posare elementi prefabbricati volti alla costruzione di un muro di contenimento all'interno di un cantiere di quest'ultima (doc. 1).
Come emerge dai documenti e come è stato inoltre confermato dal CTU, alla era stata CP richiesta la sola fornitura e la posa dei predetti pannelli, con il loro fissaggio provvisorio progettato per assicurare la dovuta stabilità e sicurezza durante il montaggio, mentre sarebbe spettato a LC il loro fissaggio definitivo con l'esecuzione di un'apposita platea appunto definitiva pacificamente mai realizzata.
E' pure pacifico in causa, ma è stato confermato anche dal CTU, che veniva realizzato invece da
LC il pendio della scarpata poi franato per la realizzazione della trincea in cui avrebbero dovuto essere posizionati i pannelli, come del resto affermato dalla stessa LC nella propria comparsa di primo grado. Invero, LC, oltre che appaltatrice dell'intera opera, per lavori di realizzazione di un raccordo ferroviario nel Comune di Castel di Sangro, era anche progettista dell'opera, per cui le scarpate realizzate dalla stessa dietro i muri di contenimento erano state progettate e realizzate dalla
LC dietro propria integrale responsabilità, progettuale ed esecutiva. Spettava, quindi, alla LC provvedere alla profilatura di scarpate artificiali sicure, nonché di assicurarsi della tenuta delle scarpate stesse e vigilare che comunque non vi fossero situazioni di pericolo per persone e cose nel cantiere.
Sul punto la CTU ha ritenuto in effetti non solo che il pendio della scarpata non era stato realizzato a regola d'arte ma anche che i pannelli non erano stati progettati, nella fase di lavorazione attiva al momento dell'evento, per sostenere le sollecitazioni derivanti dalla frana.
Il perito ha altresì escluso che potessero aver causato la caduta dei pannelli il forte vento peraltro mai provato in causa oppure il difetto di posizionamento dei pannelli stessi, difetto parimenti contestato e pure smentito dalle deposizioni dei testi e , oltre che dai documenti in atti: docc. 8 Tes_1 Tes_5
- 9).
I pannelli erano stati posati da già dal 29-10-2014 (teste ) e che quindi Controparte_5 Tes_5
LC alla data dell'evento (5/6 novembre) aveva avuto circa una settimana per provvedere alla loro stabilizzazione finale mediante la realizzazione della platea di cemento armato, opera come ricordato dai testi ( e ) ed anche dalla CTU di competenza della LC medesima. Tes_6 Tes_5
Tale ritardo appare tanto più colpevole alla luce del fatto che le scarpate della trincea ove si eseguivano le opere non erano state adeguatamente protette contro le frane nonostante il Piano di
Sicurezza e Coordinamento del cantiere precisasse in modo chiaro che gli scavi non avrebbero dovuto essere lasciati aperti oltre il tempo necessario.
In definitiva, la caduta dei pannelli non può che imputarsi allo smottamento e, dunque, ricadere nella responsabilità di LC progettista ed esecutrice della scarpata venuta giù, nonché responsabile del fissaggio definitivo dei pannelli con ciò escludendo alcun addebito verso a cui non Controparte_5 può essere imputata alcuna responsabilità
La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata sul punto e, per l'effetto, la responsabilità andrà ascritta in via esclusiva su LC dovendosi qui pronunciare la condanna della LC s.p.a. al risarcimento in favore della dei danni accertati. Controparte_3
Ai fini della condanna della LC s.p.a. non è necessaria nel presente giudizio d'appello la proposizione da parte della società attrice - vittoriosa in primo grado - di appello incidentale.
Invero, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio alternativo: “Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
3613 del 17 febbraio 2014, nel senso della estensione automatica della domanda proposta dall'attore
Cass. Sentenza n. 20610 del 07/10/2011).
Ne discende che, nel caso di specie, essendosi accertata la responsabilità della LC s.p.a., anziché della la LC spa dovrà essere condannata al risarcimento dei danni in favore Controparte_5 della società attrice pur in assenza di alcun appello incidentale da Controparte_3 parte dell'attrice vittoriosa in primo grado.
compagnia di assicurazione evocata in giudizio da LC, sostiene anche nel presente grado CP_14
l'esclusione della manleva ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza perché l'autogrù danneggiata sarebbe qualificabile come bene strumentale in consegna o custodia di LC.
L'asserzione è infondata.
Il giudice, nel rigettare la domanda proposta contro ha tuttavia emesso un accertamento CP_19 quanto alla garanzia prestata da affermando che: “Si prescinderà quindi nella presente CP_14 sentenza dall'esame delle specifiche eccezioni proposte da quest'ultima società, osservando semplicemente come da una valutazione sommaria la garanzia potesse estendersi tranquillamente anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi.”. Orbene, e a ben considerare, la compagnia di assicurazione convenuta per l'adempimento del contratto ha allegato l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda;
ella non ha assunto riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio che è restato, perciò, immutato a carico dell'assicurato. Da ciò consegue che di nessun rilievo ai fini che qui interessano è l'affermazione del giudicante secondo la quale non si è inteso indagare sulle eccezioni proposte da atteso che come detto non si è CP_14 trattato affatto di eccezioni ma di mere contestazioni sull'estensione dell'oggetto della garanzia, mentre ha natura di accertamento la statuizione secondo la quale la garanzia potesse dirsi come estesa
“anche alla gru quale mezzo appartenente a terzi.” Ebbene, su tale statuizione non ha inteso CP_14 proporre appello incidentale e pertanto la statuizione sul punto deve dirsi irretrattabile.
La malleva azionata da nei confronti di deve essere accolta pur se nei limiti della CP_19 CP_14 franchigia del 10%. Pur ritendo assorbiti i motivi di appello proposti dall'appellante principale ed incidentale in ordine al quantum, premesso altresì che né né hanno mosso specifiche doglianze in ordine al CP_19 CP_14 quantum liquidato in sentenza, né infine la appellata ha proposto Controparte_12 appello incidentale sul punto, deve rilevarsi come la ctu del grado abbia accertato, in base alla documentazione fotografica del sinistro ed al preventivo stilato dalla Terex, pacificamente azienda leader nel settore e specializzata nella manutenzione e riparazione di mezzi d'opera per l'edilizia che il danneggiamento ha interessato le parti meccaniche più importanti del mezzo, in quanto i pannelli hanno colpito proprio il braccio telescopico e la cabina di manovra, quindi a partire dalla ralla (la base rotante della gru) fino alla fune, passando per la cabina tutti gli organi meccanici erano stati coinvolti. La voce principale di danno sarebbe relativa alla cabina di comando, per la quale doveva prevedersi la sua sostituzione integrale, al costo di 79.120,00, in quanto accertata come obsoleta.
Orbene il ctu ha dedotto, in base alla documentazione fotografica in atti, che nel 2015 (anno di stesura del preventivo) il mezzo fosse già datato e pur non potendosi risalire all'anno di produzione, il perito ha valutato che il costo indicato di €132.971,00 fosse compatibile con il pezzo di un mezzo usato di pari caratteristiche e portata (50 ton) con un'età di 10/12 anni.
Deve ritenersi altresì provato, nei limiti di cui alla statuizione di primo grado, il danno per il mancato noleggio della gru nei confronti della sola Michela Costruzioni s.r.l. pari ad € 7.000. All'importo complessivo, in mancanza di specifica impugnazione vanno riconosciuti gli interessi, l'iva e la rivalutazione come statuito in sentenza.
Va infine e come accennato applicata la franchigia del 10% del danno complessivamente liquidato.
In definitiva, l'appello principale e quello incidentale vanno accolti e la sentenza impugnata riformata nei termini sopra espressi.
L'accoglimento dell'appello determina la rivisitazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Esse che seguono la soccombenza vanno liquidati come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000,00) con applicazione di valori medi per tutte le fasi del primo grado;
quanto al presente grado applicati i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Nei rapporti con le spese vanno compensate attesa la ridotta attività espletata in ordine alla CP_14 questione del rapporto di garanzia instaurato con LC per il quale, come visto, neppure è stato proposto appello incidentale da parte della compagnia.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di CP_20
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_1
(già e da (già Parte_1 Controparte_2 [...] e sull'appello incidentale proposto da n riforma Controparte_7 Controparte_5 della sentenza impugnata così provvede:
-condanna a corrispondere a a titolo CP_20 Controparte_3 risarcitorio gli importi di euro 132.971,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi come da sentenza di primo grado e di euro 7.000,00 a titolo di lucro cessante;
sull'intera somma saranno dovuti rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti di n favore di Controparte_5 CP_6 con assorbimento della domanda di malleva di ed Controparte_3 CP_2 CP_1 nei confronti di Controparte_5
- condanna a rifondere a e spese di lite CP_20 Controparte_3 di primo grado per complessivi €13.430 Iva al 22% spese generali al 15% e CPA, spese da distrarsi in favore dell'avvocato Frattarelli Sigmar antistatario;
- condanna a rifondere a le spese di lite di primo grado per CP_20 Controparte_5 complessivi € €13430, oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a le spese di lite di secondo grado per CP_20 Controparte_5 complessivi € 12399 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a già e CP_20 Controparte_1 Parte_1 da già in solido le spese di lite Controparte_2 Controparte_7 di primo grado per complessivi €13430 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a già e CP_20 Controparte_1 Parte_1 da già in solido le spese di lite Controparte_2 Controparte_7 di secondo grado per complessivi € 12.399 oltre Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- condanna a rifondere a e spese di lite CP_20 Controparte_3 di secondo grado per complessivi €12.399, Iva al 22% spese generali al 15% e CPA, spese da distrarsi in favore dell'avv. Frattarelli Sigmar antistatario;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio nei rapporti con CP_14
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_20
- condanna , a tenere indenne la società dal pagamento delle somme di cui CP_21 CP_20 ai capi che precedono detratta la franchigia del 10%.
Così deciso in Roma il giorno 1° luglio 2025
L'estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-