Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti assegnazioni:
di L. 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
di L. 300.000.000, per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
di L. 1.000.000.000, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo;
di L. 750.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti assegnazioni:
di L. 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
di L. 300.000.000, per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
di L. 1.000.000.000, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo;
di L. 750.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili.