Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti fosse preceduta da un'indagine, un confronto partecipato nella fase istruttoria e dall'instaurazione del contraddittorio, escludendo la violazione delle norme invocate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Accolto
    Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti fosse preceduta da un'indagine, un confronto partecipato nella fase istruttoria e dall'instaurazione del contraddittorio, escludendo la violazione delle norme invocate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Accolto
    Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti fosse preceduta da un'indagine, un confronto partecipato nella fase istruttoria e dall'instaurazione del contraddittorio, escludendo la violazione delle norme invocate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Accolto
    Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti fosse preceduta da un'indagine, un confronto partecipato nella fase istruttoria e dall'instaurazione del contraddittorio, escludendo la violazione delle norme invocate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Accolto
    Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti fosse preceduta da un'indagine, un confronto partecipato nella fase istruttoria e dall'instaurazione del contraddittorio, escludendo la violazione delle norme invocate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

  • Accolto
    Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente, poiché non sussistevano elementi per ritenere che la società non avesse operato con la necessaria diligenza per scongiurare la partecipazione ad un'operazione illegale. In particolare, non vi era contestazione sui prezzi di acquisto, le fatture elettroniche erano state trasmesse regolarmente, e la società aveva agito confidando nella piattaforma "TimoCom".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 10
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo