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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009392024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009392024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2025 depositato il 30/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa dichiarare nullo, e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di effetto l'Avviso di Accertamento n. T9T035K00938/2024, notificato in data
18 dicembre 2024 e l'Avviso di Accertamento n. T9T035K00939/2024, notificato in data 18 dicembre
2024. In ogni caso con vittoria delle spese di causa.
Resistente: Dato atto che parte ricorrente ha proposto una impugnazione parziale degli atti, rigetti i ricorsi riuniti con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR ha impugnato gli atti di cui in epigrafe notificati in seguito alla verifica operata dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificatole il 29 luglio 2024. Parte ricorrente in relazione ad entrambe le annualità ha eccepito la :
1. Violazione degli artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000; 2. Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia nei confronti della Società_1; 3. Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati nel periodo 2019 e 2020 Da
Società_1 a Ricorrente_1. La parte ricorrente ha illustrato in fatto ed in diritto i motivi dell doglianze.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha rilevato in via preliminare che la parte ricorrente aveva impugnato, in relazione ad entrambe le annualità, solamente il secondo rilievo sicchè il primo doveva ritenersi divenuto definitivo. Ha sottolineato che pertanto le conclusioni del ricorso erano incoerenti con il motivo di impugnazione in quanto "la controparte, nel rassegnare le proprie conclusioni... aveva illegittimamente richiesto l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intero atto, indicando un valore della lite corrispondente al totale delle imposte accertate." Nel merito ha analiticamente replicato ai motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno innanzitutto evidenziare che ad avviso della Corte non sussiste la lamentata violazione degli artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000. Come noto, l'art. 10 della Legge 212/2000, nel prevedere che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al rispetto della collaborazione e della buona fede, introduce una disposizione di garanzia per il procedimento tributario che deve svolgersi in ossequio ai principi della trasparenza e del legittimo affidamento. Nel caso in esame, la allegata violazione non sussiste ove si consideri che la notifica degli atti impugnati è stata preceduta da una indagine a monte
( dimostrata dal contenuto del processo verbale redatto dalla GDF), da un confronto partecipato della società nella fase istruttoria, dimostrato dalla notifica dello schema d'atto, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 212/2000,
e dall'istaurazione del contraddittorio articolato in distinti incontri riferito dalla stessa parte ricorrente. Peraltro la disposizione in esame non comporta affatto l'obbligo per l'Ufficio di accogliere le prospettazioni della parte qualora la documentazione offerta o le allegazioni non siano ritenute adeguate, sufficienti ovvero rilevanti dall'Ufficio. Del tutto generica è poi la asserita violazione dell'art. 12 della citata legge che attiene alle garanzie per il contribuente nella fase di verifica che la documentazione allegata consente agevolmente di esludere.
Infine non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 7 delle Legge 212/2000 in quanto gli atti impugnati contengono tutti gli elementi necessari e cioè i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell'Ufficio sull'inesistenza soggettiva delle operazioni come dimostra l'ampia replica svolta dalla parte ricorrente negli articolati ricorsi.
Tale motivo di doglianza che investe nel suo complesso ogni singolo atto impugnato va respinto.
A questo punto si osserva che, come ha esattamente sottolineato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, la società Ricorrente_1 SR , con entrambi i ricorsi, ha impugnato nel merito solamente il secondo rilievo dei due avvisi di accertamento e cioè quello afferente la ritenuta indebita detrazione IVA a fronte della contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 5 D.P.R. n. 633/1972, emesse dalla Società_1 in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_2 . Ciò chiarito, ne consegue che la valutazione della Corte è circoscritta al recupero operato e contestato che la Corte reputa meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova, preso atto delle risultanze del PVC, ha affermato che la società ricorrente non avrebbe applicato la diligenza del buon padre di famiglia nei confroni della Società_1, con la quale aveva intrattenuto, nei periodi oggetto di accertamento, delle relazioni commerciali dirette che in precedenza erano avvenute per il tramite della piattaforma “TimoCom”5. Sicchè, secondo l'Ufficio, si doveva affermare la falsità soggettiva dei servizi di trasporto fatturati nel periodo d'imposta 2019 e 2020 dalla citata società a Ricorrente_1. Tale falsità soggettiva era provata dalla circostanza che, dalla documentazione acquisita, era emerso che i trasporti erano effettuati in concreto dalla società di diritto sloveno “ Società_2 D.O.O." con cui la società ricorrente aveva in precedenza direttamente operato. Pertanto la falsità soggettiva determina la indetraibilità dell'IVA assolta dalla parte ricorrente.
Va a questo punto ricordato che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa "l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018). ..Detta prova può ritenersi, peraltro, raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l'IVA l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; Cass. n. 10414 del 2011; Corte Giust., Nominativo_3 C-439/04; Corte Giust., Nominativo_1 e Nominativo_2, C-80/11 e C-142/11). L'onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario s'incentra nella individuazione, a cura dell'Amministrazione, di elementi obbiettivi e specifici in ordine al fatto che la contribuente-cessionaria dei beni o dei diritti conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, e tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare ed afferenti alla sua sfera di azione, che la realtà documentalmente espressa non corrispondeva a quella effettiva (Cass. n. 24490 del 2015)”. Così nella ordinanza n. 4970 del 2024.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire ulteriormente che " Tali principi riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di avere preso parte, tramite l'operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione … . Ragione per cui deve ritenersi che sia esigibile da un accorto operatore commerciale l'adozione di tutte le misure che gli si possa ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte.” ( ved. ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024 )
Applicando i suddetti condivisibili principi al caso in esame questa Corte deve concludere che l'Agenzia delle
Entrate non correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente. Negli avvisi di accertamento si afferma che il recupero viene effettuato in quanto la società ricorrente non avrebbe offerto elementi atti a dimostrare di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente esigibili al fine di scongiurare l'esecuzione, da parte delle sociertà con cui aveva operato, di operazioni fraudolente. Tuttavia depongono in senso favorevole alla società ricorrente in tal senso le seguenti circostanze:
- non è stato contestato e men che meno che i prezzi di acquisto sostenuti da parte di Ricorrente_1 si discostassero dai prezzi di massima rilevabili per analoghe transazioni e che quindi la Ricorrente_1 avesse ottenuto particolari indebiti vantaggi dalle operazioni poste in essere con la Società_1 ;
- la società ricorrente ha regolarmente trasmesso alla Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche in relazione alle transazioni poste in essere, mentre le fatture ricevute dal trasportatore erano fatture cartacee non essendovi ancora analogo obbligo. Pertanto la società ricorrente non poteva avere alcuna consapevolezza dei costi effettivi della società Società_1 e cioè "che la stessa avesse fatturato ad un prezzo inferiore rispetto al costo versato alla ME (quindi fattura in perdita).";
- il fatto che in precedenza la società avesse intrattenuto rapporti diretti con la ME Market non è dirimente posto che il Ricorrente_1, rappresentante legale della Società, ha chiarito nelle dichiarazioni rese ai militari della Tenenza Castiglione delle Stiviere ( ved. pag. 16 del PVC allegato): “... la nostra azienda, oltre ad effettuare l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, svolge anche attività di intermediazione nel medesimo settore. Siccome capita di frequente che ci vengano commissionati trasporti che non abbiamo la possibilità di eseguire per varie ragioni (ad esempio perchè tutti i mezzi sono impegnati o perchè riteniamo non economicamente conveniente il servizio), ci rivolgiamo ad altri trasportatori ai quali sub-affidiamo il servizio ... In tale contesto, nell'anno 2019 abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione con la Società_1 Società_1 SRs individuata attraverso una piattaforma internet denominata “Timocom” e nella quale sono registrati molti vettori ed agenzie che operano nel settore dei trasporti. Relativamente ai rapporti intrattenuti con la nostra società, la Società_1 SRs ha sempre svolto un ruolo di intermediazione .. " E' verosimile che la società, nell'affidarsi alla suddetta piattaforma a mezzo della quale ha individuato quale interlocutrice la Società_1, abbia in buona fede ritenuto, alla luce del contratto sottoscritto e delle sue clausole ( tempestivamente trasmesso all'ufficio), che la Timocom avrebbe verificato la correttezza del comportamento degli interlocutori. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha sostenuto che la societè non era stata in grado di fornire "informazioni e/o documentazione in grado di provare le verifiche e gli accertamenti che venivano – o avrebbero dovuto essere – effettivamente svolti e/o formalmente garantiti da parte della già citata piattaforma online “TimoCom”, nei confronti dei soggetti che eseguivano l'accreditamento su di essa, tra cui, come nel caso di specie, “Società_1 S.r.l.s.” Ebbene si tratta all'evidenza di informazioni di cui la società non poteva essere in possesso e\o non avrebbe potuto agevolmente procurarsi in precedenza, vieppiù in presenza di un contratto che conteneva delle specifiche condizioni di esercizio per l'utilizzo della piattaforma che rendevano affidabile la suddetta piattaforma quali
"Non è consentito l'utilizzo per i seguenti scopi o contenuti…b) scopi illegali, informazioni false, frodi o raggiri…… ". Riguardo a tale utilizzo l'Agenzia delle Entrate di Mantova si è limitata ad affermare che " non si comprende allo stato sulla base di quale atto la Ricorrente_1 abbia ritenuto di affidarsi completamente alla Timocom." ed ha poi apoditticamente affermato che " La Timocon, in quanto gestore della piattaforma, aveva sicuramente il dovere di controllare il contenuto dei messaggi non conformi, o di bloccare quelli, segnalati dagli utenti, che potevano apparire illeciti, ma il compito della stessa, che si rammenta non pare emergere da alcun documento, non poteva ritenersi esteso allo svolgimento di adempimenti afferenti all'esistenza e all'affidabilità degli operatori. " senza tuttavia acquisire informazioni relative ai concreti controlli svolti dalla suddetta piattaforma direttamente dalla stessa.
In conclusione ad avviso di questa Corte dagli elementi raccolti dall'Ufficio in sede di verifica e dalle motivazioni circa l'allegata irrilevanza della documentazione offerta dalla parte ricorrente, non è possibile ritenere che la società non avesse, nel caso concreto, operato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare la partecipazione ad una operazione illegale. Acclarata quindi la buona fede della parte ricorrente, il recupero dell'IVA va annullato ed entrambi i ricorsi vanno quindi accolti.
La particolarità della vicenda e la reciproca parziale soccombenza consentono la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
Il Presidente Est.
dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009382024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009392024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T035K009392024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2025 depositato il 30/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa dichiarare nullo, e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di effetto l'Avviso di Accertamento n. T9T035K00938/2024, notificato in data
18 dicembre 2024 e l'Avviso di Accertamento n. T9T035K00939/2024, notificato in data 18 dicembre
2024. In ogni caso con vittoria delle spese di causa.
Resistente: Dato atto che parte ricorrente ha proposto una impugnazione parziale degli atti, rigetti i ricorsi riuniti con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR ha impugnato gli atti di cui in epigrafe notificati in seguito alla verifica operata dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificatole il 29 luglio 2024. Parte ricorrente in relazione ad entrambe le annualità ha eccepito la :
1. Violazione degli artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000; 2. Infondatezza del mancato utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia nei confronti della Società_1; 3. Infondatezza della falsità soggettiva di servizi di trasporto fatturati nel periodo 2019 e 2020 Da
Società_1 a Ricorrente_1. La parte ricorrente ha illustrato in fatto ed in diritto i motivi dell doglianze.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha rilevato in via preliminare che la parte ricorrente aveva impugnato, in relazione ad entrambe le annualità, solamente il secondo rilievo sicchè il primo doveva ritenersi divenuto definitivo. Ha sottolineato che pertanto le conclusioni del ricorso erano incoerenti con il motivo di impugnazione in quanto "la controparte, nel rassegnare le proprie conclusioni... aveva illegittimamente richiesto l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intero atto, indicando un valore della lite corrispondente al totale delle imposte accertate." Nel merito ha analiticamente replicato ai motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno innanzitutto evidenziare che ad avviso della Corte non sussiste la lamentata violazione degli artt. 7, 10, co. 1 e 12, legge n. 212/2000. Come noto, l'art. 10 della Legge 212/2000, nel prevedere che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al rispetto della collaborazione e della buona fede, introduce una disposizione di garanzia per il procedimento tributario che deve svolgersi in ossequio ai principi della trasparenza e del legittimo affidamento. Nel caso in esame, la allegata violazione non sussiste ove si consideri che la notifica degli atti impugnati è stata preceduta da una indagine a monte
( dimostrata dal contenuto del processo verbale redatto dalla GDF), da un confronto partecipato della società nella fase istruttoria, dimostrato dalla notifica dello schema d'atto, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 212/2000,
e dall'istaurazione del contraddittorio articolato in distinti incontri riferito dalla stessa parte ricorrente. Peraltro la disposizione in esame non comporta affatto l'obbligo per l'Ufficio di accogliere le prospettazioni della parte qualora la documentazione offerta o le allegazioni non siano ritenute adeguate, sufficienti ovvero rilevanti dall'Ufficio. Del tutto generica è poi la asserita violazione dell'art. 12 della citata legge che attiene alle garanzie per il contribuente nella fase di verifica che la documentazione allegata consente agevolmente di esludere.
Infine non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 7 delle Legge 212/2000 in quanto gli atti impugnati contengono tutti gli elementi necessari e cioè i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell'Ufficio sull'inesistenza soggettiva delle operazioni come dimostra l'ampia replica svolta dalla parte ricorrente negli articolati ricorsi.
Tale motivo di doglianza che investe nel suo complesso ogni singolo atto impugnato va respinto.
A questo punto si osserva che, come ha esattamente sottolineato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, la società Ricorrente_1 SR , con entrambi i ricorsi, ha impugnato nel merito solamente il secondo rilievo dei due avvisi di accertamento e cioè quello afferente la ritenuta indebita detrazione IVA a fronte della contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 5 D.P.R. n. 633/1972, emesse dalla Società_1 in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con la società Società_2 . Ciò chiarito, ne consegue che la valutazione della Corte è circoscritta al recupero operato e contestato che la Corte reputa meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova, preso atto delle risultanze del PVC, ha affermato che la società ricorrente non avrebbe applicato la diligenza del buon padre di famiglia nei confroni della Società_1, con la quale aveva intrattenuto, nei periodi oggetto di accertamento, delle relazioni commerciali dirette che in precedenza erano avvenute per il tramite della piattaforma “TimoCom”5. Sicchè, secondo l'Ufficio, si doveva affermare la falsità soggettiva dei servizi di trasporto fatturati nel periodo d'imposta 2019 e 2020 dalla citata società a Ricorrente_1. Tale falsità soggettiva era provata dalla circostanza che, dalla documentazione acquisita, era emerso che i trasporti erano effettuati in concreto dalla società di diritto sloveno “ Società_2 D.O.O." con cui la società ricorrente aveva in precedenza direttamente operato. Pertanto la falsità soggettiva determina la indetraibilità dell'IVA assolta dalla parte ricorrente.
Va a questo punto ricordato che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa "l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018). ..Detta prova può ritenersi, peraltro, raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l'IVA l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; Cass. n. 10414 del 2011; Corte Giust., Nominativo_3 C-439/04; Corte Giust., Nominativo_1 e Nominativo_2, C-80/11 e C-142/11). L'onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario s'incentra nella individuazione, a cura dell'Amministrazione, di elementi obbiettivi e specifici in ordine al fatto che la contribuente-cessionaria dei beni o dei diritti conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, e tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare ed afferenti alla sua sfera di azione, che la realtà documentalmente espressa non corrispondeva a quella effettiva (Cass. n. 24490 del 2015)”. Così nella ordinanza n. 4970 del 2024.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire ulteriormente che " Tali principi riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di avere preso parte, tramite l'operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione … . Ragione per cui deve ritenersi che sia esigibile da un accorto operatore commerciale l'adozione di tutte le misure che gli si possa ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte.” ( ved. ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024 )
Applicando i suddetti condivisibili principi al caso in esame questa Corte deve concludere che l'Agenzia delle
Entrate non correttamente valutato la buona fede della parte ricorrente. Negli avvisi di accertamento si afferma che il recupero viene effettuato in quanto la società ricorrente non avrebbe offerto elementi atti a dimostrare di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente esigibili al fine di scongiurare l'esecuzione, da parte delle sociertà con cui aveva operato, di operazioni fraudolente. Tuttavia depongono in senso favorevole alla società ricorrente in tal senso le seguenti circostanze:
- non è stato contestato e men che meno che i prezzi di acquisto sostenuti da parte di Ricorrente_1 si discostassero dai prezzi di massima rilevabili per analoghe transazioni e che quindi la Ricorrente_1 avesse ottenuto particolari indebiti vantaggi dalle operazioni poste in essere con la Società_1 ;
- la società ricorrente ha regolarmente trasmesso alla Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche in relazione alle transazioni poste in essere, mentre le fatture ricevute dal trasportatore erano fatture cartacee non essendovi ancora analogo obbligo. Pertanto la società ricorrente non poteva avere alcuna consapevolezza dei costi effettivi della società Società_1 e cioè "che la stessa avesse fatturato ad un prezzo inferiore rispetto al costo versato alla ME (quindi fattura in perdita).";
- il fatto che in precedenza la società avesse intrattenuto rapporti diretti con la ME Market non è dirimente posto che il Ricorrente_1, rappresentante legale della Società, ha chiarito nelle dichiarazioni rese ai militari della Tenenza Castiglione delle Stiviere ( ved. pag. 16 del PVC allegato): “... la nostra azienda, oltre ad effettuare l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, svolge anche attività di intermediazione nel medesimo settore. Siccome capita di frequente che ci vengano commissionati trasporti che non abbiamo la possibilità di eseguire per varie ragioni (ad esempio perchè tutti i mezzi sono impegnati o perchè riteniamo non economicamente conveniente il servizio), ci rivolgiamo ad altri trasportatori ai quali sub-affidiamo il servizio ... In tale contesto, nell'anno 2019 abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione con la Società_1 Società_1 SRs individuata attraverso una piattaforma internet denominata “Timocom” e nella quale sono registrati molti vettori ed agenzie che operano nel settore dei trasporti. Relativamente ai rapporti intrattenuti con la nostra società, la Società_1 SRs ha sempre svolto un ruolo di intermediazione .. " E' verosimile che la società, nell'affidarsi alla suddetta piattaforma a mezzo della quale ha individuato quale interlocutrice la Società_1, abbia in buona fede ritenuto, alla luce del contratto sottoscritto e delle sue clausole ( tempestivamente trasmesso all'ufficio), che la Timocom avrebbe verificato la correttezza del comportamento degli interlocutori. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha sostenuto che la societè non era stata in grado di fornire "informazioni e/o documentazione in grado di provare le verifiche e gli accertamenti che venivano – o avrebbero dovuto essere – effettivamente svolti e/o formalmente garantiti da parte della già citata piattaforma online “TimoCom”, nei confronti dei soggetti che eseguivano l'accreditamento su di essa, tra cui, come nel caso di specie, “Società_1 S.r.l.s.” Ebbene si tratta all'evidenza di informazioni di cui la società non poteva essere in possesso e\o non avrebbe potuto agevolmente procurarsi in precedenza, vieppiù in presenza di un contratto che conteneva delle specifiche condizioni di esercizio per l'utilizzo della piattaforma che rendevano affidabile la suddetta piattaforma quali
"Non è consentito l'utilizzo per i seguenti scopi o contenuti…b) scopi illegali, informazioni false, frodi o raggiri…… ". Riguardo a tale utilizzo l'Agenzia delle Entrate di Mantova si è limitata ad affermare che " non si comprende allo stato sulla base di quale atto la Ricorrente_1 abbia ritenuto di affidarsi completamente alla Timocom." ed ha poi apoditticamente affermato che " La Timocon, in quanto gestore della piattaforma, aveva sicuramente il dovere di controllare il contenuto dei messaggi non conformi, o di bloccare quelli, segnalati dagli utenti, che potevano apparire illeciti, ma il compito della stessa, che si rammenta non pare emergere da alcun documento, non poteva ritenersi esteso allo svolgimento di adempimenti afferenti all'esistenza e all'affidabilità degli operatori. " senza tuttavia acquisire informazioni relative ai concreti controlli svolti dalla suddetta piattaforma direttamente dalla stessa.
In conclusione ad avviso di questa Corte dagli elementi raccolti dall'Ufficio in sede di verifica e dalle motivazioni circa l'allegata irrilevanza della documentazione offerta dalla parte ricorrente, non è possibile ritenere che la società non avesse, nel caso concreto, operato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare la partecipazione ad una operazione illegale. Acclarata quindi la buona fede della parte ricorrente, il recupero dell'IVA va annullato ed entrambi i ricorsi vanno quindi accolti.
La particolarità della vicenda e la reciproca parziale soccombenza consentono la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
Il Presidente Est.
dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi