Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 589
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che il sollecito n. 1765 del 31.10.2024 sia stato regolarmente notificato e ricevuto dalla contribuente, pertanto gli atti propedeutici all'avviso esecutivo sono stati regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e indeterminatezza del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione dei dati catastali specifici non inficia la validità dell'atto, in quanto la tassa rifiuti è relativa alla posizione catastale già gestita dal Comune e oggetto di precedente registrazione nei ruoli e solleciti notificati. La ricorrente non ha fornito prova idonea a contestare l'effettiva esistenza del credito né la regolarità dei calcoli.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini per la riscossione

    L'azione di riscossione è stata intrapresa nel rispetto dei termini di legge, con sollecito notificato che ha interrotto eventuali termini di prescrizione e avviso di accertamento esecutivo notificato entro i termini di decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'azione di riscossione è stata intrapresa nel rispetto dei termini di legge, con sollecito notificato che ha interrotto eventuali termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 589
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo