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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 880 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Castrovillari, presso il cui studio in Mandatoriccio alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliata ricorreva
contro
I.G.E. Italia Gestione Esattoriali, sede legale Indirizzo_2 Cardito (NA), avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 880 del 08/08/2024 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti anno 2018, emesso da I.G.E-Italia Gestioni Esattoriali, della somma di €. 267,00 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 28/09/24.
Eccepiva la ricorrente:
Difetto di notifica degli atti presupposti, in quanto non sarebbe stato precedentemente notificato alcun avviso di accertamento o sollecito di pagamento;
Difetto di motivazione, con indeterminatezza del credito, mancanza di indicazione dei dati catastali dell'immobile e assenza di analitica esposizione dei calcoli;
Intervenuta decadenza dei termini per la riscossione, per omessa tempestiva notifica degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2946 e 2948 c.c.;
La ricorrente richiamava l'art. 24 Cost., art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990 a sostegno dei diritti di difesa e trasparenza nella riscossione.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. si costituiva in giudizio, osservando:
la regolare legittimazione passiva in quanto la concessionaria della riscossione agisce ai sensi del contratto stipulato con il Comune di Cariati il 28.07.2021; la regolare notifica del sollecito di pagamento n. 1765 del 31.10.2024, notificatoa mezzo raccomandata, come atto propedeutico all'avviso di accertamento esecutivo;
la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge;
la correttezza formale e sostanziale dell'atto impugnato, che riporta l'indicazione della somma dovuta e fa riferimento agli atti presupposti notificati.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. opera quale concessionaria della riscossione dei tributi comunali per il Comune di Cariati, sulla base di contratto regolarmente stipulato.
La giurisprudenza consolidata (Cass. 19036/2018; Cass. 22519/2017) riconosce al concessionario la legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive, in quanto titolare dell'azione di riscossione. La censura della ricorrente è quindi infondata.
La ricorrente lamenta la mancata notifica di un atto di accertamento o sollecito prodromico.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il sollecito n. 1765 del 31.10.2024 è stato notificato a mezzo raccomandata e regolarmente sottoscritto e ricevuto dalla contribuente.
Pertanto, gli atti propedeutici all'avviso esecutivo sono stati regolarmente notificati, e il principio di cui all'art. 24 Cost., relativo al diritto di difesa, non risulta violato.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato riporta:
la somma dovuta;
il riferimento agli atti presupposti notificati;
il tributo di riferimento (Tassa Rifiuti anno 2018).
La Corte osserva che la normativa vigente (art. 50 DPR 602/1973, art. 7 L. 212/2000) consente all'avviso esecutivo di fare riferimento per relationem agli atti presupposti.
La mancata indicazione dei dati catastali specifici non inficia la validità dell'atto, in quanto la tassa rifiuti è relativa alla posizione catastale già gestita dal Comune e oggetto di precedente registrazione nei ruoli e solleciti notificati.
Il motivo è quindi inammissibile e infondato.
L'azione di riscossione è stata intrapresa nel rispetto dei termini di legge:
il sollecito notificato ha interrotto eventuali termini di prescrizione;
l'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato successivamente al sollecito, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1 D.Lgs. 462/1997 e dalla normativa locale sui tributi comunali.
Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono infondate.
La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a contestare l'effettiva esistenza del credito né la regolarità dei calcoli. L'avviso di accertamento esecutivo fa riferimento ad un tributo effettivamente dovuto e regolarmente notificato nei termini di legge.
L'eccezione di indeterminatezza è quindi infondata.
Non sussistono quindi motivi per l'accoglimento del ricorso.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. II, così dispone:
-rigetta il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 880 del 08.08.2024;
-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali
S.r.l. e del Comune di Cariati, che liquida in solido in complessivi €180.00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 21.01.2026 Il Giudice monocratico
AN ET
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 880 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Castrovillari, presso il cui studio in Mandatoriccio alla Indirizzo_1 è elettivamente domiciliata ricorreva
contro
I.G.E. Italia Gestione Esattoriali, sede legale Indirizzo_2 Cardito (NA), avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 880 del 08/08/2024 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti anno 2018, emesso da I.G.E-Italia Gestioni Esattoriali, della somma di €. 267,00 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 28/09/24.
Eccepiva la ricorrente:
Difetto di notifica degli atti presupposti, in quanto non sarebbe stato precedentemente notificato alcun avviso di accertamento o sollecito di pagamento;
Difetto di motivazione, con indeterminatezza del credito, mancanza di indicazione dei dati catastali dell'immobile e assenza di analitica esposizione dei calcoli;
Intervenuta decadenza dei termini per la riscossione, per omessa tempestiva notifica degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2946 e 2948 c.c.;
La ricorrente richiamava l'art. 24 Cost., art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990 a sostegno dei diritti di difesa e trasparenza nella riscossione.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. si costituiva in giudizio, osservando:
la regolare legittimazione passiva in quanto la concessionaria della riscossione agisce ai sensi del contratto stipulato con il Comune di Cariati il 28.07.2021; la regolare notifica del sollecito di pagamento n. 1765 del 31.10.2024, notificatoa mezzo raccomandata, come atto propedeutico all'avviso di accertamento esecutivo;
la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge;
la correttezza formale e sostanziale dell'atto impugnato, che riporta l'indicazione della somma dovuta e fa riferimento agli atti presupposti notificati.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. opera quale concessionaria della riscossione dei tributi comunali per il Comune di Cariati, sulla base di contratto regolarmente stipulato.
La giurisprudenza consolidata (Cass. 19036/2018; Cass. 22519/2017) riconosce al concessionario la legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive, in quanto titolare dell'azione di riscossione. La censura della ricorrente è quindi infondata.
La ricorrente lamenta la mancata notifica di un atto di accertamento o sollecito prodromico.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il sollecito n. 1765 del 31.10.2024 è stato notificato a mezzo raccomandata e regolarmente sottoscritto e ricevuto dalla contribuente.
Pertanto, gli atti propedeutici all'avviso esecutivo sono stati regolarmente notificati, e il principio di cui all'art. 24 Cost., relativo al diritto di difesa, non risulta violato.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato riporta:
la somma dovuta;
il riferimento agli atti presupposti notificati;
il tributo di riferimento (Tassa Rifiuti anno 2018).
La Corte osserva che la normativa vigente (art. 50 DPR 602/1973, art. 7 L. 212/2000) consente all'avviso esecutivo di fare riferimento per relationem agli atti presupposti.
La mancata indicazione dei dati catastali specifici non inficia la validità dell'atto, in quanto la tassa rifiuti è relativa alla posizione catastale già gestita dal Comune e oggetto di precedente registrazione nei ruoli e solleciti notificati.
Il motivo è quindi inammissibile e infondato.
L'azione di riscossione è stata intrapresa nel rispetto dei termini di legge:
il sollecito notificato ha interrotto eventuali termini di prescrizione;
l'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato successivamente al sollecito, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1 D.Lgs. 462/1997 e dalla normativa locale sui tributi comunali.
Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono infondate.
La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a contestare l'effettiva esistenza del credito né la regolarità dei calcoli. L'avviso di accertamento esecutivo fa riferimento ad un tributo effettivamente dovuto e regolarmente notificato nei termini di legge.
L'eccezione di indeterminatezza è quindi infondata.
Non sussistono quindi motivi per l'accoglimento del ricorso.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez. II, così dispone:
-rigetta il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 880 del 08.08.2024;
-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali
S.r.l. e del Comune di Cariati, che liquida in solido in complessivi €180.00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 21.01.2026 Il Giudice monocratico
AN ET