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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1493/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.3399/2022, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Calabricito n. 14, rappresenta e difesa giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Daniela di Nuzzo, presso il cui studio sito in Caserta alla via Renella n. 32 elettivamente domicilia E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 26.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 3399/2024 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_2 ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_1 chiesto dichiarar missibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 5.1.2024 e la dichiarazione
1 è stata depositata il 5.2.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 26.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetta la ricorrente in rapporto alla capacità lavorativa specifica rispetto alle mansioni svolte dalla stessa. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, sulla base della documentazione anche di quella nuova e della visita, ha ritenuto che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA. ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON IMPEGNO FUNZIONALE E DEFICIT DEAMBULATORIO CON ZOPPIA (esiti PTA bilaterale). GOZZO TIROIDEO”. Egli in particolare ha evidenziato che “La deambulazione è deficitaria, con turbe di equilibrio, ma autonoma, avviene con zoppia e caduta sul lato destro, mantiene la stazione eretta in modo normale e presenta passaggi posturali in autonomia, sebbene lenti ed alquanto impacciati, per brevi tratti e con facile esauribilità muscolare e stancabilità. È affetta da una cardiopatia ipertensiva, con iniziale danno d'organo, con alterazioni a livello circolatorio, presentando crisi periodiche di ipertensione arteriosa e alterazioni del sistema valvolare ed elettrico, presentando epidosi di tachiaritmia. È in trattamento farmacologico, allo stato attuale in una fase di passaggio tra la prima e la seconda classe funzionale NYHA. Effettua controlli clinici e funzionali periodici, per il suo monitoraggio e per prevenire aggravamenti e complicanze. Presenta una artropatia polidistrettuale, con impegno funzionale e limitazione delle escursioni articolari a livello poliarticolare. Presenta gli esiti di intervento chirurgico di protesizzazione alle anche bilateralmente, che hanno richiesto nel post-operatorio trattamento fisioterapico di recupero funzionale articolare e riabilitazione. È in trattamento farmacologico con terapia antiartrosica. Effettua controlli clinici e strumentali periodici per monitorare l'evoluzione della suddetta patologia artrosica articolare. Infine presenta una disfunzione della ghiandola tiroidea, sfociata nella formazione di gozzo tiroideo, dovuta ad una iperfunzionalità della stessa ghiandola, per ipertiroidismo. Anche per tale condizione endocrina effettua controlli clinici specialistici ed esami strumentali di controllo, nel tentativo di migliorare il recupero funzionale articolare. Ha pertanto così concluso: “Da quanto descritto e valutato, si può affermare che la periziata, è affetta da
2 patologie dell'apparato cardiaco, osteo-articolare ed endocrino, responsabili di limitazioni sul lavoro, determinando “una compromissione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi, invalido, alle occupazioni confacenti alle attitudini personali (ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1984, n. 222)”, a decorrere dalla data dell'accesso peritale” del 25.6.2025. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che l'istante CP_2 presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'assegno ordinario di invalidità con retrodatazione al 25.06.2025. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento della domanda maturato in una data successiva al deposito del ricorso le spese si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' stante la CP_2 dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Parte_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura
[...] superiore a 2/3 dal 25.06.2025; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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