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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/10/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 367/2024, vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Parte_1 C.F._1
GU AC, senza elezione di domicilio, ma con indicazione di PEC;
Attore
E
già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Edmondo, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata;
Convenuta
NONCHE'
, (C.F. ), in proprio e in qualità di titolare della Controparte_3 C.F._3 omonima ditta individuale, (P.IVA ), nonché in qualità di legale rappresentante della P.IVA_2
di , (C.F. ), in liquidazione, rappresentato e difeso CP_4 Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Stefania Edmondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Convenuto ulteriore
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
*****
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 13.10.2025, le parti si riportavano all'istanza di rinuncia all'azione intrapresa da parte ricorrente, con contestuale accettazione dei resistenti, congiuntamente depositata in data 15.09.2025, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, essendo venuta meno la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, ordinare ex art. 1 N.R.G. 367/2024
2968 c.c., al conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e il Giudice riservava provvedimento.
---- PREMESSO ----
Con atto di citazione depositato il 10.09.2024, il Sig. citava in giudizio Parte_1 CP_3
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, e la società
[...] [...]
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Nel merito: - accertata la sussistenza dei presupposti per le causali indicate nelle premesse, dichiarare che sono inefficaci ex tunc nei confronti dell'odierno attore poiché pregiudizievoli alle ragioni di quest'ultimo, ex art. 2901 c.c., l'atto di conferimento dell'azienda dell'omonima ditta individuale di cui era unico titolare il (già Controparte_3 corrente in Tollo (CH) alla Frazione Collesecco e già iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-
Pescara, Partita I.V.A. n. 153428 R.E.A. Del 07.08.2019) e comunque dei beni ivi P.IVA_2 compresi, a firma del Notaio in Ortona (Rep. 10973 - Racc.7570 doc.12) Persona_1 nonché del contestuale atto costitutivo del diritto di abitazione in favore del e Controparte_3 dopo di sé della coniuge sugli immobili indicati all'articolo 5 (con numerazione da 1 a 5) del detto atto nonché di ogni pattuizione e/o diritto ivi creato o assunto e, per l'effetto, revocarli con ogni altro conseguente effetto di legge. - ordinare al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Chieti-
Pescara nonché alla Conservatoria dei RR. II presso l'Agenzia del Territorio di Chieti la trascrizione/annotazione della emananda sentenza con ogni effetto di legge. Vinte le spese”.
L'attore esponeva, nella premessa dell'atto, che, con scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
in Ortona (CH) Rep. 6086 Racc. 2719, i Sigg. e Per_2 Parte_1 Controparte_1
(nipote del primo in quanto figlia della sorella) costituivano, in data 27.05.2008, la società
[...]
, avente ad oggetto l'attività di bar e produzione artigianale e/o industriale di Controparte_5 generi di gelateria, yogurteria, , con partecipazione paritaria al 50% ciascuno del capitale CP_6 sociale e sede operativa in Ortona, alla Piazza Plebiscito n. 43 (ora Piazza degli Eroi Canadesi n.
43). Con successivo atto di cessione di quote, per Notar in Chieti Progr. 11648 Rep. Persona_3
217582 del 04.08.2010, la Sig.ra cedeva al padre, Sig. , la Controparte_1 Controparte_3 propria quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale per il valore nominale di € 5.000,00.
I soci e convenivano che amministratore della società fosse Parte_1 Controparte_3 [...]
e così la società cambiò la denominazione in PR snc di . Controparte_3 Controparte_3
L'unica attività svolta dalla società era quella di vendita e somministrazione di bar-gelateria con vendita di alimenti e bevande in Ortona, alla Piazza Eroi Canadesi n. 43 (già Piazza Plebiscito), con
2 N.R.G. 367/2024
denominazione “New Ice”. Venivano precisati dall'attore la mala gestio e gli illeciti commessi dall'amministratore, , nel corso del suo operato, deducendone la gravità e i Controparte_3 danni economici causati allo stesso, a causa: - del mancato pagamento degli utili maturati negli anni dal 2013 al 2019 come sanciti ed attestati dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo Tribunale, dipoi revocato solo per motivi di rito, essendo presente la clausola arbitrale per regolare i conflitti tra soci ed amministratore (eccezione cui ha aderito anche l'odierno attore;
del depauperamento della quota societaria, pari al 50% della di proprietà CP_4 dell'odierno attore, che è praticamente svanita nella società le cui quote sono detenute Controparte_7 per il 99% dalla coniuge e dalla figlia del e per l'1% dalla;
e della circostanza CP_3 CP_4
Co secondo cui negli anni dal 2019 ad oggi, nessun utile è stato distribuito alla società (neanche per la quota dell'1%) dalla società conferitaria a tacer del fatto che, come innanzi esposto, dall'anno
2021 non risultano depositati i bilanci della società né tantomeno è stata redatta la CP_7 situazione patrimoniale della società Pertanto, proponeva la presente azione. CP_4
********
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26.11.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio il Sig. , in proprio, e in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_3 individuale, nonché in qualità di legale rappresentante della CP_4 Controparte_8
e della società , in persona della legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore chiedendo: “Nel merito in via principale di merito Controparte_1 rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti dei sigg. , in Controparte_3 proprio, in qualità di titolare della omonima ditta individuale ed in qualità di legale rappresentante della di , nonché nei confronti di CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, P.I. in persona della legale rappresentante pro-tempore ,
[...] P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Collesecco n. 14, (c.f.
) , con sede legale in Tollo (CH) alla C.da Collesecco n.14, poiché C.F._2 pretestuosa, infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni ampiamente illustrate e per
l'effetto dichiarare validi ed efficaci nei confronti del gli atti compiuti dal Parte_1 [...]
, specificatamente l'atto a firma del notaio del 7 agosto 2019 Repertorio Controparte_3 Per_1
n.10973, Raccolta n.7570 nonché quelli successivi.”.
I convenuti esponevano, nel proprio atto, che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore risultava vera parzialmente, deducendone i motivi e precisando, in ordine alle varie operazioni svolte dall'amministratore e contestate dall'attore, che lo stesso non aveva commesso Controparte_3 alcun illecito. Deducevano che, in data 27.05.2008, e Parte_1 Controparte_1 costituivano la società e che, già prima dell'apertura dell'attività, Controparte_5
3 N.R.G. 367/2024
ossia sin dal 2007, i Sigg. e , padre di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 cognato di (fratello della di lui moglie) chiedevano un mutuo di € 90.000,00 per Parte_1
l'acquisto di un terreno sito in Fossacesia Marina, acquistato dalle parti pro-quota, con iscrizione ipotecaria sul terreno de quo. Il mutuo prevedeva il rimborso in ratei mensili di € 700,00 che versavano al 50% cadauno;
poi, nel 2008, accendevano un altro mutuo per l'importo di €
185.000,00 da rimborsarsi in rate mensili di € 2.165,00 dalla PR Sn con iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà del Sig. , C.da Collesecco n. 14; nel 2010, Parte_2 la Sig.ra cedeva la propria quota sociale pari al 50% al di lei padre Sig. Controparte_1 [...]
e la società cambiava denominazione in di , che ne Controparte_3 CP_4 Controparte_3 diveniva amministratore. Precisavano che, seppure l'amministratore formalmente fosse CP_3
, di fatto anche l'attore si era occupato delle questioni amministrative nei
[...] Parte_1 primi cinque anni di attività e, durante degli anni, la Società accumulava molti debiti, tanto che il
[...]
e il erano costretti a chiedere ulteriori prestiti: € 30.000 alla Banca del Fucino, € CP_3 Pt_1
50.000,00 alla Banca di Napoli, ulteriori € 30.000,00 all'Unicredit. Nel 2013, i soci Parte_1
e , a causa di grandi divergenze sulla gestione dell'attività, rompevano ogni Controparte_3 rapporto, dunque il si trovava da solo in una situazione compromessa e, dato l'aggravarsi CP_3 della situazione debitoria, era costretto a richiedere un altro mutuo di € 180.000,00 con cui veniva estinto l'iniziale mutuo di €185.000,00, saldato il residuo del prezzo del terreno di Fossacesia e così estromettendo il come garante del mutuo di € 185.000,00 originari. Per tali ragioni, Parte_1
l'attore non può vantare domande di restituzione di utili nei confronti di parte convenuta, né si possono addebitare al il compimento di operazioni fraudolente e di Controparte_3 spossessamento dei beni, al fine di sottrarre la garanzia patrimoniale al Sig. che, in realtà, Pt_1 non ha nessun diritto di credito nei confronti del convenuto. Contestava tutte le avverse deduzioni in ordine ad asseriti utili conseguiti, non essendovi alcun utile da distribuire tra i soci. Da ultimo, precisava che il decreto ingiuntivo, richiesto nel maggio 2021, al quale fa riferimento l'attore, si basava su una perizia stragiudiziale del Dott. seppure esecutivo, è stato Persona_4 emesso per gli utili presumibilmente maturati dal 2013 al 2019, quindi parte degli stessi presunti utili, almeno quelli relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 sono prescritti ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Comunque, non risultano in atti documenti idonei a dimostrare che il socio abbia Parte_1 richiesto formalmente utili maturati nei suoi confronti e, comunque, all'attore era stata liquidata per intero, dal , la sua quota sociale e lo stesso ha pure appianato tutti i debiti con proprie CP_3 risorse, mentre l'attore aveva abbandonato la gestione della società. Insisteva, dunque, per il rigetto dell'azione revocatoria in assenza dei relativi presupposti ed anche in virtù del fatto che l'attore non ha più alcun diritto ad asseriti pagamenti per utili maturati nella società, avendo al contrario debiti verso la società.
4 N.R.G. 367/2024
**********
In virtù del provvedimento del 17.01.2025, con il quale erano state effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice differiva l'udienza del 10.02.2025 al giorno 17.03.2025 per la comparizione delle parti, data dalla quale iniziavano a decorrere a ritroso i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
L'udienza del 17.03.2025 veniva rinviata, su istanza di parte attrice, al 05.05.2025 e, nuovamente, al 07.07.2025, in pendenza di trattative di bonario componimento.
L'udienza del 07.07.2025, vista l'istanza congiunta dei procuratori delle parti, veniva differita al
13.10.2025.
Alla udienza del 13.10.2025, i procuratori delle parti si riportavano all'istanza depositata il
15.09.2025, con la quale parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione revocatoria e parte convenuta contestualmente accettava la rinuncia e chiedevano al Giudice declaratoria di estinzione del processo, essendo venuta meno la materia del contendere e, per l'effetto, ordinare ex art. 2668
c.c., al conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e il Giudice riservava provvedimento.
- OSSERVATO E CONSIDERATO -
Rilevato che le parti, nelle more del presente giudizio, hanno evidentemente raggiunto un accordo e hanno espressamente dichiarato che è venuto meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta dal
Sig. nei confronti del Sig. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 Controparte_3 della omonima ditta individuale, nonché in qualità di legale rappresentante della
[...]
e nei confronti della società Controparte_9 Controparte_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_1
Da tanto, si può agevolmente desumere che l'interesse a proseguire nella domanda proposta e a contraddire alla stessa, che costituisce requisito indispensabile per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 100 c.p.c., è venuto meno e, pertanto, in accoglimento delle richieste congiunte delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che le parti costituite nulla hanno disposto in ordine alle spese.
Tuttavia, nessuna delle parti si è opposta all'eventuale compensazione delle spese di giudizio, pertanto, in virtù della mancata richiesta di liquidazione delle spese e di contestazione sulla
5 N.R.G. 367/2024
possibile compensazione, si rileva che esse hanno ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, pertanto, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Come da concorde volontà delle parti, inoltre, va disposto l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Chieti, della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668
c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio, come da parte motiva;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., come da parte motiva.
Ortona, lì 15.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 367/2024, vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Parte_1 C.F._1
GU AC, senza elezione di domicilio, ma con indicazione di PEC;
Attore
E
già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Edmondo, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata;
Convenuta
NONCHE'
, (C.F. ), in proprio e in qualità di titolare della Controparte_3 C.F._3 omonima ditta individuale, (P.IVA ), nonché in qualità di legale rappresentante della P.IVA_2
di , (C.F. ), in liquidazione, rappresentato e difeso CP_4 Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Stefania Edmondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Convenuto ulteriore
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
*****
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 13.10.2025, le parti si riportavano all'istanza di rinuncia all'azione intrapresa da parte ricorrente, con contestuale accettazione dei resistenti, congiuntamente depositata in data 15.09.2025, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, essendo venuta meno la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, ordinare ex art. 1 N.R.G. 367/2024
2968 c.c., al conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e il Giudice riservava provvedimento.
---- PREMESSO ----
Con atto di citazione depositato il 10.09.2024, il Sig. citava in giudizio Parte_1 CP_3
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, e la società
[...] [...]
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Nel merito: - accertata la sussistenza dei presupposti per le causali indicate nelle premesse, dichiarare che sono inefficaci ex tunc nei confronti dell'odierno attore poiché pregiudizievoli alle ragioni di quest'ultimo, ex art. 2901 c.c., l'atto di conferimento dell'azienda dell'omonima ditta individuale di cui era unico titolare il (già Controparte_3 corrente in Tollo (CH) alla Frazione Collesecco e già iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-
Pescara, Partita I.V.A. n. 153428 R.E.A. Del 07.08.2019) e comunque dei beni ivi P.IVA_2 compresi, a firma del Notaio in Ortona (Rep. 10973 - Racc.7570 doc.12) Persona_1 nonché del contestuale atto costitutivo del diritto di abitazione in favore del e Controparte_3 dopo di sé della coniuge sugli immobili indicati all'articolo 5 (con numerazione da 1 a 5) del detto atto nonché di ogni pattuizione e/o diritto ivi creato o assunto e, per l'effetto, revocarli con ogni altro conseguente effetto di legge. - ordinare al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Chieti-
Pescara nonché alla Conservatoria dei RR. II presso l'Agenzia del Territorio di Chieti la trascrizione/annotazione della emananda sentenza con ogni effetto di legge. Vinte le spese”.
L'attore esponeva, nella premessa dell'atto, che, con scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
in Ortona (CH) Rep. 6086 Racc. 2719, i Sigg. e Per_2 Parte_1 Controparte_1
(nipote del primo in quanto figlia della sorella) costituivano, in data 27.05.2008, la società
[...]
, avente ad oggetto l'attività di bar e produzione artigianale e/o industriale di Controparte_5 generi di gelateria, yogurteria, , con partecipazione paritaria al 50% ciascuno del capitale CP_6 sociale e sede operativa in Ortona, alla Piazza Plebiscito n. 43 (ora Piazza degli Eroi Canadesi n.
43). Con successivo atto di cessione di quote, per Notar in Chieti Progr. 11648 Rep. Persona_3
217582 del 04.08.2010, la Sig.ra cedeva al padre, Sig. , la Controparte_1 Controparte_3 propria quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale per il valore nominale di € 5.000,00.
I soci e convenivano che amministratore della società fosse Parte_1 Controparte_3 [...]
e così la società cambiò la denominazione in PR snc di . Controparte_3 Controparte_3
L'unica attività svolta dalla società era quella di vendita e somministrazione di bar-gelateria con vendita di alimenti e bevande in Ortona, alla Piazza Eroi Canadesi n. 43 (già Piazza Plebiscito), con
2 N.R.G. 367/2024
denominazione “New Ice”. Venivano precisati dall'attore la mala gestio e gli illeciti commessi dall'amministratore, , nel corso del suo operato, deducendone la gravità e i Controparte_3 danni economici causati allo stesso, a causa: - del mancato pagamento degli utili maturati negli anni dal 2013 al 2019 come sanciti ed attestati dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo Tribunale, dipoi revocato solo per motivi di rito, essendo presente la clausola arbitrale per regolare i conflitti tra soci ed amministratore (eccezione cui ha aderito anche l'odierno attore;
del depauperamento della quota societaria, pari al 50% della di proprietà CP_4 dell'odierno attore, che è praticamente svanita nella società le cui quote sono detenute Controparte_7 per il 99% dalla coniuge e dalla figlia del e per l'1% dalla;
e della circostanza CP_3 CP_4
Co secondo cui negli anni dal 2019 ad oggi, nessun utile è stato distribuito alla società (neanche per la quota dell'1%) dalla società conferitaria a tacer del fatto che, come innanzi esposto, dall'anno
2021 non risultano depositati i bilanci della società né tantomeno è stata redatta la CP_7 situazione patrimoniale della società Pertanto, proponeva la presente azione. CP_4
********
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26.11.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio il Sig. , in proprio, e in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_3 individuale, nonché in qualità di legale rappresentante della CP_4 Controparte_8
e della società , in persona della legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore chiedendo: “Nel merito in via principale di merito Controparte_1 rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti dei sigg. , in Controparte_3 proprio, in qualità di titolare della omonima ditta individuale ed in qualità di legale rappresentante della di , nonché nei confronti di CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, P.I. in persona della legale rappresentante pro-tempore ,
[...] P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Collesecco n. 14, (c.f.
) , con sede legale in Tollo (CH) alla C.da Collesecco n.14, poiché C.F._2 pretestuosa, infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni ampiamente illustrate e per
l'effetto dichiarare validi ed efficaci nei confronti del gli atti compiuti dal Parte_1 [...]
, specificatamente l'atto a firma del notaio del 7 agosto 2019 Repertorio Controparte_3 Per_1
n.10973, Raccolta n.7570 nonché quelli successivi.”.
I convenuti esponevano, nel proprio atto, che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore risultava vera parzialmente, deducendone i motivi e precisando, in ordine alle varie operazioni svolte dall'amministratore e contestate dall'attore, che lo stesso non aveva commesso Controparte_3 alcun illecito. Deducevano che, in data 27.05.2008, e Parte_1 Controparte_1 costituivano la società e che, già prima dell'apertura dell'attività, Controparte_5
3 N.R.G. 367/2024
ossia sin dal 2007, i Sigg. e , padre di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 cognato di (fratello della di lui moglie) chiedevano un mutuo di € 90.000,00 per Parte_1
l'acquisto di un terreno sito in Fossacesia Marina, acquistato dalle parti pro-quota, con iscrizione ipotecaria sul terreno de quo. Il mutuo prevedeva il rimborso in ratei mensili di € 700,00 che versavano al 50% cadauno;
poi, nel 2008, accendevano un altro mutuo per l'importo di €
185.000,00 da rimborsarsi in rate mensili di € 2.165,00 dalla PR Sn con iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà del Sig. , C.da Collesecco n. 14; nel 2010, Parte_2 la Sig.ra cedeva la propria quota sociale pari al 50% al di lei padre Sig. Controparte_1 [...]
e la società cambiava denominazione in di , che ne Controparte_3 CP_4 Controparte_3 diveniva amministratore. Precisavano che, seppure l'amministratore formalmente fosse CP_3
, di fatto anche l'attore si era occupato delle questioni amministrative nei
[...] Parte_1 primi cinque anni di attività e, durante degli anni, la Società accumulava molti debiti, tanto che il
[...]
e il erano costretti a chiedere ulteriori prestiti: € 30.000 alla Banca del Fucino, € CP_3 Pt_1
50.000,00 alla Banca di Napoli, ulteriori € 30.000,00 all'Unicredit. Nel 2013, i soci Parte_1
e , a causa di grandi divergenze sulla gestione dell'attività, rompevano ogni Controparte_3 rapporto, dunque il si trovava da solo in una situazione compromessa e, dato l'aggravarsi CP_3 della situazione debitoria, era costretto a richiedere un altro mutuo di € 180.000,00 con cui veniva estinto l'iniziale mutuo di €185.000,00, saldato il residuo del prezzo del terreno di Fossacesia e così estromettendo il come garante del mutuo di € 185.000,00 originari. Per tali ragioni, Parte_1
l'attore non può vantare domande di restituzione di utili nei confronti di parte convenuta, né si possono addebitare al il compimento di operazioni fraudolente e di Controparte_3 spossessamento dei beni, al fine di sottrarre la garanzia patrimoniale al Sig. che, in realtà, Pt_1 non ha nessun diritto di credito nei confronti del convenuto. Contestava tutte le avverse deduzioni in ordine ad asseriti utili conseguiti, non essendovi alcun utile da distribuire tra i soci. Da ultimo, precisava che il decreto ingiuntivo, richiesto nel maggio 2021, al quale fa riferimento l'attore, si basava su una perizia stragiudiziale del Dott. seppure esecutivo, è stato Persona_4 emesso per gli utili presumibilmente maturati dal 2013 al 2019, quindi parte degli stessi presunti utili, almeno quelli relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 sono prescritti ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Comunque, non risultano in atti documenti idonei a dimostrare che il socio abbia Parte_1 richiesto formalmente utili maturati nei suoi confronti e, comunque, all'attore era stata liquidata per intero, dal , la sua quota sociale e lo stesso ha pure appianato tutti i debiti con proprie CP_3 risorse, mentre l'attore aveva abbandonato la gestione della società. Insisteva, dunque, per il rigetto dell'azione revocatoria in assenza dei relativi presupposti ed anche in virtù del fatto che l'attore non ha più alcun diritto ad asseriti pagamenti per utili maturati nella società, avendo al contrario debiti verso la società.
4 N.R.G. 367/2024
**********
In virtù del provvedimento del 17.01.2025, con il quale erano state effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice differiva l'udienza del 10.02.2025 al giorno 17.03.2025 per la comparizione delle parti, data dalla quale iniziavano a decorrere a ritroso i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
L'udienza del 17.03.2025 veniva rinviata, su istanza di parte attrice, al 05.05.2025 e, nuovamente, al 07.07.2025, in pendenza di trattative di bonario componimento.
L'udienza del 07.07.2025, vista l'istanza congiunta dei procuratori delle parti, veniva differita al
13.10.2025.
Alla udienza del 13.10.2025, i procuratori delle parti si riportavano all'istanza depositata il
15.09.2025, con la quale parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione revocatoria e parte convenuta contestualmente accettava la rinuncia e chiedevano al Giudice declaratoria di estinzione del processo, essendo venuta meno la materia del contendere e, per l'effetto, ordinare ex art. 2668
c.c., al conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e il Giudice riservava provvedimento.
- OSSERVATO E CONSIDERATO -
Rilevato che le parti, nelle more del presente giudizio, hanno evidentemente raggiunto un accordo e hanno espressamente dichiarato che è venuto meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta dal
Sig. nei confronti del Sig. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 Controparte_3 della omonima ditta individuale, nonché in qualità di legale rappresentante della
[...]
e nei confronti della società Controparte_9 Controparte_1
, in persona della legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_1
Da tanto, si può agevolmente desumere che l'interesse a proseguire nella domanda proposta e a contraddire alla stessa, che costituisce requisito indispensabile per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 100 c.p.c., è venuto meno e, pertanto, in accoglimento delle richieste congiunte delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che le parti costituite nulla hanno disposto in ordine alle spese.
Tuttavia, nessuna delle parti si è opposta all'eventuale compensazione delle spese di giudizio, pertanto, in virtù della mancata richiesta di liquidazione delle spese e di contestazione sulla
5 N.R.G. 367/2024
possibile compensazione, si rileva che esse hanno ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, pertanto, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Come da concorde volontà delle parti, inoltre, va disposto l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Chieti, della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668
c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio, come da parte motiva;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., come da parte motiva.
Ortona, lì 15.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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