Articolo 4 della Legge 21 gennaio 1897, n. 35
Articolo 3
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20 febbraio 1897
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23 febbraio 1897
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20 luglio 1928
Art. 4.

I Comuni delle provincie Venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a' termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali Austro-Ungarici. ((2))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.

UMBERTO.

Rudini'.
L. Luzzatti.
Visconti Venosta.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

---------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 maggio 1928, n. 1388 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell' art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35 , per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899".
Entrata in vigore il 20 luglio 1928