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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1142/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pace del Mela (Me), via Libertà n. 63 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cernuto che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto, via Roma, 307 presso lo studio dell'Avv. Stefania
Calabrò che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2023 Parte_1 agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 con qualifica di Addetto alla logistica di magazzino (Livello 6° CCNL Commercio e terziario) dal 17 novembre 2018 al 31 gennaio 2022 in forza di contratto a tempo parziale e indeterminato.
Il ricorrente rappresentava che, fino al mese di luglio 2020, nonostante un orario lavorativo fissato in 12 ore settimanali articolate su 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato (n. 2 ore giornaliere), aveva osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore
7:00 alle ore 12:30 per un totale di 32 ½ ore settimanali.
Reintegrato sul posto di lavoro in data 09.09.2020, a seguito della dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale intimato dalla società resistente, il ricorrente precisava di aver svolto le sue mansioni contrattualmente stabilite sino al licenziamento pervenuto in data
19.01.2022.
A fronte di una retribuzione di € 402,25 lorde mensili, il ricorrente lamentava di aver svolto sino alla data del 15 luglio 2020, 21 ½ ore di lavoro supplementare settimanale mai retribuito e di essere, pertanto, rimasto creditore, delle differenze retributive dovute in ragione della quantità e della qualità del lavoro effettivamente prestato, delle differenze per straordinario feriale diurno, festività, permessi, della tredicesima, la quattordicesima, gli scatti di anzianità, l'indennità di preavviso, nonché del trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, dunque, la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di € 33.237,80, oltre interessi e rivalutazione.
Nella resistenza di all'udienza dell'1 aprile 2025 la Controparte_1 causa veniva assunta in decisione.
La domanda merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che, allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente. In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza
(in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020; Cass. n.
7842/2018; Cass. n. 11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n.
6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib. Catania n. 4772/2019; Trib.
Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati
(Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia n.
401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017; Trib. Bari
n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016;
Trib. Roma n. 5908/2014).
Nel caso in esame la prospettazione del ricorrente ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
All'esito della prova orale, le dichiarazioni dal tenore estremamente generico dei primi testi escussi, e , Testimone_1 Testimone_2 rese sulle richieste oggetto della controversia, non hanno fornito un preciso riscontro in ordine alle circostanze esposte nel ricorso introduttivo, posto che gli stessi nulla hanno riferito in ordine al concreto orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Ed invero ha dichiarato espressamente di non sapere Testimone_1 quale orario di lavoro svolgesse parte ricorrente (“Nulla posso dire sul contratto di lavoro che il ricorrente aveva stipulato con la società. (…)
Non so dire se il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato”).
Analogamente alcuna rilevanza può attribuirsi al narrato del teste
, che si è limitato a riferire che “il ricorrente ha Testimone_2 lavorato per la società resistente ma non so dire per quanto tempo e sul contratto di lavoro stipulato dalle parti” (…) Non so dire che orario di lavoro seguiva il ricorrente”.
Differentemente, il teste , con la premessa di Testimone_3 aver lavorato alle dipendenze del fratello del titolare della società odierna resistente, la cui attività ha sede negli stessi locali della
[...]
ha confermato quanto rappresentato dal ricorrente ovvero CP_1 che il unico addetto al magazzino e allo smistamento in Pt_1 entrata e in uscita del materiale edile, “lavorava dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 7:30 alle ore 12:30/13:00”.
Tali dichiarazioni rappresentano elementi più che sufficienti per ritenere dimostrata la prospettazione operata dal ricorrente sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro ed in particolare sul maggiore orario di lavoro svolto che, nonostante il dato contrattuale, ha visto il ricorrente impegnato dal lunedì al sabato delle ore 7:30 alle ore 12:30/13:00.
A tale contributo istruttorio si aggiunge il difetto di specifica contestazione da parte di dei conteggi elaborati dal Controparte_1 ricorrente per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416
c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice
(cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass.
n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)” (Cass. 9 agosto 2019, n.
21302). In ordine al quantum, pertanto, non occorre disporre c.t.u. contabile, potendosi utilizzare gli importi allegati dal ricorrente per ciascuna voce richiesta.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la società ricorrente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 33.237,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (tenuto conto da un lato della natura non documentale della causa e dall'altro della semplicità del quadro fattuale), seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna al pagamento in favore del ricorrente per le Controparte_1 causali di cui in motivazione della somma di 33.237,80 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa
Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.