Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , modificato con l' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , cosi' come modificato dall' articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , modificato con l' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , cosi' come modificato dall' articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.