Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4284 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “divorzio – cessazione effetti civili (contenzioso)” TRA
, difeso e rappresentato dall'avv. BOCCHI LORENZO Parte_1
-ricorrente- E
-resistente contumace- CP_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-intervenuto-
-rilevato che, con ricorso depositato il 04/10/2024 la signora Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11/07/1987 in Finale Emilia (MO) con il sig. , che dalla loro unione, in data 09/01/1989, CP_1 nasceva a Cento (FE) la figlia ed in data 29/12/1989 sempre a Cento (FE) il figlio Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, che con sentenza n. Per_2
118 del 28/02/1997 del Tribunale di Modena veniva pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza il resistente rimaneva contumace. All'udienza del 11/02/2025 parte ricorrente evidenziando la mancata comparizione di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, si riportava al ricorso introduttivo ed agli atti depositati, e, in considerazione del fatto che alcun tentativo di conciliazione era esperibile vista la contumacia del resistente e che non vi era alcuna richiesta di contenuto economico da
Con provvedimento del 18/02/2025 il Giudice relatore delegato , tenuto conto delle documentate condizioni di salute di parte ricorrente, che le impedivano di partecipare fisicamente all'udienza, vista la contumacia di parte resistente, pur nella regolarita' della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, considerato altresi che la mancata comparizione del resistente non rendeva di fatto esperibile il tentativo di conciliazione ex art 473 bis. 21 comma 3° cpc, fissava l'udienza del 27/02/2025 con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino al giorno dell'udienza ore 9.00 per il deposito di note difensive. Premesso che in data 25/02/2025 l'udienza del 27/02/2025 veniva rinviata, sempre con le modalità della trattazione scritta, all'udienza del 28/02/2025, a detta udienza parte ricorrente depositava le note difensive in cui instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Finale Emilia (MO) il 11/07/1987 tra la sig.ra ed il sig. , trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 1987, non avanzando alcuna richiesta di carattere economico.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 118 del
28/02/1997 del Tribunale di Modena, passata in cosa giudicata. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, contumace,sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, non contrastate da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente, stante la contumacia del resistente, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 04/10/2024 dalla signora nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/07/1987 da a nata Strasburgo (Francia) il 07/08/1966 e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Finale CP_1
Emilia (MO), come risultante dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Finale Emilia (MO), atto n. 14, parte II, serie A, anno 1987;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Finale Emilia (MO), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi