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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1601/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Luca Cecere, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio Parrella e Maria Golia, presso cui
è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi professionale, dichiarare che, dalla tecnopatia denunziata l'8.7.2020 (pratica n. 510757456), è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 9%, e che, alla luce del 6% già riconosciuto per l'infortunio sul lavoro 3.9.2021 (pratica n. 510758203), il danno biologico complessivo è pari al 15% o, quanto meno, superiore alla percentuale già riconosciuta, da accertarsi anche con C.T.U.; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'indennizzo ex D. Lgs. 38/2000, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 prestato attività lavorativa sin dal 1986, dapprima come operaia, addetta a lavori di sartoria, successivamente, a far data dal 1995, come addetta alle pulizie e, poi, come operatrice ecologica presso il Comune di Andretta (AV).
Precisava che quest'ultima tipologia di attività lavorativa, consistente per lo più nella pulizia delle cunette e nella raccolta dell'immondizia, veniva svolta con l'utilizzo di pale, zappe e rastrelli, e l'aveva sottoposta a movimentazione manuale dei carichi e al mantenimento di posture incongrue per diverse ore.
Rappresentava di aver presentato domanda amministrativa all' in data CP_1
8.7.2020 per il riconoscimento della malattia professionale, in quanto affetta da “Ernia discale lombare con associate protrusioni lombari ed ernia cervicale duplice associate a protrusioni cervicali su base degenerativa di tipo biomeccanico con impotenza funzionale”.
Riferiva che l' con nota dell'8.10.2020, non aveva riconosciuto il beneficio CP_1 richiesto per la mancanza nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Vano il ricorso amministrativo.
Aggiungeva che, nelle more del procedimento, in data 3.9.2021, aveva subìto un infortunio sul lavoro che le aveva procurato la “frattura distale peroneale e lesione del legamento peroneo astragalo anteriore caviglia dx”, con menomazione dell'integrità psicofisica accertata e valutata dall' nella misura del 6%. CP_1
Instava, quindi, per una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 15%, o comunque superiore al 6% già accertato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarle.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dalla ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Sono una dipendente del comune di Andretta con mansioni di custode del Museo. Sono stata CP_2 impiegata come LSU a partire dal 1997, con mansioni di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche, e poi sono stata stabilizzata ed assunta dal comune nel 2008, con mansioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La ricorrente
è una mia collega. Anche lei ha iniziato come LSU con le stesse mansioni, ma circa un anno e mezzo prima di me.
Poi anche lei è stata stabilizzata nel 2008, sempre come me con mansioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Entrambe lavoriamo ancora all'attualità, ma la ricorrente, dal 2022 circa, è stata addetta a mansioni di pulizia delle ville comunali e delle prospicienze, tra l'altro per la pulizia a seguito del taglio del verde pubblico. Nel primo periodo, quando abbiamo lavorato alla pulizia delle strade, mi è capitato di osservare lo stesso turno di lavoro della sig.ra secondo la turnistica stabilita dal Comune. Lavoravamo tre ore al giorno, dalle 7.00 alle Parte_1
10.00, per sei giorni a settimana. Tale attività veniva da noi svolta esclusivamente a mani: utilizzavamo la zappa per pulire le cunette e rimuovere i detriti che vi si accumulavano. Poi utilizzando una scopa ed una pala trasferivamo la terra sull'automezzo di raccolta. A volte facevamo ciò direttamente, mentre altre volte, quando il mezzo non poteva avvicinarsi a sufficienza, si riempiva un bidone che poi si provvedeva ad avvicinare al mezzo ed a svuotare. Trattandosi di terra e pietre, il peso del materiale era molto elevato. Dopo il 2008, quando ci hanno stabilizzato, come ho detto il comune ci ha assegnato al servizio di raccolta rifiuti. Anche in questo periodo mi è capitato di lavorare in squadra con la sig.ra Abbiamo osservato lo stesso orario di lavoro che ho riferito Parte_1 prima. La nostra attività consisteva nel raccogliere le buste contenenti rifiuti. Utilizzavamo un automezzo assegnato dall'ente, che aveva a disposizione un autocompattatore grande, un gasolone, e un mezzo più piccolo.
Noi abbiamo usato tutti e tre a seconda delle esigenze. Se ben ricordo, la ricorrente non ha mai guidato il mezzo, mentre a me è capitato di farlo. Noi dovevamo scendere e salire dal camion grande oppure camminare a piedi, raccogliere le buste dei rifiuti e inserirle nel mezzo di raccolta. Solo dopo il 2008 il comune iniziò a fornirci la divisa ed i DPI. Tuttavia, questi non erano ricambiati con la necessaria frequenza: i guanti talvolta li abbiamo acquistati noi, mentre ci venne fornito solo un paio di scarpe antinfortunistica, ricambiate una volta. Proprio nel
2008 venne introdotta la raccolta differenziata. Le buste dei rifiuti potevano essere anche molto pesanti, soprattutto quando si trattava dell'umido e dell'indifferenziato. Talvolta, dovevamo essere in due per poter prelevare le buste più pesanti. Preciso che nella squadra si era sempre in due unità”.
: “Sono dipendente comunale. Sono il cugino della ricorrente. Anche io sono un dipendente Controparte_3 del comune di Andretta con mansioni di operatore ecologico. Mi occupo di raccolta dei rifiuti e pulizia del verde,
a seconda dei turni. Io ho cominciato a lavorare come LSU nel 1995, poi sono stabilizzato dal comune nel 2008, con orario di lavoro parziale. Anche la ricorrente ha fatto il mio stesso percorso e ha iniziato insieme a me, essendo
3 stati entrambi licenziati da un'azienda tessile. La ricorrente svolge ed ha svolto già come LSU mansioni analoghe alle mie, occupandosi della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade e del verde. È capitato quasi sempre di lavorare in squadra insieme, ad esempio io guidavo l'automezzo e lei raccoglieva le buste dei rifiuti, oppure io tagliavo l'erba e lei la raccoglieva riponendola nel bidone. Per questa attività di pulizia delle strade, lavoriamo quasi completamente a mani, non essendovi mezzi meccanici disponibili, se non per svuotare i bidoni. Il lavoro di questo tipo è particolarmente faticoso perché dobbiamo spostarci a piedi per lunghi tratti, spesso in salita. Inoltre,
i bidoni, che riempiamo di terriccio e detriti, devono essere sollevati e svuotati nel mezzo di raccolta. Si tratta di bidoni di plastica neri, non so dire di quanti litri, né so dire che peso possano raggiungere una volta pieni.
Tuttavia, erano talmente pesanti che bisognava essere in due per sollevarli. La ricorrente trasportava i bidoni su un carrettino in ferro munito di rotelle e con due spazi per i bidoni, sul quale poggiavamo anche l'attrezzatura, tra cui il decespugliatore e la scopa. Inoltre, essa utilizzando la pala raccoglieva i detriti e i residui della pulizia, riversandoli nei bidoni. Per l'altra attività, cioè la raccolta dei rifiuti, la ricorrente ha lavorato con me nello stesso turno. In questo caso abbiamo utilizzato il mezzo di raccolta più piccolo. In altri casi la ricorrente ha lavorato con altri colleghi, muniti di apposita patente, utilizzando l'autocompattatore grande. Non ricordo da quando è iniziata la raccolta differenziata. La ricorrente, comunque, si occupava di prendere le buste e trasferirle sul mezzo.
Le buste potevano raggiungere pesi anche consistenti, tanto che talvolta io dovevo scendere dal posto di guida ed aiutare mia cugina a sollevarle perché da sola non ce la faceva. Da circa tre anni, la ricorrente è tornata ad occuparsi delle mansioni di pulizia delle strade e non svolge più quelle di raccolta dei rifiuti”.
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto in modo preciso e dettagliato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel dettaglio, è emerso che la ricorrente è dipendente del , addetta, Controparte_4 dapprima, a mansioni di pulizia delle strade e, successivamente, adibita al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attività di pulizia veniva svolta a mani, con l'utilizzo di zappe ed altri strumenti per rimuovere i detriti che si erano accumulati lungo le strade.
I testi hanno, altresì, precisato che detta attività era particolarmente faticosa, in quanto prevedeva anche la movimentazione di grossi bidoni utilizzati per la raccolta del terriccio e dei rifiuti.
Il teste ha precisato che, in ordine all'attività lavorativa di raccolta dei rifiuti, CP_3 la ricorrente si occupava di prelevare l'immondizia depositata nei pressi delle abitazioni e di trasferirle sul mezzo di raccolta.
Dunque, i testi hanno descritto concretamente l'attività lavorativa espletata, con specifico riferimento alle circostanze relative alla particolare gravosità delle condizioni
4 di lavoro ed all'effettiva incidenza dell'esposizione ad un rischio professionale coerente e compatibile con le patologie lamentate.
2. Alla luce di tali dichiarazioni, può ritenersi che lo sviluppo delle patologie a carico del tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale della sig.ra Parte_1
siano causalmente connesse alle movimentazioni corporee cagionate dalle
[...] tipologie di attività lavorative svolte nel tempo.
Del resto, è noto che la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816: “In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che CP_ possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione civile, Sentenza n. 1059/2022 pubbl. il
23/11/2022 RG n. 3154/2020 5 sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”).
Inoltre, anche in caso di malattie tabellate che, però, presentino eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore resta gravato dell'onere di provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare la tecnopatia (Cassazione Civile , sez. lav., 4.2.2020, n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità CP_ scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
Non si trascuri poi di considerare che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
5 (Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad CP_1 oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la lavoratrice abbia dimostrato di essere stata esposta, nel corso degli anni, ad un rischio lavorativo idoneo a configurare la malattia denunciata, in particolare per la posizione assunta nell'atto della pulizia e raccolta dei rifiuti e per la serie di movimenti corporei quotidiani diretti al sollevamento di prodotti di peso consistente, che hanno inevitabilmente coinvolto il tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova che la malattia lamentata sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa ed alla prolungata esposizione ad un fattore di rischio lavorativo compatibile con la patologia stessa.
3. Va osservato, poi, che la derivazione causale tra l'attività posta in essere dal ricorrente e la malattia è stata confermata anche in sede di C.T.U.
Tale accertamento, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza scientifica non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott. in Persona_1 conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000,
n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Ebbene, il C.T.U. formulava la propria valutazione e il conclusivo giudizio medico- legale nei seguenti termini: “in conclusione, tenuto conto della eziopatogenesi dell'ernia discale, si è messa in luce ed analizzata la relazione fra lavoro espletato per lungo tempo (circa 16 anni) ed insorgenza dell'ernia del disco lombare e si conclude che detta affezione va presa in considerazione quale malattia professionale. Pertanto alla ricorrente , nata il [...], operatrice ecologica dal 2008, Parte_1 deve essere riconosciuto il carattere di malattia professionale alla “ernia discale lombare con associate protrusioni lombari” (codici identificativi M47.8 e M51.2), secondo le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (pubblicate sulla lista I del Decreto 11/12/2009). Circa il danno biologico, i postumi anatomo-funzionali residuati e stabilizzati della suddetta malattia professionale, tenuto conto delle tabelle di cui all'art.13 del D.L. 38/2000, così possono essere valutati: - lesioni <>; - menomazioni <a destra con livelli metamerici l3-l4 l4- l5 e l5-s1>>, valutabili complessivamente con una invalidità del 6%- in relazione al codice di riferimento 209.0 delle suddette tabelle. Pertanto il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente valutato per accertamento dei suddetti postumi, riguardante la malattia professionale in
6 oggetto, risulta in misura del 6% (sei per cento). Tenuto conto della preesistente invalidità del 7%, dovuta ad infortunio sul lavoro occorso il 03/09/2021, cui era stata riconosciuta nella collegiale del 12/07/2023 dai sanitari dell' di Avellino per i seguenti postumi medico-legali “esiti di frattura distale peroneale e lesione del CP_1 legamento peroneo-astragalico anteriore caviglia destra”, associando l'invalidità del 6% della suddetta malattia professionale denunciata in data 08/07/2020, la lavoratrice presenta una invalidità complessiva del
12% (dodici per cento). La decorrenza del suddetto danno biologico può risalire all'epoca della valutazione del secondo infortunio sul lavoro, cioè in data 12/07/2023, come stabilito dai sanitari dell' di Avellino”. CP_1
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza di un nesso causale e di una riduzione della capacità lavorativa pari al 12%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, e ciò in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
In particolare, il consulente ha proceduto all'unificazione dei postumi invalidanti ai sensi del co. 5 della richiamata norma, stimando, nel complesso, un'invalidità pari al
12%, risultante dalla complessiva valutazione dei postumi della tecnopatia oggetto del presente giudizio e di quelli derivati dall'infortunio sul lavoro del 3.9.2021.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l'indennizzo in conto capitale, in corrispondenza al danno biologico unificato (12%), con decurtazione dell'importo dell'indennizzo già corrisposto e con decorrenza dal 12.7.2023, come stimato dal C.T.U.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 121° giorno successivo alla predetta data di decorrenza.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte della proposta quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 15%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R.
1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
7 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dalla malattia professionale indicata in motivazione, è conseguita, in danno di , una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica Parte_1 in misura pari al 12%, a titolo di stima unificata con le menomazioni derivate dall'infortunio sul lavoro del 3.9.2021;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p.t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, detratto quanto già Parte_1 corrisposto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 121° giorno successivo al 12.7.2023 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.690,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1601/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Luca Cecere, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio Parrella e Maria Golia, presso cui
è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi professionale, dichiarare che, dalla tecnopatia denunziata l'8.7.2020 (pratica n. 510757456), è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 9%, e che, alla luce del 6% già riconosciuto per l'infortunio sul lavoro 3.9.2021 (pratica n. 510758203), il danno biologico complessivo è pari al 15% o, quanto meno, superiore alla percentuale già riconosciuta, da accertarsi anche con C.T.U.; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'indennizzo ex D. Lgs. 38/2000, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 prestato attività lavorativa sin dal 1986, dapprima come operaia, addetta a lavori di sartoria, successivamente, a far data dal 1995, come addetta alle pulizie e, poi, come operatrice ecologica presso il Comune di Andretta (AV).
Precisava che quest'ultima tipologia di attività lavorativa, consistente per lo più nella pulizia delle cunette e nella raccolta dell'immondizia, veniva svolta con l'utilizzo di pale, zappe e rastrelli, e l'aveva sottoposta a movimentazione manuale dei carichi e al mantenimento di posture incongrue per diverse ore.
Rappresentava di aver presentato domanda amministrativa all' in data CP_1
8.7.2020 per il riconoscimento della malattia professionale, in quanto affetta da “Ernia discale lombare con associate protrusioni lombari ed ernia cervicale duplice associate a protrusioni cervicali su base degenerativa di tipo biomeccanico con impotenza funzionale”.
Riferiva che l' con nota dell'8.10.2020, non aveva riconosciuto il beneficio CP_1 richiesto per la mancanza nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata.
Vano il ricorso amministrativo.
Aggiungeva che, nelle more del procedimento, in data 3.9.2021, aveva subìto un infortunio sul lavoro che le aveva procurato la “frattura distale peroneale e lesione del legamento peroneo astragalo anteriore caviglia dx”, con menomazione dell'integrità psicofisica accertata e valutata dall' nella misura del 6%. CP_1
Instava, quindi, per una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 15%, o comunque superiore al 6% già accertato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarle.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della malattia professionale.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dalla ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Sono una dipendente del comune di Andretta con mansioni di custode del Museo. Sono stata CP_2 impiegata come LSU a partire dal 1997, con mansioni di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche, e poi sono stata stabilizzata ed assunta dal comune nel 2008, con mansioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La ricorrente
è una mia collega. Anche lei ha iniziato come LSU con le stesse mansioni, ma circa un anno e mezzo prima di me.
Poi anche lei è stata stabilizzata nel 2008, sempre come me con mansioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Entrambe lavoriamo ancora all'attualità, ma la ricorrente, dal 2022 circa, è stata addetta a mansioni di pulizia delle ville comunali e delle prospicienze, tra l'altro per la pulizia a seguito del taglio del verde pubblico. Nel primo periodo, quando abbiamo lavorato alla pulizia delle strade, mi è capitato di osservare lo stesso turno di lavoro della sig.ra secondo la turnistica stabilita dal Comune. Lavoravamo tre ore al giorno, dalle 7.00 alle Parte_1
10.00, per sei giorni a settimana. Tale attività veniva da noi svolta esclusivamente a mani: utilizzavamo la zappa per pulire le cunette e rimuovere i detriti che vi si accumulavano. Poi utilizzando una scopa ed una pala trasferivamo la terra sull'automezzo di raccolta. A volte facevamo ciò direttamente, mentre altre volte, quando il mezzo non poteva avvicinarsi a sufficienza, si riempiva un bidone che poi si provvedeva ad avvicinare al mezzo ed a svuotare. Trattandosi di terra e pietre, il peso del materiale era molto elevato. Dopo il 2008, quando ci hanno stabilizzato, come ho detto il comune ci ha assegnato al servizio di raccolta rifiuti. Anche in questo periodo mi è capitato di lavorare in squadra con la sig.ra Abbiamo osservato lo stesso orario di lavoro che ho riferito Parte_1 prima. La nostra attività consisteva nel raccogliere le buste contenenti rifiuti. Utilizzavamo un automezzo assegnato dall'ente, che aveva a disposizione un autocompattatore grande, un gasolone, e un mezzo più piccolo.
Noi abbiamo usato tutti e tre a seconda delle esigenze. Se ben ricordo, la ricorrente non ha mai guidato il mezzo, mentre a me è capitato di farlo. Noi dovevamo scendere e salire dal camion grande oppure camminare a piedi, raccogliere le buste dei rifiuti e inserirle nel mezzo di raccolta. Solo dopo il 2008 il comune iniziò a fornirci la divisa ed i DPI. Tuttavia, questi non erano ricambiati con la necessaria frequenza: i guanti talvolta li abbiamo acquistati noi, mentre ci venne fornito solo un paio di scarpe antinfortunistica, ricambiate una volta. Proprio nel
2008 venne introdotta la raccolta differenziata. Le buste dei rifiuti potevano essere anche molto pesanti, soprattutto quando si trattava dell'umido e dell'indifferenziato. Talvolta, dovevamo essere in due per poter prelevare le buste più pesanti. Preciso che nella squadra si era sempre in due unità”.
: “Sono dipendente comunale. Sono il cugino della ricorrente. Anche io sono un dipendente Controparte_3 del comune di Andretta con mansioni di operatore ecologico. Mi occupo di raccolta dei rifiuti e pulizia del verde,
a seconda dei turni. Io ho cominciato a lavorare come LSU nel 1995, poi sono stabilizzato dal comune nel 2008, con orario di lavoro parziale. Anche la ricorrente ha fatto il mio stesso percorso e ha iniziato insieme a me, essendo
3 stati entrambi licenziati da un'azienda tessile. La ricorrente svolge ed ha svolto già come LSU mansioni analoghe alle mie, occupandosi della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade e del verde. È capitato quasi sempre di lavorare in squadra insieme, ad esempio io guidavo l'automezzo e lei raccoglieva le buste dei rifiuti, oppure io tagliavo l'erba e lei la raccoglieva riponendola nel bidone. Per questa attività di pulizia delle strade, lavoriamo quasi completamente a mani, non essendovi mezzi meccanici disponibili, se non per svuotare i bidoni. Il lavoro di questo tipo è particolarmente faticoso perché dobbiamo spostarci a piedi per lunghi tratti, spesso in salita. Inoltre,
i bidoni, che riempiamo di terriccio e detriti, devono essere sollevati e svuotati nel mezzo di raccolta. Si tratta di bidoni di plastica neri, non so dire di quanti litri, né so dire che peso possano raggiungere una volta pieni.
Tuttavia, erano talmente pesanti che bisognava essere in due per sollevarli. La ricorrente trasportava i bidoni su un carrettino in ferro munito di rotelle e con due spazi per i bidoni, sul quale poggiavamo anche l'attrezzatura, tra cui il decespugliatore e la scopa. Inoltre, essa utilizzando la pala raccoglieva i detriti e i residui della pulizia, riversandoli nei bidoni. Per l'altra attività, cioè la raccolta dei rifiuti, la ricorrente ha lavorato con me nello stesso turno. In questo caso abbiamo utilizzato il mezzo di raccolta più piccolo. In altri casi la ricorrente ha lavorato con altri colleghi, muniti di apposita patente, utilizzando l'autocompattatore grande. Non ricordo da quando è iniziata la raccolta differenziata. La ricorrente, comunque, si occupava di prendere le buste e trasferirle sul mezzo.
Le buste potevano raggiungere pesi anche consistenti, tanto che talvolta io dovevo scendere dal posto di guida ed aiutare mia cugina a sollevarle perché da sola non ce la faceva. Da circa tre anni, la ricorrente è tornata ad occuparsi delle mansioni di pulizia delle strade e non svolge più quelle di raccolta dei rifiuti”.
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
In specie, i testi hanno descritto in modo preciso e dettagliato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel dettaglio, è emerso che la ricorrente è dipendente del , addetta, Controparte_4 dapprima, a mansioni di pulizia delle strade e, successivamente, adibita al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attività di pulizia veniva svolta a mani, con l'utilizzo di zappe ed altri strumenti per rimuovere i detriti che si erano accumulati lungo le strade.
I testi hanno, altresì, precisato che detta attività era particolarmente faticosa, in quanto prevedeva anche la movimentazione di grossi bidoni utilizzati per la raccolta del terriccio e dei rifiuti.
Il teste ha precisato che, in ordine all'attività lavorativa di raccolta dei rifiuti, CP_3 la ricorrente si occupava di prelevare l'immondizia depositata nei pressi delle abitazioni e di trasferirle sul mezzo di raccolta.
Dunque, i testi hanno descritto concretamente l'attività lavorativa espletata, con specifico riferimento alle circostanze relative alla particolare gravosità delle condizioni
4 di lavoro ed all'effettiva incidenza dell'esposizione ad un rischio professionale coerente e compatibile con le patologie lamentate.
2. Alla luce di tali dichiarazioni, può ritenersi che lo sviluppo delle patologie a carico del tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale della sig.ra Parte_1
siano causalmente connesse alle movimentazioni corporee cagionate dalle
[...] tipologie di attività lavorative svolte nel tempo.
Del resto, è noto che la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816: “In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che CP_ possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione civile, Sentenza n. 1059/2022 pubbl. il
23/11/2022 RG n. 3154/2020 5 sez. lav., 14/05/2020, n. 8947: “Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”).
Inoltre, anche in caso di malattie tabellate che, però, presentino eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore resta gravato dell'onere di provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare la tecnopatia (Cassazione Civile , sez. lav., 4.2.2020, n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità CP_ scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
Non si trascuri poi di considerare che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
5 (Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad CP_1 oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la lavoratrice abbia dimostrato di essere stata esposta, nel corso degli anni, ad un rischio lavorativo idoneo a configurare la malattia denunciata, in particolare per la posizione assunta nell'atto della pulizia e raccolta dei rifiuti e per la serie di movimenti corporei quotidiani diretti al sollevamento di prodotti di peso consistente, che hanno inevitabilmente coinvolto il tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale.
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova che la malattia lamentata sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa ed alla prolungata esposizione ad un fattore di rischio lavorativo compatibile con la patologia stessa.
3. Va osservato, poi, che la derivazione causale tra l'attività posta in essere dal ricorrente e la malattia è stata confermata anche in sede di C.T.U.
Tale accertamento, avente natura tecnico-specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza scientifica non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott. in Persona_1 conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000,
n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Ebbene, il C.T.U. formulava la propria valutazione e il conclusivo giudizio medico- legale nei seguenti termini: “in conclusione, tenuto conto della eziopatogenesi dell'ernia discale, si è messa in luce ed analizzata la relazione fra lavoro espletato per lungo tempo (circa 16 anni) ed insorgenza dell'ernia del disco lombare e si conclude che detta affezione va presa in considerazione quale malattia professionale. Pertanto alla ricorrente , nata il [...], operatrice ecologica dal 2008, Parte_1 deve essere riconosciuto il carattere di malattia professionale alla “ernia discale lombare con associate protrusioni lombari” (codici identificativi M47.8 e M51.2), secondo le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (pubblicate sulla lista I del Decreto 11/12/2009). Circa il danno biologico, i postumi anatomo-funzionali residuati e stabilizzati della suddetta malattia professionale, tenuto conto delle tabelle di cui all'art.13 del D.L. 38/2000, così possono essere valutati: - lesioni <>; - menomazioni <a destra con livelli metamerici l3-l4 l4- l5 e l5-s1>>, valutabili complessivamente con una invalidità del 6%- in relazione al codice di riferimento 209.0 delle suddette tabelle. Pertanto il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente valutato per accertamento dei suddetti postumi, riguardante la malattia professionale in
6 oggetto, risulta in misura del 6% (sei per cento). Tenuto conto della preesistente invalidità del 7%, dovuta ad infortunio sul lavoro occorso il 03/09/2021, cui era stata riconosciuta nella collegiale del 12/07/2023 dai sanitari dell' di Avellino per i seguenti postumi medico-legali “esiti di frattura distale peroneale e lesione del CP_1 legamento peroneo-astragalico anteriore caviglia destra”, associando l'invalidità del 6% della suddetta malattia professionale denunciata in data 08/07/2020, la lavoratrice presenta una invalidità complessiva del
12% (dodici per cento). La decorrenza del suddetto danno biologico può risalire all'epoca della valutazione del secondo infortunio sul lavoro, cioè in data 12/07/2023, come stabilito dai sanitari dell' di Avellino”. CP_1
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza di un nesso causale e di una riduzione della capacità lavorativa pari al 12%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, e ciò in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
In particolare, il consulente ha proceduto all'unificazione dei postumi invalidanti ai sensi del co. 5 della richiamata norma, stimando, nel complesso, un'invalidità pari al
12%, risultante dalla complessiva valutazione dei postumi della tecnopatia oggetto del presente giudizio e di quelli derivati dall'infortunio sul lavoro del 3.9.2021.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l'indennizzo in conto capitale, in corrispondenza al danno biologico unificato (12%), con decurtazione dell'importo dell'indennizzo già corrisposto e con decorrenza dal 12.7.2023, come stimato dal C.T.U.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 121° giorno successivo alla predetta data di decorrenza.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte della proposta quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 15%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R.
1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
7 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dalla malattia professionale indicata in motivazione, è conseguita, in danno di , una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica Parte_1 in misura pari al 12%, a titolo di stima unificata con le menomazioni derivate dall'infortunio sul lavoro del 3.9.2021;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p.t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, detratto quanto già Parte_1 corrisposto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 121° giorno successivo al 12.7.2023 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.690,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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