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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3099 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, Via Francesco Innamorati n. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Carlo Umberto Rossi e Girolamo Scarfò, con studio in
Perugia, Via Fonti Coperte n. 38, giusta procura in calce al ricorso telematico
( ; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17.10.1965, irreperibile;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: conclusioni versate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra nel ricorso depositato il 2.10.23 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto il 25.10.2018 con Controparte_1 esponendo che dall'unione non sono nati figli e che con sentenza n. 1302/22 è stata pronunciata dall'intestato Tribunale sentenza non definitiva di separazione dei coniugi. La ricorrente ha aggiunto di essere sempre stata tenuta all'oscuro delle attività economiche e finanziare del marito che, a settembre 2019, dopo essersi fatto accreditare dalla moglie sul proprio conto corrente la somma di euro 9.230,00, aveva simulato la propria scomparsa e di essere in pericolo di vita. Successivamente alla denuncia di scomparsa presentata dalla ricorrente e dal figlio di lei (nato dal primo matrimonio), l' era stato ritrovato a Reggio CP_1
Calabria, in perfette condizioni di salute, e vi era motivo di credere che avesse deciso di far perdere le proprie tracce dopo che la Corte di Giustizia brasiliana aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di appropriazione indebita, uso di documenti falsi, e del conseguente ordine di arresto.
La ricorrente ha quindi riferito di lavorare come lavoratrice domestica part-time, percependone redditi di circa euro 580,00 mensili e di essere titolare di pensione di anzianità erogata da ente brasiliano, per una somma di circa euro 9300 netti annui. Ha aggiunto di avere avuto un crollo psico-fisico a causa delle condotte tenute dal marito, nei confronti del quale ha riferito di avere sporto atto di denuncia-querela, e di essersi fatta assistere da un centro anti- violenza. Ha chiesto prevedersi in proprio favore assegno divorzile di euro 400,00 mensili, per avere sacrificato durante il matrimonio buona parte del patrimonio proprio per consentire al marito di pagare i debiti e di realizzarsi professionalmente in Italia, visto che lui aveva dichiarato di aver perso il proprio lavoro di docente universitario e di aver bisogno di denaro in attesa di reperire nuova occupazione.
Il resistente cui il ricorso è stato notificato con le modalità di cui Controparte_1 all'art. 143 c.p.c., non si è costituito. All'udienza del 30.1.124, ove compariva la sola ricorrente, il giudice, dichiarata la contumacia del resistente, rinviava il procedimento ad altra udienza in attesa del deposito della sentenza conclusiva del procedimento di separazione.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata il 17.10.24 veniva provvisoriamente rigettata la richiesta di assegno divorzile, fissando per la decisione l'udienza del 4.3.25, tenuta con modalità di trattazione scritta, in esito alla quale la causa è stata rimessa al collegio.
****
Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, chiesto dalla ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 1302/2022, depositata il 26.2.22, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e da allora non è più ripresa la convivenza, essendo ormai irrimediabilmente e palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis. E' quindi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere proposta domanda di scioglimento del matrimonio quando sia pronunciata la separazione giudiziale e lo stato di separazione si sia protratto per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Dal matrimonio non sono nati figli, sì che l'unica domanda da decidere nella presente sede è quella di assegno divorzile, avanzata dalla ricorrente sull'assunto di avere sacrificato le proprie sostanze patrimoniali durante il matrimonio per aiutare il marito, cittadino brasiliano, a reinserirsi professionalmente in Italia.
In diritto, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare come l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) e natura compensativa-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) (cfr. C. Cass. S.U. n.
18287/18). In particolare, appare necessario far precedere la decisione da una indagine relativa ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. Il giudice di merito è quindi chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. ord. n. 9144/23; Cass. n. 23583/22).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve preliminarmente darsi atto che il tenore del ricorso e le ragioni poste a fondamento della domanda di assegno depongono nel senso che si sia voluta invocare la funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile.
Nel merito, già la sentenza conclusiva del procedimento di separazione giudiziale, pur accogliendo la domanda di addebito al marito, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, osservando come il primo mai avesse contribuito con risorse proprie alle esigenze della famiglia, della quale si era sempre e solo fatta carico la moglie, economicamente indipendente e dotata di redditi propri (v. sentenza dell'intestato
Tribunale n. 939/24).
L'indagine da compiersi nella presente sede conduce ad esiti non dissimili.
Invero, e come già osservato nell'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori, seppure possano reputarsi convincenti le allegazioni in fatto relative alla dinamica che ha connotato la vita coniugale – che hanno per altro trovato riscontro nella pronuncia di addebito della separazione al marito – le certe elargizioni economiche da parte della moglie in favore del marito, avvenute in costanza di matrimonio, non giustificano di per sé la previsione di assegno divorzile, collocandosi totalmente fuori dal perimetro degli elementi costitutivi del diritto, come delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Non vi è, nelle difese della ricorrente, allegazione alcuna circa l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale nelle rispettive condizioni economiche. Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, la dispone mensilmente della somma di circa Parte_1 euro 1500 (di cui euro 600,00 derivate dall'attività lavorativa di collaboratrice domestica part- time, euro 770 circa dalla pensione di anzianità brasiliana e circa euro 200/300 mensili dall'attività di collaborazione con un'agenzia di viaggi). Nulla si sa delle condizioni economiche del resistente, e vi è anzi ragione di ipotizzare che il predetto – che durante l'unione matrimoniale mai ha contribuito con il proprio lavoro alle esigenze familiari ma ha sempre profittato delle sostanze della moglie, da ultimo anche appropriandosi della somma di euro
9.000 con l'inganno – viva di espedienti e versi in una situazione deteriore rispetto a quella della ricorrente. Nemmeno può trascurarsi di considerare che il matrimonio ha avuto brevissima durata: è stato celebrato a ottobre dell'anno 2018 e a settembre 2019 il marito si era già allontanato dalla abitazione coniugale e stava simulando di essere in pericolo di vita. In un arco di tempo così breve è già in astratto difficile immaginare possibile l'incidenza causale del contributo offerto da uno al patrimonio dell'altro o a quello comune, ed in ogni caso la ricorrente non ha nemmeno allegato di aver dovuto sacrificare a vantaggio delle esigenze della famiglia le proprie aspettative reddituali o professionali.
Non può che concludersi, alla luce di quanto fin qui per il rigetto della domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il 25.10.2018 tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e nato in [...] il
[...] Controparte_1
17.10.1965, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al n. 158, parte 1, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile.
3) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3099 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, Via Francesco Innamorati n. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Carlo Umberto Rossi e Girolamo Scarfò, con studio in
Perugia, Via Fonti Coperte n. 38, giusta procura in calce al ricorso telematico
( ; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17.10.1965, irreperibile;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: conclusioni versate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra nel ricorso depositato il 2.10.23 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto il 25.10.2018 con Controparte_1 esponendo che dall'unione non sono nati figli e che con sentenza n. 1302/22 è stata pronunciata dall'intestato Tribunale sentenza non definitiva di separazione dei coniugi. La ricorrente ha aggiunto di essere sempre stata tenuta all'oscuro delle attività economiche e finanziare del marito che, a settembre 2019, dopo essersi fatto accreditare dalla moglie sul proprio conto corrente la somma di euro 9.230,00, aveva simulato la propria scomparsa e di essere in pericolo di vita. Successivamente alla denuncia di scomparsa presentata dalla ricorrente e dal figlio di lei (nato dal primo matrimonio), l' era stato ritrovato a Reggio CP_1
Calabria, in perfette condizioni di salute, e vi era motivo di credere che avesse deciso di far perdere le proprie tracce dopo che la Corte di Giustizia brasiliana aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di appropriazione indebita, uso di documenti falsi, e del conseguente ordine di arresto.
La ricorrente ha quindi riferito di lavorare come lavoratrice domestica part-time, percependone redditi di circa euro 580,00 mensili e di essere titolare di pensione di anzianità erogata da ente brasiliano, per una somma di circa euro 9300 netti annui. Ha aggiunto di avere avuto un crollo psico-fisico a causa delle condotte tenute dal marito, nei confronti del quale ha riferito di avere sporto atto di denuncia-querela, e di essersi fatta assistere da un centro anti- violenza. Ha chiesto prevedersi in proprio favore assegno divorzile di euro 400,00 mensili, per avere sacrificato durante il matrimonio buona parte del patrimonio proprio per consentire al marito di pagare i debiti e di realizzarsi professionalmente in Italia, visto che lui aveva dichiarato di aver perso il proprio lavoro di docente universitario e di aver bisogno di denaro in attesa di reperire nuova occupazione.
Il resistente cui il ricorso è stato notificato con le modalità di cui Controparte_1 all'art. 143 c.p.c., non si è costituito. All'udienza del 30.1.124, ove compariva la sola ricorrente, il giudice, dichiarata la contumacia del resistente, rinviava il procedimento ad altra udienza in attesa del deposito della sentenza conclusiva del procedimento di separazione.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata il 17.10.24 veniva provvisoriamente rigettata la richiesta di assegno divorzile, fissando per la decisione l'udienza del 4.3.25, tenuta con modalità di trattazione scritta, in esito alla quale la causa è stata rimessa al collegio.
****
Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, chiesto dalla ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 1302/2022, depositata il 26.2.22, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e da allora non è più ripresa la convivenza, essendo ormai irrimediabilmente e palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis. E' quindi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere proposta domanda di scioglimento del matrimonio quando sia pronunciata la separazione giudiziale e lo stato di separazione si sia protratto per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Dal matrimonio non sono nati figli, sì che l'unica domanda da decidere nella presente sede è quella di assegno divorzile, avanzata dalla ricorrente sull'assunto di avere sacrificato le proprie sostanze patrimoniali durante il matrimonio per aiutare il marito, cittadino brasiliano, a reinserirsi professionalmente in Italia.
In diritto, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare come l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) e natura compensativa-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) (cfr. C. Cass. S.U. n.
18287/18). In particolare, appare necessario far precedere la decisione da una indagine relativa ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. Il giudice di merito è quindi chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. ord. n. 9144/23; Cass. n. 23583/22).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve preliminarmente darsi atto che il tenore del ricorso e le ragioni poste a fondamento della domanda di assegno depongono nel senso che si sia voluta invocare la funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile.
Nel merito, già la sentenza conclusiva del procedimento di separazione giudiziale, pur accogliendo la domanda di addebito al marito, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, osservando come il primo mai avesse contribuito con risorse proprie alle esigenze della famiglia, della quale si era sempre e solo fatta carico la moglie, economicamente indipendente e dotata di redditi propri (v. sentenza dell'intestato
Tribunale n. 939/24).
L'indagine da compiersi nella presente sede conduce ad esiti non dissimili.
Invero, e come già osservato nell'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori, seppure possano reputarsi convincenti le allegazioni in fatto relative alla dinamica che ha connotato la vita coniugale – che hanno per altro trovato riscontro nella pronuncia di addebito della separazione al marito – le certe elargizioni economiche da parte della moglie in favore del marito, avvenute in costanza di matrimonio, non giustificano di per sé la previsione di assegno divorzile, collocandosi totalmente fuori dal perimetro degli elementi costitutivi del diritto, come delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Non vi è, nelle difese della ricorrente, allegazione alcuna circa l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale nelle rispettive condizioni economiche. Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, la dispone mensilmente della somma di circa Parte_1 euro 1500 (di cui euro 600,00 derivate dall'attività lavorativa di collaboratrice domestica part- time, euro 770 circa dalla pensione di anzianità brasiliana e circa euro 200/300 mensili dall'attività di collaborazione con un'agenzia di viaggi). Nulla si sa delle condizioni economiche del resistente, e vi è anzi ragione di ipotizzare che il predetto – che durante l'unione matrimoniale mai ha contribuito con il proprio lavoro alle esigenze familiari ma ha sempre profittato delle sostanze della moglie, da ultimo anche appropriandosi della somma di euro
9.000 con l'inganno – viva di espedienti e versi in una situazione deteriore rispetto a quella della ricorrente. Nemmeno può trascurarsi di considerare che il matrimonio ha avuto brevissima durata: è stato celebrato a ottobre dell'anno 2018 e a settembre 2019 il marito si era già allontanato dalla abitazione coniugale e stava simulando di essere in pericolo di vita. In un arco di tempo così breve è già in astratto difficile immaginare possibile l'incidenza causale del contributo offerto da uno al patrimonio dell'altro o a quello comune, ed in ogni caso la ricorrente non ha nemmeno allegato di aver dovuto sacrificare a vantaggio delle esigenze della famiglia le proprie aspettative reddituali o professionali.
Non può che concludersi, alla luce di quanto fin qui per il rigetto della domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il 25.10.2018 tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e nato in [...] il
[...] Controparte_1
17.10.1965, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al n. 158, parte 1, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile.
3) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)