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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1513/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1513/2019
TRA
difeso dall'avv. Parte_1
MASSARA ICONIO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, e dalla dott.ssa Tiziana Meligrana
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31 luglio 2019, la ditta Parte_1
impugnava il verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...]
2018003078/DDI del 23 maggio 2019, con cui veniva contestata l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. , e richiesto il pagamento Parte_2
della somma complessiva di € 34.785,01.
2. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità del verbale per carenza di motivazione, lamentando la mancata indicazione degli elementi probatori e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, in violazione del diritto di difesa. Nel merito,
1 sosteneva l'esistenza e la legittimità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il sig. , assunto a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di Parte_2
geometra, allegando a sostegno una busta paga e alcune distinte di bonifico bancario in favore del predetto. Chiedeva, infine, una determinazione equitativa della sanzione, invocando la buona fede e l'assenza di dolo.
3. L' si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per carenza di interesse ad agire, trattandosi di atto amministrativo non immediatamente impugnabile, e nel merito chiedeva il rigetto del gravame, richiamando la piena efficacia probatoria del verbale unico fino a querela di falso e la mancata prova contraria da parte della ricorrente.
4. Anche l' si costituiva, chiedendo l'estromissione dal Controparte_2
giudizio per difetto di legittimazione passiva.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' è infondata. Secondo CP_1
consolidato orientamento giurisprudenziale, «i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, pur costituendo atti amministrativi, possono essere oggetto di contestazione in sede giudiziaria, quando producono effetti immediati e diretti nella sfera giuridica del destinatario» (Cass. civ., sez. lav., 22/05/2018, n. 12579; Cass. civ., sez. lav.,
21/12/2021, n. 41020).
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
3. Il verbale unico di accertamento ispettivo è redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti constatati personalmente (art. 2700 c.c.). È pacifico che «il verbale ispettivo, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati direttamente dagli ispettori» (Cass. civ., sez. lav., 05/07/2021, n. 19029; Cass. civ., sez. lav., 22/02/2016, n. 3373).
2 4. Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio rafforzato richiesto in caso di rapporti di lavoro tra coniugi. È infatti principio consolidato che «in presenza di un rapporto di lavoro instaurato tra familiari conviventi, grava su chi ne deduce la reale esistenza l'onere di fornire la prova rigorosa della subordinazione e della prestazione effettiva, al fine di superare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare» (Cass. civ., sez. lav., 17/03/2017, n. 6927; Cass. civ., sez. lav., 02/04/2015, n. 6782).
5. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente (una busta paga e alcune distinte di bonifico bancario a favore del sig. ) non è sufficiente a dimostrare Parte_2
l'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce del vincolo coniugale tra le parti, che impone una verifica più stringente della genuinità del rapporto dedotto.
6. In assenza di richiesta istruttoria testimoniale, la decisione deve essere assunta sulla base degli atti, che non consentono di superare le risultanze del verbale impugnato.
7. Quanto alla richiesta di determinazione equitativa della sanzione, si osserva che l'assenza del presupposto oggettivo (cioè, il riconoscimento del rapporto lavorativo) esclude ogni margine di discrezionalità sul piano sanzionatorio.
8. Si compensano integralmente tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità del rapporto familiare tra i soggetti coinvolti, della natura prettamente documentale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara l'estromissione dell' dal giudizio per difetto Controparte_2
di legittimazione passiva;
• compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, 7.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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